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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14714/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt, 482, 476, comma 1 e 2, in esso assorbito quello di cui all'art. 479 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione, in relazione all'art. 479 cod. pen.,è indeducibile perché fondato su doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa speciale di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata deve essere rivalutato alla stregua della riforma Cartabia che com'è noto — art. 1, comma 1, lett. c), d.

Igs. n. 150 del 2022 - ha previsto come parametro di riferimento non più la pena massima ma quella minima non superiore ad anni 2, con la conseguenza che, avendo la Corte di Appello all'epoca ritenuto giustamente non ricorrenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del limite edittale massimo previsto per la circostanza di cui al capoverso dell'art. 476 cod. pen. che, in combinato disposto con l'art. 482 cod. pen., comporta una pena edittale pari nel massimo ad anni sei e mesi otto di reclusione, superiore al limite edittale di cui all'art. 131-bis c.p. ante riforma, si sarebbe dovuto ora entrare nel merito della ricorrenza della fattispecie in argomento alla stregua delle specifiche deduzioni svolte in ricorso a sostegno della sua ravvisabilità; Rilevato che nelle more è tuttavia maturato il termine massimo di prescrizione per entrambi i reati, commessi, il meno risalente il 5.12.2012, pur considerando i periodi di sospensioni per complessivi 388 giorni; tlit.‹ i' Rilevato, pertantola sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché' i reati sono estinti per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt, 482, 476, comma 1 e 2, in esso assorbito quello di cui all'art. 479 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione, in relazione all'art. 479 cod. pen.,è indeducibile perché fondato su doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa speciale di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata deve essere rivalutato alla stregua della riforma Cartabia che com'è noto — art. 1, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 150 del 2022 - ha previsto come parametro di riferimento non più la pena massima ma quella minima non superiore ad anni 2, con la conseguenza che, avendo la Corte di Appello all'epoca ritenuto giustamente non ricorrenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del limite edittale massimo previsto per la circostanza di cui al capoverso dell'art. 476 cod. pen. che, in combinato disposto con l'art. 482 cod. pen., comporta una pena edittale pari nel massimo ad anni sei e mesi otto di reclusione, superiore al limite edittale di cui all'art. 131-bis c.p. ante riforma, si sarebbe dovuto ora entrare nel merito della ricorrenza della fattispecie in argomento alla stregua delle specifiche deduzioni svolte in ricorso a sostegno della sua ravvisabilità; Rilevato che nelle more è tuttavia maturato il termine massimo di prescrizione per entrambi i reati, commessi, il meno risalente il 5.12.2012, pur considerando i periodi di sospensioni per complessivi 388 giorni; tlit.‹ i' Rilevato, pertantola sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché' i reati sono estinti per prescrizione. Così
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