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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 45000/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]][ CIANFROCCA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato, sono formulati in termini non consentiti in quanto finalizzati ad ottenere una alternativa rilettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità in difetto, peraltro, della individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, comunque, sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di truffa (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammiss bile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere stensore Il res9.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]][ CIANFROCCA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto contestato, sono formulati in termini non consentiti in quanto finalizzati ad ottenere una alternativa rilettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità in difetto, peraltro, della individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, comunque, sono manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato di truffa (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammiss bile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere stensore Il res9.
Sentenza Cassazione n. 45000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris