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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 23012/2026

Testo disponibile della fonte

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Corte d'appello di Bologna;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto de ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 23 settembre 2025, la Corte diappello di Bologna ha integralmente confermato la sentenza dell’8 ottobre2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] relativamenteal delitto di furto.In particolare, quanto al profilo della procedibilità, la Corte di appelloprecisava che il direttore del punto vendita dove era avvenuto il furto, in forzadi procura speciale, aveva presentato querela e che successivamente pereffetto del suo pensionamento non era in grado rimettere la querela.2.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorsol’imputato, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando un unicomotivo, deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge.Invero, nel corso della udienza del 19 marzo 2024 il Bigi ha dichiaratodi non avere più interesse alla punizione del responsabile, con la precisazioneche lo stesso in quanto persona offesa del reato era legittimato alla remissionedella querela.3.

Con requisitoria scritta del 27 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

Con memoria dell’8 aprile 2026, la difesa insisteva per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso risulta infondato e deve essere quindi rigettato.2.

Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nellaproprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - intesocome relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità -che siconfigura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso sicostituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolaredi tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, lalegittimazione a proporre querela.In sede penale, la legittimazione a sporgere querela è stata costantementericonosciuta anche al detentore qualificato del bene sottratto (Sez.

U, n. 40354del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, secondo cui, in tema di furto, il possessonon va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso piùampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione difatto qualunque sia la sua origine, ivi compresa la detenzione qualificata con lacosa.

Pertanto, anche il diritto di querela non deve spettare solo al proprietario oal suo rappresentante, poiché persona offesa del reato è il detentore).È, dunque, principio consolidato che la qualità di persona offesa cuicompete il diritto di querela debba essere attribuita non solo al titolare di dirittireali, ma anche ai soggetti responsabili di tali beni, indipendentemente dallaformale attribuzione del potere di rappresentanza, avuto riguardo alleresponsabilità gestionali attribuite e alla titolarità di fatto dell'interesse protettodalla norma incriminatrice (in tema di titolarità della querela per il delitto di truffa,Sez. 2, n. 24495 del 19/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass. e Sez. 2, n. 39069 del15/06/2018, Meocci, non mass., che hanno riconosciuto questa titolarità alresponsabile di una filiale di banca; Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino,Rv. 268382, quanto all'addetto alla vendita per una transazione di cui si erapersonalmente occupato; Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, Miari, Rv. 267914,analogamente, quanto al gestore dell'esercizio commerciale, senza poteri dirappresentanza, nonché, in tema di furto all'interno di un supermercato; Sez. 5,n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342, quanto allalegittimazione del responsabile della sicurezza; Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018,Piricò, Rv. 272696, quanto alla legittimazione del capo reparto; Sez. 5, n. 55025del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906, quanto alla titolarità del custode di unostabilimento, in quanto detentore materiale, qualificato; Sez. 4, n. 7193 del20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824, alla cassiera di un supermercato, pur sesprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, sempre perché titolaredella detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio delcommercio al suo interno).3.

Sotto altro aspetto, la remissione di querela è un atto giuridicounilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita diaccettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendereinefficace la remissione, impedendo la declaratoria di improcedibilità.

Infatti,nonostante la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata “Accettazionedella remissione”, ciò che normativamente si richiede (comma primo) è cheil querelato non abbia ricusato la remissione, espressamente o tacitamentela remissione”.Ciò posto, come correttamente affermato dai giudici di merito, alla datadell’esame il direttore del punto vendita dove era avvenuto il furto e che avevapresentato querela, per effetto del suo pensionamento, non era in gradorimettere la querela.Pertanto, la persona fisica che era stata citata a comparire non era più ilsoggetto che rivestiva (ancora) la carica di direttore del punto vendita, di modoche la stessa non disponeva, secondo le disposizioni statutarie, del potere dirimettere la querela.Il giudice procedente correttamente ha ritenuto che per effetto delpensionamento, il Bigi non fosse legittimata a rimettere la querela a suo temposporta.Ad ogni modo, il Collegio osserva che l’affermazione per me la cosa puòanche essere chiusa qui non può ritenersi idonea ad esprimere unainequivoca manifestazione di volontà di rinunzia alla pretesa punitiva in sedepenale.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bologna;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto de ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 23 settembre 2025, la Corte diappello di Bologna ha integralmente confermato la sentenza dell’8 ottobre2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] relativamenteal delitto di furto.In particolare, quanto al profilo della procedibilità, la Corte di appelloprecisava che il direttore del punto vendita dove era avvenuto il furto, in forzadi procura speciale, aveva presentato querela e che successivamente pereffetto del suo pensionamento non era in grado rimettere la querela.2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorsol’imputato, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando un unicomotivo, deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge.Invero, nel corso della udienza del 19 marzo 2024 il Bigi ha dichiaratodi non avere più interesse alla punizione del responsabile, con la precisazioneche lo stesso in quanto persona offesa del reato era legittimato alla remissionedella querela.3. Con requisitoria scritta del 27 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Con memoria dell’8 aprile 2026, la difesa insisteva per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso risulta infondato e deve essere quindi rigettato.2. Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nellaproprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - intesocome relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità -che siconfigura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso sicostituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolaredi tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, lalegittimazione a proporre querela.In sede penale, la legittimazione a sporgere querela è stata costantementericonosciuta anche al detentore qualificato del bene sottratto (Sez. U, n. 40354del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, secondo cui, in tema di furto, il possessonon va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso piùampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione difatto qualunque sia la sua origine, ivi compresa la detenzione qualificata con lacosa. Pertanto, anche il diritto di querela non deve spettare solo al proprietario oal suo rappresentante, poiché persona offesa del reato è il detentore).È, dunque, principio consolidato che la qualità di persona offesa cuicompete il diritto di querela debba essere attribuita non solo al titolare di dirittireali, ma anche ai soggetti responsabili di tali beni, indipendentemente dallaformale attribuzione del potere di rappresentanza, avuto riguardo alleresponsabilità gestionali attribuite e alla titolarità di fatto dell'interesse protettodalla norma incriminatrice (in tema di titolarità della querela per il delitto di truffa,Sez. 2, n. 24495 del 19/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass. e Sez. 2, n. 39069 del15/06/2018, Meocci, non mass., che hanno riconosciuto questa titolarità alresponsabile di una filiale di banca; Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino,Rv. 268382, quanto all'addetto alla vendita per una transazione di cui si erapersonalmente occupato; Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, Miari, Rv. 267914,analogamente, quanto al gestore dell'esercizio commerciale, senza poteri dirappresentanza, nonché, in tema di furto all'interno di un supermercato; Sez. 5,n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342, quanto allalegittimazione del responsabile della sicurezza; Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018,Piricò, Rv. 272696, quanto alla legittimazione del capo reparto; Sez. 5, n. 55025del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906, quanto alla titolarità del custode di unostabilimento, in quanto detentore materiale, qualificato; Sez. 4, n. 7193 del20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824, alla cassiera di un supermercato, pur sesprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, sempre perché titolaredella detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio delcommercio al suo interno).3. Sotto altro aspetto, la remissione di querela è un atto giuridicounilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita diaccettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendereinefficace la remissione, impedendo la declaratoria di improcedibilità. Infatti,nonostante la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata “Accettazionedella remissione”, ciò che normativamente si richiede (comma primo) è cheil querelato non abbia ricusato la remissione, espressamente o tacitamentela remissione”.Ciò posto, come correttamente affermato dai giudici di merito, alla datadell’esame il direttore del punto vendita dove era avvenuto il furto e che avevapresentato querela, per effetto del suo pensionamento, non era in gradorimettere la querela.Pertanto, la persona fisica che era stata citata a comparire non era più ilsoggetto che rivestiva (ancora) la carica di direttore del punto vendita, di modoche la stessa non disponeva, secondo le disposizioni statutarie, del potere dirimettere la querela.Il giudice procedente correttamente ha ritenuto che per effetto delpensionamento, il Bigi non fosse legittimata a rimettere la querela a suo temposporta.Ad ogni modo, il Collegio osserva che l’affermazione per me la cosa puòanche essere chiusa qui non può ritenersi idonea ad esprimere unainequivoca manifestazione di volontà di rinunzia alla pretesa punitiva in sedepenale. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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