[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro3725 I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 734/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 27/02/2020 R.G.N. 2373/2018;Numero registro generale 20656/2020 Numero di raccolta generale 26674/2026Num ero sezionale 3725/2026 Data pubblicazione 12/10/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Roma ingiungeva alla società [OSCURATO:PERSONA] LaStampa di pagare in favore dell’INPGI la somma di € 229.161,00per omissioni contributive relative alle posizioni dei giornalistiBelossi, Lodigiani, Merli e Ferrise per il periodo febbraio 2003-aprile 2008, richiesta dall’istituto di previdenza a seguito di unaccertamento ispettivo che aveva riscontrato l’omessa denunciadei giornalisti quali lavoratori subordinati.2.- Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, promossodalla società, il Tribunale accoglieva il ricorso e revocava il decretoingiuntivo.3.- La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 luglio2016, accoglieva il gravame proposto dall’istituto previdenziale econdannava la società al versamento all’INPGI delle seguentisomme: € 45.852,00 per Ferrise, € 18.503,00 per Merli, €64.306,00 per Lodigiani ed € 100.500,00 per Belossi, sulla basedel riconoscimento tra i giornalisti e la società di rapporti di lavorosubordinato, per Belossi e Lodigiani quali collaboratori fissi ex art.2 c.n.l.g. e per Ferrise e Merli quali corrispondenti di cui all’art. 12del c.n.l.g.4.- La Corte di cassazione, su ricorso proposto dalla societàITEDI, incorporante della [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n.15913/2018 dichiarava inammissibile il primo motivo, concernentel’accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro e, diconseguenza, l’insorgenza dell’obbligo contributivo, e accoglieva ilsecondo, relativo alla quantificazione dei contributi, e cassava conrinvio la sentenza impugnata.In particolare, la Suprema Corte ha censurato la sentenza inordine alla quantificazione dei contributi dovuti, in quanto la CorteNum ero registro generale 20656/2020 Numero di raccolta generale 26674/2026Numero sezionale 3725/2t0e2r6ritoriale aveva fatto riferimento per la determDinaataz ipounbeb lidcaezl ione 12/10/2026credito a una consulenza tecnica di ufficio in concreto maiespletata nel corso del giudizio.5.- La Corte di appello di Roma in sede di giudizio di rinvio, suricorsi riuniti proposti sia dall’INPGI sia dalla società Gedi NetworkNews, quale incorporante della società ITEDI, con la sentenzaimpugnata ha accolto l’appello proposto dall’INPGI e, in riformadella sentenza del Tribunale di Roma, ha respinto l’opposizione aldecreto ingiuntivo.La Corte territoriale nel giudizio rescissorio ha ritenutoinammissibili le contestazioni sollevate dalla società in ordineall’esistenza di rapporti di lavoro subordinato, essendo il giudiziodi rinvio limitato al quantum dovuto, e ha rilevato che il calcolo deicontributi non aveva costituito oggetto di contestazione nell’attodi opposizione a decreto ingiuntivo, confermando in sostanza laquantificazione dei contributi e delle sanzioni contenuta nel ricorsoper decreto ingiuntivo; in merito al regime sanzionatorio, haritenuto corretta la non applicazione della disciplina di cui all’art.116 della legge n. 388 del 2000; infine, ha ritenuto infondatal’eccezione di prescrizione, in quanto validamente interrotta dalledenunce dei lavoratori.6.- Per la cassazione della sentenza ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., formulando tre censure.7.- L’INGI resiste con controricorso.8.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, relativo alla qualificazione della giornalistaBelossi quale collaboratrice fissa (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.);Num ero registro generale 20656/2020 Numero di raccolta generale 26674/2026Numero sezionale 3725/2in02 6particolare, la Corte di appello nel giudizio resDciastsao priuob,b lpicuarz ione 12/10/2026avendo il compito di quantificare i contributi dovuti in relazione allaposizione della giornalista Belossi, non ha considerato che la stessaera stata inquadrata, diversamente da quanto fatto in sede diricorso per decreto ingiuntivo, non già quale redattrice, ma qualecollaboratrice fissa, per cui i contributi avrebbero dovuto esserequantificati in maniera differente rispetto a quanto avvenuto insede di decreto ingiuntivo.2.- Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2909 c.c.,dell’art. 1 d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla legge n. 389 del1989 e dell’art. 2 c.n.l.g. e relativo allegato A (art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello omesso, in sede diquantificazione dei contributi dovuti all’INPGI, di considerare lacircostanza dell’inquadramento contrattuale della giornalistaBelossi quale collaboratrice fissa, anziché quale redattrice,circostanza ormai incontrovertibile, essendo passata in giudicato,sul punto, la sentenza della Corte di appello di Roma del 2016.3.- Con il terzo motivo afferma la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 156 c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per avere la Corte di appello omessodi indicare le ragioni in base alle quali ha ritenuto che, pur essendopassato in giudicato l’accertamento in ordine all’inquadramentodella Belossi come lavoratrice subordinata con qualifica dicollaboratrice fissa, dovesse essere confermata la condanna dellasocietà al versamento dei contributi richiesti con il ricorso perdecreto ingiuntivo, calcolati sulla base di un inquadramento comeredattrice.4.- I tre motivi, riguardando censure tra loro strettamenteconnesse, possono essere esaminati congiuntamente e devonoessere disattesi.Numero registro generale 20656/2020 Numero di raccolta generale 26674/2026Num ero sezionale 3725/2026 Data pubblicazione 12/10/2026In sostanza le doglianze della società sono incentrate sullacircostanza che la Corte di appello nella sentenza impugnata, comefatto dalla sentenza della stessa Corte di appello del 2016, abbiaconfermato la quantificazione dei contributi dovuti relativamentealla posizione della giornalista Belossi operata dall’INPGI in sededi ricorso per decreto ingiuntivo, nonostante che sia stato, conpronuncia sul punto ormai definitiva, giudizialmente accertato chela stessa doveva essere inquadrata quale collaboratrice fissa e nongià come redattrice, come affermato nello stesso ricorso perdecreto ingiuntivo.5.- Tale censura muove dall’errato presupposto che l’effettivoriconoscimento di una qualifica inferiore avrebbe dovuto portareautomaticamente a una quantificazione dei contributi previdenzialiinferiore.6.- Nella fattispecie in esame, in riferimento alla posizione dellagiornalista Belossi, come emerge chiaramente dalla notadell’INPGI depositata nel primo giudizio innanzi alla Corte diappello su richiesta dell’organo giudicante in data 1° marzo 2016(il cui contenuto è conformemente indicato da entrambe le partinei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio), i contributi infavore della giornalista indicata sono stati quantificati non già sullabase dei minimi retributivi previsti dal c.n.l.g., ma sulle sommeeffettivamente corrisposte dalla società datrice di lavoro comeriscontrate in sede di accertamento ispettivo.Tale quantificazione, eseguita sulla base di dati contabilipienamente conosciuti dalla società datrice di lavoro, comeevidenziato nella sentenza impugnata, non è mai stata contestatadalla società ricorrente, neppure nell’odierna sede, essendosi lecontestazioni contenute nel ricorso limitate a presupporre che laquantificazione dei contributi dovesse essere effettuata sulla baseNumero registro generale 20656/2020 Numero di raccolta generale 26674/2026Num ero sezionale 3725/2026 Data pubblicazione 12/10/2026dei soli minimi retributivi previsti per la qualifica di collaboratorefisso di cui all’art. 2 del c.n.l.g.7.- Appare, allora, immune da censure l’affermazione dellasentenza impugnata (paragrafo 11) che “il calcolo dei contributidovuti non ha formato oggetto di alcuna contestazione nell’atto diopposizione a decreto ingiuntivo”, non avendo la società ricorrentein alcun modo dimostrato l’erroneità di tale statuizione.Infatti, la società ricorrente nel contestare tale affermazioneha riprodotto alcuni stralci del ricorso in opposizione a decretoingiuntivo, dal quale, tuttavia, emerge unicamente che la datricedi lavoro, in relazione alla posizione della giornalista Belotti, hacontestato, in subordine alla contestazione circa la sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato, il riconoscimento della qualificadi redattrice, ma non anche la quantificazione dei contributioperata dall’INPGI sulla base dei compensi effettivamente erogatiin favore della giornalista, come risultanti dal verbale ispettivo(vedi pagg. 3-4 e 12-13 del presente ricorso).8.- La sentenza impugnata, allora, non ha in alcun modoviolato il giudicato interno in ordine al riconoscimento dellaqualifica di collaboratrice fissa per la giornalista Belossi,affermando, in senso opposto, che sull’accertamento dei rapportidi lavoro si era formato un giudicato interno, né è incorsa in alcunvizio di motivazione, essendo il riconoscimento di una qualificadiversa (collaboratore fisso) rispetto a quella ipotizzata in sedeispettiva (redattore) del tutto irrilevante ai fini dellaquantificazione dei contributi previdenziali, una volta che la stessanon sia stata parametrata ai minimi tabellari della qualificariconosciuta, bensì alle retribuzioni effettivamente percepite dallagiornalista (quantificazione non oggetto di contestazione da partedella società ricorrente).Num ero registro generale 20656/2020 Numero di raccolta generale 26674/2026Numero sezionale 3725/2026 9.- Il ricorso va, dunque, respinto con condannaD adtae lplau bpbalicrtaez ione 12/10/2026ricorrente al pagamento in favore dell’INPGI delle spese di lite delpresente giudizio di cassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 5.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 29 settembre 2026La Presidente