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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22479/2023

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2 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – per la cassazione del l a sentenza d el la Corte d’Appello di Roma , n. 4326/2022pubblicata in data 23 giugno 2022 ; [OSCURATO:PERSONA] letta la rinuncia al ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] ; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro4000,00 + accessori di legge .

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – per la cassazione del l a sentenza d el la Corte d’Appello di Roma , n. 4326/2022pubblicata in data 23 giugno 2022 ; [OSCURATO:PERSONA] letta la rinuncia al ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] ; visto l’art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006previa regolazione delle spese; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro4000,00 + accessori di legge . Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere
Decreto Cassazione n. 22479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris