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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 19529/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11087/2018 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis. -ricorrente- 2 contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4353/2017 depositata il 11/10/2017, RG. n. 3608/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. con sentenza n. 4353 del 2017la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione proposta dalMinistero al decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di eur o 4.464,25, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l’attività prestata in favore del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Roma, in qualità di vigile volontario discontinuo;

2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha osservato che i vigili del fuoco volontari prestano un’attività che si inserisce nell ’ ambito dell’organizzazione del Corpo secondo lo schema della sottoposizione gerarchica ed hanno i medesimi doveri, le stesse attribuzioni, le medesime responsabilità del personale di ruolo.

Ha posto l’accento sull’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006, secondo cui al personale volontario richiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento iniziale dei dipendenti a tempo indeterminato di eguale qualifica, ed ha evidenziato che il legislatore, nell’escludere espressamente la configurabilità di un rapporto di pubblico 3 impiego, non ha inteso negare anche la natura subordinata delle prestazioni rese, né poteva farlo per il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, secondo cui al legislatore non è consentito di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che obiettivamente abbiano tale natura; il giudice d’appello ha aggiunto che il t.f.r. deve essere ricondotto alla nozione onnicomprensiva di trattamento economico di cui all’art. 10 del richiamato d.lgs. e pertanto deve essere corrisposto anche ai vigili del fuoco volontari, che il legislatore ha inteso assimilare ai dipendenti di ruolo;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno sulla base di unmotivo;

4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Consideratoche:

1. deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica dello stesso a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.;

2. occorre ricordare che, relativamente all’onere posto a carico del ricorrente per cassazione di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. ex multis Cass. 24 luglio 2007, n. 16354; Cass., Sez.

Un., 14 gennaio 2008, n. 627; Cass., Sez.

Un.1144/2015 11 giugno 2010, n. 14124; Cass. 8 novembre 2012, n. 19387; Cass. 8 novembre 2014, n. 25285; Cass. 12 luglio 2018, n. 18361); pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e validacostituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; id.

Cass. 18 luglio 2003, n. 11257; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2722; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1180; Cass. 12 giugno 2007, n. 13760); è stato, altresì precisato (Cass. n. 16354/2007 cit.) che “l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta...”, rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità del ricorso per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 11257/2003 cit. e successive conformi);

3. nella specie il ricorso per cassazione risulta consegnato dal notificante in data10 aprile 2018, entro il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. per impugnare la sentenza, depositata in Cancelleria l’11 ottobre 2017.

L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta mai depositato, né in allegato al ricorso, ex art. 149 cod. proc. civ., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 cod.proc. civ.) o, autonomamente e successivamente, 5 con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 cod. proc. civ. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto per l’intimato;

4. neppure sono state fornite dalla parte ricorrente ragioni giustificative di tale omessa produzione;

5. il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile;

6. nulla va disposto per le spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

7. non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11087/2018 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis. -ricorrente- 2 contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4353/2017 depositata il 11/10/2017, RG. n. 3608/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza n. 4353 del 2017la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione proposta dalMinistero al decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di eur o 4.464,25, a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l’attività prestata in favore del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Roma, in qualità di vigile volontario discontinuo; 2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha osservato che i vigili del fuoco volontari prestano un’attività che si inserisce nell ’ ambito dell’organizzazione del Corpo secondo lo schema della sottoposizione gerarchica ed hanno i medesimi doveri, le stesse attribuzioni, le medesime responsabilità del personale di ruolo. Ha posto l’accento sull’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139/2006, secondo cui al personale volontario richiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento iniziale dei dipendenti a tempo indeterminato di eguale qualifica, ed ha evidenziato che il legislatore, nell’escludere espressamente la configurabilità di un rapporto di pubblico 3 impiego, non ha inteso negare anche la natura subordinata delle prestazioni rese, né poteva farlo per il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, secondo cui al legislatore non è consentito di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che obiettivamente abbiano tale natura; il giudice d’appello ha aggiunto che il t.f.r. deve essere ricondotto alla nozione onnicomprensiva di trattamento economico di cui all’art. 10 del richiamato d.lgs. e pertanto deve essere corrisposto anche ai vigili del fuoco volontari, che il legislatore ha inteso assimilare ai dipendenti di ruolo; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno sulla base di unmotivo; 4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Consideratoche: 1. deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica dello stesso a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.; 2. occorre ricordare che, relativamente all’onere posto a carico del ricorrente per cassazione di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. ex multis Cass. 24 luglio 2007, n. 16354; Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627; Cass., Sez. Un.1144/2015 11 giugno 2010, n. 14124; Cass. 8 novembre 2012, n. 19387; Cass. 8 novembre 2014, n. 25285; Cass. 12 luglio 2018, n. 18361); pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e validacostituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; id. Cass. 18 luglio 2003, n. 11257; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2722; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1180; Cass. 12 giugno 2007, n. 13760); è stato, altresì precisato (Cass. n. 16354/2007 cit.) che “l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta...”, rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità del ricorso per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 11257/2003 cit. e successive conformi); 3. nella specie il ricorso per cassazione risulta consegnato dal notificante in data10 aprile 2018, entro il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. per impugnare la sentenza, depositata in Cancelleria l’11 ottobre 2017. L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta mai depositato, né in allegato al ricorso, ex art. 149 cod. proc. civ., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 cod.proc. civ.) o, autonomamente e successivamente, 5 con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 cod. proc. civ. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto per l’intimato; 4. neppure sono state fornite dalla parte ricorrente ragioni giustificative di tale omessa produzione; 5. il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile; 6. nulla va disposto per le spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva; 7. non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deci
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