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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06811/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 dpr 309/90.

Gli imputati, con due distinti ricorsi e con il patrocinio dei difensori di fiducia, propongono ricorso denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia l'errore della Corte di appello nel determinare la pena finale, avendo effettuato un aumento per la continuazione maggiore rispetto a quello effettuato in primo grado, è manifestamente infondato, avendo il Tribunale aumentato la pena ex art. 81 cod. pen. di due anni e la Corte di appello di un solo anno.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8

I. 203/91 è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci o il 11 novembre 2021 gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] abina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 dpr 309/90. Gli imputati, con due distinti ricorsi e con il patrocinio dei difensori di fiducia, propongono ricorso denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia l'errore della Corte di appello nel determinare la pena finale, avendo effettuato un aumento per la continuazione maggiore rispetto a quello effettuato in primo grado, è manifestamente infondato, avendo il Tribunale aumentato la pena ex art. 81 cod. pen. di due anni e la Corte di appello di un solo anno. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 I. 203/91 è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o il 11 novembre 2021 gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] abina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06811/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris