CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2026
Cassazione n. 23061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
indirizzo di pos ta elettronica certi-ficata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA],n. 35, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -22877287/2019controR.G.N. 11368/2017GAL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen-tata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale, rilasciatasu foglio separato, da intendersi in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che le comu-nicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento siano effet-tuate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettiva-mente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studiodell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Stefano1 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026- controricorreDantat peu b-b licazione 11/07/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 2154/2023, de-positata il 6/11/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 2154/2023,depositata il 6/11/2023, accoglieva l'appello proposto dalla societàGAL s.r.l., in qualità di subappaltatrice dei lavori per la costruzione diun complesso scolastico centrale, avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 603/2020, che aveva respinto la domanda da essa pro-posta direttamente nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in qualitàdi stazione appaltante.La domanda, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro133.743,62, era stata proposta dalla GAL in virtù del contratto disubappalto stipulato il 27/9/2012 con l'ATI [OSCURATO:PERSONA], appalta-trice dei predetti lavori in virtù di un contratto stipulato con il Co-mune di [OSCURATO:SOCIETA] il 5/10/2011, per l'esecuzione del quale la CosmoHouse, in qualità di impresa mandataria, aveva costituito con l'im-presa mandante [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. la [OSCURATO:SOCIETA]., qualesorcietà consortile.Secondo il Tribunale, risultava un credito (e non un debito) delComune verso la società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, l'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 prevedevauna delegazione di pagamento ex lege, che non ingenerava alcunrapporto obbligatorio tra la stazione appaltante e il subappaltatore.Il bando di gara e il contratto d'appalto (art. 32) prevedevano ilpagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appal-2 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026Data pubblicazione 11/07/2026tante, precisando che l'appaltatore avrebbe dovuto indicare al Co-mune la parte della prestazione eseguita dal subappaltatore, con laspecificazione del relativo importo, e una proposta motivata di pa-gamento.Tale adempimento era però mancato, in quanto il Comune avevanegato di aver mai ricevuto tale proposta motivata di pagamento,mentre il documento 10 prodotto dalla subappaltatrice, contenentela comunicazione del 28/12/2012, non risultava sottoscritto dall'ap-paltatrice [OSCURATO:PERSONA], ma dalla società [OSCURATO:PERSONA] ed era di-retto alla sola [OSCURATO:SOCIETA], e non anche alla stazione appaltante, ossia alComune di [OSCURATO:SOCIETA], presso il quale la comunicazione non era maipervenuta e non risultava protocollata.2. La Corte d'appello, invece, accoglieva il gravame propostodalla società subappaltatrice GAL, sottolineando che tra le due pos-sibilità previste dall'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006(pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appal-tante oppure, in alternativa, obbligo dell'appaltatore di trasmetterealla stazione appaltante le fatture relative ai pagamenti effettuati infavore del subappaltatore, con eventuale sospensione del successivopagamento in caso di mancata trasmissione delle stesse) era statascelta la prima possibilità (pagamento diretto al subappaltatore).Pertanto, la stazione appaltante risultava l'unico soggetto paga-tore direttamente in favore della subappaltatrice.Per la Corte territoriale, il subappaltatore doveva ritenersi titolaredi una posizione creditoria diretta nei confronti della stazione appal-tante, come risultava dall'art. 105, comma 13, e dal d.lgs. n. 50 del2016, come interpretato dall'ANAC, prefiggendosi la norma lo scopodi agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole impresee il soddisfacimento dei crediti maturati dalle stesse, ponendoli al3 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026Data pubblicazione 11/07/2026riparo dal rischio dell'inadempimento o del ritardo dell'adempimentoda parte della stazione appaltante.Del resto, il pagamento diretto in favore del subappaltatore, eraprevisto nel bando di gara, era indicato nel contratto d'appalto e nonera stato né negato, né comunque escluso, nell'autorizzazione al su-bappalto rilasciata dal Comune a favore della società GAL.Si trattava, comunque, di una delegazione cumulativa e incondi-zionata, non potendo valutarsi come tale l'onere, previsto a caricodell'appaltatrice, di comunicare alla stazione appaltante tenuta al pa-gamento la parte delle prestazioni in concreto eseguite dalla subap-paltatrice e di esprimere il proprio nullaosta all'esecuzione del paga-mento diretto.La Corte territoriale richiamava anche la pronuncia di questaCorte, a Sezioni Unite, n. 5685 del 2020, interpretandola nel sensoche l'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale consen-tiva alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favoredell'appaltatore, in