CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05007/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato Romania il 27 marzo 1994 avverso la sentenza del 29/10/2024 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 bis del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 285, commesso in Cotignola (RA) in data 23 aprile 2023. 2. Avverso la sentenza, l'interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aponte, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la mancanza totale di motivazione in ordine alla richiesta di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 274/2000, ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente la piena sovrapponibilità del caso di specie al dictum della sentenza n. 249/2010 della Corte costituzionale e alla sentenza n. 28077 del 15.09.2020 della Corte di cassazione, in ragione degli elementi emergenti per tabulas (l'incensuratezza dell'imputato, il possesso di regolare passaporto, la natura del controllo di polizia, la sussistenza della pratica per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Bologna che conduce a ritenere che l'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nel territorio dello Stato sia avvenuto qualche giorno prima del controllo, la assunzione presso la ditta sopra indicata avvenuta in data 2 novembre 2023, la circostanza che in data 13 ottobre 2023 il [OSCURATO:PERSONA] abbia varcato nuovamente la frontiera munito di regolare passaporto, l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato dalla Questura di Bologna in data 8 gennaio 2024, la trasformazione del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a far data dal 3 giugno 2024 a tempo indeterminato, la presentazione in data 29 agosto 2024 di rinnovo del permesso di soggiorno). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione apparente in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen. Evidenzia il ricorrente che il Giudice di pace si è limitato a richiamare genericamente la non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. in considerazione anche della sussistenza di tutti quegli indici già menzionati. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo. 2. Va premesso che la mancanza di motivazione è un vizio costituito dall'inesistenza di un discorso giustificativo in relazione alla decisione assunta. Sul punto costante è l'insegnamento della Corte secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). 3. Statuisce l'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 74: "Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. 1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. 2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. 3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono". 4. Ciò premesso, il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, ha omesso di motivare sulla richiesta formulata in sede di discussione ed in via subordinata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Nelle conclusioni riportate nella sentenza impugnata si legge che la difesa ha chiesto in via principale l'assoluzione dell'imputato ed "in subordine l'applicazione dell'art. 34 del Giudice di Pace", mentre in motivazione, alcuna considerazione è stata svolta sul punto dall'organo giudicante. 4.2. Anche nel verbale dell'udienza celebrata in data 29 ottobre 2024 dinanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] sono riportate le medesime conclusioni della difesa che provvedeva, altresì, al deposito di documentazione. 5. Consegue, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Infondato è, infine, il ricorso in relazione al secondo motivo.6.1. Va premesso che, ai fini della applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quali di esso ha inteso fare riferimento (Sez. 2, n. 2285 11/10/2005). Deve però essere anche evidenziato che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, ma come riconoscimento di situazioni che, contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014). In sostanza, la concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 17/11/12015). 6.2. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha fatto riferimento agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (v. pag. 1 motivazione). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giu