CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 17913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso n. 17979 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Celimontana n. 38 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. Coop. p.a., [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 5352/2018 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 03/12/2018; F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 17979/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 17913/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del giorno 08/03/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale acquirente in forza di domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trascritta prima della trascrizione dell’atto di pignoramento, ma dopo l’iscrizione dell’ipoteca, su immobile in comproprietà dei Politi, sito in Campospinoso, al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 1, mappale 172, sub. 4, 6, 7 e 1, consistente di abitazione e circostante terreno, propose un’opposizione di terzo all’esecuzione, iniziata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dinanzi al Tribunale di Pavia. Il giudice dell’esecuzione del detto Tribunale, a seguito della proposta opposizione, sospese l’espropriazione con ordinanza del 27/05/2013. Il giudizio di merito venne instaurato con notifica al difensore dell’opponente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e nella contumacia di questa l’opposizione, nel contraddittorio con la Banca di [OSCURATO:PERSONA]. coop. p.a. e l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., venne dichiarata improcedibile dal Tribunale di Pavia, per carenza di legittimazione attiva in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose impugnazione alla Corte d’appello di Milano. Radicatosi il contraddittorio in fase d’impugnazione, con costituzione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA]. coop. p.a., e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., l’appello è stato respinto dalla Corte territoriale, che ha, altresì, ritenuta non riproposta alcuna delle domande di merito. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso, articolato su tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/03/2022 CC R.G.N. 17979/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 17979/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 17913/2022 Resistono, con separati controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Data pubblicazione 01/06/2022e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’originario coesecutato [OSCURATO:PERSONA] e andrebbe verificata l’integrità del contraddittorio, in difetto di analitica esaustiva loro indicazione. [OSCURATO:PERSONA] reputa peraltro che, per ragioni di economia processuale, apparendo infondata l’impugnazione, come di seguito meglio esposto, non debba farsi luogo all’integrazione nei confronti di eventuali restanti coeredi (Cass. n. 2461 del 30/01/2009 Rv. 606590 - 01), non potendosi ravvisare alcun concreto pregiudizio della loro posizione. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si articola, come scritto, in tre motivi, che censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo mezzo reca censura di: «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e, in subordine, nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115, 116, 145, 170 e 489 cod. proc. civ., 112 prel. cod. civ., nonché 1324, 1362 e 1363 cod. civ.». Il secondo motivo denuncia: «nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. o, in subordine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ.». Il terzo, e ultimo motivo, pone censura di: «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. [OSCURATO:SOCIETA]/03/2022 CC R.G.N. 17979/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 17979/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 17913/2022 proc. civ. in relazione agli artt. 619, 342, 345 e 346 cod. proc. Data pubblicazione 01/06/2022 civ.». Occorre premettere, al fine di un compiuto scrutinio dell’impugnazione di legittimità, che la Corte di Appello di Milano ha ritenuto validamente effettuata la notifica dell’atto di citazione per il giudizio di merito, seguente alla fase sommaria, al domicilio del difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nominato per la fase sommaria dell’opposizione, in quanto sia la nomina che l’elezione di domicilio non risultavano limitate a detta sola fase. Il primo motivo del ricorso è infondato, in quanto non vi era stata, da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contumace in primo grado nel giudizio a cognizione piena, alcuna limitazione dell’elezione di domicilio, dove era stata effettuata la notifica per la causa di merito, per la sola fase sommaria e dovendosi ribadire la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo la quale (si veda l’affermazione di Cass. n. 7997 del 20/04/2015, Rv. 635096 – 01) «Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l’atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo.». Il secondo motivo recante censura di omesso esame (ai sensi, quindi, dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), ove non del tutto inammissibile, perché si tratta di censura rivolta avverso l’accertamento di fatto reiterato dal Tribunale alla Corte di Appello [OSCURATO:SOCIETA]/03/2022 CC R.G.N. 17979/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 17979/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 17913/2022 e non è individuato alcun fatto diverso sul quale l’esame dei giudizi Data pubblicazione 01/06/2022 di merito non sia stato compiuto, è infondato alla stregua delle ragioni già esposte con riferimento al primo motivo, posto che il motivo si basa sempre sull’espressione: «ai fini del presente procedimento», che non vale a limitare l’elezione di domicilio alla sola fase sommaria, anziché estendersi anche alla fase a cognizione piena dell’unitario giudizio. Il terzo motivo torna sulla violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 619, 342, 345 e 346 cod. proc. civ., in quanto la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare le domande comunque formulate in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di impugnazione e, quindi, validamente veicolate in sede di appello. Il motivo, secondo il quale la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere il merito della controversia, risultando riproposta la domanda almeno in sede di precisazione delle conclusioni nella fase d’impugnazione di merito, invoca la nota giurisprudenza in tema di rimessione al primo giudice (Cass. n. 02053 del 29/01/2010, Rv. 611236 – 01), secondo la quale «è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 cod. proc. civ., è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito (nella specie, sulla mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primo grado), è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.)». Esso è, [OSCURATO:SOCIETA]/03/2022 CC R.G.N. 17979/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 17979/2019 Numero sezionale 391/2022 Numero di raccolta generale 17913/2022 tuttavia, del tutto carente in punto di specificità, non avendo la Data pubblicazione 01/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. riportato nel ricorso di legittimità i passi salienti a tal fine del proprio atto di citazione in appello. I tre motivi sono dunque in parte infondati (segnatamente il primo e il secondo) e in parte inammissibili (il secondo e il terzo, per aspecificità). Il ricorso deve, per quanto precede, essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00, oltre euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/03/2022 CC R.G.N. 17979/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E