CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA(dato avviso alle partk, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o( Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente_ a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CANNIZZO Alessandro. 3. Il ricorso, con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata disapplicazione della recidiva, è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti essendo ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando fondato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e a vizi attinenti ad elementi circostanziali, tra i quali rientra anche l'errato riconoscimento della recidiva (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso /f Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore