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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 44095/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità con riferimento agli indici fattuali dimostrativi della destinazione allo spaccio del quantitativo di stupefacente pari a n. 308 dosi circa di cocaina (v. pg. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivor avente ad oggetto la confisca della somma di denaro sequestrata, è inammissibile avendo riguardo a questione non devoluta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto al doppio conforme accertamento di responsabilità con riferimento agli indici fattuali dimostrativi della destinazione allo spaccio del quantitativo di stupefacente pari a n. 308 dosi circa di cocaina (v. pg. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivor avente ad oggetto la confisca della somma di denaro sequestrata, è inammissibile avendo riguardo a questione non devoluta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Sentenza Cassazione n. 44095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris