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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 25603/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE TRIESTE nei confronti di: TRIBUNALE VERBANIAcon l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore procedimento a trattazione scritta Ritenuto in diritto

1. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto di attribuzione negativo di competenza in relazione all'ordinanza con cui il Tribunale di Verbania, che con ordinanza del 17/3/2022 aveva declinato la ! propria competenza a decidere sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione in executivis tra alcune sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

Nel sollevare il conflitto, il giudice dell'esecuzione di Trieste ha richiamato la disposizione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., individuando la competenza del Tribunale di Verbania, atteso che l'ultima sentenza di condanna emessa nei confronti del Caputo divenuta irrevocabile prima della proposizione dell'istanza è quella emessa da quel Tribunale in data 4.12.2017, irrevocabile il 28.9.2021.

2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che sia t dichiarata la competenza del Tribunale di Verbania con conseguente trasmissione degli atti per l'ulteriore corso.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente il conflitto deve essere dichiarato ammissibile.

Trattasi di conflitto di competenza negativo dal momento che due organi giurisdizionali hanno ricusato la cognizione sulla medesima questione, dando luogo alla situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte.

Ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065- 01; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Rv. 247648).

2. In applicazione del principio, dalla documentazione allegata all'ordinanza del giudice remittente emerge che alla data di deposito dell'istanza di riconoscimento della continuazione presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, avvenuta in data 18.03.2022, l'ultimo provvedimento irrevocabile era la sentenza 4.12.2017 del Tribunale di Verbania, definitiva il 28.9.2021. sicché ad essa doveva farsi riferimento, a tenore dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. individuando in tale Tribunale il giudice territorialmente competente.

PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Verbania, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE TRIESTE nei confronti di: TRIBUNALE VERBANIAcon l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore procedimento a trattazione scritta Ritenuto in diritto 1. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto di attribuzione negativo di competenza in relazione all'ordinanza con cui il Tribunale di Verbania, che con ordinanza del 17/3/2022 aveva declinato la ! propria competenza a decidere sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione in executivis tra alcune sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Nel sollevare il conflitto, il giudice dell'esecuzione di Trieste ha richiamato la disposizione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., individuando la competenza del Tribunale di Verbania, atteso che l'ultima sentenza di condanna emessa nei confronti del Caputo divenuta irrevocabile prima della proposizione dell'istanza è quella emessa da quel Tribunale in data 4.12.2017, irrevocabile il 28.9.2021. 2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che sia t dichiarata la competenza del Tribunale di Verbania con conseguente trasmissione degli atti per l'ulteriore corso. Considerato in diritto 1. Preliminarmente il conflitto deve essere dichiarato ammissibile. Trattasi di conflitto di competenza negativo dal momento che due organi giurisdizionali hanno ricusato la cognizione sulla medesima questione, dando luogo alla situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065- 01; Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Rv. 247648). 2. In applicazione del principio, dalla documentazione allegata all'ordinanza del giudice remittente emerge che alla data di deposito dell'istanza di riconoscimento della continuazione presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, avvenuta in data 18.03.2022, l'ultimo provvedimento irrevocabile era la sentenza 4.12.2017 del Tribunale di Verbania, definitiva il 28.9.2021. sicché ad essa doveva farsi riferimento, a tenore dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. individuando in tale Tribunale il giudice territorialmente competente. PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Verbania, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il consigliere este
Sentenza Cassazione n. 25603/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris