CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 30466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.8177/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], res.in Fondi (LT), rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Fondi, ivi el.dom.ti, come da procura in atti, presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] di Santarosa 7; domiciliati ex lege in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è exlege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5136/40714 del 13 agosto 2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; V.te le conclusioni del Procuratore Generale dott.sa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA], Ida e Fernandopropongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in solo parziale accoglimento del loro appello sulla sentenza [OSCURATO:PERSONA] 576/3/10, ha ritenuto legittimo, salvo che in punto sanzioni, l'avviso di rettifica e liquidazione (n. 20071T003606000) per imposta di registro ed ipocatastale loro notificato dall'agenzia delle entrate in relazione all’atto di compravendita (a favore di [OSCURATO:SOCIETA]) di terreno edificabile di cui al rogito notaio Fuccillo di Fondi 7 novembre 2007 (reg.il 13.11.2007, Rep. 104119, Racc.28171). Atto nel quale l'agenzia delle entrate aveva individuato la rievocazione e ratifica di varie disposizioni negoziali rispettivamente concernenti la particella n. 1937 e quella n. 1938 del mappale foglio 29. Per effetto della ratifica, rilevava l'agenzia delle entrate l'enunciazione in atto di una divisione di fatto in forza della quale la particella n. 1937 veniva assegnata per intero a [OSCURATO:PERSONA] (di cui gli odierni ricorrenti sono eredi), mentre la particella n.1938 veniva attribuita ai suoi fratelli germani e, per essi, ai loro eredi; a fronte dell'assegnazione al loro dante causa della particella n.1937, si prevedeva che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non avessero diritto sul prezzo della vendita concernente la particella n.1938. Stante l’enunciazione della divisione di fatto (mai registrata), dovevano i Parisella corrispondere l'imposta complementare di registro sul valore complessivo, alla data della registrazione ex articolo 53 d.P.R. 131/86, delle due particelle sottoposte a divisione, determinato in euro 897.400,00. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'avviso di rettifica e liquidazione era adeguatamente motivato; - gli o dierni ricorrenti, assieme ad altri, avevano ratificato un precedente atto di vendita e convalidato “l'atto di divisione avvenuto come descritto nel rogito notarile”7 novembre 2007 in questione; - l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro gravava, in solido con gli altri coobbligati, sui Parisella in quanto sottoscrittori dell'atto pubblico di compravendita, indipendentemente dalla natura meramente dichiarativa del contratto (tanto più che anche la particella n. 1937, loro inizialmente assegnata, era stata venduta alla società Sepe ed in relazione a questa vendita non risultava essere stata corrisposta l'imposta di registro); - stante la ravvisata buona fede dei Parisella, a seguito della ‘confusione che emerge dal richiamato atto notarile’, in ordine alla tassabilità della divisione, sussistevano i presupposti per la eliminazione delle sanzioni. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – ‘omessa pronuncia’ su un fatto decisivo e discusso tra le parti, posto che l'atto Fuccillo in esame non aveva riguardato la particella n.1937 (già oggetto di un precedente atto di compravendita a rogito notaio Fuccillo del 12 aprile 2006), e che non sussisteva alcun atto di divisione orale tra i venditori (della particella 1938) e gli stessi Parisella odierni ricorrenti (già proprietari della particella 1937), i quali ultimi erano intervenuti in atto non per vendere, ma per semplicemente dichiarare il proprio consenso alla vendita tra altri soggetti. § 2.2Il motivo è per più versi inammissibile. Sotto un primo profilo, esso deduce come ‘omessa pronuncia’ una asserita violazione ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., invece riferibile alla ben diversa fattispecie dell' ‘omesso esame’ di fatto decisivo e controverso (dunque non già alla mancata decisione su autonomi capi di domanda o su eccezioni concernenti aspetti sostanziali della lite). Sennonchè, pur volendo in qualche modo rettificare la formulazione della doglianza così da più esattamente riferirla a quest'ultimo vizio, se ne dovrebbe ravvisare l'evidente infondatezza, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] - contrariamente all'assunto - ha esaminato e valutato il fatto costituito dalla rilevanza in atto della particella n. 1937 pervenuta jure successionis ai ricorrenti; partic ella anzi presa dal giudice regionale a riferimento tanto ai fini dell'atto di divisione enunciato nella compravendita, quanto ai fini della sua avvenuta alienazione a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Sotto un secondo profilo rileva che l'intera doglianza si basa su una determinata ‘lettura’ del rogito notaio Fuccillo fatto oggetto dell'avviso di rettifica e liquidazione opposto (nel senso che da esso non sarebbe desumibile alcuna divisione né interessamento negoziale della medesima particella), senza tuttavia che l'atto notarile in questione venga - se non trascritto in ricorso - quantomeno in esso riportato e ricostruito nei suoi passaggi dispositivi essenziali, così da porre questa Corte di legittimità in condizione di vagliarne, secondo criteri di specificità ed autosufficienza, l'effettivo contenuto in rapporto alla doglianza. In terzo luogo, il motivo in esame sottende in realtà una erronea interpretazione del contratto da parte del giudice di merito (così quanto a ricostruzione della volontà negoziale delle parti e dei suoi effetti giuridici), senza tuttavia farsi carico della natura meramente fattuale che la questione interpretativa del contratto viene così ad assumere, tanto da non potersi devolvere al giudice di legittimità se non attraverso la evidenziazione - qui del tutto mancante - dei parametri interpretativi legali che il giudice di merito avrebbe asseritamente violato ex artt.1362 cod.civ.; risolvendosi la censura, altrimenti, nella inammissibile contrapposizione di una determinata ricostruzione negoziale a quella accolta da quest'ultimo. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso i Parisella deducono – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 d.P.R. 131/86, dal momento che tra atto enunciato (l'asserita divisione verbale) ed atto enunciante (rogito 7 novembre 2007) non vi era identità di soggetti, essendo anzi essi ricorrenti rimasti sostanzialmente estranei alla compravendita. § 3.2Il motivo è infondato. La decisione risulta non in contrasto, ma conforme al disposto dell’art.22 d.P.R. 131/86, secondo cui (primo e secondo co.): “1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69. 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione” (…). Si è in proposito stabilito (Cass.n. 25706/20) che: “in tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione ha quale presupposto l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nel caso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con la conseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvio ad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo necessario che le circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quel rapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto.” La conformità del decisum al dettato legislativo deriva dal fatto che - nella concretezza del caso - il giudice del merito ha appurato che l'atto a rogito notaio Fuccillo dedotto in giudizio recava in effetti l'enunciazione di un atto di divisione, e che “l'atto di divisione avvenuto come descritto nel rogito notarile fu convalidato”. Riferisce ancora il giudice regionale (con affermazione non contrastata dagli odierni ricorrenti) che “i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Ida e Fernando nel ricorso introduttivo affermano che erano in buona fede in quanto indotti ‘a confidare nella intassabilità dell'atto di divisione enunciato nell'atto di compravendita’ (corsivo in sentenza) rogato dal notaio Fuccillo ”. Rimarca poi la [OSCURATO:PERSONA] che gli odierni ricorrenti ‘risultano sottoscrittori dell'atto pubblico di compravendita sopra richiamato’, inmodo tale che ‘non si può contestare che gli stessi rispondano in solido per il pagamento dell'imposta di registro con tutti gli altri contraenti’; ciò viene osservato nell'ambito della globalità della vendita del terreno edificabile (particelle sia 1937 sia 1938) come avvenuta a favore della società Sepe. All’esito di questi accertamenti la doglianza non può che palesarsi infondata proprio perchè nell’atto enunciante (rogito Fuccillo) erano contenuti, come richiesto dalla legge e dalla su riportata giurisprudenza di legittimità, tutti gli elementi identificativi certi dell’atto enunciato (divisione con assegnazione verbale di particelle tra i germani, pacificamente non registrato) e conseguente esclusione degli assegnatari (rectius: del loro dante causa) dal diritto ad una quota del corrispettivo rinveniente dalla vendita della particella non assegnata. Quanto poi, in particolare, alla identità soggettiva tra atto enunciante ed atto enunciato, rileva in primo luogo quanto accertato dal giudice regionale in ordine al fatto che i Parisella odierni ricorrenti ebbero a sottoscrivere l'atto enunciante in quanto portatori di un interesse proprio; e, in secondo luogo, quanto dai medesimi riferito negli atti di causa e nello stesso ricorso per cassazione secondo cui, pur non essendo specificamente interessati all'atto di compravendita della particella n.1938, essi comunque in effetti parteciparono all'atto medesimo così da prestare il proprio consenso all'operazione di cessione del terreno edificabile, evidentemente ritenuto essenziale per il buon fine dell'intera operazione. Rileva inoltre che l'affermazione secondo cui non vi sarebbe identità soggettiva legittimante la tassazione ex articolo 22 cit. stante il sostanziale disinteresse degli odierni ricorrenti per la vendita della particella 1938, non dà conto della complessità ed articolazione negoziale del rogito in esame (enunciante), e dell'intento delle parti di dare in esso conto e ragione dei titoli di provenienza e di spettanza dei vari lotti oggetto di complessiva cessione alla società; attività, quest'ultima che implicava – tra il resto - proprio la necessità di richiamare (enunciare) la suddetta divisione in quanto titolo legittimante e definitorio della proprietà dei Parisella ricorrenti. Il tutto porta quindi a rilevare come vi sia qui stato, in effetti, quell’ “intervento” della parte nell’atto che, ex art.22 cit., giustifica la tassazione per enunciazione. § 4.1Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dato dalla insussistenza del preteso atto di divisione, posto che le particelle nn. 1938 i 1937 non erano mai state fatte oggetto di divisione alcuna. § 4.2 Il motivo è infondato sulla base d elle stesse ragioni già evidenziate nella disamina del motivo che precede, ed alle quali qui si rinvia osservandosi al contempo quanto segue. In primo luogo, quanto sul punto riportato dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostra di per sé come non vi sia stato alcun ‘omesso esame’ rilevante ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., posto che - all'esatto contrario - il giudice di merito ha specificamente valutato, esaminato e preso posizione sulla sussistenza dell'atto di divisione enunciato, tanto da ritenerlo ‘avvenuto come descritto nel rogito notarile’ e qui ‘convalidato’, risultando per contro irrilevante la ‘natura meramente dichiarativa del contratto affermata e ribadita (…)’. Si è dunque, all’evidenza, ben lontani dal vizio denunciato. In secondo luogo, la doglianza risulta tautologica nell'escludere che vi fosse stata qualsivoglia divisione tra le due particelle, posto che l'esistenza della divisione - come detto - è stata non solo appurata dal giudice del merito, ma anche riconosciuta in giudizio dagli stessi contribuenti (salvo farne discendere diversi effetti giuridici di non imponibilità). Anche sotto questo profilo emerge poi evidente l'estraneità del tenore sostanziale della censura al vizio lamentato ex art.360, co. 1^ n.5, cit.. § 5.1Con il quarto motivo di ricorso si deduce, subordinatamente, omesso esame del fatto decisivo insito nel valore attribuibile alla particella n. 1937; stimato dall'ufficio in euro 477.900,00, a fronte di un corrispettivo di euro 34.000,00, come dichiarato nell'atto pubblico notaio Fuccillo 12 aprile 2006 (terreno sì edificabile, ma in larga parte destinato a strada e verde pubblico); inoltre, la base imponibile dell'imposta di registro doveva essere riferita al valore del bene “nel tempo e periodo antecedente all'acquisto della proprietà da parte del successore a titolo universale dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei donatari [OSCURATO:PERSONA], Benedetto, Ida ed Aldo”, e non già alla data dell'atto enunciante. § 5.2 La doglianz a non può trovare accoglimento stante il disposto dell'articolo 53 d.P.R. 131/86, secondo cui: “1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne' l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51. 2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui e' eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita nell'art. 74.” In ordine alla stima, questione effettivamente dedotta dai contribuenti già nel ricorso originario, rileva la conformità alla legge del criterio comparativo utilizzato dall'agenzia delle entrate ex artt.51 e 52 d.P.R. 131/86, la cui valutazione a metro quadrato della particella n. 1937 risulta essere stata desunta da quella dalle stesse parti attribuita alla particella n. 1938; adiacente ed interna sia al medesimo mappale catastale sia al medesimo intervento edificatorio. Per il resto, evidente appare la natura meramente fattuale ed estimativa della questione, come tale non rivedibile nella presente sede di legittimità. § 6.Ne segue il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti, tra loro in solido, alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti, tra loro in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1500,00, oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma