CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione ATZORI Francesco, CORBIA Simona e PILLITTU Simona hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Oristano, con la quale gli stessi sono stati condannati per concorso in furto aggravato (in Ghilarza, 24/4/2015); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi generici, oltre che non scanditi da un necessario confronto con le ragioni della decisione censurata, esposte al contrario in maniera congrua, logica e non contraddittoria dai giudici del gravame (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA] I I ! 25 NOV 2