CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 39309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i motivi di ricorso, presentati, con due distinti atti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la assegnazione del ricorso alla Sesta Sezione di questa Corte. Osservato che, il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata correlazione tra l'imputazione e la sentenza di condanna, non si confronta con la sentenza impugnata che ha evidenziato che la condotta di ostacolo all'azione dei militari e dei vigili del fuoco consistita nel minacciare di buttarsi di sotto e di scagliare tegole contro i vigili, ai quali impedirono di salire sul tetto, dove si erano portati, rientra pienamente nell'alveo del capo d'imputazione n. 1. Rilevato che il secondo e il terzo motivo sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, che hanno sottolineato che, proprio il salire sul tetto al fine di fare desistere l'imputato dalle sue insane intenzioni era l'attività d'ufficio impedita e che la persona offesa aveva dichiarato che le frasi offensive erano state pronunciate sicuramente contro di lui e contro i suoi colleghi (pag. 2). Il quarto motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché, non essendo stato dedotto nei motivi d'appello, non può essere proposto per la prima volta in questa Sede. In relazione al primo e al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si richiamano le valutazioni della Corte di appello a pag. 2 della sentenza, nonchè quanto osservato con riferimento al primo, secondo e terzo motivo di ricorso del correo. In relazione al terzo motivo di ricorso relativo alla offensività delle frasi asseritamente oltraggiose e alla riferibilità delle stesse ai Carabinieri si richiamano le valutazioni in ordine al terzo motivo di ricorso del correo. Il quarto motivo, relativo alla assenza di motivazione circa la necessità di differenziare il trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA] da quello di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Il quinto motivo sul 131-bis cod. pen. è inammissibile perché non devoluto in appello. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il