CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 18323/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .411. [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 3 cod. pen. e art. 4 L. 110/1975 (fatti commessi in Rimini il 17 ottobre 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata, in cui si è osservato che, sebbene il valore della refurtiva fosse modesto, occ:orreva tener conto del complessivo danno patrimoniale cagionato dalla condotta, e dunque anche di quello conseguente alla forzatura della porta di ingresso, che sicuramente non poteva considerarsi di particolare tenuità); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il