CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 dicembre 2017
Cassazione n. 08882/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18 ORDINANZA sul ricorso 19117/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 318 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2338/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 19117/2018 Numero sezionale 327/2022 Numero di raccolta generale 8882/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 18/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] intimò innanzi al Tribunale di Vasto sfratto per morosità nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla locazione di immobile per uso commerciale, per il mancato pagamento dei canoni dall’agosto 2012 al maggio 2013 per il complessivo importo di Euro 5.500,00. La parte intimata eccepì l’intervenuta risoluzione consensuale del contratto in data 28 agosto 2021 per inidoneità dell’immobile all’uso convenuto e propose domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 100.000,00. Disposto il mutamento del rito, il Tribunale adito ordinò alla convenuta il rilascio dell’immobile e rigettò ogni altra domanda, compensando le spese di lite per 1/3 fino alla fase decisionale e condannando la convenuta a rifondere agli attori i 2/3 delle spese maturate fino alla fase decisionale e per l’intero le spese relative a quest’ultima fase. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:SOCIETA].. Con sentenza di data 14 dicembre 2017 la Corte d’appello di L’Aquila accolse parzialmente l’appello, compensando per due terzi le spese di primo grado, ponendole per il residuo terzo a carico dell’appellante, e compensando inoltre le spese di appello. Osservò la corte territoriale che, per ammissione delle stesse parti, nell’agosto 2012 la locazione stipulata nel 2009 era stata risolta a causa di infiltrazioni di umidità che richiedevano lavori strutturali importanti e che lo [OSCURATO:SOCIETA] era rimasto nella detenzione dell’immobile per il tempo strettamente necessario per sgombrare le attrezzature, detenzione però protrattasi oltre ogni ragionevolezza, avendo lo [OSCURATO:SOCIETA] fatto denuncia-querela in data 26 marzo 2014 per l’introduzione di estranei nel locale ed essendo stato emesso in data 20 gennaio 2015 decreto penale di condanna nei confronti della Santoro ai sensi dell’art. 392 cod. pen. per avere sostituito la serratura. Aggiunse che la società non aveva mai indicato quando era stato rilasciato l’immobile, per cui giustificati erano la qualificazione del rapporto come comodato e l’ordine di rilascio. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 19117/2018 Numero sezionale 327/2022 Osservò ancora che, benché l’appellante avesse chiesto con la Numero di raccolta generale 8882/2022Data pubblicazione 18/03/2022 domanda riconvenzionale la restituzione del deposito cauzionale ed il rimborso di quanto speso per i lavori per mettere il locale a norma del 2009, nonché della spesa per i lavori svolti nel 2012, ed il Tribunale avesse errato nel comprendere la domanda, ritenendo che quest’ultima si riferisse esclusivamente ai lavori asseritamente svolti nel 2012, l’appellante, anziché contestare l’errata comprensione della domanda, aveva articolato il motivo d’appello contestando la ricostruzione fatta dal giudice sotto il profilo della prova dello stato dei luoghi, e che la contestazione riguardava esclusivamente i lavori a seguito della manifestazione dei vizi del bene locato, lavori non attestati da alcun documento, in realtà mai svolti per ammissione dello stesso legale rappresentante della società, trattandosi di lavori ponderosi. Aggiunse infine, quanto al mancato accoglimento da parte del Tribunale dell’istanza ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., che l’avere trattenuto il bene oltre il tempo ragionevole poteva giustificare la richiesta della Santoro di una controprestazione. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi e resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1810, 1168 e 1256 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’obbligazione di restituzione dell’immobile si era estinta per impossibilità sopravvenuta perché [OSCURATO:SOCIETA]. aveva perso il possesso dell’immobile in quanto la Santoro, come dimostrato dal decreto penale di condanna, aveva nel marzo del 2014 indebitamente sostituito la serratura della porta di accesso al locale. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 19117/2018 Numero sezionale 327/2022 Il motivo è inammissibile. La censura, benché formulNumero di raccolta generale 8882/2022Data pubblicazione 18/03/2022ata sub specie di violazione di norma di diritto, muove da un presupposto di fatto, l’epoca di perdita del possesso da parte della società, non accertato dal giudice di merito, che sul punto ha concluso nel senso che la circostanza è rimasta ignota, facendone discendere le conseguenze negative sul piano dell’onere probatorio sulla [OSCURATO:SOCIETA].. Si tratta pertanto di confutazione del giudizio di fatto. Lo scrutinio del motivo presuppone l’indagine di merito in ordine alla circostanza rimasta ignota all’esito delle risultanze istruttorie, indagine come tale estranea ai parametri del giudizio di legittimità. Peraltro risulta violato l’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. per la mancata localizzazione nel processo del decreto penale di condanna. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che con la domanda riconvenzionale era stato chiesto, oltre la restituzione del deposito cauzionale e la perdita dell’avviamento commerciale, il rimborso di quanto speso per i lavori per mettere il locale a norma del 2009, nonché della spesa per i lavori svolti nel 2012 e che nell’atto di appello era stato affermato che per il calcolo delle spese ai fini del risarcimento del danno bisognava basarsi «sulle fatture allegate e sull’intero calcolo delle spese presentato in comparsa nella domanda riconvenzionale», con richiesta di condanna al pagamento della somma di Euro 100.000,00. Aggiunge che la corte territoriale ha erroneamente interpretato l’atto di appello, alla luce sia del tenore letterale che del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere. Osserva ancora che risulta violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato a seguito dell’erronea interpretazione dell’atto di appello. Il motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sul motivo di appello quale effetto dell’erronea F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 19117/2018 interpretazione del medesimo che, contrariamente a quanto Numero sezionale 327/2022Numero di raccolta generale 8882/2022 affermato dal giudice di appello, avrebbe ad oggetto non solo i lavori Data pubblicazione 18/03/2022 svolti nel 2012, ma l’intero contenuto dell’originaria domanda riconvenzionale, e dunque anche il costo dei lavori svolti nel 2009, oltre le ulteriori voci di danno ivi richiamate. La censura è stata prospettata come omessa pronuncia da parte della corte territoriale quale effetto della supposta (erronea secondo la ricorrente) inesistenza del motivo di appello. Posto il motivo di ricorso in tali termini dalla ricorrente, esso pare rinviare all’errore revocatorio, per il quale la ricorrente avrebbe dovuto attivare il diverso rimedio della revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ.. In ogni caso assorbente rispetto a tale rilievo è quello che la ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., omette di riprodurre la parte rilevante della sentenza di primo grado su cui si fonda la censura di omessa pronuncia in sede di appello, non consentendo al Collegio di scrutinare il motivo. Manca infatti il termine di confronto in base al quale apprezzare l’atto di appello. Inoltre la denuncia della violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. è fatta in modo irrituale. Allo scopo di far valere una violazione di tali regole legali d'interpretazione, occorre precisare in qual modo specifico e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato (cfr. fra le tante Cass. n. 22536 del 2007). La ricorrente omette di spiegare come la violazione dei detti canoni interpretativi si sia concretizzata nell’interpretazione che il giudice del merito ha fatto dell’atto di appello. Peraltro, sempre irritualmente, ai fini di corroborare la diversa opzione interpretativa dell’atto di appello, si evocano le risultanze istruttorie, inerenti, come è noto, al giudizio di fatto, giudizio che resta estraneo al sindacato di legittimità. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che le circostanze della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 19117/2018 risoluzione consensuale del rapporto nell’agosto 2012 e del consenso Numero sezionale 327/2022Numero di raccolta generale 8882/2022 prestato a restare nella detenzione dell’immobile per lo sgombero Data pubblicazione 18/03/2022 delle attrezzature provano la mala fede dell’attrice ai fini della responsabilità aggravata. Il motivo è inammissibile. La censura attiene al giudizio di fatto in ordine alla sussistenza dei presupposti per la responsabilità aggravata. In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo il sindacato sul vizio motivazionale (Cass. n. 19298 del 2016). Deve altresì evidenziarsi che all’esito del giudizio di primo grado la Santoro, alla luce dell’accoglimento della domanda di rilascio, non poteva essere considerata soccombente, che è la qualità presupposta dall’art. 96 ai fini del giudizio di responsabilità aggravata. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 19117/2018 del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, Numero sezionale 327/2022Numero di raccolta generale 8882/202200, ed agli accessori di legge. Data pubblicazione 18/03/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 17 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F