CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di SCALEAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Scalea ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. (commesso il 29 gennaio 2017); - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la scriminante della legittima difesa e in quella in cui non riqualificato il fatto nel reato di percosse; - che entrambe le censure, basandosi su una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dalla Corte di appello sono inammissibili, poiché dirette a sollecitare, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che entrambe le censure, peraltro, sono meramente reiterative di analoghe doglianze già sollevate in primo grado, alle quali il Giudice di Pace aveva risposto, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, escludendo la configurabilità della legittima difesa, non essendovi stato alcun comportamento aggressivo della persona offesa, e del reato di percosse, avendo la vittima riportato un taglio sull'occhio, a seguito del colpo ricevuto dall'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis