CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 3656/2020, depositata il 23 novembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] di presa in carico n. 09777201700027912000 disposto perl'avvio della riscossione a seguito dell'avviso di accertamento cheNumero registro generale 11017/2021Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 12319/2026Data pubblicazione 02/05/2026contestava al contribuente la qualifica di amministratore di fattodella Soc. Coop a r.l. LOG.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenzan. 13053/2018, depositata il 25 maggio 2018, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.L’Ufficio si costituiva in giudizio, proponendo altresì appelloincidentale.Con sentenza n. 3656/2020, depositata in data 23 novembre2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettatol’appello.3. – Il contribuente ha proposto ricorso alla Corte dicassazione affidato a sei motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita ai fini dell'eventualepartecipazione all'udienza di discussione.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17,comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 in relazione art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. Si eccepisce che l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973stabilisce che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficiosono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazionedi avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato dellacarriera direttiva da lui delegato. Tuttavia, nel caso di specie, gliavvisi di accertamento impugnati non risulterebbero essere statiNumero registro generale 11017/2021Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 12319/2026Data pubblicazione 02/05/2026sottoscritti dal Capo dell’Ufficio, né risulta che sia stata conferitaspecifica delega per la sottoscrizione degli avvisi.Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione del principio del contraddittorio e dell’art. 331 c.p.c.in relazione art. 360, comma 1, n. 3 e 4 del c.p.c. Parte ricorrenteritiene che vada verificato anche d'ufficio, se nel presenteprocedimento esista, fin dal primo grado, l'integrità delcontraddittorio. Risulta infatti, dal processo verbale diconstatazione della Guardia di Finanza, che il Giansanti sarebbestato individuato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], come ideatore di unsistema che costituiva, gestiva ed estingueva società cooperative alfine di evadere il Fisco. [OSCURATO:PERSONA] ha sempre contestato questericostruzioni e le ha impugnate dinanzi alla Commissione tributaria,e tale contestazione costituisce il merito anche del presenteprocedimento. Resta il fatto che, in base al processo verbale diconstatazione e all'avviso di accertamento, egli sembrerebbe aversvolto le attività indicate insieme a tale Binelli. Ad avviso delricorrente sarebbe evidente l'esistenza di un litisconsorzionecessario nei comportamenti di Giansanti e Binelli, con laconseguente inscindibilità delle cause, ex art 331 c.p.c.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/oerronea e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 300/1999, avendo laCommissione tributaria regionale erroneamente ritenutocompetenti ad effettuare le attività ispettive sul ricorrente leDirezioni regionale del Lazio dell’Agenzia delle entrate (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.). Secondo il ricorrente, il decreto citato e lerelative norme organizzative distinguono tra le funzioni operative,riservate agli uffici locali dell’Agenzia, e la gestionedell’accertamento, di competenza della Direzione regionale. L’art.7, comma 13, legge n. 358/1991 prevede che le verifiche suiNumero registro generale 11017/2021Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 12319/2026Data pubblicazione 02/05/2026contribuenti spettino esclusivamente agli uffici locali. Anche lacircolare n. 32/E del 2006 conferma che la Direzione regionale nonrientra tra gli organi legittimati a effettuare accessi e verifiche,rendendo quindi illegittimo un avviso di accertamento basato su unverbale di constatazione redatto dalla Direzione regionale.Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/oerronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003convertito in legge n. 326/2003, nella misura in cui pone a caricodel ricorrente una responsabilità di tipo solidale nella violazionetributaria contestata. Secondo quanto prospettato, con l'art. 7 deld.l. n. 269/2003, il legislatore ha introdotto nel nostro sistematributario il c.d. “criterio distintivo” di irrogazione della sanzionefiscale amministrativa, in base al quale la sanzione deve essereirrogata soltanto nei confronti del soggetto che risulta essere ildiretto beneficiario della violazione commessa. In base a talecriterio, una forma di solidarietà nella sanzione amministrativa sipuò avere solo tra coloro che abbiano effettivamente trattovantaggio dall'illecito commesso. In questo caso, l’atto diirrogazione della sanzione, però, dovrà essere adeguatamentemotivato, indicando, i vantaggi eventualmente tratti da ciascuncoautore della violazione. L’odierno ricorrente lamental’inapplicabilità e non duplicabilità in capo allo stesso delle sanzioniin quanto esclusivamente imputabili alla società e ai suoi legalirappresentanti. Si evidenzia, infine, che l’atto di contestazione èstato notificato nel 2017, successivamente all’entrata in vigore deld.l. n. 269/2003, per cui deve applicarsi la nuova norma.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. Si eccepisce, altresì, la violazione e/o erronea e/o falsaapplicazione dell'articolo 2697 c.c. in quanto l'onere della provaNumero registro generale 11017/2021Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 12319/2026Data pubblicazione 02/05/2026grava su colui che allega i fatti posti a fondamento della propriadomanda e/o comunque pretesa, conseguentemente l'Agenzia cheintima il pagamento con l'avviso impugnato è tenuta a dimostrare ifatti fondanti la sua pretesa. Nel caso che ci riguarda si rileva chetutte le risultanze dedotte dall'Ufficio, in realtà non assurgono né aprova né tantomeno ad indizi gravi, precisi e concordanti, silimitano ad essere, difatti, delie mere supposizioni, congetture ericostruzioni assolutamente inidonee a dimostrare l'esercizio difunzioni amministrative e/o gestorie, con carattere di significativitàe continuati vita, in capo all’odierno ricorrente e, quindi inidonee aricondurre in capo alio stesso la qualifica di amministratore di fatto.Si rileva, altresì, che tutte le supposizioni ricondotte in capo alGiansanti non trovano alcun riscontro probatorio né tantomenoindiziario. In specie non sarebbe stato in alcun modo dimostratoche il Giansanti avesse la disponibilità dei conti correnti intestatialla società; sarebbe altresì priva di ogni fondamento lasupposizione, degli agenti, in merito al fatto che la scelta dicostituire la stessa società, oggi in liquidazione, fosse avvenuta peruna precisa, decisione del ricorrente. A fronte di tali considerazionil'onere probatorio, gravante sull'Agenzia, non sarebbe stato assoltocon conseguente necessaria riforma della sentenza impugnata.Con il sesto motivo di ricorso si deduce la nullità-illegittimitàe/o inesistenza delia pretesa stante l’inesistenza procedimentonotificatorio. Ciò in quanto la notifica degli atti tributari sostanzialie processuali effettuata da Poste private è inesistente, come taleinsuscettibile di sanatoria, anche dopo l’entrata in vigore (10settembre 2017) delle modifiche apportate dal DecretoConcorrenza (legge n. 124/2017) in merito alla possibilità dinotificazione attribuita anche agli operatori privati. Gli operatoriprivati saranno legittimati alla notificazione degli atti tributari eNumero registro generale 11017/2021Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 12319/2026Data pubblicazione 02/05/2026sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenze individuali adopera dell’AGCOM, ad oggi ancora non rilasciate nonostantel’AGCOM abbia trasmesso ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) al Ministero della Giustizialo schema di regolamento sulle notificazioni per acquisirne ilparere. In conclusione, tutte le no tifiche di atti tributari sostanzialie processuali effettuate da Poste private, e sino a quando nonsaranno rilasciate le nuove licenze individuali da parte dell’AGCOM,sono inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria.1.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinammissibili.La giurisprudenza di questa S.C., pur non essendo semprestata omogenea, si è consolidata nel ritenere che l'elenco degli attiimpugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 non abbiacarattere tassativo, dovendo essere interpretato in sensoestensivo. In tale prospettiva, si è chiarito che l'avviso di presa incarico, di per sé, è un atto privo di valenza provvedimentale e diautonoma lesività, in quanto si limita a informare il contribuentedel passaggio di competenza della pratica dall'ente impositoreall'agente della riscossione; pertanto, di regola, non è un attoautonomamente impugnabile. La stessa giurisprudenza, tuttavia,ha individuato una fondamentale eccezione: «[...] è differente lacircostanza quando l’avviso di presa in carico sia il primo atto concui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo,che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto» (Cass.n. 1397/2026; Cass. n. 14768/2025). In altri termini,l'impugnazione dell'avviso di presa in carico è ammessa quandoesso costituisca il primo atto con cui il contribuente viene aconoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata oinvalida notifica dell'atto presupposto. In questo caso,l'impugnazione dell'atto successivo, non autonomamente lesivo, èNumero registro generale 11017/2021Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 12319/2026Data pubblicazione 02/05/2026funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizidell'atto presupposto non conosciuto. Tale principio è coerente conl'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui «il contribuentepuò impugnare la cartella di pagamento (o, come nel caso dispecie, l’estratto di ruolo o la comunicazione di presa in carico) cheassume essere il primo atto con cui è venuto a conoscenza dellapretesa tributaria, deducendo la mancata o invalida notificadell'atto presupposto». (Cass., Sez. Un., n. 19704/2015).Nel caso di specie, al di là del difetto di specificità di talunedelle censure, non facendosene cenno delle relative questioninell'ambito della motivazione, l'avviso di accertamento,regolarmente notificato al contribuente, è divenuto definitivo incarenza di autonoma impugnazione, per cui l'avviso di presa incarico non è un atto autonomamente impugnabile.2. – Il ricorso va dunque respinto.Non si deve provvedere sulle spese stante la costituzionedell'Agenzia delle entrate ai soli fini della partecipazioneall’eventuale udienza di discussione. P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti