CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33393/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 del Tribunale di sorveglianza di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Alemi, che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretoministeriale con il quale è stato prorogato, nei suoi confronti, il regime di cuiall’art. 41-bis ord. pen. già in atto, per la durata di anni due.2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo ricorso percassazione il condannato, per il tramite del difensore Avv. G. [OSCURATO:PERSONA], affidandol’impugnazione a un unico motivo, di seguito riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc. pen. nei limiti necessari per la motivazione.Si denuncia vizio di motivazione perché mancante o apparente eviolazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 41-bis, comma 2-quater e2-sexies, ord. pen.Il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata ha del tutto trascurato lerecenti vicende giudiziarie relative all’assunto smantellamento del clan deibarcellonesi, a seguito dell’arresto e della condanna di esponenti di rilievo e dellacollaborazione con la giustizia di figure apicali, tra le quali quella di Salvatore DiSalvo. A fronte di tali osservazioni, contenute nel reclamo, il Tribunale si sarebbelimitato a riportare gli esiti delle medesime operazioni che avevano acclaratol’esistenza del sodalizio, indicandole invece come prova della persistenteoperatività del gruppo mafioso.Inoltre, si assume che il Tribunale avrebbe omesso di considerarel’acclarata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, attuata ancheL’ordinanza invece fonda su dati risalenti, ignorando la condizione del detenutoall’attualità, espressione dell’evoluzione positiva della sua personalità.Neppure si spiega, nel provvedimento reclamato, il perché deltrattenimento di più missive in arrivo, come disposto dal Magistrato disorveglianza di Milano.Si segnala, infine, che sarebbero state del tutto trascurate le deduzioniprospettate in sede di reclamo quanto al contenuto del colloquio telefonico tra ilcondannato e sua figlia, risalente al 23 dicembre 2023, circostanza che vienemenzionata con motivazione apodittica. L’ordinanza, poi, sarebbe giustificata inmodo apparente quanto all’assenza di indici sintomatici della capacità deldetenuto in regime speciale di mantenere i collegamenti con il sodalizio mafiosodi provenienza, essendosi la motivazione limitata all’uso di formule di stile, senzaindicare elementi concreti e recenti da cui trarre la conclusione circa lapersistente capacità di tenere collegamenti con il sodalizio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, F. Alemi, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Va premesso che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale disorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regimedifferenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione inrapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.),con il limite, per questa Corte di legittimità, di rilevare l'assoluta carenza dimotivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di untesto del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitiviacquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione.Detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta,altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui ilTribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documentazioneprodotta dalla Difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisionesiano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi(tra le altre, Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805).Va, poi, osservato che, in relazione al decreto di proroga del regimeparticolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato dal definitivorigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo regge lalegittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica deiparametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis ord. pen., delmancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. Inoltre, si deverilevare che è sufficiente accertare che la capacità del condannato di tenerecontatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e che dettoaccertamento sia condotto anche alla stregua di una serie predeterminata diparametri, elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattualisintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminaleesterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508).Invero, ai fini della proroga del regime detentivo differenziato, vaapprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esternocon il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolaridisposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessitàdi rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi — non necessariamentein considerazione di elementi sopraggiunti — la permanenza di quelleapprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente ilregime speciale (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA].274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n.36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la provapositiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale,impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risultivenuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura eprobabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normaletrattamento penitenziario).Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis, comma 2, cit., la capacità dimantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, anche tenendo conto dialcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, laposizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività dellastessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate,gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari delsottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazionedi indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno,non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venirmeno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713; Sez.1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495), con la precisazione che, perespressa previsione normativa, il mero decorso del tempo, anche consistente,non costituisce elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolodi collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pienoaccertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (chesarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica dell'esistenza dielementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità deicontatti con la realtà criminale di provenienza. Ciò corrisponde alla finalitàpreventiva e inibitoria insita nell'adozione di limitazioni alle ordinarie regole ditrattamento penitenziario. In quest'ottica non è, di conseguenza, necessariol'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e lamancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione delcondannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta,di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essereadeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao,Rv. 279221).1.2.Ciò premesso, si osserva che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, conmotivazione non apparente, ancorché sintetica, gli elementi su cui basa lapersistenza dei suddetti collegamenti. È stata adeguatamente ritenuta dettapersistenza tenendo conto degli esiti delle recenti note informative della Dda diMessina, della DNAA nonché della Dia e del Comando generale dei Carabinieridalle quali il provvedimento evidenzia che è emerso che il clan dei barcellonesicontinua ad operare anche a seguito dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], partecipe delsodalizio in posizione apicale.La disgregazione del sodalizio, che il ricorrente indica come avviata nel2013, appare confutata specificamente nell’ordinanza, nella parte in cui lamotivazione fa riferimento alle operazioni che hanno condotto all’arresto diesponenti apicali del gruppo, sino all’operazione denominata Alleanza, del 2022,che ha portato all’arresto di [OSCURATO:PERSONA], altro esponente di spicco del sodalizio,in rapporto stretto con il ricorrente.Quanto alla potenzialità di collegamenti con l’organizzazione esterna, lamotivazione evidenzia che non sono stati riscontrati evidenti segnali didissociazione né è stata operata una scelta collaborativa, indicando, quindi, comerecessive rispetto alla necessaria prognosi le condotte tenute dal condannato nelcorso del trattamento penitenziario, unitamente all’intrapresa attività lavorativain regime intramurario.Gli elementi considerati, mediante l'indicazione di indici fattuali sintomaticidi attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non appaiono quindi, allastregua della motivazione svolta, neutralizzati dalla presenza di indicidimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo.La diversa lettura delle note della DDA e della DNA, del colloquio traCalderone e la figlia, prospettata dal ricorrente non può essere devoluta inquesta sede, in quanto pretende l'esame di risultanze istruttorie non consentitoalla Corte di legittimità. Anzi, l’operato richiamo, nel provvedimento impugnato,al disposto trattenimento di più missive assume un pregnante significato inconsiderazione delle ragioni per le quali, di norma la magistratura di sorveglianzaaddiviene a disporre il trattenimento della corrispondenza, stante la notoriafinalità dell’istituto.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]