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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38052/2022

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2782-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 347 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] ,un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2012; che il contribuent e impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Savona che, con sentenza n. 11/2019, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 347, depositata il 04/06/2020, rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – (a) insussistente la violazione tanto dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, quanto di contraddittorio endoprocedimentale, nonché (b) indimostrata l’inerenza dei costi oggetto di ripresa e, in ultimo, (c) prive di fondamento la doglianze concernenti la pretesa illegittimità delle sanzioni applicate, nonché il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento a tale riguardo; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente di cui alla legge 212/2000 e dell’art. 42 DPR n° 600/1973” (cfr. ricorso p. 6), per avere la C.T.R. ritenuto valido l’avviso di accertamento impugnato, benché lo stesso faccia riferimento ad un documento, definito dal medesimo atto impositivo impugnato quale propria “parte integrante e sostanziale”, indicato come “allegato 1” ma, in realtà, non presente tra gli atti comunicati al contribuente; che il motivo è manifestamente infondato; che rappresentano principi consolidati quelli per cui: a) l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3 della l. n. 241 del 1990, sicché il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui pure si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto (arg. da Cass., Sez. 5, 18.12.2009, n. 26683, Rv. 610991-01); b) l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente a quegli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 655917- 01) ovvero dei quali non abbia, comunque, agevole conoscibilità (arg. da Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01); c) l'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., Sez. 6-5, 11.4.2017, n. 9323, Rv. 643954-01); che la C.T.R., nel ritenere valido l’avviso di accertamento impugnato, si è attenuta a tali principi (in specie a quelli esposti sub a e sub c), considerando non solo (1) che i giudici di appello hanno chiarito che le informazioni contenute nell’allegato mancante erano state già riassuntivamente riprodotte nell’avviso di accertamento notificato al contribuente (evidenziando, altresì, come su di esse il CAVALLI si sia peraltro difeso), ma anche (2) che la conferma e correttezza di tale conclusione emerge dallo stralcio dell’avviso di accertamento notificato al contribuente (e riprodotto, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., alla p. 8, terzultimo e penultimo cpv., del ricorso), laddove, evidenziate alcune incongruenze presenti nell’allegato n. 59 al p.v.c. originante l’atto impositivo, conseguenti ad alcuni errori di calcolo nonché all’inversione di prelevamenti e versamenti dai conti correnti oggetto di verifica, l’Ufficio riporta i dati corretti, rinviando all’Allegato 1 con mera finalità riepilogativa e che, in ogni caso, (3) le movimentazioni bancarie presenti su conti correnti riferibili al contribuente naturaliter rientrano tra gli elementi di cui lo stesso ha conoscenza (cfr. supra, sub c), tant’è che, in ipotesi di accertamento ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass., Sez. 5, 29.7.2016, n. 15857, Rv. 640618-01), senza che risulti necessario procedere all'analisi, da parte dell’Ufficio, delle singole operazioni (Cass., Sez. 5, 21.3.2008, n. 7766, Rv. 602662-01) e gravando, al contrario, sul contribuente, l’onere di dimostrare in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili (Cass., Sez. 5, 5.5.2021, n. 11696, Rv. 661519-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l’effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.880,00 (cinquemilaottocentoottanta/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] ,dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2782-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 347 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] ,nella qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] ,un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2012; che il contribuent e impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Savona che, con sentenza n. 11/2019, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 347, depositata il 04/06/2020, rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – (a) insussistente la violazione tanto dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, quanto di contraddittorio endoprocedimentale, nonché (b) indimostrata l’inerenza dei costi oggetto di ripresa e, in ultimo, (c) prive di fondamento la doglianze concernenti la pretesa illegittimità delle sanzioni applicate, nonché il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento a tale riguardo; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente di cui alla legge 212/2000 e dell’art. 42 DPR n° 600/1973” (cfr. ricorso p. 6), per avere la C.T.R. ritenuto valido l’avviso di accertamento impugnato, benché lo stesso faccia riferimento ad un documento, definito dal medesimo atto impositivo impugnato quale propria “parte integrante e sostanziale”, indicato come “allegato 1” ma, in realtà, non presente tra gli atti comunicati al contribuente; che il motivo è manifestamente infondato; che rappresentano principi consolidati quelli per cui: a) l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3 della l. n. 241 del 1990, sicché il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui pure si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto (arg. da Cass., Sez. 5, 18.12.2009, n. 26683, Rv. 610991-01); b) l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente a quegli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 655917- 01) ovvero dei quali non abbia, comunque, agevole conoscibilità (arg. da Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01); c) l'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., Sez. 6-5, 11.4.2017, n. 9323, Rv. 643954-01); che la C.T.R., nel ritenere valido l’avviso di accertamento impugnato, si è attenuta a tali principi (in specie a quelli esposti sub a e sub c), considerando non solo (1) che i giudici di appello hanno chiarito che le informazioni contenute nell’allegato mancante erano state già riassuntivamente riprodotte nell’avviso di accertamento notificato al contribuente (evidenziando, altresì, come su di esse il CAVALLI si sia peraltro difeso), ma anche (2) che la conferma e correttezza di tale conclusione emerge dallo stralcio dell’avviso di accertamento notificato al contribuente (e riprodotto, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., alla p. 8, terzultimo e penultimo cpv., del ricorso), laddove, evidenziate alcune incongruenze presenti nell’allegato n. 59 al p.v.c. originante l’atto impositivo, conseguenti ad alcuni errori di calcolo nonché all’inversione di prelevamenti e versamenti dai conti correnti oggetto di verifica, l’Ufficio riporta i dati corretti, rinviando all’Allegato 1 con mera finalità riepilogativa e che, in ogni caso, (3) le movimentazioni bancarie presenti su conti correnti riferibili al contribuente naturaliter rientrano tra gli elementi di cui lo stesso ha conoscenza (cfr. supra, sub c), tant’è che, in ipotesi di accertamento ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass., Sez. 5, 29.7.2016, n. 15857, Rv. 640618-01), senza che risulti necessario procedere all'analisi, da parte dell’Ufficio, delle singole operazioni (Cass., Sez. 5, 21.3.2008, n. 7766, Rv. 602662-01) e gravando, al contrario, sul contribuente, l’onere di dimostrare in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili (Cass., Sez. 5, 5.5.2021, n. 11696, Rv. 661519-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.880,00 (cinquemilaottocentoottanta/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] ,dell’ulteriore importo a
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