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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15289/2026

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feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e condomicilio digitale ex lege-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4279/2023 depositatail 10/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/20261. – Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5620 del 7 settembre 2020,ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione per inadem-pimento del contratto di appalto stipulato il 9 maggio 2017 con il [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il servizio di ristorazione scolastica di cui laprima era risultata aggiudicataria, per fatto e colpa del committente, nonchédi risarcimento dei danni conseguenti, e di accertamento dell'illegittimitàdella determinazione dell'ente territoriale n. 2 del 29/6/2017 di risoluzionedel contratto.La determina di risoluzione era stata adottata dall'ente in seguito ad unepisodio verificatosi il 9 maggio 2017 in cui personale docente e non, etaluni alunni della Scuola primaria, E. Montale, avevano lamentato problemigastro-intestinali dopo aver consumato il pasto fornito dalla società Sirio,come comunicato dal dirigente della scuola alla Asl competente.Il giorno dopo l'accaduto l'[OSCURATO:PERSONA] 1-Centro aveva proceduto ad effettuareprelievi sui pasti conservati presso la sede dell'istituto scolastico dove, adistanza di 24 e 48 ore dall'assunzione del pasto, a due alunni della scuolaprimaria era stato diagnosticato, dalla struttura sanitaria a cui si erano ri-volti, una “tossinfezione alimentare”.

Il giorno dopo venivano esaminatidall'ARPAC i campioni prelevati su cui l'Agenzia riscontrava la presenza diuna elevata carica batterica di bacillus cereus e di un numero pure elevatodi coliformi.In data 17 maggio le municipalità interessate dal contratto avevano di-sposto la sospensione immediata del servizio.Il Comune di Napoli si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande el'inammissibilità di quella avente ad oggetto la risoluzione per sua colpadell'appalto, essendo stato l'atto già risolto legittimamente dall'Amministra-zione con provvedimento del giugno 2017.Il Tribunale rigettava la domanda attrice di risoluzione del contratto diappalto per colpa del committente e di risarcimento del danno, nel rilievoche la società non aveva individuato la colpa del committente, ma si eraNumero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026limitata a contestare la violazione da parte dell'ente del principio di corret-tezza e buona fede nell'adozione, ai sensi degli artt. 20 e 30 del capitolatospeciale, della determinazione di risoluzione contrattuale in autotutela.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado rigettava anche la domanda di accertamentodella illegittimità della determina di risoluzione adottata con provvedimentodel 29 giugno 2017, in applicazione di clausola risolutiva espressa previstadal capitolato speciale di appalto, che prevedeva l'accesso al rimedio dovesi fosse verificato anche un solo episodio di tossinfezione alimentare ricon-ducibile ai pasti forniti dalla ditta.2.– Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello [OSCURATO:SOCIETA]., conte-stando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c.c., inrelazione agli artt. 61 c.p.c nonché degli artt. 40, 41 e 42 c.p.,Il primo Giudice avrebbe ritenuto una ipotesi di tossinfezione alimentaresenza disporre consulenza tecnica di ufficio per verificare la bontà del me-todo di diagnosi e la sua applicazione da parte del sanitario dell'Ospedale“[OSCURATO:PERSONA]”, a cui si erano rivolte le persone che avevano con-tratto la tossinfezione, e aveva dato credito ai risultati dell'analisi condottadall'Arpac in contrasto con quelli eseguiti dall'appellante presso l'istitutoZooprofilattico del Meridione di Portici.Sulle indicate premesse, la parte chiedeva di essere rimessa in terminiper produrre il provvedimento di archiviazione adottato nel procedimentopenale introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli per i fatti di giudizio e gliaccertamenti tecnici ivi disposti, nonché l'ammissione di cc.tt.uu.La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, haritenuto l'impugnazione inammissibile con riguardo alla domanda di risolu-zione giudiziale, per non avere l'appellante specificamente impugnato laparte della sentenza in cui veniva rigettava tale domanda che non conte-neva un addebito di colpa per il Comune, ma che era fondata sulla violazionedei principi di buona fede e correttezza nell'adozione ed esecuzione delladelibera di risoluzione.Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nel resto, per la Corte di merito l'appello andava rigettato con riguardoalla domanda di dichiarazione di illegittimità della risoluzione di diritto adot-tata dal Comune, perché correttamente il Tribunale aveva ritenuto, sullabase dei dati raccolti, e per il principio del “più probabile che non”, in as-senza di prova contraria, che la tossinfezione alimentare del 9 maggio 2017fosse stata provocata dal contatto tra gli utenti della refezione e le porzionidi brasato di bovino fornito dalla Sirio presso l'Istituto E. Montale di Napoli.3.– [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con cinque motivi illustrati da memoria per la cas-sazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli.4.– Resiste con controricorso il Comune di Napoli.5.– Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce “error in iudicando viola-zione e falsa applicazione art. 360 n. 3 c.p.c. violazione art. 1453, 1456 c.c.in relazione agli artt. 20 e 30 capitolato speciale d'appalto.

Violazione art.2697 c.c. e art. 61 c.p.c., violazione art. 112 e 329 c.p.c. violazione deiprincipi in tema di acquiescenza e giudicato parziale”.La parte fa valere l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado rela-tivo alla risoluzione giudiziale del contratto invocata dal privato ai dannidell'ente locale.La violazione dei principi di correttezza e buona fede, dedotta dall'ap-pellante in relazione al capitolato speciale d'appalto, e, segnatamente,all'art. 20, rubricato “Sanzioni per inosservanza degli obblighi contrattuali”e, ancora all'art. 30, rubricato “Risoluzione del contratto”, avrebbe denun-ciato la fondatezza dell'inadempimento contestato al Comune di Napoli.Per le indicate previsioni di capitolato sarebbe infatti venuta in valuta-zione la qualificazione dell'evento che, ritenuto come “tossinfezione alimen-tare” per legittimare il provvedimento dell'ente di risoluzione, era come taleNumero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026contestato dalla società appellante, che ne deduceva la diversa qualifica-zione termini di “intossicazione alimentare”, con conseguente difetto delpresupposto per la legittima risoluzione del contratto adottata dal [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, la sentenza impugnata avrebbe “smentito” la sua inizialeaffermazione in ordine alla intervenuta formazione del giudicato sulla do-manda di risoluzione della parte privata, laddove aveva finito per scrutinarele censure relative alla domanda di accertamento della illegittimità della ri-soluzione di diritto adottata dal Comune di Napoli.1.1.– Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto in giudizio due domande: quella di risoluzionedel contratto di appalto per il servizio di refezione scolastica intercorso conil Comune di Napoli per colpa dell'ente locale, e quella diretta all'accerta-mento della illegittimità del provvedimento risolutorio adottato dalla P.A. inautotutela, nel perseguito intento della parte privata di conseguire ragionedi danno dalle sorti del contratto, ponendo nel nulla l'eguale e contrariainiziativa della parte pubblica.Il motivo di ricorso segnala dell'impugnata sentenza l'intima contraddi-zione che si vorrebbe contenuta nel passaggio in cui la Corte d'appello, purrilevando l'intervenuta formazione del giudicato sulla statuizione del Giudicedi primo grado in punto di domanda di risoluzione del contratto di appaltoper fatto e colpa della P.A., non si sarebbe avveduta che nella contestazioneportata dall'appellante alla mancata osservanza da parte dell'ente territo-riale degli art. 20 e 30 del capitolato speciale di appalto – previsioni disci-plinanti l'inadempimento, i suoi presupposti e la conseguente sanzione –sarebbe stata contenuta la volontà della parte di far valere l'inadempimentocolposo della controparte.Il motivo, i cui contenuti denunciano un “error in procedendo” nella con-testazione portata alla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto l'inter-Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026venuta formazione del giudicato, non dialoga in modo concludente con lasentenza impugnata.Una migliore lettura della motivazione del Giudice di appello segnala chela Corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità del motivo perché l'appel-lante non ha censurato in modo specifico la sentenza di primo grado.Il Tribunale di Napoli, espone la Corte territoriale, ha rigettato la do-manda di accertamento dell'inadempimento del Comune nel rilievo che lasocietà attrice non avesse contestato un addebito di colpa all'ente locale e/ol'inadempimento, ma che, invece e diversamente, avesse fatto valere laviolazione dei principi di buona fede e correttezza in cui sarebbe incorso ilComune nell'adottare e dare esecuzione alla risoluzione di diritto conse-guente al provvedimento in autotutela.La ricorrente non si confronta con siffatta ratio e contesta, ancora e so-stanzialmente, la natura di “merito” e non di “forma” della censura portataalla risoluzione intimata dalla parte pubblica, senza veicolare l'introdottacritica attraverso una piena contestazione della ritenuta aspecificità dell'ap-pello.Nessun richiamo è nella trama del motivo ai contenuti della sentenza diprimo grado per poi spingersi a denunciare l'erroneità di quella di appello.Il motivo è pertanto inammissibile, anche perché non rispondente ai ca-noni di cui all'art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., non componendo,raccordandoli, il motivo di appello insieme ai contenuti della sentenza diprimo grado (Cass. Sez.

III, del 28 ottobre 2025, n. 28581; Cass., Sez.

III,30 luglio 2024, n. 21346).Nessuna contraddittorietà è poi nella parte in cui la sentenza d'appello,dopo avere dichiarato l'inammissibilità del motivo proposto dalla societàsull'inadempimento del Comune quale ragione della risoluzione dell'appalto,trovandosi a scrutinare l'ulteriore domanda di accertamento della illegitti-mità del provvedimento di risoluzione di diritto adottato dall'ente locale,finisce per valutare le vicende del rapporto contrattuale e quindi le presta-Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026zioni rese dalle parti o rimaste inadempiute, e tanto nella identità degli ac-certamenti da compiersi nell'indagine svolta circa la legittimità o meno dellarisoluzione amministrativa e in quella sulla rilevanza dei reciproci inadem-pimenti contestati dalle parti.L'identità degli accertamenti non esclude infatti che gli stessi possanoessere legittimamente e distintamente condotti dal giudice del merito,senza timore di duplicazione o contrasto con un eventuale giudicato cheabbia attinto una serie in fatto integrativa di una delle due distinte fattispe-cie solutorie, nella diversità del titolo.2.– Con il secondo motivo la ricorrente fa valere “violazione e falsa ap-plicazione art. 1218, 1175, 1176, 1375, 1453, 1456, 2697, 2727, 2729 c.c.in relazione agli artt. 20 e 30 capitolato speciale d'appalto.

Violazione art.2697 c.c. e art. 61 c.p.c., violazione art. 40, 41, 42 c.p.

Violazione art. 112,115 e 116 c.p.c. violazione del principio di regolarità causale”.La sentenza d'appello avrebbe erroneamente fondato la decisione suapriorismi e sull'applicazione automatica del criterio del “più probabile chenon” ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]., prescindendo dalle risultanze obiettive cheavrebbero consentito di ritenere carente di presupposto la comminata riso-luzione contrattuale da parte della P.A., per equivalenza probabilistica della“tossinfezione alimentare”, rispetto all'”intossicazione alimentare”.3.– Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “error in iudicando viola-zione e falsa applicazione art. 360 n. 3 c.p.c.

Violazione sotto diverso profiloe falsa applicazione art. 1218, 1175, 1176, 1375, 1453, 1456, 2697, 2727,2729 c.c. in relazione agli artt. 20 e 30 capitolato speciale d'appalto. viola-zione art. 2697 c.c. e art. 61 c.p.c., violazione art. 40, 41, 42 c.p., violazioneart. 112, 115 e 116 c.p.c. violazione del principio di regolarità causale”.La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui avrebbe omesso di esa-minare l'erronea applicazione del principio del “più probabile che non” aduna fattispecie in cui vi era una equivalenza probabilistica di cause tra tos-sinfezione e intossicazione alimentare.Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/20264.– Con il quarto motivo la ricorrente fa valere ancora “error in iudicandoviolazione e falsa applicazione art. 360 n. 3 c.p.c. violazione sotto diversoprofilo e falsa applicazione art. 1218, 1175, 1176, 1375, 1453, 1456, 2697,2727, 2729 c.c. in relazione agli artt. 20 e 30 capitolato speciale d'appalto.violazione art. 2697 c.c. e art. 61 c.p.c., violazione art. 40, 41, 42 c.p.violazione art. 112, 115 e 116 c.p.c. violazione del principio di regolaritàcausale”.La sentenza avrebbe omesso di esaminare una serie di fatti non conte-stati tra le parti (così per l'evidenza della inidoneità del frigorifero utilizzatodal plesso scolastico per la conservazione dei campioni degli alimenti incri-minati, in quanto non capace di garantire una temperatura di conservazionenecessaria per evitare una proliferazione batterica anomala e rendere uti-lizzabili i reperti per le analisi di riscontro), applicando il principio del “piùprobabile che non” ad una fattispecie in cui “allo stato degli atti [sarebbestato] ragionevole pensare ad una equivalenza probabilistica di cause tratossinfezione e intossicazione alimentare”.5.– Il quinto e ultimo motivo deduce “error in procedendo violazione efalsa applicazione art. 360 n. 4. violazione sotto diverso profilo e falsa ap-plicazione art. 1218, 1175, 1176, 1375, 1453, 1456, 2697, 2727, 2729 c.c.in relazione agli artt. 20 e 30 capitolato speciale d'appalto. violazione art.2697 c.c. e artt. 61 e 191 c.p.c., violazione art. 40, 41, 42 c.p. violazioneart. 112, 115 e 116 c.p.c. omesso esame di fatti decisivi.”L'omesso esame di fatti non contestati tra le parti sconfesserebbe lariconducibilità dell'accadimento ad un episodio di tossinfezione alimentare;sarebbe stata omessa la valutazione di due consulenze tecniche redatte dalDipartimento di farmacia dell'[OSCURATO:PERSONA] II di Napoli; sarebbe man-cata la motivazione in ordine al rigetto delle richieste di una consulenzatecnica di ufficio.6.– I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, per i temi sottesi el'oggetto della critica con essi portata, sono tutti inammissibili.Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/20266.1.– Si assiste, nel rapporto tra le sentenze di primo e secondo grado,ad una ipotesi di cd. doppia conforme, rispetto alla quale è precluso il sin-dacato di legittimità ai sensi dell'art. 348-ter cod. proc. civ., nella versioneratione temporis vigente (ante novella d.lgs. n. 149 del 2022), allorché sichiami questa Corte ad un giudizio sul merito.6.2.– E infatti, al di là della dizione utilizzata nella rubrica dei singolimotivi, quanto viene sollecitato in questa sede è un inammissibile rinnovatogiudizio di merito (Cass. Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).Così per le contestazioni portate sulle valutazioni condotte dal giudicedel merito in ordine al ritenuto nesso causale avvinto dalla regola del “piùprobabile che non”, apprezzamenti che si vorrebbero carenti e contraddittorinell'analisi condotta e tanto per una dedotta, preferibile e alternativa, equi-valenza probabilistica che di quel nesso meglio avrebbe sorretto la lettura.Si tratta di affermazione, quest'ultima, che si interseca con la pure de-nunciata mancata ammissione di una consulenza tecnica di ufficio, mezzocomunque rimesso, nella sua necessità e utilità, alla discrezionalità del giu-dice del merito, la cui decisione è censurabile per cassazione, ancora, uni-camente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., soggia-cendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola dellacd.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione tem-poris vigente) (Cass., Sez.

L, 25 agosto 2023, n. 25281).La pure dedotta archiviazione in sede penale del procedimento avviatoper i medesimi fatti ai danni del responsabile della società ricorrente scontaun non concludente richiamo alle differenti regole in punto di causalità chepresiedono all'affermazione della responsabilità in sede civile e penale (prin-cipio “del più probabile che non” e “dell'oltre ogni ragionevole dubbio”), lacui chiara e solida differente operatività indebolisce irrimediabilmente ognicensura della ricorrente.7.– In via conclusiva il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di con-tributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida infavore del Comune di Napoli in euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e condomicilio digitale ex lege-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4279/2023 depositatail 10/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/20261. – Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5620 del 7 settembre 2020,ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione per inadem-pimento del contratto di appalto stipulato il 9 maggio 2017 con il [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il servizio di ristorazione scolastica di cui laprima era risultata aggiudicataria, per fatto e colpa del committente, nonchédi risarcimento dei danni conseguenti, e di accertamento dell'illegittimitàdella determinazione dell'ente territoriale n. 2 del 29/6/2017 di risoluzionedel contratto.La determina di risoluzione era stata adottata dall'ente in seguito ad unepisodio verificatosi il 9 maggio 2017 in cui personale docente e non, etaluni alunni della Scuola primaria, E. Montale, avevano lamentato problemigastro-intestinali dopo aver consumato il pasto fornito dalla società Sirio,come comunicato dal dirigente della scuola alla Asl competente.Il giorno dopo l'accaduto l'[OSCURATO:PERSONA] 1-Centro aveva proceduto ad effettuareprelievi sui pasti conservati presso la sede dell'istituto scolastico dove, adistanza di 24 e 48 ore dall'assunzione del pasto, a due alunni della scuolaprimaria era stato diagnosticato, dalla struttura sanitaria a cui si erano ri-volti, una “tossinfezione alimentare”. Il giorno dopo venivano esaminatidall'ARPAC i campioni prelevati su cui l'Agenzia riscontrava la presenza diuna elevata carica batterica di bacillus cereus e di un numero pure elevatodi coliformi.In data 17 maggio le municipalità interessate dal contratto avevano di-sposto la sospensione immediata del servizio.Il Comune di Napoli si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande el'inammissibilità di quella avente ad oggetto la risoluzione per sua colpadell'appalto, essendo stato l'atto già risolto legittimamente dall'Amministra-zione con provvedimento del giugno 2017.Il Tribunale rigettava la domanda attrice di risoluzione del contratto diappalto per colpa del committente e di risarcimento del danno, nel rilievoche la società non aveva individuato la colpa del committente, ma si eraNumero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026limitata a contestare la violazione da parte dell'ente del principio di corret-tezza e buona fede nell'adozione, ai sensi degli artt. 20 e 30 del capitolatospeciale, della determinazione di risoluzione contrattuale in autotutela.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado rigettava anche la domanda di accertamentodella illegittimità della determina di risoluzione adottata con provvedimentodel 29 giugno 2017, in applicazione di clausola risolutiva espressa previstadal capitolato speciale di appalto, che prevedeva l'accesso al rimedio dovesi fosse verificato anche un solo episodio di tossinfezione alimentare ricon-ducibile ai pasti forniti dalla ditta.2.– Avverso l'indicata sentenza ha interposto appello [OSCURATO:SOCIETA]., conte-stando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c.c., inrelazione agli artt. 61 c.p.c nonché degli artt. 40, 41 e 42 c.p.,Il primo Giudice avrebbe ritenuto una ipotesi di tossinfezione alimentaresenza disporre consulenza tecnica di ufficio per verificare la bontà del me-todo di diagnosi e la sua applicazione da parte del sanitario dell'Ospedale“[OSCURATO:PERSONA]”, a cui si erano rivolte le persone che avevano con-tratto la tossinfezione, e aveva dato credito ai risultati dell'analisi condottadall'Arpac in contrasto con quelli eseguiti dall'appellante presso l'istitutoZooprofilattico del Meridione di Portici.Sulle indicate premesse, la parte chiedeva di essere rimessa in terminiper produrre il provvedimento di archiviazione adottato nel procedimentopenale introdotto dinanzi al Tribunale di Napoli per i fatti di giudizio e gliaccertamenti tecnici ivi disposti, nonché l'ammissione di cc.tt.uu.La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, haritenuto l'impugnazione inammissibile con riguardo alla domanda di risolu-zione giudiziale, per non avere l'appellante specificamente impugnato laparte della sentenza in cui veniva rigettava tale domanda che non conte-neva un addebito di colpa per il Comune, ma che era fondata sulla violazionedei principi di buona fede e correttezza nell'adozione ed esecuzione delladelibera di risoluzione.Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nel resto, per la Corte di merito l'appello andava rigettato con riguardoalla domanda di dichiarazione di illegittimità della risoluzione di diritto adot-tata dal Comune, perché correttamente il Tribunale aveva ritenuto, sullabase dei dati raccolti, e per il principio del “più probabile che non”, in as-senza di prova contraria, che la tossinfezione alimentare del 9 maggio 2017fosse stata provocata dal contatto tra gli utenti della refezione e le porzionidi brasato di bovino fornito dalla Sirio presso l'Istituto E. Montale di Napoli.3.– [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con cinque motivi illustrati da memoria per la cas-sazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli.4.– Resiste con controricorso il Comune di Napoli.5.– Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce “error in iudicando viola-zione e falsa applicazione art. 360 n. 3 c.p.c. violazione art. 1453, 1456 c.c.in relazione agli artt. 20 e 30 capitolato speciale d'appalto. Violazione art.2697 c.c. e art. 61 c.p.c., violazione art. 112 e 329 c.p.c. violazione deiprincipi in tema di acquiescenza e giudicato parziale”.La parte fa valere l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado rela-tivo alla risoluzione giudiziale del contratto invocata dal privato ai dannidell'ente locale.La violazione dei principi di correttezza e buona fede, dedotta dall'ap-pellante in relazione al capitolato speciale d'appalto, e, segnatamente,all'art. 20, rubricato “Sanzioni per inosservanza degli obblighi contrattuali”e, ancora all'art. 30, rubricato “Risoluzione del contratto”, avrebbe denun-ciato la fondatezza dell'inadempimento contestato al Comune di Napoli.Per le indicate previsioni di capitolato sarebbe infatti venuta in valuta-zione la qualificazione dell'evento che, ritenuto come “tossinfezione alimen-tare” per legittimare il provvedimento dell'ente di risoluzione, era come taleNumero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026contestato dalla società appellante, che ne deduceva la diversa qualifica-zione termini di “intossicazione alimentare”, con conseguente difetto delpresupposto per la legittima risoluzione del contratto adottata dal [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, la sentenza impugnata avrebbe “smentito” la sua inizialeaffermazione in ordine alla intervenuta formazione del giudicato sulla do-manda di risoluzione della parte privata, laddove aveva finito per scrutinarele censure relative alla domanda di accertamento della illegittimità della ri-soluzione di diritto adottata dal Comune di Napoli.1.1.– Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto in giudizio due domande: quella di risoluzionedel contratto di appalto per il servizio di refezione scolastica intercorso conil Comune di Napoli per colpa dell'ente locale, e quella diretta all'accerta-mento della illegittimità del provvedimento risolutorio adottato dalla P.A. inautotutela, nel perseguito intento della parte privata di conseguire ragionedi danno dalle sorti del contratto, ponendo nel nulla l'eguale e contrariainiziativa della parte pubblica.Il motivo di ricorso segnala dell'impugnata sentenza l'intima contraddi-zione che si vorrebbe contenuta nel passaggio in cui la Corte d'appello, purrilevando l'intervenuta formazione del giudicato sulla statuizione del Giudicedi primo grado in punto di domanda di risoluzione del contratto di appaltoper fatto e colpa della P.A., non si sarebbe avveduta che nella contestazioneportata dall'appellante alla mancata osservanza da parte dell'ente territo-riale degli art. 20 e 30 del capitolato speciale di appalto – previsioni disci-plinanti l'inadempimento, i suoi presupposti e la conseguente sanzione –sarebbe stata contenuta la volontà della parte di far valere l'inadempimentocolposo della controparte.Il motivo, i cui contenuti denunciano un “error in procedendo” nella con-testazione portata alla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto l'inter-Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026venuta formazione del giudicato, non dialoga in modo concludente con lasentenza impugnata.Una migliore lettura della motivazione del Giudice di appello segnala chela Corte di merito ha dichiarato l'inammissibilità del motivo perché l'appel-lante non ha censurato in modo specifico la sentenza di primo grado.Il Tribunale di Napoli, espone la Corte territoriale, ha rigettato la do-manda di accertamento dell'inadempimento del Comune nel rilievo che lasocietà attrice non avesse contestato un addebito di colpa all'ente locale e/ol'inadempimento, ma che, invece e diversamente, avesse fatto valere laviolazione dei principi di buona fede e correttezza in cui sarebbe incorso ilComune nell'adottare e dare esecuzione alla risoluzione di diritto conse-guente al provvedimento in autotutela.La ricorrente non si confronta con siffatta ratio e contesta, ancora e so-stanzialmente, la natura di “merito” e non di “forma” della censura portataalla risoluzione intimata dalla parte pubblica, senza veicolare l'introdottacritica attraverso una piena contestazione della ritenuta aspecificità dell'ap-pello.Nessun richiamo è nella trama del motivo ai contenuti della sentenza diprimo grado per poi spingersi a denunciare l'erroneità di quella di appello.Il motivo è pertanto inammissibile, anche perché non rispondente ai ca-noni di cui all'art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., non componendo,raccordandoli, il motivo di appello insieme ai contenuti della sentenza diprimo grado (Cass. Sez. III, del 28 ottobre 2025, n. 28581; Cass., Sez. III,30 luglio 2024, n. 21346).Nessuna contraddittorietà è poi nella parte in cui la sentenza d'appello,dopo avere dichiarato l'inammissibilità del motivo proposto dalla societàsull'inadempimento del Comune quale ragione della risoluzione dell'appalto,trovandosi a scrutinare l'ulteriore domanda di accertamento della illegitti-mità del provvedimento di risoluzione di diritto adottato dall'ente locale,finisce per valutare le vicende del rapporto contrattuale e quindi le presta-Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026zioni rese dalle parti o rimaste inadempiute, e tanto nella identità degli ac-certamenti da compiersi nell'indagine svolta circa la legittimità o meno dellarisoluzione amministrativa e in quella sulla rilevanza dei reciproci inadem-pimenti contestati dalle parti.L'identità degli accertamenti non esclude infatti che gli stessi possanoessere legittimamente e distintamente condotti dal giudice del merito,senza timore di duplicazione o contrasto con un eventuale giudicato cheabbia attinto una serie in fatto integrativa di una delle due distinte fattispe-cie solutorie, nella diversità del titolo.2.– Con il secondo motivo la ricorrente fa valere “violazione e falsa ap-plicazione art. 1218, 1175, 1176, 1375, 1453, 1456, 2697, 2727, 2729 c.c.in relazione agli artt. 20 e 30 capitolato speciale d'appalto. Violazione art.2697 c.c. e art. 61 c.p.c., violazione art. 40, 41, 42 c.p. Violazione art. 112,115 e 116 c.p.c. violazione del principio di regolarità causale”.La sentenza d'appello avrebbe erroneamente fondato la decisione suapriorismi e sull'applicazione automatica del criterio del “più probabile chenon” ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]., prescindendo dalle risultanze obiettive cheavrebbero consentito di ritenere carente di presupposto la comminata riso-luzione contrattuale da parte della P.A., per equivalenza probabilistica della“tossinfezione alimentare”, rispetto all'”intossicazione alimentare”.3.– Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “error in iudicando viola-zione e falsa applicazione art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione sotto diverso profiloe falsa applicazione art. 1218, 1175, 1176, 1375, 1453, 1456, 2697, 2727,2729 c.c. in relazione agli artt. 20 e 30 capitolato speciale d'appalto. viola-zione art. 2697 c.c. e art. 61 c.p.c., violazione art. 40, 41, 42 c.p., violazioneart. 112, 115 e 116 c.p.c. violazione del principio di regolarità causale”.La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui avrebbe omesso di esa-minare l'erronea applicazione del principio del “più probabile che non” aduna fattispecie in cui vi era una equivalenza probabilistica di cause tra tos-sinfezione e intossicazione alimentare.Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/20264.– Con il quarto motivo la ricorrente fa valere ancora “error in iudicandoviolazione e falsa applicazione art. 360 n. 3 c.p.c. violazione sotto diversoprofilo e falsa applicazione art. 1218, 1175, 1176, 1375, 1453, 1456, 2697,2727, 2729 c.c. in relazione agli artt. 20 e 30 capitolato speciale d'appalto.violazione art. 2697 c.c. e art. 61 c.p.c., violazione art. 40, 41, 42 c.p.violazione art. 112, 115 e 116 c.p.c. violazione del principio di regolaritàcausale”.La sentenza avrebbe omesso di esaminare una serie di fatti non conte-stati tra le parti (così per l'evidenza della inidoneità del frigorifero utilizzatodal plesso scolastico per la conservazione dei campioni degli alimenti incri-minati, in quanto non capace di garantire una temperatura di conservazionenecessaria per evitare una proliferazione batterica anomala e rendere uti-lizzabili i reperti per le analisi di riscontro), applicando il principio del “piùprobabile che non” ad una fattispecie in cui “allo stato degli atti [sarebbestato] ragionevole pensare ad una equivalenza probabilistica di cause tratossinfezione e intossicazione alimentare”.5.– Il quinto e ultimo motivo deduce “error in procedendo violazione efalsa applicazione art. 360 n. 4. violazione sotto diverso profilo e falsa ap-plicazione art. 1218, 1175, 1176, 1375, 1453, 1456, 2697, 2727, 2729 c.c.in relazione agli artt. 20 e 30 capitolato speciale d'appalto. violazione art.2697 c.c. e artt. 61 e 191 c.p.c., violazione art. 40, 41, 42 c.p. violazioneart. 112, 115 e 116 c.p.c. omesso esame di fatti decisivi.”L'omesso esame di fatti non contestati tra le parti sconfesserebbe lariconducibilità dell'accadimento ad un episodio di tossinfezione alimentare;sarebbe stata omessa la valutazione di due consulenze tecniche redatte dalDipartimento di farmacia dell'[OSCURATO:PERSONA] II di Napoli; sarebbe man-cata la motivazione in ordine al rigetto delle richieste di una consulenzatecnica di ufficio.6.– I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, per i temi sottesi el'oggetto della critica con essi portata, sono tutti inammissibili.Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/20266.1.– Si assiste, nel rapporto tra le sentenze di primo e secondo grado,ad una ipotesi di cd. doppia conforme, rispetto alla quale è precluso il sin-dacato di legittimità ai sensi dell'art. 348-ter cod. proc. civ., nella versioneratione temporis vigente (ante novella d.lgs. n. 149 del 2022), allorché sichiami questa Corte ad un giudizio sul merito.6.2.– E infatti, al di là della dizione utilizzata nella rubrica dei singolimotivi, quanto viene sollecitato in questa sede è un inammissibile rinnovatogiudizio di merito (Cass. Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).Così per le contestazioni portate sulle valutazioni condotte dal giudicedel merito in ordine al ritenuto nesso causale avvinto dalla regola del “piùprobabile che non”, apprezzamenti che si vorrebbero carenti e contraddittorinell'analisi condotta e tanto per una dedotta, preferibile e alternativa, equi-valenza probabilistica che di quel nesso meglio avrebbe sorretto la lettura.Si tratta di affermazione, quest'ultima, che si interseca con la pure de-nunciata mancata ammissione di una consulenza tecnica di ufficio, mezzocomunque rimesso, nella sua necessità e utilità, alla discrezionalità del giu-dice del merito, la cui decisione è censurabile per cassazione, ancora, uni-camente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., soggia-cendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola dellacd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ratione tem-poris vigente) (Cass., Sez. L, 25 agosto 2023, n. 25281).La pure dedotta archiviazione in sede penale del procedimento avviatoper i medesimi fatti ai danni del responsabile della società ricorrente scontaun non concludente richiamo alle differenti regole in punto di causalità chepresiedono all'affermazione della responsabilità in sede civile e penale (prin-cipio “del più probabile che non” e “dell'oltre ogni ragionevole dubbio”), lacui chiara e solida differente operatività indebolisce irrimediabilmente ognicensura della ricorrente.7.– In via conclusiva il ricorso è inammissibile.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.Numero registro generale 9287/2024Numero sezionale 421/2026Numero di raccolta generale 15289/2026Data pubblicazione 20/05/2026Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di con-tributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida infavore del Comune di Napoli in euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino