CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 1968
Cassazione n. 44437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1968 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1990 avverso l'ordinanza emessa il 12/5/2022 dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale della libertà di Napoli rigettava il riesame proposto dagli odierni ricorrenti avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, adottata a seguito del rinvenimento di armi con matricola abrasa, una divisa da carabiniere e sostanza stupefacente in un terreno adiacente l'abitazione dei predetti. 2. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza formulando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione della detenzione di stupefacente nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sostengono, infatti, che i quantitativi rinvenuti - 0,9 gr. di cocaina e 93 gr. di marijuana - avrebbero imposto al Tribunale la derubricazione. Inoltre, si contesta che lo stupefacente era nella disponibilità del solo [OSCURATO:PERSONA], essendo [OSCURATO:PERSONA] all'oscuro dell'attività illecita svolta dal figlio Pietro. 2.2. Con il secondo motivo, deducono il vizio di motivazione in relazione al possesso delle armi, delle munizioni e della divisa oggetto di sequestro, sul presupposto che tali beni si trovavano occultati in un suolo pubblico, solo adiacente all'abitazione dei ricorrenti, sicchè chiunque poteva aver ivi collocato i suddetti beni. L'ordinanza genetica ed il Tribunale del riesame, avrebbero erroneamente valorizzato il fatto che il terreno, ove i beni sono stati rinvenuti, ricadeva nell'area sottoposta a videosorveglianza mediante alcune telecamere collocate all'esterno dell'abitazione degli indagati, il che dimostrerebbe la disponibilità dell'area. La difesa contesta tale conclusione, sottolineando come non è stato accertato se le videocamere puntassero anche sulla zona in cui erano occultate le armi, la divisa e lo stupefacente, anzi, dall'esame delle fotografie raffiguranti l'area risulterebbe che gli oggetti si trovavano in una zona non visibile alle telecamere. 2.3. Con il terzo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l'uso del braccialetto elettronico. L'assenza di un'adeguata valutazione delle esigenze cautelari risulterebbe particolarmente rilevante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non è stata contestata la recidiva. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso consiste in una censura alla qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenendo i ricorrenti che sarebbe configurabile l'ipotesi di cui al comma 5.Occorre premettere che la questione concernente la qualificazione giuridica del reato contestato non era stata dedotta con il riesame. È pur vero che la qualificazione può essere rilevata anche d'ufficio, ma nel caso di specie - tenuto anche conto della fase cautelare in cui si verte - non emergono affatto elementi tali da far ritenere corretta la derubricazione del fatto, soprattutto ove la vicenda sia valutata nel suo complesso e non appuntando l'attenzione al solo dato ponderale. 2.1. Parimenti inammissibile è la deduzione circa la presunta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla detenzione di stupefacente, genericamente dedotta anche nel ricorso per riesame, lì dove si evidenziava che solo il figlio aveva le chiavi del casotto ove era custodito lo stupefacente. I ricorrenti si limitano a contestare l'assunto recepito nell'ordinanza impugnata, senza confrontarsi con la motivazione che sul punto è stata resa e che non presenza profili di illogicità o contraddittorietà. 3. Il secondo motivo concerne la presunta carenza di gravi indizi di reato derivanti dal fatto che le armi, le munizioni e la divisa da carabiniere, erano occultati in un luogo pubblico, ove chiunque avrebbe potuto nascondere i suddetti beni. I ricorrenti tentano di introdurre una inammissibile rivalutazione in fatto, anche mediante l'allegazione di fotografie raffiguranti i luoghi, mediante le quali si vorrebbe giungere alla conclusione che la zona ove i beni erano occultati non era neppure sotto la sfera di vigilanza dei ricorrenti. Si tratta di valutazioni di merito che, a fronte della compiuta ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata, non possono essere riconsiderati in sede di legittimità. Sul punto, il Tribunale ha dato una motivazione logica e coerente, evidenziando come il terreno, pur ampio ed in parte incolto, costituiva una diretta pertinenza dell'abitazione, giungendolo a qualificare come il giardino dell'immobile abitato dai ricorrenti. La disponibilità dell'area ed il controllo su di essa esercitato, inoltre, è stato desunto dalla presenza di plurime telecamere. Il fatto che tali telecamere coprissero o meno la specifica zona in cui erano occultate le armi e la divisa è questione di merito, in ogni caso, la presenza delle stesse dimostra quanto meno l'esercizio di un potere di fatto sull'area circostante l'immobile, che rende obiettivamente inverosimile il causale occultamento di quanto sequestrato da parte di terzi. 4. Il terzo motivo, relativo alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari non si confronta con le argomentate valutazioni espresse dal Tribunale del riesame (si ,( veda pg.3-4), lì dove è stata sottolineata la sicura pericolosità degli indagati, dimostrata dalla disponibilità di numerose armi con matricola abrasa e da un numero considerevole di proiettili, il che sottintende una effettiva e concreta possibilità di uso delle armi in questione. Rispetto a tale quadro, non è dirimente il fatto che, quanto meno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non risulti la commissione di pregressi reati della stessa indole. 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm