Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 03854/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomenti in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560), espressamente richiamato dal giudice del gravame a pagina 4 per respingere la doglianza già proposta con l'atto di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione per travisamento della prova dal momento che l'imputata si sarebbe limitata ad accettare l'ospitalità del figlio dell'assegnatario dell'immobile, è privo di specificità perché ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che, con riferimento al terzo motivo di ricorso, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e che il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è deducibile a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sezione 4, n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev; Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, Casu; Sezione 2, n. 30590 del 29/3/2023, Rifici; Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160- 01; Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02); ritenuto che nel caso di specie il motivo non risulta essere stato dedotto in appello e che quello del ricorso per cassazione è del tutto generico ed assertivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomenti in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560), espressamente richiamato dal giudice del gravame a pagina 4 per respingere la doglianza già proposta con l'atto di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione per travisamento della prova dal momento che l'imputata si sarebbe limitata ad accettare l'ospitalità del figlio dell'assegnatario dell'immobile, è privo di specificità perché ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che, con riferimento al terzo motivo di ricorso, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e che il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è deducibile a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sezione 4, n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev; Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, Casu; Sezione 2, n. 30590 del 29/3/2023, Rifici; Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160- 01; Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02); ritenuto che nel caso di specie il motivo non risulta essere stato dedotto in appello e che quello del ricorso per cassazione è del tutto generico ed assertivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 03854/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris