CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 1976
Cassazione n. 37616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/03/1976 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione con la quale è stata esclusa la speciale tenuità del fatto è generico, reiterativo e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa in sentenza, che attribuisce rilievo alle modalità del fatto e ai futili motivi dell'allontanamento dal luogo di detenzione, indicativi della intensità del dolo e della offensività della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliet estensore [OSCURATO:PERSONA]