CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 17877/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5033/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' SPA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] n.1532/2017 depositata il 05/07/2017. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e viste le conclusioni parzialmente difformi della Procura Generale. [OSCURATO:PERSONA] Con contratto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Firenze affidava alla [OSCURATO:PERSONA] SPA (d'ora in poi per brevità [OSCURATO:PERSONA]) per 30 anni la concessione per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di un complesso di opere, consistenti nell'adeguamento del parcheggio interrato del [OSCURATO:PERSONA], nella realizzazione dei parcheggi interrati di piazza Beccaria e di piazzale Caduti nei Lager, del parcheggio e ricarica bus elettrici di piazzale Montelungo, del parcheggio e ricarica bus elettrici di viale Aleardi, del sottopasso di viale Strozzi, del parcheggio multipiano e residenze per studenti e spazi commerciali di piazza Alberti nel Comune di Firenze. Sulla base della clausola di arbitrato rituale contenuta all'art. 17 del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva agli arbitri di accertare il suo diritto alla revisione delle condizioni economico-finanziarie della concessione ed a percepire a tale titolo e per risarcimento danni le somme di € 1.319.556,17 per l'anno 2006 e di € 1.472.271,70 per il 2007, o le diverse somme di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e nella prima memoria del giudizio arbitrale individuava le cause di danno lamentate in relazione al contratto ed ai verbali di ricognizione del 10.3.2005 e del 18.1.2007 nel mancato controllo da parte del Comune di Firenze della sosta abusiva nelle aree adiacenti i parcheggi oggetto di concessione, nel minor numero di manifestazioni organizzate e nel rilascio di autorizzazioni per parcheggi straordinari all'interno della Fortezza a detrimento delle aree di parcheggio ricomprese nella concessione, nell'inadeguatezza della segnaletica relativa al parcheggio di [OSCURATO:PERSONA], nella mancata realizzazione dei locali progettati nel parcheggio di piazza Caduti nei Lager, nella mancata apertura della [OSCURATO:PERSONA] alla Campagna della Fortezza e nella ridotta quantità di pubblicità autorizzata dal Comune di Firenze rispetto a quanto pattuito nel contratto del 2003 e nei verbali di ricognizione del 2005 e del 2007. Nella prima memoria del giudizio arbitrale il Comune di Firenze, oltre ad eccepire l'intempestività ed inammissibilità della procedura ed a sostenere l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedeva in via riconvenzionale la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 5.065.014,61 a titolo di penale per il ritardo nell'ultimazione delle opere, di € 3.574.005,00 per i minori costi sopportati dal concessionario per la costruzione delle opere e di €824.970,00 per la pubblicità aggiuntiva nei cantieri. Col lodo sottoscritto il 28-29.10.2014 e depositato il 12.11.2014 il Collegio arbitrale, dopo avere espletato CTU, accertava il diritto della [OSCURATO:PERSONA] a conseguire la revisione del piano economico finanziario della convenzione, riteneva che il Comune di Firenze fosse venuto meno ai doveri di leale collaborazione nell'esercizio delle funzioni volte a reprimere le soste abusive con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno quantificato dal CTU in € 578.355,00 oltre interessi e rivalutazione, riteneva che il rilascio di autorizzazioni straordinarie alla sosta da parte del Comune di Firenze avesse procurato a [OSCURATO:PERSONA] un danno per minori incassi del parcheggio [OSCURATO:PERSONA] pari ad € 30.672,00 oltre interessi e rivalutazione, respingeva le domande di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del Comune di Firenze al risarcimento per inadeguatezza della segnaletica del parcheggio [OSCURATO:PERSONA] e per la mancata realizzazione di locali progettati nel parcheggio di piazza dei caduti nel Lager destinati agli uffici del gestore [OSCURATO:PERSONA] SPA, riteneva che la mancata apertura della Porta alla Campagna avesse inciso negativamente sui ricavi della gestione del parcheggio di [OSCURATO:PERSONA] condannando il Comune di Firenze a risarcire al concessionario per gli anni 2006 e 2007 l'importo di €427.121,60 oltre interessi e rivalutazione, accoglieva parzialmente le domande di risarcimento dei danni derivanti dalla ridotta quantità di pubblicità autorizzata dal Comune di Firenze rispetto alle previsioni pattizie quantificando tali danni per il 2007 in € 500.000,00 e riconoscendo che tali danni già erano stati pagati dal Comune di Firenze per € 500.000,00 per il 2006, respingeva le domande riconvenzionali del Comune di Firenze di pagamento delle penali per la tardiva consegna dei lavori relativi alle strutture di piazza Caduti nei Lager, Montelungo, piazza Beccaria e viale Strozzi, mentre accoglieva tali riconvenzionali per la tardiva consegna da parte del concessionario delle strutture di viale Aleardi e piazza Alberti quantificando i danni relativi in €1.672.427,63, e respingeva le ulteriori domande riconvenzionali del Comune di Firenze per i minori costi di costruzione conseguenti all'autorizzazione dallo stesso data all'esecuzione diretta da parte del concessionario di tutte le opere ed a titolo di compenso per i ricavi conseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari aggiuntivi sui cantieri, per cui riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] un credito complessivo per € 1.935.285,71 ed al Comune di Firenze un credito per € 1.953.920,85, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Comune della differenza di € 18.635,14 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con l'atto d'impugnazione alla Corte d'Appello di Firenze del lodo arbitrale la [OSCURATO:PERSONA] censurava l'accoglimento delle riconvenzionali del Comune di Firenze e l'accoglimento solo parziale della sua domanda di risarcimento dei danni per il mancato sfruttamento degli spazi pubblicitari, che quantificava in €420.000,00 anziché in € 135.310,94 per il 2006 ed in € 662.400,00 anziché €635.310,94 per il 2007, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, mentre il Comune di Firenze, a sua volta, impugnava separatamente i capi del lodo che lo avevano condannato a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] il danno per mancato controllo della sosta per € 578.672,00, il danno per le autorizzazioni straordinarie alla sosta in prossimità del parcheggio della Fortezza per €30.672,00, il danno per la mancata apertura della Porta alla Campagna della Fortezza da Basso per € 533.892,00 ed il danno per il mancato sfruttamento delle superfici pubblicitarie per il 2006 e 2007 per € 500.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Riuniti i giudizi così introdotti, la Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n.1532/2017 del 19.5/5.7.2017 accoglieva per quanto di ragione l'appello del Comune di Firenze dichiarando la nullità per errore di diritto del lodo arbitrale per la parte in cui aveva condannato lo stesso al risarcimento del danno per mancato controllo della sosta nelle aree limitrofe ai parcheggi oggetto di concessione per € 578.672,00, per la parte in cui lo aveva condannato al risarcimento dei danni per la mancata apertura di Porta alla Campagna per €427.121,60 e per la parte in cui lo aveva condannato al risarcimento del danno per il mancato sfruttamento delle superfici pubblicitarie per il 2006 e 2007 per € 500.000,00, respingendo invece l'impugnazione delComune di Firenze in ordine al capo relativo alla sua condanna al risarcimento del danno per le autorizzazioni straordinarie alla sosta in prossimità del parcheggio della Fortezza per € 30.672,00, accoglieva parzialmente l'appello di [OSCURATO:PERSONA] riducendo la sua condanna al pagamento delle penali per ritardata consegna ad € 99.103,28 (per le sole opere di viale Aleardi) escludendo le penali per il ritardo della consegna del parcheggio di piazza Alberti, respingeva gli altri motivi d'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo assorbito dalla dichiarata nullità per errore di diritto del lodo il motivo d'impugnazione relativo al risarcimento di un'ulteriore somma rispetto a quella riconosciuta in sede arbitrale per la ridotta quantità di pubblicità autorizzata per gli anni 2006 e 2007, ed avendo quindi riconosciuto un credito del Comune di Firenze di €99.103,28 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ed un credito della [OSCURATO:PERSONA] di € 30.672,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, applicata la compensazione tra gli importi così determinati alla data del lodo arbitrale, rispettivamente di € 107.458,73 e di € 19.882,76, condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Comune di Firenze della differenza di € 87.575,97 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del lodo arbitrale (23.10.2014) fino al soddisfo e compensava le spese processuali. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1532/2017 del 19.5/5.7.2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificandolo l'1/[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidandosi a sei motivi e chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenziale pronuncia, con vittoria delle spese e dei compensi per i tre gradi di giudizio. Il Comune di Firenze ha notificato controricorso e ricorso incidentale tardivo il 12.3.2018 proponendo due motivi, ed a quest'ultimo resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 17/20.4.2018. La Procura Generale ha concluso per la reiezione dei ricorsi principale ed incidentale. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. La causa, previa relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA], é stata discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 24.5.2023. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 e 1453 cod. civ. da parte del capo della sentenza che ha dichiarato la nullità per errore di diritto del lodo arbitrale che aveva condannato il Comune di Firenze al risarcimento in favore del concessionario dei danni per il mancato controllo della sosta nelle aree limitrofe ai parcheggi oggetto di concessione. Deduce la [OSCURATO:PERSONA] che ha contestato al Comune di Firenze l'inadempimento della convenzione del 2003 per non avere esercitato in modo adeguato il potere di controllo della sosta nelle aree limitrofe ai parcheggi oggetto di concessione (circostanza indicata come emergente dalla CTU espletata) e per non averle conferito le funzioni di accertamento e verbalizzazione delle violazioni in materia di sosta previsto dall'art. 14 comma 4° della convenzione (circostanza indicata come pacifica); che la Corte d'Appello di Firenze ha escluso l'inadempimento del citato articolo della convenzione, che prevedeva il conferimento di quei poteri solo per i parcheggi oggetto di concessione e non per le aree limitrofe, e non ha ravvisato un comportamento contrario a buona fede del Comune di Firenze per non avere adeguatamente represso la sosta irregolare nei pressi dei parcheggi oggetto di concessione in modo differenziato e più sciatto rispetto ad altre aree di analoga collocazione rispetto al centro storico, ma non ha considerato che l'obbligo di buona fede, costituente specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'art. 2 della Costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali, o di quanto espressamente stabilito dalla legge (Cass. 18.9.2009 n. 20106) e che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte il potere di controllo del concessionario si estende anche alle aree limitrofe esterne a servizio di quelle a pagamento qualora precludano la funzionalità del parcheggio (Cass. sez. un. 9.3.2009 n. 5621; Cass.7.4.2005 n. 7336). La prima doglianza, per come é formulata, risulta inammissibile, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedi Cass. 18.7.2022 n. 22538; Cass. 26.10.2007 n.22536; Cass. 12.7.2007 n.15604; Cass. 22.2.2007 n. 4178), l'interpretazione del contratto, consistendo in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, consiste in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Va rammentato che il ricorrente in cassazione, per far valere la violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale (artt. 1362 e ss. cod. civ.), non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, il che la ricorrente non ha fatto nel caso di specie, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo la censura risolversi nella semplice contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, e ciò perché l'interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni. Sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che nel provvedimento impugnato sia stata privilegiata l'altra. Si consideri che comunque la Corte d'Appello ha precisato che in base al contratto concluso dalle parti il 6.8.2003 l'obbligo del quale si invocava l'inadempimento non era riferibile alle aree limitrofe a quelle di parcheggio oggetto di concessione, ma solo a queste ultime, sicché la motivazione non é mancante, o meramente apparente, e che per le aree limitrofe non si può certo giustificare l'obbligo del Comune di Firenze di conferire al concessionario le funzioni di accertamento e verbalizzazione delle violazioni in materia di sosta sulla base del principio della buona fede nell'esecuzione del contratto, che pur potendo assumere carattere integrativo degli obblighi contrattuali, non può certo imporre condotte contrarie alla legge, posto che in base all'art. 17 comma 132° della L. n. 127/1997 i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi limitatamente alle aree oggetto di concessione, e quindi non per le aree limitrofe (vedi sulla non delegabilità ai dipendenti delle società concessionarie dei verbali di contestazione della violazione del divieto di sosta al di fuori delle aree in concessione Cass. 8.10.2014 n. 21268). Col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c. lamenta l'omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti accertati dal CTU e la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223 e 1453 cod. civ., riproponendo la domanda di risarcimento danni per il mancato sfruttamento di spazi pubblicitari, ma i richiami agli articoli 1223 e 1453 cod. civ. sono del tutto inconferenti, ed i fatti che non sarebbero stati considerati dalla Corte d'Appello di Firenze non sono stati indicati, dal momento che é stata solo richiesta una diversa valutazione della CTU espletata e dei verbali di ricognizione, che certamente non rientra nella nozione di fatti decisivi dell'art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c. (tali devono considerarsi precisi accadimenti o circostanze in senso storico- naturalistico secondo Cass. n. 22397/2019, mentre l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo secondo Cass. n. 27415/2018), per cui anche tale motivo é inammissibile. La giurisprudenza della Suprema Corte é infatti consolidata nel ritenere che l'omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge in cui il valore legale é assegnato alla prova (vedi Cass. ord. 7.2.2018 n. 2894; Cass.4.7.2017 n. 16407). Col terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 e 1453 cod. civ. in relazione al capo della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale nella parte in cui aveva condannato il Comune di Firenze al risarcimento dei danni per la mancata apertura di Porta alla Campagna, che ha reso più disagevole l'accesso all'area fieristica ed ha disincentivato l'utilizzo del parcheggio di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la decisione sull'apertura competesse ad un soggetto terzo, [OSCURATO:PERSONA], e non al Comune di Firenze, al quale peraltro il lodo aveva ascritto solo il mancato coordinamento tra i soggetti interessati, e deduce che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto degli obblighi di collaborazione che gravavano sul Comune di Firenze in base al principio della correttezza e della buona fede. Il terzo motivo é inammissibile, in quanto ove si lamenti la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione di una clausola contrattuale, richiedendosi un'interpretazione del contratto, occorre denunciare la violazione delle regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ovvero un vizio di motivazione della sentenza che attinga l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 18.7.2022 n. 22538; Cass. ord. 8.9.2017 n. 20964), mentre nel caso di specie non risulta dedotta alcuna specifica violazione di regole interpretative del contratto, né risulta individuato il fatto storico decisivo che non sarebbe stato considerato dalla Corte d'Appello di Firenze, e si punta in realtà inammissibilmente ad ottenere dalla Suprema Corte un nuovo giudizio di fatto sulle risultanze istruttorie che rovesci le valutazioni compiute dalla Corte d'Appello di Firenze. Col quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322 cod. civ., relativo all'autonomia negoziale delle parti, e 2965 cod. civ., relativo alle decadenze stabilite contrattualmente, riproponendo la propria eccezione di decadenza contro le domande accolte del Comune di Firenze di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle penali per la tardiva consegna delle strutture di viale Aleardi per € 99.103,28 e di piazza Alberti per € 1.573.324,35 sulla base della procedura per le contestazioni e l'amichevole composizione delle controversie prevista dall'art. 16 del contratto concluso dalle parti il 6.8.2003, eccezione che sia il collegio arbitrale che la Corte d'Appello di Firenze hanno motivatamente ritenuto non fondata non essendo applicabile il citato art. 16 alla materia delle penali e non prevedendo esso una vera e propria decadenza in caso di mancato avvio della procedura convenzionale. Il quarto motivo é inammissibile, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si limita a riproporre la propria interpretazione dell'art. 16 del contratto concluso dalle parti il 6.8.2003, contrastante con quella fornita dal collegio arbitrale e dalla Corte d'Appello, senza muovere puntuali rilievi alla motivazione da essi addotta sotto il profilo della violazione di specifiche regole dell'interpretazione del contratto e senza ipotizzare una totale carenza, o mera apparenza della motivazione medesima, ancora una volta allo scopo di ottenere dalla Suprema Corte un nuovo giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Col quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1384 cod. civ., relativo al potere del giudice di ridurre ad equità la penale, riproponendo la sua richiesta di riduzione delle penali, lamentando che la Corte d'Appello di Firenze abbia respinto tale sua richiesta per la mancata allegazione e prova dei fatti che avrebbero dovuto giustificare la riduzione ad equità in quanto gli unici fatti in proposito addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] si riferivano alla data di apertura del parcheggio di piazza Alberti per il quale il lodo arbitrale veniva dichiarato nullo. Il quinto motivo é a sua volta inammissibile, innanzitutto per la sua genericità, dal momento che non é stato dedotto sulla base di quali fatti allegati e di quali motivazioni giuridiche la Corte d'Appello di Firenze avrebbe dovuto ridurre la penale, ed in quanto non è idoneamente correlato alla motivazione dell'impugnata sentenza così da porsi in contrasto con quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Il motivo d'impugnazione, infatti, è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioniper le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 359/2005, ribadito, in motivazione espressa sebbene non massimata, da Cass., sez. un.n. 7074/2017). Col sesto motivo, l'unico non contrastato dal Comune di Firenze, [OSCURATO:PERSONA] lamenta in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1241 e 1242 cod. civ. in quanto la Corte d'Appello di Firenze dopo avere applicato la rivalutazione monetaria e gli interessi legali quantificando l'importo a carico del Comune di Firenze in €19.882,76 per il 2006 ed in €18.635,92 per il 2007 per un totale di €38.518,68, e l'importo a carico di [OSCURATO:PERSONA] in € 107.458,73, ha erroneamente applicato la compensazione omettendo di considerare l'importo a carico del Comune di Firenze per il 2007 di € 18.635,92, determinando così la somma da pagare da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Comune di Firenze in € 87.575,97 (€ 107.458,73 - € 19.882,76), anziché in € 68.840,05 (€ 107.458,73 - € 38.518,58). Il sesto motivo é fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata risulta confermato che la Corte d'Appello di Firenze nell'operare la compensazione, per mera svista, non ha considerato nell'importo complessivo dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] verso il Comune di Firenze quello riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2007, pari ad € 18.635,92, per cui la somma che [OSCURATO:PERSONA] va condannata a pagare al Comune di Firenze all'esito della compensazione va determinata in € 68.940,15 (€ 107.458,73 - €38.518,58) oltre accessori già riconosciuti, e non comerichiesto in € 68.840,05 oltre accessori. Si ritiene che la correzione nei termini indicati dell'impugnata sentenza, peraltro non contrastata, possa aver luogo in questa sede per economia processuale e per il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 comma 2 della Costituzione, dal momento che la svista da emendare investe un capo distinto da quelli oggetto degli altri motivi d'impugnazione fatti valere (vedi in tal senso Cass. 15.2.2021 n. 3837). Col primo motivo di ricorso incidentale tardivo il Comune di Firenze lamenta, in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 2697 cod. civ., deducendo che il collegio arbitrale ha accolto, attenendosi alle risultanze della CTU (che si era limitata a quantificare il numero dei posti auto consentiti per la sosta in via straordinaria dal Comune di Firenze ed a moltiplicare tale numero per i giorni di durata delle manifestazioni fieristiche e per la tariffa praticata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel parcheggio della Fortezza oggetto di concessione) la domanda di risarcimento del danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] per i minori ricavi conseguiti dal parcheggio della Fortezza a causa del rilascio di autorizzazioni straordinarie alla sosta per aree esterne a quel parcheggio da parte del Comune di Firenze in occasione di alcune importanti manifestazioni fieristiche nel 2006 e 2007 quantificandoli in €30.672,00, benché difettasse la prova, incombente sulla concessionaria, del pregiudizio effettivamente subito. Deduce poi il ricorrente incidentale che la Corte d'Appello di Firenze avrebbe respinto l'impugnazione sul punto del lodo compiuta dal Comune di Firenze, che aveva sostenuto che notoriamente nei giorni delle manifestazioni fieristiche si verificava la maggiore saturazione del parcheggio della Fortezza, per cui la predisposizione di parcheggi straordinari destinati agli operatori impegnati nelle mostre non solo non avrebbe provocato pregiudizio alla concessionaria perché il parcheggio oggetto di concessione era già completo, maaddirittura le avrebbe giovato consentendo ai suddetti operatori di non occupare coi loro mezzi i posti del parcheggio della Fortezza e di utilizzare quindi quei posti proficuamente a tariffa oraria per i visitatori delle mostre, motivando il rigetto dell'impugnazione sull'impossibilità di configurare un fatto notorio. Si duole in particolare il Comune di Firenze dell'erronea applicazione da parte della Corte d'Appello di Firenze dell'onere della prova, in quanto in base all'art. 2697 cod. civ. non era il Comune a dover dimostrare che il parcheggio della Fortezza in occasione delle manifestazioni fieristiche fosse completo, ma la [OSCURATO:PERSONA], che avendo richiesto il risarcimento dei danni subiti per responsabilità contrattuale del concedente, avrebbe dovuto fornire prova del mancato utile conseguito nei giorni delle manifestazioni fieristiche dal parcheggio della Fortezza a causa del rilascio straordinario di permessi di sosta per aree limitrofe da parte del Comune di Firenze, dimostrando i posti di tale parcheggio oggetto di concessione che sarebbero stati occupati a pagamento a tariffa oraria se quel rilascio non ci fosse stato, mentre tale prova non sarebbe stata fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo del ricorso incidentale va respinto. La violazione del precetto di cui all'articolo 2697 cod. civ., infatti, si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'articolo 360 comma 1° n. 5) c.p.c. (vedi in tal senso Cass.19.1.2022 n. 1682). Nel caso in esame il Comune di Firenze sostiene che la Corte d'Appello di Firenze avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di dimostrare l'assenza del danno lamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] per il minor ricavo tratto dal parcheggio della Fortezza oggetto di concessione a causa del rilascio di autorizzazioni straordinarie alla sosta su aree esterne ad esso da parte del Comune di Firenze in occasione di alcune importanti manifestazioni fieristiche nel 2006 e 2007, indicando come insussistente il fatto notorio invocato dal Comune sulla completezza di quel parcheggio in occasione delle manifestazioni fieristiche del 2006 e 2007, anziché ritenere che la prova di quel danno era a carico dell'asserita danneggiata che invocava il diritto al risarcimento danni e che la relativa dimostrazione non era stata fornita. In realtà la sentenza impugnata da un lato ha escluso che potesse essere considerato fatto notorio quello della completezza del parcheggio della Fortezza oggetto di concessione in occasione delle manifestazioni fieristiche del 2006 e del 2007, invocato dall'appellante per cercare di minare la ricostruzione in parte presuntiva della voce di danno in questione da parte del CTU, posto che lo stesso Comune di Firenze aveva indicato che in occasione delle manifestazioni fieristiche quel parcheggio era spesso e non sempre completo, ma dall'altro ha ritenuto che la prova del danno fosse stata sufficientemente fornita dalla danneggiata davanti al collegio arbitrale attraverso la documentazione relativa ai permessi predisposti ed autorizzati per la sosta dei veicoli in via straordinaria dal Comune di Firenze a favore del personale impiegato nelle manifestazioni fieristiche ed il calcolo da parte della CTU percipiente del prodotto del numero di tali permessi per i giorni di durata delle manifestazioni fieristiche e per la tariffa praticata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel parcheggio della Fortezza oggetto di concessione, sulla base della presunzione che se il personale impiegato nelle manifestazioni fieristiche non avesse beneficiato di quei permessi di sosta straordinari al di fuori della Fortezza avrebbe certamente dovuto utilizzare per poter lavorare nei giorni e negli orari delle manifestazioni fieristiche del 2006 e 2007 il parcheggio a pagamento della Fortezza oggetto di concessione alle tariffe orarie praticate dalla [OSCURATO:PERSONA], per cui non vi é stato il denunciato rovesciamento dell'onere probatorio. Non é questa invece la sede per compiere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, che é stata effettuata dal collegio arbitrale e poi dalla Corte d'Appello di Firenze, che comunque si sono basate sul punto sulla CTU fondata anche sull'accertamento dello stato dei luoghi, sulla documentazione prodotta e su una corretta presunzione in ordine ai ricavi andati perduti. Col secondo motivo di ricorso incidentale il Comune di Firenze lamenta, in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c., la violazione dell'art. 22 del D.M. n. 145/2000 e degli articoli 187 e 199 del D.P.R. n.554/1999 per avere la Corte d'Appello di Firenze dichiarato la nullità per errore di diritto per violazione degli articoli 187 e 199 lettera b) del D.P.R. n. 554/1999 (applicabile ratione temporis) del lodo arbitrale, che aveva invece accolto la sua domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle penali per la ritardata consegna delle strutture del parcheggio di piazza Alberti per € 1.573.324,35 (di cui € 1.457.296,00 per capitale ed € 116.028,35 per interessi al 28.1.2010), in quanto il Comune di Firenze non avrebbe contestato il ritardo dei lavori e preteso le penali nel certificato di collaudo del 26.1.2010 relativo alla struttura del parcheggio di piazza Alberti, privo di riserve, come richiesto a pena di decadenza dalle norme summenzionate, effettuando per la prima volta la contestazione del ritardo e la richiesta delle penali due giorni dopo il collaudo con la comunicazione del responsabile unico del procedimento del 28.1.2010. Deduce in particolare il Comune di Firenze che né l'art. 22 del D.M. n.145/2000, che espressamente trattava delle penali e nulla diceva circa il tempo della loro applicazione, né gli articoli 187 e 199 del D.P.R. n. 554/1999, dedicati al collaudo, potevano essere intesi nel senso che la contestazione del ritardo e la richiesta delle penali dovessero avvenire a pena di decadenza non oltre il certificato di collaudo, posto che l'art. 199 comma 2° del D.P.R. n.554/1999 stabiliva espressamente che nel certificato in questione l'organo di collaudo determinava la somma da rimborsare alla stazione appaltante per le spese di assistenza sostenute oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori, ma nulla diceva invece in ordine alla necessaria indicazione in detto certificato delle penali da ritardo. Il secondo motivo di ricorso incidentale é inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata e non permette quindi di valutare la fondatezza di tali ragioni senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso (vedi in tal senso Cass. 15.7.2015 n. 14784). Il ricorrente incidentale, infatti, dopo avere sostenuto che l'art. 22 del D.M. n. 145/2000, che riguarda espressamente le penali nei contratti di appalto di opere pubbliche, nulla dice sul tempo della loro applicazione, e che gli articoli 187 e 199 del D.P.R. n.554/1999, dedicati al collaudo, non conterrebbero a suo avviso alcun riferimento alle penali, riferendosi unicamente alle spese di assistenza sostenute dalla stazione appaltante per il ritardo nel compimento dei lavori, e dopo avere quindi implicitamente invocato il noto brocardo ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit allo scopo di sostenere che il Comune di Firenze non sarebbe stato tenuto a contestare il ritardo nell'esecuzione dei lavori ed a richiedere le conseguenti penali al più tardi nel certificato di collaudo del 26.1.2010, relativo alla struttura del parcheggio di piazza Alberti, privo di riserve, per mancanza di una disposizione normativa che prevedesse un siffatto onere di contestazione, ha censurato l'impugnata sentenza per essersi basata sugli articoli 187 e 199 del D.P.R. n. 554/1999, omettendo di riferire che nell'interpretazione di dette disposizioni era stato considerato determinante dalla Corte d'Appello di Firenze il fatto che l'art. 199 lettera b) del D.P.R. n. 554/1999 ponesse espressamente a carico dell'organo di collaudo l'obbligo di determinare nel certificato di collaudo la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante, oltre che per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio e per spese di assistenza sostenute oltre il termine convenuto, anche per i danni “per altro titolo”, tra i quali erano evidentemente da ricomprendere proprio le penali. In questo modo il ricorrente incidentale non si é confrontato con l'analitica e puntuale motivazione addotta dalla Corte d'Appello di Firenze, limitandosi a riproporre la propria diversa interpretazione della normativa, basata però su una considerazione incompleta, e quindi non valutabile nel merito, del contenuto dell'art. 199 lettera b) del D.P.R. n. 554/1999, mancante nella sua prospettazione proprio di quel riferimento all'indicazione nel certificato di collaudo della somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni provocati ad “altro titolo” rispetto alle spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio ed alle spese di assistenza sostenute per il protrarsi dei lavori oltre il termine convenuto, che é stato decisivo nella determinazione del convincimento della Corte d'Appello di Firenze nell'impugnata sentenza. Essendo quindi risultati privi di pregio i motivi del ricorso principale, tranne il sesto inerente ad un mero errore di calcolo neppure contestato dalle parti, così come i motivi del ricorso incidentale, ed essendovi stata soccombenza reciproca, vanno compensate le spese processuali del giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di giudizio. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il sesto motivo del ricorso principale, respinge i primi cinque motivi di ricorso principale ed i due motivi di ricorso incidentale, cassa la sent