CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 39182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] n. a S. Severo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Campobasso il 19/4/2022 - dato atto che si è proceduto a trattazione con rito cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; - lette le conclusioni scritte depositate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame rigettava l'appello proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip di Campobasso che, in data 25/3/2022, aveva disatteso la richiesta di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di dimora in S. Severo applicata al ricorrente in relazione ai delitti di rapina aggravata, lesioni aggravate, resistenza a P.u. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione degli artt. 274, comma 1 lett. c) e 299 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione per illogicità. La difesa lamenta che i giudici dell'appello cautelare hanno disatteso le censure difensive con motivazione illogica ed apodittica sostenendo l'assenza di significativi elementi di novità suscettibili di incidere sul trattamento cautelare nonostante il processo risulti definito in primo grado e l'imputato, di giovanissima età ed incensurato, abbia reso confessione, provveduto all'integrale risarcimento del danno nei confronti delle pp.00. ed intrapreso un percorso di recupero psico-sociale, elementi idonei a smentire la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva. Aggiunge il difensore che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'apprezzamento dell'attualità del pericolo deve essere effettuata anche in sede di esame di istanza di revoca o modifica della misura cautelare, dando ingresso agli elementi nel frattempo acquisiti e in particolare valutando il tempo trascorso dal fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero, il Tribunale cautelare ha ritenuto il permanere del rischio di recidiva a carico del ricorrente richiamando l'intervenuta condanna per i delitti addebitatigli in sede di giudizio abbreviato e negando valore sintomatico al fine della rivisitazione dell'apparato cautelare alle condotte postfattuali che la difesa aveva indicato quali indici di resipiscenza. In particolare, l'ordinanza impugnata (pag. 4) ha escluso il carattere di novità in relazione agli elementi di valutazione prospettati dalla difesa, negando che la confessione resa in sede di giudizio in ordine ai fatti contestati, l'avvenuto risarcimento del danno nei confronti delle vittime, il percorso riabilitativo intrapreso siano elementi suscettibili di incidere sul giudizio di persistenza del rischio di reiterazione posto a fondamento della misura applicata. 1.1 L'assunto del Tribunale cautelare non è condivisibile in quanto meramente assertivo ed illogico laddove relega la rilevanza del comportamento processuale del prevenuto alla sola fase del giudizio, negandone le possibili ricadute sul trattamento cautelare. Invero, l'art. 274 lett. c), ultimo periodo, fa divieto di desumere il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato" esclusivamente dalla gravità del titolo" per cui si procede mentre la giurisprudenza di legittimità ha con costanza affermato il principio secondo cui il giudice della cautela deve valutare non solo la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ma anche la sua attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, bensì come continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767). La prognosi recidivante deve essere, dunque, oggetto di costante verifica sia con riguardo alla persistenza del rischio di ricadute che all'intensità dello stesso e a detta valutazione sono tutt'affatto estranei non solo gli esiti processuali ma anche le scelte in quella sede compiute dall'imputato dal momento che i parametri enucleati dall'art. 133, comma 2, cod.pen. rilevano non solo nella dosimetria della pena ma, in quanto afferenti la capacità a delinquere del colpevole, costituiscono affidabili indici predittivi circa la sussistenza del pericolo di ricaduta nell'illecito in capo all'agente. Pertanto, se la pronunzia di condanna consolida il quadro indiziario rendendo non più giudiziariamente contendibile il presupposto di cui all'art. 273, comma 1, cod.proc.pen., la progressione processuale impone di recepire anche in sede cautelare le iniziative dell'imputato potenzialmente espressive di emenda, trattandosi di "comportamenti ed atti" che espressamente l'art. 274 lett. c) richiama, insieme ai precedenti penali, quali parametri rilevanti per la valutazione dell'esigenza cautelare in discussione. 1.2 L'ordinanza impugnata non ha reso adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto la confessione del prevenuto, il risarcimento del danno, l'attivazione di un percorso di recupero, elementi da valutare sinergicamente alla giovanissima età del ricorrente all'epoca dei fatti, insuscettibili di incidere sul rischio di recidiva, nella sostanza pretermettendo il giudizio sull'attualizzazione del rischio e cristallizzando la prognosi sulla sola gravità dei fatti contestati. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale competente per nuovo esame in tema di sussistenza dell'esigenza cautelare ex art. 274, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pe