CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30088/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 2 LUG. 2C24 SENTENZA 3 sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Sondrio, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 30 agosto 2023 il GIP del Tribunale di Sondrio ha convalidato il daspo del Questore di Sondrio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'obbligo di presentazione. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa perché il daspo era stato notificato il 29 agosto 2023 alle ore 16,30, il PM aveva richiesto la convalida nei termini di legge e il GIP aveva convalidato il giorno successivo alle ore 15.09. t [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Dopo attenta ricostruzione dell'istituto del daspo anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite Labbia (sentenza n. 44273 del 2004) hanno definitivamente chiarito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura, per cui se al pubblico ministero è assegnato il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per chiedere o meno la convalida, anche l'interessato ha lo stesso termine, decorrente ugualmente dalla notifica, per esercitare il suo diritto di difesa. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente affermato che il mancato rispetto di questo termine è causa di nullità generale perché non consente l'effettivo esercizio del diritto di difesa (tra le più recenti, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01). Tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (tra le più recenti, Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796-01). Nel caso in esame, il ricorrente non aveva presentato una memoria per cui la convalida del daspo, in meno di ventiquattro ore dalla notifica, ha certamente compresso e leso l'esercizio del diritto di difesa. Afferendo il vizio rilevato alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 16405/10; n. 18530/10; n. 21344/2010), con conseguente dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Sondrio del 28/08/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 3