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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 31105/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17203/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. - MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. -[OSCURATO:PERSONA]: il DECRETO di TRIBUNALE di BOLOGNA depositato il 20/06/2025 e pronunziato nell’ambito del proc. civ. n. 9169/2023 R.G.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17203/2025 Numero sezionale 819/2025 Numero di raccolta generale 31105/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la controparte amministrativa depositato tardivamente atto utile alla sola partecipazione in un’eventuale udienza pubblica.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27/11/2025 La Consigliera delegata [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17203/2025 Numero sezionale 819/2025 Numero di raccolta generale 31105/2025 Data pubblicazione 28/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17203/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. - MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. -[OSCURATO:PERSONA]: il DECRETO di TRIBUNALE di BOLOGNA depositato il 20/06/2025 e pronunziato nell’ambito del proc. civ. n. 9169/2023 R.G. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17203/2025 Numero sezionale 819/2025 Numero di raccolta generale 31105/2025 Data pubblicazione 28/11/2025 Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la controparte amministrativa depositato tardivamente atto utile alla sola partecipazione in un’eventuale udienza pubblica. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 La Consigliera delegata [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17203/2025 Numero sezionale 819/2025 Numero di raccolta generale 31105/2025 Data pubblicazione 28/11/2025
Decreto Cassazione n. 31105/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris