CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 871/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, giusta procura speciale in atti –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore generale pro tempore, intimata avverso la sentenza n. 2542/1/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 10.6.2015, non notificata; TRIBUTI: [OSCURATO:PERSONA] –37 BIS D.P.R. 600/73 – presupposti. udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], unica socia della [OSCURATO:SOCIETA]., costituita in data 15.2.2006 allo scopo di realizzare operazioni di investimento in campo immobiliare, in data 4.4.2006 cedeva il 90% delle partecipazioni, in parti uguali, alle signore Cataldo e Donati. In data 9.9.2006 la medesima società stipulava un contratto di leasing immobiliare con la [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’acquisto di un terreno e la costruzione di un immobile commerciale. Dopo aver costruito l’immobile, concesso in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., in data 5.6.2007 venivano compiute contestualmente le seguenti operazioni: 1) esercizio dell’opzione per il riscatto anticipato dell’immobile preso in leasing; 2) chiusura anticipata dell’esercizio sociale, con esposizione di immobilizzazioni immateriali per euro 1.449.005,00 rappresentate dall’unico cespite immobiliare di proprietà; 3) cessione di tutte le partecipazioni sociali alle società [OSCURATO:SOCIETA]., facenti parte del gruppo Mhytos, che l’indomani ne rivendevano il 50% ad altre due società dello stesso gruppo, che a loro volta le rivendevano in data 5.12.2007; 4) la nuova compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., in data 8.6.2007 vendeva l’immobile alla società [OSCURATO:PERSONA] s..p.a. per euro 2.300.000,00, la quale con lo stesso atto lo concedeva in locazione finanziaria alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5) la [OSCURATO:SOCIETA]., nella nuova compagine sociale, non versava per l’anno 2007 le imposte dovute a titolo di IRES, IRAP e IVA, iscritte a ruolo per euro 285.000,00. 1.1.L’operazione di cessione delle quote sociali compiuta in data 5.6.2007 dalle socie Todaro, Donati e Cataldo, generava una plusvalenza da cessione di partecipazione non qualificata assoggettata ad imposta sostituiva del 12,50%, regolarmente dichiarata ed assolta dalla Todaro. 1.2. Il 19.10.2012 l’Amministrazione finanziaria inviava alla Todaro un questionario, prospettando profili di elusività, cui seguiva l’avviso di accertamento n. T9301TA02822/2012, emesso ai dell’art. 41 bis del D.P.R. n. 600/1973 per l’anno di imposta 2007, con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accertava un maggior reddito imponibile di euro 12.185,00 ai fini Irpef e relative addizionali. 2.[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Milano, adita dalla contribuente, in accoglimento del ricorso, annullava l’atto impugnato. 3.[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, (d’ora in poi C.T.R.), accoglieva invece il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo integrata la contestata fattispecie elusiva. 4.Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 6.E’ stata fissata l’adunanza camerale del 9.1.20216. 7.La ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con primo motivo di ricorso – rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 37 bis del d.p.r. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» – la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove si è ritenuto che la cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della ricorrente e degli altri soci originari configurasse un’operazione elusiva in ragione degli accadimenti ante e post cessione, che invece non erano decisivi, omettendo di accertare ovvero presupponendo implicitamente che: l’operazione fosse fungibile non già con quella fisiologica individuata dalla Direzione regionale ma con quella “alternativa” teorizzata nell’avviso di accertamento, che la fiscalità dell’operazione realizzata fosse confrontabile con la fiscalità di un’operazione illecita quale quella ipotizzata nell’atto impositivo; che il regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni fosse vantaggioso rispetto a quello della distribuzione dei dividendi; che l’onere fiscale gravante sull’operazione “alternativa” ipotizzata dall’Ufficio e quello dell’operazione realizzata fossero stati determinati in modo simmetrico ed omogeneo; che nella fattispecie non sussistessero le valide ragioni economiche dedotte dalla contribuente. 2.Con il secondo motivo – rubricato “ nullità della sentenza in relazione agli articoli 24 e 111, comma 6 Cost, 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., art. 118 disp. Att. c.p.c. e 36, comma 2 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c », la ricorrente lamenta che la motivazione sia meramente apparente, in quanto non risultavano esaminati tutti i requisiti tipici delle operazioni elusive. 3.Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c», deduce che la C.T.R. ha omesso di esaminare un fatto decisivo e controverso, consistente nell’assoluta estraneità della ricorrente rispetto alle frodi fiscali compiute dal gruppo Mythos, cui era riconducibile la nuova compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA].., evincibile da numerose circostanze pacifiche. 4.Con il quarto motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di extra petizione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c», si sostiene che, ove dovesse ritenersi che l’intima ratio della decisione impugnata fosse da rinvenirsi nella condotta evasiva imputabile alla ricorrente, per presunta complicità/connivenza con le frodi del “gruppo Mythos”, dovrebbe ravvisarsi un’extra petizione, posto che la predetta circostanza sarebbe estranea ed antitetica ai presupposti delle operazioni elusive ex art. 37 bis del d.p.r. n. 600/73. Nella medesima prospettiva del terzo motivo di ricorso, si configurerebbe anche la violazione dell’art. 37 bis cit.. 5.Con il quinto ed ultimo mezzo di impugnazione, rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c»,» si addebita alla C.T.R. di non aver pronunciato sulla domanda subordinata di applicazione del regime tributario dei dividendi, ossia il regime fiscale asseritamente eluso, al maggior reddito accertato. 6.Partendo per ragioni logico giuridiche dall’esame del secondo motivo,esso va respinto 6.1. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno letto la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e “ grafico' ”, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". Come più recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture". 6.2. Nel descritto contesto interpretativo, la mancanza di una puntuale disamina delle difese articolate dalla parte appellante potrebbe al più dare luogo al vizio di insufficienza della motivazione, non più deducibile in sede di legittimità a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012. 7.E,’ invece,fondato il primo motivo. 7.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art.37 bis, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, si realizza un'operazionedi elusione fiscale, inopponibile all'Amministrazione finanziaria, quando il collegamento tra due o più negozi giuridici, in sé leciti, sia privo di valide ragioni giustificative, sicché l'operazionecomplessiva appaia sostanzialmente preordinata a conseguire vantaggi fiscali altrimenti indebiti (Cass. N. 27544/2018). In materia tributaria, dunque, i concetti dievasione ed elusione (o abuso), pur accomunati dalla richiesta di un tributo maggiore rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, non sono sovrapponibili, atteso che mentre il primo si riferisce alla pretesa impositiva su fatti realmente posti in essere, anche di rilievo penale, ma occultati al Fisco, il secondo riguarda la pretesa impositiva su fatti non realmente posti in essere (e dunque non dichiarati), ma che, secondo il Fisco, si sarebbero dovuti compiere, stante la finalità perseguita di ottenere, attraverso l'uso distorto degli strumenti giuridici, risparmi di imposta non dovuti, perché incoerenti con lo spirito della legge e i principi del sistema fiscale, in ciò consistendo l'equivalenza dell'elusionecon l'abuso ( Cass. 33593/2019 in motivazione). 7.2.Nel caso in esame, la C.T.R., dopo aver elencato le operazioni economiche poste in essere dalla contribuente e dalle altre due socie della [OSCURATO:SOCIETA]. in data 5.6.2007 e dalle società cessionarie delle quote, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., che avevano rivenduto parte le quote, acquistate per euro 674.358,00 il giorno successivo ad altre due società che, a loro volta, il 5.12.2007 le avevano rivendute ad altre due società del gruppo Mhytos, ha dato atto che il giorno successivo alla cessione delle quote da parte delle originarie socie della [OSCURATO:SOCIETA]. ossia in data 8.6.2007, la nuova compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto l’immobile di proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per un corrispettivo di euro 2.300.000,00 più IVA che, contestualmente, lo aveva concesso in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva versato le imposte IRES, IRAP e IVA dell’anno 2007. Dalla successione temporale di tali operazioni ha tratto quale conseguenza l’esistenza di un’operazione elusiva posta in essere dalla Todaro, che, quale originaria socia della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ceduto le partecipazioni sociali così come le altre due socie, incassando pro quota gli utili derivanti dalla cessione dell’immobile, ma assoggettandoli alla tassazione delle plusvalenze da cessione di quote sociali “in modo da far emergere la plusvalenza latente nell’immobile (rilevata nel bilancio Imco) che ne hanno omesso la tassazione. In sostanza, per effetto della serie di operazioni descritte, le persone fisiche hanno incassato pro quota di utili derivanti dalla cessione dell’immobile, assoggettandoli tuttavia alla tassazione più favorevole prevista per le plusvalenze da cessione di quote ( art. 67-68 TUIR), nel caso di specie, riguardo alla signora Todaro, con l’imposta sostitutiva del 12,50% sulla partecipazione non qualificata. 7.3. Il giudice del merito, sulla base di quanto contestato dall’A.F. nell’atto impositivo (escludendosi quindi la rilevanza della segnalazione della [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe dovuto: 1) individuare l’operazione alternativa lecita e fungibile rispetto a quella realizzata nel caso concreto; 2) individuare il vantaggio fiscale “indebito”, desunto dal confronto tra l’operazione posta in essere e l’operazione alternativa lecita e fungibile non realizzata; 3) valutare e motivare circa la sussistenza o meno della prova, a carico della contribuente, in merito alla sussistenza di valide ossia non marginali o meramente teoriche ragioni economiche, aspetto quest’ultimo totalmente pretermesso. Ed infatti, secondo questa Corte, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, «sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti», ameno che l’operazione si dimostri – con onere a carico del contribuente – giustificata da «valide ragioni economiche», sia pure in via concorrente al perseguito risparmio fiscale. Occorre però che tali ragioni economiche siano «valide», ossia di carattere «non meramente marginale o teorico», perché in tal caso risulterebbero «inidonee a fornire una spiegazione alternativa dell’operazione rispetto al mero risparmio fiscale, e tali quindi da potersi considerare manifestamente inattendibili o assolutamente irrilevanti rispetto alla predetta finalità» (cfr. Cass. n. 10257/2008; 21221/2006). 7.5. In tal senso, possono dunque definirsi elusive le operazioni compiute «essenzialmente» (anche se non esclusivamente) per il conseguimento di un vantaggio fiscale, con ciò intendendosi rimarcare che, al fine di negare il carattere elusivo dell’operazione, non può attribuirsi rilievo alla compresenza purchessia di ragioni extrafiscali indipendentemente dalla loro effettiva rilevanza (Cass. 34750/2019). 9. I restanti motivi restano assorbiti. 10.In conclusione, in accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo ed assorbiti gli altri, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia all