CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Macerata in data 1.10.2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto per ritardata richiesta del fallimento (capo B), essendo intervenuta la prescrizione, tenendo ferma la misura della pena principale - pari a due anni di reclusione - inflitta, quindi, in relazione alla sola contestazione residua di bancarotta fraudolenta per distrazione, relativa a somme di danaro imputate a rimborsi (circa 100.000 euro per gli anni 2005 e 2006), in violazione dell'art. 2467 cod. civ. (mentre già in primo grado l'imputata era stata assolta dalla bancarotta distrattiva di beni e merci di magazzino per un valore pari a 183.284,41 euro, ricompresa nel capo A), nel fallimento del calzaturificio "Walking up" s.r.l. (con sede in [OSCURATO:PERSONA]), di cui era stata amministratrice unica. In primo grado erano state concesse le attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata aggravante dei plurimi fatti di bancarotta. La sospensione condizionale della pena detentiva, già disposta dal giudice di primo grado, è stata confermata. Sono state, invece, rideterminate le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall., ridotte da dieci a due anni. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore, deducendo cinque motivi distinti. 2.1. Il primo ed il secondo motivo mettono in discussione la dosimetria sanzionatoria sotto il profilo della violazione di legge processuale, sia per difetto di motivazione sul percorso logico seguito per la determinazione della pena, sia per violazione del divieto di reformatio in peius. Nonostante il proscioglimento per il reato di cui al capo B, infatti, la pena è stata confermata nella misura stabilita dal giudice di primo grado, sul presupposto - errato nella prospettiva della difesa, in ragione della qualificazione della bancarotta come preferenziale e non distrattiva - che la sanzione fosse già stata ancorata al minimo edittale e, in ogni caso, in palese violazione dell'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen., visto che la sentenza di condanna era stata impugnata in appello soltanto dall'imputata. 2.2. Il terzo motivo di censura eccepisce violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva e precisamente di una perizia relativa ai flussi monetari oggetto di rimborso, al centro dell'unica contestazione ancora in vita, che avrebbe potuto provare se le somme distratte erano state effettivamente percepite dalla ricorrente o non, piuttosto, da suo marito, [OSCURATO:PERSONA], vero titolare insieme al padre di lui, Roberto, della società, affidata formalmente all'imputata, mera "testa di legno" e cointestataria 2 /t del conto corrente bancario ove erano state girate le somme; i Berdini erano gli amministratori di fatto, rimasti nell'ombra solo per la loro posizione di soggetti già falliti. Si contesta, in particolare, che siano stati utilizzati criteri presuntivi di attribuzione della responsabilità alla ricorrente, basati sul suo ruolo di amministratore di diritto e su massime esperienziali. 2.3. La quarta ragione difensiva eccepisce vizio di motivazione per contraddittorietà. La ricorrente evidenzia alcuni punti di prova - le dichiarazioni e la relazione del curatore; le testimonianze di alcuni dipendenti, del consulente del lavoro e del consulente contabile della fallita - dalle quali si deduce chiaramente il ruolo meramente fittizio nell'amministrazione della società fallita da parte della ricorrente ed il riferimento della gestione sociale a suo marito, anche in ragione del fatto che il calzaturificio fallito era la prosecuzione della società già riferibile ai Bertini, marito e suocero dell'imputata. 2.4. L'ultimo motivo di censura, infine, dubita che la sentenza impugnata abbia rispettato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, posto a garanzia della presunzione di innocenza, stabilita dall'art. 27 della Costituzione. 3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Seguendo un ordine logico di sviluppo processuale, vanno esaminati dapprima il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che mettono in dubbio la stessa affermazione di responsabilità della ricorrente, sotto diversi ma collegati profili, e configurano ragioni tutte prive di fondamento, a tratti inammissibili. 2.1. Il terzo motivo, dedicato a contestare il mancato espletamento della perizia richiesta dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen. sugli accertamenti bancari, sulle scritture contabili e sulle delibere assembleari, che avrebbe determinato un vizio di travisamento del fatto, non si confronta anzitutto con il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art.495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936). Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato ha spiegato come, alla luce dei risultati dell'attività istruttoria, e soprattutto dalle relazioni del curatore, fosse chiara l'inutilità della perizia richiesta, perché già emergeva dagli elementi di prova suddetti che non vi era alcuna sua necessità. Del resto, una motivazione logica e congrua che sorregga la decisione di rigetto della richiesta di perizia preclude il sindacato di legittimità sulla decisione, poiché la valutazione relativa è "di fatto" e spetta al giudice di merito (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 11168 del 18/2/2019, Caratelli, Rv. 274996; conforme, in precedenza, Sez. 2, n. 34900 del 7/5/2013, S., Rv. 257086). 2.2. Egualmente privo di fondamento è il quarto motivo di censura. La ricorrente viene indicata dal curatore, sulle cui dichiarazioni ed accertamenti, anche documentali, si basa principalmente la ricostruzione della sentenza d'appello, non soltanto come l'amministratrice unica formale della società "Waking up" s.r.l. fallita, ma anche come punto di riferimento non di mera facciata della società, bensì consapevole della situazione aziendale e della gestione della stessa. Sia pur il curatore si è rapportato anche con il commercialista dell'azienda, Santini, è con l'imputata che egli, stando al suo racconto, si è sempre rapportato. Lo stesso teste della difesa - appunto, il consulente contabile esterno Santini - ha ammesso come la ricorrente avesse firmato atti e contratti, effettuato e sottoscritto operazioni bancarie, benchè le trattative non l'avessero vista protagonista (le conducevano il marito ed il suocero). Anche l'esame dell'imputata gioca nel senso di ricostruire un suo ruolo non soltanto formale: ella ha ammesso la sua collaborazione nella gestione della società, prelevando o versando soldi in banca e dando una mano al marito ed al suocero quando non c'erano. Infine, i rimborsi da finanziamento, pagati in conto cassa ed al centro della contestazione di bancarotta, sono stati tutti effettuati, negli anni 2004 e 2005, quando la società era già in gravi perdite, in favore dell'amministratrice ricorrente. La versione difensiva, dunque, oltre che formulata secondo direttrici di critica al limite dell'ammissibilità, poiché volte a prospettare una diversa ed alternativa ricostruzione della vicenda, senza un'effettiva censura degli approdi motivazionali del provvedimento impugnato - con cui quasi solo apparentemente la ricorrente si confronta - si scontra anche con un solido impianto argomentativo, che si salda con quello del primo giudice nell'analisi delle prove e nella connessione logica individuata tra loro. Dal punto di vista della configurabilità del reato, poi, pur non specificamente messa in discussione dalla ricorrente, il Collegio rammenta come la ritenuta bancarotta fraudolenta distrattiva corrisponda alla qualificazione giuridica che descrive la fattispecie concreta. Infatti, in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (cfr. Sez. 5, n. 32930 del 21/6/2021, Provvisionato, Rv. 281872, che contiene una ricostruzione della giurisprudenza di legittimità in tema, cui ci si richiama; Sez. 5, n. 8431 del 1/2/2019, Vesprini, Rv. 276031). Nella specie, i rimborsi - per quanto emerge dalla sentenza - sono stati effettuati in favore della ricorrente amministratrice della fallita, in conto capitale, in violazione del criterio di postergazione imposto dall'art. 2467 cod. civ. rispetto agli altri debiti sociali. 2.3. Il quinto argomento difensivo, infine, eccepisce la violazione della regola b.a.r.d. (beyond any reasonable doubt) in modo del tutto generico, facendo leva sui principi generali che la impongono, anzitutto sulla presunzione di innocenza, senza in alcun modo contestualizzarli alla situazione concreta, processuale e sostanziale, della ricorrente. 3. Esaurito l'esame delle ragioni di ricorso incentrate sul giudizio di responsabilità della ricorrente, possono ora essere esaminate le doglianze riferite al trattamento sanzionatorio, contenute nei primi due motivi di censura. La denuncia difensiva attinge la quantificazione della pena, che non avrebbe tenuto conto del proscioglimento per il reato di cui al capo B, violando il divieto della reformatio in peius, e non avrebbe neppure fornito adeguata motivazione al riguardo. L'eccezione, in verità, sembra partire dal presupposto che la condotta delittuosa andrebbe qualificata come bancarotta preferenziale e non distrattiva, sicchè, nelle sue premesse logiche, essa si rivela apodittica, in fatto e, per le ragioni già esposte al par. 2.2., anche manifestamente infondata. In ogni caso, a prescindere da tale considerazione, se la commisurazione sanzionatoria è stata rapportata al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, che è l'ipotesi ritenuta sussistente nel caso di specie, con un delta edittale da tre a dieci anni di reclusione, allora effettivamente la pena - così come sottolineato dalla sentenza impugnata, preoccupata di motivare la propria scelta di non ridurne la dosimetria (a differenza di quanto adduce la ricorrente) - è già stata determinata in primo grado nel minimo previsto di due anni di reclusione, operata la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, riconosciute prevalenti rispetto all'aggravante della continuazione criminosa, che, per la sua nota, peculiare natura nell'ambito fallimentare, ha "risolto" il tema della continuazione criminosa anche in relazione al reato poi dichiarato prescritto. E difatti, per giurisprudenza consolidata della Cassazione, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. Tuttavia, è essenziale ricordare che la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare prevista dall'art. 219, secondo comma, n.1, legge fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 21036 del 17/4/2013, Bossone, Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv. 258675; Sez. 5, n. 48361 del 17/9/2018, C., Rv. 274182). Pertanto, nel caso di specie, la continuazione criminosa prende le peculiari fattezze giuridiche descritte dalla sentenza delle Sezioni Unite Loy e si atteggia ad aggravante, sicchè come tale andava valutata, in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, già ritenute prevalenti, con conseguente concessione della diminuzione sanzionatoria, sin dalla sentenza di primo grado, nella massima estensione possibile rispetto al minimo edittale. In tale contesto, la mancata, ulteriore diminuzione sanzionatoria conseguente all'assoluzione dal reato di cui al capo B, che è solo uno dei molti elementi della speciale continuazione criminosa fallimentare, la quale mutua la disciplina operativa in tema di bilanciamento da quella delle circostanze del reato, non poteva produrre ulteriori effetti sanzionatori favorevoli, avendo già contribuito a determinare la misura della pena, inflitta nei confronti della ricorrente, nel minimo edittale consentito (cfr., per il richiamo al minimo edittale come limite alla diminuzione sanzionatoria in caso di dedotta violazione del divieto di reformatio in peius Sez. 2, n. 51183 del 5/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato ed al rigetto segue la condanna della ricorrente al paga