CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23384/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, giusta procuraspeciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano,e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti protempore, rappresentate e difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale delloStato, e domiciliate presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 inRoma;- controricorrenti –avversola sentenza n. 2306, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia il 14.9.2020, e pubblicata il 13.10.2020;Numero registro generale 9752/2021Numero sezionale 5327/2026Numero di raccolta generale 23384/2026Data pubblicazione 16/07/2026ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal ConsiglierePaolo [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. L’Incaricato per la riscossione notificava alla Bank of [OSCURATO:PERSONA] lacartella di pagamento n. 068 2028 0009559790 000, mediante la qualerichiedeva il pagamento del contributo agli oneri di finanziamentodell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato con riferimentoall’anno 2017, per l’ammontare di Euro 6.091,30.2. L’Istituto bancario impugnava l’atto esattivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano proponendo plurime censure,ed in particolare lamentando l’illegittimità della pretesa fiscale per difettodei requisiti soggettivi ed oggettivi della società per poter esseresottoposta al tributo richiesto. La CTP riteneva infondate le difese dellacontribuente e rigettava il suo ricorso.3. La società spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevoleconseguita dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato sicostituiva e proponeva appello incidentale, contestando il difetto digiurisdizione del giudice tributario. La CTR rigettava entrambi i ricorsi econfermava la decisione della CTP.4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso percassazione la Bank of [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo diimpugnazione. Resistono mediante controricorso col medesimo patronol’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato e l’Agenzia delleEntrate Riscossione, ed hanno pure proposto un motivo di ricorsoincidentale condizionato, cui la Banca ha reagito mediante controricorsoincidentale.Ragioni della decisioneNumero registro generale 9752/2021Numero sezionale 5327/2026Numero di raccolta generale 23384/2026Data pubblicazione 16/07/20261. Occorre premettere che questa Corte di legittimità ha già avutooccasione di chiarire, pronunziando a Sezioni Unite, che i contributi per ilfunzionamento dell'[OSCURATO:PERSONA] garante della concorrenza e del mercato,previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della l. n. 287 del 1990,hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali impostedalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal caratterecoattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria,collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento diun'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole delmercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presuppostoeconomicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturatoassunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, ai sensi dell'art. 2del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della l. n. 448 del2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi adoggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione deipredetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudicetributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre aigiudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quellirelativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento (Cass. S.U.,4.6.2020, n. 10577).1.1. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate Riscossione afferma la propriacarenza di legittimazione passiva, perché le critiche della contribuentesono rivolte avverso la pretesa impositiva, e legittimato passivo è quindil’Ente impositore.L’Incaricato per l’esazione ha notificato la cartella esattoriale per cui ècausa, ed è perciò legittimato a partecipare a questo giudizio. Del resto lecontroricorrenti e ricorrenti incidentali allegano che sia stato notificato allaodierna ricorrente anche un prodromico avviso di accertamento, ma nonne assicurano prova.Numero registro generale 9752/2021Numero sezionale 5327/2026Numero di raccolta generale 23384/2026Data pubblicazione 16/07/20262. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazionedell’art. 10, comma 7 ter, della legge n. 287 del 1990, per avere la CTRerroneamente ritenuto che la Banca possedesse i requisiti soggettivi perpoter essere assoggettata al pagamento del contributo per ilfunzionamento dell’AGCM.2.1. La CTR scrive che “deve ritenersi … del tutto infondata l’eccezionesul mancato superamento del limite per assoggettare al contributo … [OSCURATO:PERSONA] … occorre verificare se è stato superato il limite quantitativoprevisto dal citato art. 16, comma 2 … il limite cui fare riferimento è ilfatturato realizzato in Italia, su cui calcolare il decimo dell’attivo, esclusi iconti d’ordine. Bank of China vantava un fatturato di euro 1.032.423.865.Pertanto ne deriva che il contributo 2017 (0,059 per mille del fatturato) estato correttamente calcolato sul decimo dell’attivo (pari ad euro103.242.387) ed è risultato pari a euro 6.091,30” (sent. CTR, p. IV).2.2. Contesta l’Istituto di credito che l’errore in cui sono incorsi igiudici dell’appello è stato di aver “confuso i parametri previsti … perl’individuazione del requisito soggettivo con quelli previsti per laquantificazione del contributo dovuto … il comma 7 ter dell’art. 10 dellalegge 10 ottobre 1990, n. 287, prevede che il contributo … deve esserecorrisposto dalle società di capitale che hanno conseguito ricavi totalisuperiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2dell’art. 16” (ric., p. 9). Deve allora rilevarsi come sia pacifico, spiega laricorrente, che nell’anno in questione, il 2017, la Banca aveva percepito,per interessi attivi e proventi assimilati, nonché commissioni, Euro30.343.913. Il requisito soggettivo per la sottoposizione al tributo non eraquindi soddisfatto.Non inciderebbe su questo il ricordato richiamo alla disciplina di cui alcomma 2 dell’art. 16, che regola solo la quantificazione del contributo.Numero registro generale 9752/2021Numero sezionale 5327/2026Numero di raccolta generale 23384/2026Data pubblicazione 16/07/2026Neppure deve trascurarsi che in relazione al contributo richiesto per glianni dal 2014 al 2016, la CTR della Lombardia ha riconosciuto le giusteragioni della Banca, e la pronuncia è divenuta definitiva per omessaimpugnazione della parte pubblica.2.3. Tenuto conto che in ordine alla questione principale propostadall’Istituto di credito non si sono rinvenuti precedenti nella giurisprudenzadi questa Corte di legittimità, nonché della possibilità che la questioneabbia a riproporsi in ulteriori giudizi, e del conseguente rilievonomofilattico della decisione da assumere, il Collegio ritiene opportunorimettere la decisione ad una prossima pubblica udienza.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio introdotto dalla Bank ofChina Ltd filiale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, perché possa essere trattato in una prossima pubblica udienza,tenuto conto del rilievo nomofilattico della decisione da assumere.Così deciso in Roma, il 3.7.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]