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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15367/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 246/24 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lucca, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'appellante per i reati di cui al capo A) (reati di cui agli artt.476, 482 cod. pen.) e al capo B) (reati di cui agli artt. 476, 482 cod. pen.) — limitatamente ai fatti commessi nelle date del 5/03/2015 e del 20/01/2014 — per essere estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati di cui al capo B), commessi nelle date del 15/07/2015 e 28/03/2016, in complessivi mesi tre e giorni 10 di reclusione; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione quanto alla violazione del diritto di difesa e del diritto del contradditorio dell'imputato e dell'art. 521 cod.proc.pen. con conseguente nullità della sentenza ex art. 522 cod.proc.pen. - è manifestamente infondato per varie, concorrenti ragioni.

In primo luogo va rilevato che la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione dei reati di cui al capo 1) e di parte dei reati di cui al capo 2) e che l'imputata non ha rinunziato alla prescrizione, nonostante ne avesse avuto la possibilità, in quanto la prescrizione è maturata prima della decisione della Corte distrettuale che ne ha preso atto; sicché, anche a voler rivedere la portata del principio enunciato da Sezioni Unite Iannelli secondo la lettura della sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale, non può non rilevarsi che, nel caso di specie, l'eventuale accoglimento dell'eccezione di nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado determinerebbe la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale non potrebbe fare altro che richiedere l'archiviazione per prescrizione; il che non soddisferebbe la necessità dell'imputato — valorizzata dalla Consulta — di ottenere un giusto processo con la possibilità di difendersi nel merito, possibilità che, nella regiudicanda della sentenza Iannelli e della sentenza n. 111/2022, riguardava la sentenza predibattimentale di prescrizione in appello, che aveva privato l'imputato di un grado di giudizio di merito e della possibilità di rinunziare alla prescrizione, possibilità che, invece, nel caso di specie, l'imputata ha avuto.

Se ne deve dedurre, quindi, come prima ratio decidendi, che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse rispetto ai reati prescritti; Considerato, ad ogni buon conto, come seconda ratio decic'endi, che il ricorso è manifestamente infondato per tutti i reati quando pone la questione della violazione degli artt.521 e 522 cod. proc. pen.

A questo riguardo, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673).

Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive.

Tanto premesso, il ricorso non ha chiarito come l'iter del processo abbia inibito il concreto esercizio del diritto di difesa rispetto alla contestazione di avere contraffatto di documenti, la cui inesistenza o contraffazione era peraltro già indicata nei capi di imputazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e contesta la natura di atto pubblico dei documenti oggetto del capo 1 - è manifestamente infondato in quanto i reati sub 1) sono stati dichiarati tutti prescritti, sicché potrebbe ragionarsi solo nell'ottica del proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; a questo riguardo, però, il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocull, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, le considerazioni proposte dalla ricorrente non delineano una situazione di tal fatta, in quanto imporrebbero un vaglio sulla natura dei documenti che non è consentito in questa sede; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione quanto alla prova della commissione delle condotte di contraffazione dei documenti oggetto dei capi di imputazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello della intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo B) commesso in data 15/07/2015 — è manifestamente infondato poiché la prescrizione dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è maturata il 17/11/2023, dopo la sentenza della Corte di Appello, tenuto conto dei sette anni e sei mesi del termine massimo e dei 306 giorni di sospensione legati ai rinvii per astensione dal 10 maggio al 3 dicembre 2019, e da quest'ultima data al 7 gennaio 2020, nonché del rinvio per l'emergenza da Covid 19 del 31 marzo 2020.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 246/24 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lucca, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'appellante per i reati di cui al capo A) (reati di cui agli artt.476, 482 cod. pen.) e al capo B) (reati di cui agli artt. 476, 482 cod. pen.) — limitatamente ai fatti commessi nelle date del 5/03/2015 e del 20/01/2014 — per essere estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati di cui al capo B), commessi nelle date del 15/07/2015 e 28/03/2016, in complessivi mesi tre e giorni 10 di reclusione; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione quanto alla violazione del diritto di difesa e del diritto del contradditorio dell'imputato e dell'art. 521 cod.proc.pen. con conseguente nullità della sentenza ex art. 522 cod.proc.pen. - è manifestamente infondato per varie, concorrenti ragioni. In primo luogo va rilevato che la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione dei reati di cui al capo 1) e di parte dei reati di cui al capo 2) e che l'imputata non ha rinunziato alla prescrizione, nonostante ne avesse avuto la possibilità, in quanto la prescrizione è maturata prima della decisione della Corte distrettuale che ne ha preso atto; sicché, anche a voler rivedere la portata del principio enunciato da Sezioni Unite Iannelli secondo la lettura della sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale, non può non rilevarsi che, nel caso di specie, l'eventuale accoglimento dell'eccezione di nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado determinerebbe la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale non potrebbe fare altro che richiedere l'archiviazione per prescrizione; il che non soddisferebbe la necessità dell'imputato — valorizzata dalla Consulta — di ottenere un giusto processo con la possibilità di difendersi nel merito, possibilità che, nella regiudicanda della sentenza Iannelli e della sentenza n. 111/2022, riguardava la sentenza predibattimentale di prescrizione in appello, che aveva privato l'imputato di un grado di giudizio di merito e della possibilità di rinunziare alla prescrizione, possibilità che, invece, nel caso di specie, l'imputata ha avuto. Se ne deve dedurre, quindi, come prima ratio decidendi, che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse rispetto ai reati prescritti; Considerato, ad ogni buon conto, come seconda ratio decic'endi, che il ricorso è manifestamente infondato per tutti i reati quando pone la questione della violazione degli artt.521 e 522 cod. proc. pen. A questo riguardo, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673). Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive. Tanto premesso, il ricorso non ha chiarito come l'iter del processo abbia inibito il concreto esercizio del diritto di difesa rispetto alla contestazione di avere contraffatto di documenti, la cui inesistenza o contraffazione era peraltro già indicata nei capi di imputazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e contesta la natura di atto pubblico dei documenti oggetto del capo 1 - è manifestamente infondato in quanto i reati sub 1) sono stati dichiarati tutti prescritti, sicché potrebbe ragionarsi solo nell'ottica del proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; a questo riguardo, però, il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocull, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le considerazioni proposte dalla ricorrente non delineano una situazione di tal fatta, in quanto imporrebbero un vaglio sulla natura dei documenti che non è consentito in questa sede; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione quanto alla prova della commissione delle condotte di contraffazione dei documenti oggetto dei capi di imputazione - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello della intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo B) commesso in data 15/07/2015 — è manifestamente infondato poiché la prescrizione dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è maturata il 17/11/2023, dopo la sentenza della Corte di Appello, tenuto conto dei sette anni e sei mesi del termine massimo e dei 306 giorni di sospensione legati ai rinvii per astensione dal 10 maggio al 3 dicembre 2019, e da quest'ultima data al 7 gennaio 2020, nonché del rinvio per l'emergenza da Covid 19 del 31 marzo 2020. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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