CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 07432/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20052/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in proprio e quali procuratori generali di [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato negli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 21, giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 282/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 20/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; per la parte ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; per la parte resistente nessuno è comparso. Svolgimento del processo 1. Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 19758/2022 così espose: rilevato che, con sentenza n. 22317/2012, il Tribunale di Roma dichiarava - per un verso - inammissibili, per difetto di interesse, stante la pendenza di altro giudizio, promosso dalle parti indicate, con asserito ed identico petitum e causa petendi, le domande di accertamento di usucapione ventennale degli immobili oggetto del decreto di esproprio n. 888 dell'Il luglio 1975 formulate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e - per altro verso - respingeva le domande di accertamento di usucapione ventennale degli immobili oggetto del medesimo decreto di esproprio formulate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per non aver gli stessi fornito una valida prova dell'avvenuta interversio possessionis, necessaria alla configurazione di un possesso utile ai fini dell'usucapione (sul presupposto che il decreto di esproprio determina in capo alla P.A. l'acquisto a titolo originario degli immobili che ne sono oggetto e che il possesso ad usucapionem è con esso incompatibile, almeno fino alla scadenza del termine previsto per il compimento dei lavori relativamente ai quali è stata dichiarata la pubblica utilità); dato atto che, decidendo sull'appello proposto da tutte le parti soccombenti nella costituzione dell'ente appellato, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 282/2017 (pubblicata il 20 gennaio 2017), lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado; considerato che avverso la citata sentenza di appello hanno formulato un congiunto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall'intimata [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, in particolare, che, con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141, 1158, 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., ritenendo la sentenza impugnata viziata da error in iudicando nella parte in cui non aveva considerato che l'attività materiale svolta dagli appellanti e non contestata ex adverso costituiva un fatto pacifico pienamente integrante il corpus possidendi e che l'elemento dell'animus doveva intendersi presunto, in assenza di prova contraria del Comune, precisando che, anche nell'ipotesi in cui si fosse ravvisata come necessaria l'interversio possessionis, il giudice di merito aveva errato a non ritenere che fosse stata fornita una prova valida al riguardo, non rilevando che la realizzazione stessa dei manufatti, a prescindere dalla richiesta di sanatoria dei medesimi, integrava un atto di interversione del possesso; considerato che su quest'ultimo aspetto giuridico - ovvero sul se tra gli effetti automatici di un decreto di esproprio per pubblica utilità possono o meno ricomprendersi il venir meno del possesso del bene da parte del soggetto espropriato o di un terzo, il mutamento in detenzione dell'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte di costoro, occorrendo, al riguardo, che l'espropriante ponga in essere un atto di immissione nel possesso del bene - è stata ravvisata l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, per la cui risoluzione - con ordinanza interlocutoria del collegio di questa Sezione adottata in altro procedimento (iscritto al n. R.G. 12182/2017), poi pubblicata il 20 giugno 2022 (con il n. 19758) - gli atti sono stati trasmessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per investirne le Sezioni unite; ritenuto, quindi, che, per effetto di quest'ultima sopravvenuta evenienza, si rende opportuno differire la trattazione del presente ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla suddetta questione; P.Q.M. La Corte differisce la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 9 giugno 2022. All’approssimarsi della nuova pubblica udienza, fissata per il 6/7/2023, i ricorrenti depositavano memoria illustrativa e il P.G. le sue conclusioni scritte. A cagione d’impedimento del relatore la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. Rifissata la pubblica udienza del 16/1/2024 il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte riportandosi alle precedenti, con le quali aveva chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Per priorità logica conviene esaminare il secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli articoli 1140, 1141, 1158 e 2697 cod. civ., nonché dell’art.115 cod. proc. civ. Assumono gli esponenti che la sussistenza del decreto di esproprio, in assenza di attività materiali, attraverso le quali la pubblica amministrazione incida sul possessore del bene, non è idonea a far venir meno il rapporto possessorio dell’espropriato con la “res”, in quanto il provvedimento ablativo non determina, di per sé, un mutamento dell’animus rem sibi habendi in animus detinendi in capo al soggetto espropriato (vengono citate le sentenze nn. 25594/2013 e 5293/2000 di questa Corte). 2. Il motivo, che, in effetti, prendeva fondamento da un contrasto giurisprudenziale sul punto, deve essere disatteso alla luce del principio di diritto di recente formulato dalla Sezioni unite (Sentenza n. 651 del 12/01/2023), le quali hanno enunciato i seguenti principi di diritto. (a) In tema di espropriazione per pubblica utilità, in base alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 327 del 2001, l'esecuzione del decreto di esproprio - con la immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio entro il termine perentorio di due anni, mediante la formale redazione di un verbale - assurge a condizione sospensiva di efficacia del decreto stesso (artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, d.lgs. cit.), con la conseguenza che, in mancanza, detto decreto diventa definitivamente inefficace e non si realizza l'effetto estintivo della proprietà e degli altri diritti gravanti sul bene (salvo il potere dell'autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni, cui dovrà seguire un nuovo decreto di esproprio). Ove, invece, il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito, il beneficiario dell'espropriazione acquista la proprietà e il possesso del bene e l'espropriato o il terzo che continuino ad occuparlo o a utilizzarlo si trovano in una situazione di fatto che non è configurabile come possesso "ad usucapionem" (art. 24, comma 4, d.lgs. cit.). Tale disciplina si applica anche in caso di cessione volontaria delle aree, poiché, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. cit., la menzionata cessione produce gli stessi effetti del decreto di esproprio e, quindi, determina il passaggio della proprietà solo a seguito dell'immissione in possesso con le modalità e nei termini indicati (Rv. 666632 –02). (b) In tema di espropriazione per pubblica utilità, nelle controversie soggette al regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001 (per essere la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003), il decreto di esproprio validamente emesso è idoneo a far acquisire al beneficiario dell'espropriazione la piena proprietà del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto –nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene (Rv. 666632 -01). [OSCURATO:PERSONA] dei riportati principi di diritto il motivo si appalesa dunque infondato, poiché il fondo risultava assoggettato a decreto d’espropriazione, non potendo assumere rilievo la circostanza che la pubblica amministrazione non avesse compiuto attività materiali. 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 100 e 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza confermato il giudizio di litispendenza espresso dal Tribunale, così omettendo di pronunciarsi nel merito della domanda, che i ricorrenti reputano diversa sul presupposto che, decaduta la dichiarazione di pubblica utilità emessa dal Comune di Roma per il decorso di quattro anni, senza che la pubblica amministrazione abbia iniziato i lavori, i fabbricati edificati sarebbero stati usucapiti, in quanto non appartenenti al patrimonio indisponibile, bensì a quello disponibile dell’ente pubblico. La doglianza resta assorbita (in senso improprio) dal rigetto del secondo motivo, invero, pur ove si reputi versare in ipotesi di patrimonio disponibile dell’ente pubblico, il decreto d’esproprio, per quel che si è sopra chiarito, costituisce circostanza impediente il possesso utile ad usucapire e, di conseguenza, la Corte d’appello non ha mancato di statuire. 3 La preesistenza di contrasto giurisprudenziale e la novità della questione, che hanno imposto la statuizione delle Sezioni unite, costituisce ragione idonea a compensare per intero le spese del giudizio di legittimità. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa per intero le spese tra le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,