attesa delle fatture quietanzate, si riferisse all'i-potesi in cui il rapporto di appalto fosse in corso con un'impresa inbonis, e non fosse applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione difallimento, il contratto di appalto si scioglieva.Ne conseguiva che al curatore «è dovuto dalla stazione appal-tante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenutoscioglimento del contratto e che il subappaltatore [evidentementenon destinatario di previsione di pagamento diretto: n.d.s.] deve es-sere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come glialtri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum edell'ordine delle cause di prelazione».Se dunque il curatore poteva liberamente agire verso la stazioneappaltante per il pagamento delle prestazioni ancora dovute all'im-presa fallita, allo stesso modo doveva poterlo fare, per il pagamento4 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026Data pubblicazione 11/07/2026del proprio corrispettivo, il subappaltatore verso il quale la PA eradirettamente tenuta.Il corrispettivo residuo dovuto all'attrice società GAL per le operedalla stessa eseguite in base al contratto di subappalto ammontavaad euro 133.743,62.Ciò, in quanto il Comune si era limitato «a dedurre la pretesainsussistenza delle condizioni per procedere al pagamento direttodella somma in questione, senza quindi mai mettere in discussionela sussistenza e l'entità del credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA]., che devepertanto ritenersi esistente nella predetta misura richiesta».2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di [OSCURATO:SOCIETA], depositando memoria.3. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., depositandomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006, nellaformulazione vigente ratione temporis, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere ritenuto, sulla base della nor-mativa successiva, che il pagamento diretto del subappaltatore com-porti un rapporto obbligatorio tra la stazione appaltante e il subap-paltatore, titolare di una posizione creditoria direttamente azionabilenei confronti della stazione appaltante».Per il ricorrente, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto lasussistenza di un obbligo di pagamento diretto del Comune in favoredi un subappaltatore sulla base, però, della normativa successiva, dicui all'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016.In realtà, la nuova normativa ed il comunicato dell'ANAC del [OSCURATO:DATA_NASCITA] applicherebbero categorie giuridiche non presenti all'epoca5 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026Data pubblicazione 11/07/2026dei fatti, non essendovi alcuna corrispondenza tra il nuovo art. 105del d.lgs. n. 50 del 2016 e il precedente articolo 118, comma 3, deld.lgs. n. 163 del 2006.Alla vecchia disciplina sarebbe estraneo il concetto del subappal-tatore, da intendersi quale piccola e media impresa.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163del 2006, nella formulazione vigente ratione temporis, e dell'art.2741 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peravere ritenuto che il meccanismo di pagamento diretto delineatodall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 sia applicabile anche nelcaso di fallimento dell'appaltatrice, in deroga alla par condicio credi-torum».Ad avviso del ricorrente, quindi, l'art. 118, comma 3, del d.lgs.n. 163 del 2006, con la previsione dell'alternativa tra il pagamentodiretto da parte della stazione appaltante in favore della subappalta-trice e, invece, il pagamento in favore della appaltatrice, previa pro-duzione delle fatture quietanzate, attestanti il pagamento dei com-pensi spettanti alla subappaltatrice, con possibilità di sospensionedei pagamenti successivi in assenza di tali quietanze, sarebbe appli-cabile – in entrambe le alternative ‒ esclusivamente quando l'im-presa appaltatrice è in bonis, ma non in caso di fallimento dell'ap-paltatrice.Ciò sarebbe del resto confermato da due precedenti di questaCorte (Cass., n 23447 del 2022 e n. 23642 del 2022), successivi allapronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 5685 del 2020, sicchéanche il pagamento diretto del subappaltatore - parimenti contem-plato dal d.lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3 - sarebbe com-patibile solo con l'ipotesi in cui il rapporto d'appalto sia ancora incorso con l'impresa, e non quando il contratto di appalto si è sciolto6 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026Data pubblicazione 11/07/2026ipso iure a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento dell'ap-paltatore, ex artt. 81 l.f. e 140, comma 1, d.lgs. n. 163 2006.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del2006, nella formulazione vigente ratione temporis, e dell'art. 32 delcontratto di appalto, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere statuito che tali disposizioni consentono di riteneresussistente ed esigibile l'obbligazione di pagamento a prescinderedagli Stati avanzamento lavori (Sal) e dalla formale proposta di pa-gamento dell'appaltatore di cui all'art. 118, comma 3, d.lgs. n.163/2006, art. 32 contratto di appalto».La Corte d'appello avrebbe errato nel reputare superate le pre-cedenti questioni, avendo ritenuto sussistenti i presupposti per il pa-gamento diretto nel caso di specie, benché fosse necessaria l'esecu-zione di lavori che comportavano le emissioni di uno stato avanza-mento lavori (Sal) e l'indicazione da parte dell'appaltatore al Comunedella parte della prestazione eseguita dal subappaltatore, con la spe-cificazione del relativo importo e di una proposta motivata di paga-mento.La Corte territoriale avrebbe, invece, affermato che in nessunodegli atti e contratti di riferimento (bando di gara, contratto di ap-palto, contratto di subappalto) era specificato che il pagamento delsubappaltatore era subordinato alla condizione dell'emissione di unSal.In realtà, ad avviso del ricorrente, l'art. 32, comma 3, del con-tratto d'appalto, prevedeva espressamente la dizione «contestual-mente alla sottoscrizione del SAL», sicché lo stato di avanzamentodei lavori doveva essere sottoscritto al momento della comunica-zione dell'appaltatore al Comune.7 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026Data pubblicazione 11/07/2026Tale condizione era peraltro esplicitata anche nel contratto di su-bappalto, l'art. 6, ove erano previsti pagamenti «a stato avanza-mento lavori».Per il Comune, dunque, la proposta di pagamento, che dovevaprovenire dall'appaltatore, doveva specificare le prestazioni eseguitedal subappaltatore e il relativo importo, il tutto nell'ambito di unostato di avanzamento lavori sottoscritto.4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «la sentenzaimpugnata è censurata per violazione dell'art. 112, 115 e 116 c.p.c.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., avendo la Corted'appello ritenuto pacifico e comunque provato su base documentalel'an e il quantum del credito per un importo residuo di euro133.743,62, sulla base di una Relazione tecnica che, come oggettodi contestazione, non contiene la quantificazione di tale importo edè comunque inficiata da nullità».Per il ricorrente, dunque, la Corte d'appello ha ritenuto erronea-mente l'avvenuto accertamento, in termini di adeguata certezza pro-batoria, della compiuta esecuzione da parte della società GAL delleopere alla stessa subappaltate.In realtà - ad avviso del ricorrente - dagli atti processuali emergeche la relazione tecnica citata non quantifica mai il credito della so-cietà GAL per il subappalto, non essendovi traccia dell'importo dieuro 133.743,62, «frutto di calcoli compiuti unilateralmente da GAL,sempre contestati dal Comune».Inoltre, tale relazione sarebbe affetta da nullità, essendo inter-venuto il fallimento della società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA], dichia-rato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la CTU era stata depositata il 20/3/2014.Inoltre, già nella comparsa di costituzione di primo grado si con-testava il contenuto della relazione «rilevando che la stessa comun-que non quantifica mai l'importo dovuto quale corrispettivo del su-8 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026Data pubblicazione 11/07/2026bappalto, frutto invece di calcoli compiuti dall'attrice unilateral-mente».5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento deirestanti.6. Deve muoversi dall'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del2006, prima delle modifiche apportate con la legge n. 9 del 2014.Si prevedeva, infatti, l'alternativa tra il pagamento diretto daparte della stazione appaltante in favore del subappaltatore e, in-vece, il pagamento in favore dell'appaltatore, previa la consegna difatture quietanzate da parte di quest'ultimo, in relazione ai paga-menti effettuati in favore del subappaltatore; in tale seconda ipotesi,in assenza di fatture quietanzate, ben poteva la stazione appaltantesospendere i pagamenti successivi.L'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, prevedeva quindiche «nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederàa corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'im-porto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa,che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalladata di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia dellefatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrispostial subappaltatore cottimista, con l'indicazione delle ritenute di ga-ranzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatturequietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto ter-mine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a fa-vore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari co-municano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguiteda subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativoimporto e di una proposta motivata di pagamento».9 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026Data pubblicazione 11/07/20266.1. Nella specie, risulta pacificamente dagli atti che è statascelta la prima opzione, ossia quella del pagamento diretto della sta-zione appaltante (Comune) in favore della subappaltatrice GAL.7. La questione dirimente attiene all'applicabilità dell'art. 118,comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2007, anche all'ipotesi in cui sia in-tervenuto il fallimento dell'appaltatore, nella specie della società [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria dell'ATI.8. Deve muoversi dalla pronuncia di questa Corte, a SezioniUnite, per la quale, in caso di fallimento dell'appaltatore di operapubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n.163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospenderei pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pa-gamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersiriferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'im-presa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con ladichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne con-segue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispet-tivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento delcontratto, e che il subappaltatore deve essere considerato un credi-tore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel ri-spetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di pre-lazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzioneex art. 111, comma 2, l.fall. (Cass., Sez. Un., 2/3/2020, n. 5685).8.1. Tale pronuncia, che pareva attagliarsi esclusivamente all'i-potesi in cui le parti avessero scelto l'alternativa dell'obbligo di pa-gamento della stazione appaltante in favore dell'appaltatore, previaconsegna delle fatture quietanzate, attestanti l'avvenuto pagamentoda parte dell'appaltatore in favore del subappaltatore, è stata suc-cessivamente utilizzata da questa Corte anche nell'ipotesi in cui leparti avessero scelto la prima opzione, ossia quella del pagamento10 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026Data pubblicazione 11/07/2026diretto da parte della stazione appaltante (Comune) nei confrontidella subappaltatrice (GAL).8.2. Effettivamente, vi era un passaggio della sentenza di questaCorte, a Sezioni Unite, che pareva adombrare la limitata applicazionedel principio da essa statuito esclusivamente all'ipotesi della «so-spensione» dei pagamenti successivi a seguito della mancata dimo-strazione, con le fatture quietanzate, dei pagamenti da parte dell'ap-paltatore in favore del subappaltatore.8.3. È sufficiente leggere in proposito il paragrafo 5.1. della sen-tenza n. 5685 del 2020, ove si faceva riferimento all'obiezione con-tenuta nell'ordinanza interlocutoria n. 18837 del 2019, seppure conriferimento al comma 3-bis dell'art. 118 citato, introdotto dal de-creto-legge n. 145 del 2013, che, «riferendosi segnatamente alleimprese appaltatrici in concordato preventivo con continuità azien-dale, non varrebbe a giustificare la conclusione secondo cui il terzocomma della suindicata disposizione normativa riguarderebbe unica-mente l'appalto di opere pubbliche in corso con imprese in bonis enon escluderebbe che nelle situazioni di “insolvenza” in senso propriodell'affidatario continua ad operare il dettato del terzo comma delsuindicato art. 118».Per questa Corte, infatti, «l'obiezione (di cui si è dato conto sub4-d) sviluppata al riguardo nell'ordinanza di rimessione non è dun-que decisiva, pur essendo condivisibile. Ed infatti, la modifica del2013 ha introdotto due regole, contenute nell'integrazione del terzocomma dell'art. 118 del codice del 2006 e nell'inserimento delcomma 3-bis, che pure riferendosi a specifiche situazioni di impresain crisi (in bonis) non rivelano alcuna relazione combinatoria o dialternatività rispetto alla fattispecie disciplinata dal precedente testodel terzo comma, di cui non può escludersi, in astratto, l'applicazione11 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026Data pubblicazione 11/07/2026ad altre situazioni di squilibrio e/o dissesto dell'appaltatore affidata-rio, comprese quelle di insolvenza».9. In realtà, però, successivamente, questa Corte ha chiarito cheil pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs.n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa inbonis, non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a se-guito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza ipsoiure, ai sensi dell'art. 81 l.fall., lo scioglimento del contratto, con ilcorrelato venir meno della vincolatività delle clausole in esso conte-nute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzionedel pagamento anzidetto (Cass., 27/7/2022, n. 23447; Cass. 28/7/2022, n. 23642; anche Cass. 24/7/2024, n. 20603).In particolare, in motivazione si è affermato che dalla sentenzadi questa Corte, a Sezioni Unite, n. 5685 del 2020 «è desumibile ilprincipio, applicabile alla fattispecie in esame, che anche il paga-mento diretto del subappaltatore - parimenti contemplato dall'art.118, comma 3, d.lgs. n. 163/06 - è compatibile solo con l'ipotesi incui il rapporto di appalto sia in corso con l'impresa in bonis, e non loè quando il contratto di appalto si sciolga ipso iure a seguito delladichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 81 l.f. edell'art. 140, comma 1, Codice appalti 2006, come avvenuto nel casodi specie».Ha precisato questa Corte che il risultato interpretativo non mu-tava neppure qualificando la clausola contrattuale come delegazione(o mandato) di pagamento.Anche in tale ipotesi, infatti, ricorrendo una delegazione «dop-piamente» titolata, avendo riguardo sia al rapporto di provvista cheal rapporto di valuta, con conseguente rilevanza dell'inefficacia so-pravvenuta del rapporto sottostante, ex art. 1271 c.c., «occorre con-siderare che si tratta di un negozio comunque privo di autonomia12 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 1750/2024Numero sezionale 2898/2026Numero di raccolta generale 23061/2026Data pubblicazione 11/07/2026rispetto al contratto di appalto cui accede, del quale esegue pertantola sorte dello scioglimento, ai sensi degli artt. 78 e 72 l.f.».10. Gli altri motivi restano assorbiti.11. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sen-tenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corted'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di prov-vedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 1750/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio