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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 settembre 2022

Cassazione n. 37491/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias Beshiri) Muhamet, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Macedonia avverso la sentenza del 05.04.2018 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria inflitta in relazione al capo d) e la rideterminazione della pena, con rigetto nel resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso dei quali chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 27 giugno 2016, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appellata dal Procuratore generale, ritenuta la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta in tre anni e due mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato dalle sentenze del Tribunale di Brescia del 23 settembre 2008, irrevocabile in data 24 ottobre 2008, e del 12 novembre 2009, irrevocabile in data 27 aprile 2010, e, ai sensi degli artt. 235 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ordinato l'espulsione dal territorio dello Stato dell'imputato a pena espiata, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) la violazione di legge in ordine alla sussistenza della recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale e la motivazione solo apparente sul punto.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello, difformemente da quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe affermato la sussistenza della recidiva solo per effetto della commissione di un ulteriore reato, senza verificare se, in concreto, la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e di pericolosità dell'imputato.

La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che l'imputato nelle perquisizioni subite non era stato trovato nel possesso di sostanza stupefacente. b) l'aumento della pena pecuniaria disposta per il capo D) oltre il limite dei due terzi previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Deduce il ricorrente che la pena pecuniaria della multa, irrogata della Corte d'appello per il reato di cui al capo D), era stata determinata quale pena base nella misura di euro 1.000 e, di seguito, era stata aumentata sino ad euro 2.500 per la recidiva e, quindi, oltre il limite di due terzi previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. c) la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'attuale pericolosità sociale dell'imputato in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione, a pena espiata, e la motivazione solo apparente sul punto.

Rileva il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe motivato sul punto e tale carenza sarebbe tanto più grave in quanto le ultime condotte illecite contestate si collocano nel febbraio del 2011; la motivazione, peraltro, sarebbe caratterizzata dal ricorso a mere formule di stile e, dunque, sarebbe meramente apparente.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 agosto 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riguardo alla pena pecuniaria relativa al capo D) e la rideterminazione della pena sul punto e il rigetto per il resto del ricorso.

Con memoria depositata in data 6 settembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo, in quanto fondato, e deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale.

3. Il motivo è, tuttavia, manifestamente infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01; conf.

Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171).

La Corte di appello di Brescia, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha, invero, fatto buon governo di tali principi, in quanto ha espressamente rilevato che «deve essere riconosciuta la sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (sentenza irrevocabile il 24.10.2008) e in data 12.11.2009 (sentenza irrevocabile in data 27.4.2010) per detenzione illegale di sostanze stupefacenti; pertanto, i nuovi fatti illeciti, ripetuti per fatti analoghi a breve distanza di tempo, appaiono manifestazione dell'ulteriore pericolosità dell'imputato».

La Corte di appello, nella sentenza impugnata, dunque, non si è attestata, come sostiene il ricorrente, su una concezione della recidiva che si risolve nella mera reiterazione di reati, ma ha specificamente rilevato, sulla base delle risultanze del caso di specie, come la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.

La violazione di legge e il vizio di motivazione denunciati sono, dunque, insussistenti.4.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l'aumento della pena pecuniaria disposta per il capo D) oltre il limite dei due terzi previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Deduce il ricorrente che la pena pecuniaria della multa, irrogata della Corte d'appello, quale pena base nella misura di euro 1.000 per il reato di cui al capo D) dell'imputazione era stata aumentata sino ad euro 2.500 per la recidiva e, quindi, oltre bene il limite di due terzi previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. 5.

Il motivo è fondato.

L'art. 99, comma quarto, cod. pen. prevede, per il caso di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che l'aumento della pena debba essere nella misura di due terzi.

La pena irrogata dalla Corte di appello di Brescia per il reato di cui al capo D) dell'imputazione (determinata in euro 1,000,00 e aumentata per la recidiva ad euro 2.500,00), dunque, esorbita il massimo edittale e deve essere rideterminata in euro 1.666,00.

Posto che per i residui delitti la Corte di appello ha inflitto all'imputato la pena pecuniaria di euro 1.500,00, la pena pecuniaria complessivamente inflitta all'imputato, deve essere rideterminata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., in euro 3.166,00

6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'attuale pericolosità sociale dell'imputato in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione disposta dalla sentenza impugnata.

La Corte di appello di Brescia, infatti, non avrebbe motivato sul punto e tale carenza sarebbe tanto più grave in quanto le condotte illecite contestate si collocano, le ultime, nel febbraio del 2011; la motivazione sarebbe, dunque, caratterizzata dal ricorso a mere formule di stile e sarebbe meramente apparente.

7. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello di Brescia, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha, infatti, espressamente rilevato che «considerata la rilevante pericolosità del soggetto, desumibile in concreto dal fatto che lo stesso dimorava nel territorio italiano da oltre dieci anni illegalmente, senza alcun radicamento e stabile dimora, senza lecita occupazione e mettendo in atto un'attività reiterata di spaccio di cocaina, deve essere disposta l'espulsione del Besiri dal territorio dello Stato appena espiata norme gli artt. 235 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990».

La motivazione della Corte di appello, dunque, congruamente riguarda anche la condizioni attuali dell'imputato, peraltro in assenza da parte della difesa della deduzione di un loro significativo mutamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena pecuniaria,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias Beshiri) Muhamet, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Macedonia avverso la sentenza del 05.04.2018 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria inflitta in relazione al capo d) e la rideterminazione della pena, con rigetto nel resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso dei quali chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 27 giugno 2016, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appellata dal Procuratore generale, ritenuta la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta in tre anni e due mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato dalle sentenze del Tribunale di Brescia del 23 settembre 2008, irrevocabile in data 24 ottobre 2008, e del 12 novembre 2009, irrevocabile in data 27 aprile 2010, e, ai sensi degli artt. 235 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ordinato l'espulsione dal territorio dello Stato dell'imputato a pena espiata, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) la violazione di legge in ordine alla sussistenza della recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale e la motivazione solo apparente sul punto. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello, difformemente da quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe affermato la sussistenza della recidiva solo per effetto della commissione di un ulteriore reato, senza verificare se, in concreto, la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e di pericolosità dell'imputato. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che l'imputato nelle perquisizioni subite non era stato trovato nel possesso di sostanza stupefacente. b) l'aumento della pena pecuniaria disposta per il capo D) oltre il limite dei due terzi previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Deduce il ricorrente che la pena pecuniaria della multa, irrogata della Corte d'appello per il reato di cui al capo D), era stata determinata quale pena base nella misura di euro 1.000 e, di seguito, era stata aumentata sino ad euro 2.500 per la recidiva e, quindi, oltre il limite di due terzi previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. c) la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'attuale pericolosità sociale dell'imputato in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione, a pena espiata, e la motivazione solo apparente sul punto. Rileva il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe motivato sul punto e tale carenza sarebbe tanto più grave in quanto le ultime condotte illecite contestate si collocano nel febbraio del 2011; la motivazione, peraltro, sarebbe caratterizzata dal ricorso a mere formule di stile e, dunque, sarebbe meramente apparente. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 agosto 2022, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riguardo alla pena pecuniaria relativa al capo D) e la rideterminazione della pena sul punto e il rigetto per il resto del ricorso. Con memoria depositata in data 6 settembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo, in quanto fondato, e deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale. 3. Il motivo è, tuttavia, manifestamente infondato. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01; conf. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171). La Corte di appello di Brescia, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha, invero, fatto buon governo di tali principi, in quanto ha espressamente rilevato che «deve essere riconosciuta la sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (sentenza irrevocabile il 24.10.2008) e in data 12.11.2009 (sentenza irrevocabile in data 27.4.2010) per detenzione illegale di sostanze stupefacenti; pertanto, i nuovi fatti illeciti, ripetuti per fatti analoghi a breve distanza di tempo, appaiono manifestazione dell'ulteriore pericolosità dell'imputato». La Corte di appello, nella sentenza impugnata, dunque, non si è attestata, come sostiene il ricorrente, su una concezione della recidiva che si risolve nella mera reiterazione di reati, ma ha specificamente rilevato, sulla base delle risultanze del caso di specie, come la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. La violazione di legge e il vizio di motivazione denunciati sono, dunque, insussistenti.4. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'aumento della pena pecuniaria disposta per il capo D) oltre il limite dei due terzi previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Deduce il ricorrente che la pena pecuniaria della multa, irrogata della Corte d'appello, quale pena base nella misura di euro 1.000 per il reato di cui al capo D) dell'imputazione era stata aumentata sino ad euro 2.500 per la recidiva e, quindi, oltre bene il limite di due terzi previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. 5. Il motivo è fondato. L'art. 99, comma quarto, cod. pen. prevede, per il caso di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che l'aumento della pena debba essere nella misura di due terzi. La pena irrogata dalla Corte di appello di Brescia per il reato di cui al capo D) dell'imputazione (determinata in euro 1,000,00 e aumentata per la recidiva ad euro 2.500,00), dunque, esorbita il massimo edittale e deve essere rideterminata in euro 1.666,00. Posto che per i residui delitti la Corte di appello ha inflitto all'imputato la pena pecuniaria di euro 1.500,00, la pena pecuniaria complessivamente inflitta all'imputato, deve essere rideterminata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in euro 3.166,00 6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'attuale pericolosità sociale dell'imputato in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione disposta dalla sentenza impugnata. La Corte di appello di Brescia, infatti, non avrebbe motivato sul punto e tale carenza sarebbe tanto più grave in quanto le condotte illecite contestate si collocano, le ultime, nel febbraio del 2011; la motivazione sarebbe, dunque, caratterizzata dal ricorso a mere formule di stile e sarebbe meramente apparente. 7. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello di Brescia, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha, infatti, espressamente rilevato che «considerata la rilevante pericolosità del soggetto, desumibile in concreto dal fatto che lo stesso dimorava nel territorio italiano da oltre dieci anni illegalmente, senza alcun radicamento e stabile dimora, senza lecita occupazione e mettendo in atto un'attività reiterata di spaccio di cocaina, deve essere disposta l'espulsione del Besiri dal territorio dello Stato appena espiata norme gli artt. 235 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990». La motivazione della Corte di appello, dunque, congruamente riguarda anche la condizioni attuali dell'imputato, peraltro in assenza da parte della difesa della deduzione di un loro significativo mutamento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena pecuniaria,
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