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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14095/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile in quanto redatto e sottoscritto dall'avvocato, fiduciariamente nominato, [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani, che non risulta iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione; rilevato invero che tra i requisiti essenziali previsti a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione rientra, secondo quanto disposto dall'art. 613 primo comma cod. proc. pen., così come novellato dalla L. 23.6.2017 n.103, la sottoscrizione dell'atto, così come delle memorie o motivi nuovi, da parte dei difensori specificamente abilitati, e perciò iscritti all'apposito albo dei professionisti ammessi all'esercizio del patrocinio in sede di legittimità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile in quanto redatto e sottoscritto dall'avvocato, fiduciariamente nominato, [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani, che non risulta iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione; rilevato invero che tra i requisiti essenziali previsti a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione rientra, secondo quanto disposto dall'art. 613 primo comma cod. proc. pen., così come novellato dalla L. 23.6.2017 n.103, la sottoscrizione dell'atto, così come delle memorie o motivi nuovi, da parte dei difensori specificamente abilitati, e perciò iscritti all'apposito albo dei professionisti ammessi all'esercizio del patrocinio in sede di legittimità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris