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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 40136/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si eccepisce l'intervenuta remissione di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con effetto estensivo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è tardiva; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 640 e 641 cod. pen. ed il vizio di motivazione chiedendo la riqualificazione del delitto di truffa, in insolenza fraudolenta è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 7-8 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha qualificato il fatto in termini di truffa valutando complessivamente la condotta serbata dall'imputato, consistita nel presentarsi alla p.o. insieme ad una donna e ad un bambino, nel consegnare un assegno solo apparentemente idoneo al pagamento dell'olio acquistato e nella successiva interruzione di ogni contatto con il venditore che aveva riscontrato la non validità del titolo in quanto avente firma di traenza non conforme allo specimen); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si eccepisce l'intervenuta remissione di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con effetto estensivo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è tardiva; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 640 e 641 cod. pen. ed il vizio di motivazione chiedendo la riqualificazione del delitto di truffa, in insolenza fraudolenta è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 7-8 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha qualificato il fatto in termini di truffa valutando complessivamente la condotta serbata dall'imputato, consistita nel presentarsi alla p.o. insieme ad una donna e ad un bambino, nel consegnare un assegno solo apparentemente idoneo al pagamento dell'olio acquistato e nella successiva interruzione di ogni contatto con il venditore che aveva riscontrato la non validità del titolo in quanto avente firma di traenza non conforme allo specimen); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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