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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 31704/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di BRESCIA, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BRESCIA, il 13/10/2021 aveva respinto la richiesta di applicare la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. 2.

In data 26 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 31 cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione lo stato di incensuratezza del ricorrente e la motivazione sarebbe carente quanto alla possibilità di tutelare le esigenze cautelari con una misura gradata, quale ad esempio gli arresti dorniciliari con i divieti.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata.

1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv 255460).

1.2. La motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla misura da applicare è adeguata e coerente.

Nell'articolata motivazione resa nella pagine 24 e 25 della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale ha dato atto sia di avere tenuto conto dello stato di incensuratezza del ricorrente -considerato irrilevante in virtù dell'estremo allarme sociale destato dalla vicenda, caratterizzata dai contatti dello stesso con ambienti malavitosi e dalla dimostrata capacità di organizzare la commissione di reati- che di avere fondato la conclusione nei termini della necessità di un eterocontrollo su di un giudizio della personalità del ricorrente che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede (cfr. pagine 24 e 25 dell'ordinanza impugnata).

Del pari corretto e decisivo, infine, risulta il riferimento alla presunzione di adeguatezza della misura carceraria derivante dalla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di BRESCIA, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BRESCIA, il 13/10/2021 aveva respinto la richiesta di applicare la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. 2. In data 26 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 31 cod. proc. pen. evidenziando che la motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione lo stato di incensuratezza del ricorrente e la motivazione sarebbe carente quanto alla possibilità di tutelare le esigenze cautelari con una misura gradata, quale ad esempio gli arresti dorniciliari con i divieti. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, è manifestamente infondata. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv 255460). 1.2. La motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla misura da applicare è adeguata e coerente. Nell'articolata motivazione resa nella pagine 24 e 25 della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale ha dato atto sia di avere tenuto conto dello stato di incensuratezza del ricorrente -considerato irrilevante in virtù dell'estremo allarme sociale destato dalla vicenda, caratterizzata dai contatti dello stesso con ambienti malavitosi e dalla dimostrata capacità di organizzare la commissione di reati- che di avere fondato la conclusione nei termini della necessità di un eterocontrollo su di un giudizio della personalità del ricorrente che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede (cfr. pagine 24 e 25 dell'ordinanza impugnata). Del pari corretto e decisivo, infine, risulta il riferimento alla presunzione di adeguatezza della misura carceraria derivante dalla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2
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