CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 25116/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2255/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 15435/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del 12/12/2024 del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva parzialmente disatteso l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, a mezzo della quale l’interessato aveva lamentato di aver subito una restrizione carceraria in violazione dell’art. 3 CEDU e, consequenzialmente, aveva domandato la riduzione della pena detentiva, a titolo di risarcimento delle sofferenze patite. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione dell’art. 35-ter Ord. pen., atteso che – detratto lo spazio occupato dal bagno – il ricorrente ha fruito, durante la carcerazione,di uno spazio di metri 3,80, inferiore a quello minimo previsto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile 2. Secondo quanto sintetizzato in parte espositiva, il condannato è stato detenuto in compagnia di altri quattro soggetti e propone ricorso avverso il rigetto del reclamo, relativo ad una restrizione asseritamente subita in violazione dell’art. 3 Cedu. Sostiene infatti la difesa che il calcolo, in punto di spazio riservato a ciascun detenuto, sarebbe stato effettuato dall’amministrazione penitenziaria detraendo dalla superficie totale lorda (ossia, quella comprensiva anche delle dimensioni del locale bagno), lo spazio occupato da arredi mobili e fissi e, successivamente, dividendo la superficie ottenuta per i cinque detenuti alloggiati nella stanza; ciò avrebbe condotto l’amministrazione a ritenere che ognuno di essi fruisse di uno spazio pari a metri quadrati 4,216. In ciò si anniderebbe il denunciato errore, atteso che - in ipotesi difensiva - lo spazio a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25116/2025 Roma, lì, 08/07/2025 disposizione di ciascun detenuto sarebbe stato, al contrario, pari a metri quadrati 3,80. L’errore consisterebbe, allora, nella detrazione dello spazio occupato dagli arredi fissi e mobili, direttamente dalla superficie totale lorda comprensiva del bagno. 2.1. Al fine di stabilire l'entità della superficie della camera detentiva, che il singolo detenuto possa ritenere riservata alla sua sfera esclusiva, deve essere effettivamente adottato un criterio di misurazione improntato alla preventiva detrazione dello spazio destinato ai servizi igienici, dalla superficie lorda complessiva (ossia, da quella che andrà poi decurtata dello spazio occupato dagli arredi e, infine, divisa per il numero degli occupanti della medesima cella); la superficie del locale bagno, infatti, non ha influenza alcuna, in ordine alle possibilità di movimento consentite all'occupante della camera detentiva. 2.2. Tale tipo di calcolo, però, è assente dal provvedimento impugnato; in questo viene solo affermato come – nella relazione trasmessa dal carcere - siano indicati tutti i dati e che, inoltre, è agevolmente desumibile lo spazio minimo a disposizione di ciascuno. Manca, dunque, qualsivoglia riferimento concreto al compimento di misurazioni e, soprattutto, alle modalità seguite per l’effettuazione del calcolo dello spazio riservato a ciascun detenuto. È noto, però, come la mancanza di specificità del motivo vada apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). Nella vicenda ora al vaglio di questo Collegio, in definitiva, non è ben chiaro da quale elemento possa dedursi l’esistenza del sopra enucleato errore di calcolo; ciò vale a rendere praticamente incomprensibile la doglianza difensiva. 2.3. Per completezza di analisi, giova anche aggiungere quanto segue. In sede di procedimento attivato ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., in vista della determinazione dello spazio individuale minimo da assicurare, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la problematica che si è posta è sempre stata quella dell’individuazione di una superficie corrispondente ad almeno tre (e non quattro, come implicitamente deduce la difesa) metri quadrati, quale spazio liberamente calpestabile riservato a ciascun detenuto; proprio in quest’ottica, infatti, si sono posti i correlati temi sia della detraibilità del volume occupato da arredi e letti, sia dello scomputo dello spazio costituente proiezione dei pensili (si vedano Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 – 01; Sez. 1, n. 32412 del 20/06/2024, Parrino, Rv. 286659 – 01; Sez. 1, n. 11207 del 08/02/2024, Barone, Rv. 286126-01; Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022, dep. 2023, Monaco, Rv. 284701-01; Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 2023, Bonnici, Rv. 284700-01; Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, Garofalo, Rv. 284510-01). Tale rilievo vale a rendere, in ogni caso, ininfluente l’eventuale (non dimostrata) sussistenza del dedotto errore di calcolo, atteso che è la stessa difesa a fissare lo spazio realmente riservato al ricorrente ben oltre la soglia dei tre metri quadrati. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]