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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 26293/2026

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VA il 18/09/1954PEZZONI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], nonché in sostituzione degli avvocatiNICOLA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l’accoglimento;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e neha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 30 aprile 2025,riformava parzialmente quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accertato laresponsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcoAntonio [OSCURATO:PERSONA].1.1 In particolare, gli imputati sono stati ritenuti responsabili di reatifallimentari in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società dichiarata fallita in data 29maggio 2015, nelle seguenti qualità: - [OSCURATO:PERSONA], quale presidente delconsiglio di amministrazione ed amministratore delegato dal 2 agosto 2012,nonché dal 13 novembre 2014 - con data della formale iscrizione il giorno 24novembre 2014 - quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] fino alla data delladichiarazione del fallimento; - [OSCURATO:PERSONA], nella qualità diamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., socio della holdingGuido [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonché procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA].; - [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del collegiosindacale dal 2 agosto 2012 al 20 settembre 2012 e sindaco unico dal 21settembre 2012 fino alla dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], nonché qualepresidente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a far data dal5 marzo 2013, e sindaco effettivo dal 12 maggio 2011 al 22 novembre 2012 e, datale ultima data, presidente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] EditoreS.p.a.Va, altresì, evidenziato come la [OSCURATO:PERSONA] avesse quale oggetto socialel’attività di stampa di qualsiasi prodotto editoriale e alla data del fallimento lastessa era controllata - ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e soggetta ai sensi degliartt. 2497 e ss. cod. civ. - dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (GVE), holding delGruppo [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto il bilancio consolidato e che ha detenutoil 90% delle quote di [OSCURATO:PERSONA].

La stessa GVE controllava – attraverso il 92%delle azioni - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che a sua volta deteneva il 100% diEdizioni [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA].1.2 Gli imputati venivano ritenuti responsabili - in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] - dei seguenti reati, sinteticamente riportati a seguire, accorpando leimputazioni che erano state contestate - secondo un criterio soggettivo per ciascunimputato - in modo ripetuto nel decreto che dispone il giudizio.Sono stati ritenuti concorrenti nelle rispettive qualità:- [OSCURATO:PERSONA] (capo A), [OSCURATO:PERSONA] (capo I), [OSCURATO:PERSONA] - quest’ultimo ex art. 40,secondo comma, cod. pen. per omesso controllo dovuto ex artt. 2403 e2409 cod. civ. (capo Q) – nel delitto di bancarotta impropria a mezzo difalse comunicazioni sociali - per aver cagionato o concorso a cagionare ildissesto della società, utilizzando nel 2012, nella redazione del bilanciod’esercizio 2011, un prospetto in cui venivano esposti fatti materiali nonrispondenti al vero - tra i quali la valorizzazione delle rimanenze finali dipezzi di ricambio - allo scopo di incrementare la consistenza patrimoniale,onde far conseguire alla [OSCURATO:PERSONA] un risultato economico positivo tale daindurre in errore i terzi, così fraudolentemente celando l’esposizionedebitoria per evitare l’obbligato ricorso al rifinanziamento e allaricapitalizzazione della società ai sensi dell’art. 2482-ter cc;- [OSCURATO:PERSONA] (capo B), [OSCURATO:PERSONA] (capo J) e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo sempre perconcorso omissivo (capo R), concorrenti nel delitto di causazione delfallimento a mezzo di operazioni dolose, consistite nel sistematico omessoversamento di tributi, nella indebita trattenuta sulla retribuzione dalavoro, per cessazione del rapporto di lavoro, nonché ai fini previdenziali,cui seguiva l’obbligazione per la corresponsione dell’interesse al saggiolegale oltre alle sanzioni tributarie; oltre agli omessi versamenti al fondoByblos, alla cessione di carta da macero di proprietà della fallita alla [OSCURATO:SOCIETA]., il tutto con aggravio del dissesto;- [OSCURATO:PERSONA] (capo C), [OSCURATO:PERSONA] (capo K) e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo sempre pernon aver impedito l’evento (capo S), concorrenti nella bancarottapatrimoniale distrattiva, aggravata dall’entità del dissesto, quanto allautilizzazione della fallita come veicolo per sovvenzionare il fabbisogno diliquidità della società capogruppo GVE, che si trovava in difficoltàfinanziarie, e di altre società (sempre appartenenti al [OSCURATO:PERSONA]), nell’anno2014 per un importo di oltre 8 milioni di euro in favore di GVE, per unimporto di oltre 6 milioni di euro in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonchédistraendo in favore di persone fisiche, diverse da [OSCURATO:PERSONA], importidi circa 10mila euro per il 2013 e di circa 14mila euro per il 2014.

La tesiaccusatoria vedeva la GVE acquistare un credito da [OSCURATO:SOCIETA]. verso RotoAlba per 2,5 milioni di euro che veniva opposto in compensazione alcredito che [OSCURATO:PERSONA] aveva verso GVE per la cessione della carta damacero, nella misura di 8,5 milioni di euro, cosicché la distrazioneriguardava la differenza. [OSCURATO:PERSONA], la distrazione consisteva nellaprestazione da parte della fallita di attività lavorativa in favore della GVE,come anche della esecuzione del contratto sottoscritto alla data del 20luglio 2012 tra la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., mandataria dellaRoto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e la società [OSCURATO:SOCIETA]. per la vendita in esclusiva dellacarta da macero prodotta dalle lavorazioni eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La distrazione riguardava anche: a) un ingente quantitativo di merce -carta in bobine - «operazione apparentemente giustificata contabilmenteda crediti, fraudolentemente e fittiziamente stornati attraverso remissionedi note di credito (per asserite contestazioni mai documentate) ovverotra la società fallita e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (pag 43 della consulenzatecnica)»; b) la somma di euro 461.705,87 parte della quale (per euro290.022,07) versata alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la fornitura di duecucitrici [OSCURATO:PERSONA] usate, ma mai consegnate alla societàfallita, somma riferibile al contratto di locazione per l’acquisto dei cespitie la restante somma di euro 171.683,80 impegnata per l’impiegodestinato alla fornitura di altri macchinari per ristrutturare le uscite delleRototive e backup, consegnate ma mai utilizzate in quanto risultate nonfunzionanti e così, per l’effetto, avendo elargito tali somme senza riceverealcun corrispettivo sinallagmatico, rappresentando una somma sottrattaagli interessi societari ed al perseguimento del relativo oggetto sociale.Quanto alle altre imputazioni, per le quali non si procede più, rispondevano:- [OSCURATO:PERSONA] (capo D) per ricorso abusivo al credito, in concorso con [OSCURATO:PERSONA](capo L) e, sempre a mezzo omissione, con [OSCURATO:PERSONA] (capo T), nonchéVeneziani (capi E), F) e G) e [OSCURATO:PERSONA] (capi M), N) e O) in concorso in ordinealle violazioni tributarie (art. 10-bis d.lgs. 74 del 2000 per gli anni 2014 e2015, nonché art. 2, commi 1 e 2 l. 638 del 1983);- infine, i tre ricorrenti, nelle rispettive qualità e in concorso, della violazionedell’art. 217, primo comma, n. 4 l. fall. per aver aggravato il dissestoastenendosi dal richiedere il fallimento (capo AH).2.

La Corte di appello di Torino ha per un verso confermato la responsabilitàin ordine ai primi tre reati - capi A), I) e Q); capi B), J) e R); capi C), K) e S) -mentre ha dichiarato il non doversi procedere per estinzione a seguito diprescrizione in ordine alle violazioni tributarie, al delitto di ricorso abusivo alcredito, nonché alla bancarotta semplice - per [OSCURATO:PERSONA] per i capi D), E), F) e G),per [OSCURATO:PERSONA] per i capi L), M), N) e O), per [OSCURATO:PERSONA] per il capo T), per i tre imputatiper il capo AH).Ne conseguiva la rideterminazione della misura della pena principale e dellepene accessorie fallimentari.3.

I ricorsi per cassazione sono stati proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con atti separati, i cui motivi saranno enunciati a seguire nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.4.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in cinquemotivi suddivisi in plurime parti.4.1 Il primo motivo riguarda i capi A e AH.4.1.1 In primo luogo il ricorrente deduce violazione di legge quanto all’art. 42cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla estraneità del ricorrente dal delitto difalso in comunicazioni sociali in ordine al bilancio dell’esercizio del 2011.[OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, in primo luogo, che la sentenza impugnata – fol. 26 –abbia ritenuto la redazione del bilancio frutto dell’azione della precedente gestione,rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore, che certamente ebbe apresiedere l’assemblea dei soci che approvò il bilancio nell’ottobre 2012: la stessaCorte di appello, però, valorizza non tanto tale dato formale o l’acquisizione dellaqualità da parte di [OSCURATO:PERSONA] il 2 agosto 2012, quanto invece le condotteantecedenti dell’imputato, che avrebbero consentito a quest’ultimo di poterdecidere, influenzare e contribuire alla redazione del documento contabile.In sostanza, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] - nella fase in cui la società avevauna precedente governance, che però è rimasta esente da incriminazione –risulterebbe sfornito di prove a riguardo.Il ricorrente ricorda come il 22 marzo 2012 fosse stato stipulato un preliminaredi vendita delle quote di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA], detenute da KRVrappresentata da Bagel, in favore del [OSCURATO:PERSONA] (GVE) facente capoa [OSCURATO:PERSONA].

Ma il contratto definitivo non era ancora intervenuto, né al momentodella prima delibera del CDA che approvava la prima versione del bilancio - il 2aprile 2012 – né all’atto della successiva delibera del 3 luglio 2012, che revocavaquella precedente.

Tale ultimo atto, osserva il ricorrente, era stato posto in esseredalla precedente governance in contrasto con il socio di minoranza [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo, che rivendicava il diritto di prelazione – quanto alla cessione delle quote aGVE – e aveva chiesto e ottenuto il sequestro giudiziario in sede civile delle quotemedesime. [OSCURATO:PERSONA], annota il ricorrente, il rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] votato a favore della approvazione del primo bilancio e si era opposto allaapprovazione del secondo bilancio, oggetto dell’attuale imputazione.La difesa evidenzia come – a fronte di questa complessiva incertezza - sia daescludersi l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla seconda formulazione del bilancio, cherecava maggiori poste attive e che è oggetto dell’imputazione.

D’altro canto, GVEaveva pattuito - con il contratto preliminare - l’acquisizione della propriapartecipazione da KRV proprio alla luce della situazione emergente dalla primaipotesi di bilancio.Era, invece, il venditore KRV ad avere interesse a far emergere una situazionepiù florida, per cautelarsi dalle clausole a garanzia dell’acquirente che prevedevanoun indennizzo in caso di sopravvenienze.Lamenta il ricorrente che l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della approvazione epredisposizione del secondo bilancio non è sostenuta da fatti, bensì è tautologica,oltre che contraddittoria con quanto la sentenza afferma in ordine alla paternitàdel documento contabile da parte dell’organo gestorio dell’epoca, prima delsubingresso di [OSCURATO:PERSONA].Il richiamo che la Corte di appello compie in ordine alle fonti dichiarativesarebbe viziato da travisamento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero mai riferito diun ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella fase preparatoria del documento contabile falso,Castagnotti risultava aver espresso una personale opinione e non narrato fatti, dalche il complessivo travisamento per invenzione quando la Corte di appello siriferisce alla convergenza delle fonti di prova; la deposizione di Sappariguarderebbe non il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], bensì la sussistenza del falsonella sua oggettività.Illogica sarebbe anche l’affermazione che il management in uscita nonavrebbe corso alcun rischio di incriminazione, visto che le condotte in questioneerano oggetto della gestione della dirigenza in scadenza.4.1.2 Con il secondo profilo di doglianza il ricorrente lamenta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all’aggravamento del dissesto, sia quantoalla condotta di bancarotta da reato societario, fin qui esaminata e contestata alcapo A), sia quanto a quella del capo AH) di bancarotta semplice per omessarichiesta di fallimento, per la quale è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione.La sentenza impugnata non avrebbe dato risposta al motivo di appello checontestava il verificarsi dell’aggravamento del dissesto, rispetto a quello giàrisultante alla data del 31 dicembre 2011.Difetterebbe tale comparazione e, quindi, anche la prova dell’efficienzacausale delle condotte – falso in prospetto e omessa richiesta del fallimento - comeanche non sarebbe stato quantificato lo stato di insolvenza a tale data rispetto aquello esistente al 30 giugno 2014.L’accertamento di circa un milione e mezzo di euro è frutto di una analisi dellerisultanze formali di bilancio, non sull’effettivo ammontare dei netti patrimoniali incomparazione, cosicché poteva verificarsi che il valore risalente fosse più negativodi quello alla fine del periodo di osservazione.D’altro canto, non solo non vi sarebbe la prova dell’aggravamento deldissesto, ma anzi risulterebbe proprio dagli elementi indicati dalla Corte di appelloche il dissesto sarebbe stato attenuato, come pure illogico risulterebbe averescluso che la rinuncia al credito di circa tre milioni di euro di GVE, nei confrontidella fallita, non abbia avuto incidenza positiva sull’aggravamento del dissesto,stimato in un milione e mezzo di euro.Gli argomenti della Corte di appello, per escludere la rilevanza della rinunciaal credito, risulterebbero illogici: quanto alla circostanza che la contabilizzazionedella rinuncia è successiva all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, lavalutazione risulterebbe formalistica e non sostanziale, anche alla luce dellacircostanza che il credito di GVE sarebbe stato postergato, in quanto credito dellacontrollante sulla controllata; quanto alla circostanza che il credito risulterebbeportato in compensazione illecitamente, perché integrante la distrazione, sarebbedato irrilevante.4.1.3 Il ricorrente deduce poi violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 2621, 2423-bis e 2427 cod. civ. nonché dei principi contabiliOIC nn. 16 e 29.Quanto alla appostazione in bilancio dei pezzi di ricambio delle Rototive, ilricorrente insiste nell’affermare che si verte in tema di un aggiornamento dellastima, essendo i ricambi da valutarsi come rimanenza, operazione consentita afronte della erronea appostazione intervenuta in origine, a seguito di una deliberadel Consiglio di amministrazione che nel 2003 indicava i pezzi di ricambio di valoreinferiore a euro 5.000,00 come non facenti parte dell’attivo.Il ricorrente contesta la ricostruzione operata dalla Corte di appello, ritenendoinvece che l’art. 2427 cod. civ. integrato con il n. 29, punto 40, OIC, consente larivalutazione, dovendo denunciarsi l’errata interpretazione da parte della Corteterritoriale del principio contabile n. 16.La Corte di appello avrebbe errato – escludendo così la qualificazione comerimanenze - nel ritenere il costo unitario del pezzo di ricambio come criterioprevalente rispetto a quello del valore globale dei pezzi di ricambio.

Diversamente,secondo il ricorrente, il citato principio contabile prevede la prevalenza del criteriodel valore globale, in luogo del costo unitario richiamato dalla Corte territoriale, ecorrettamente il bilancio ha indicato nella terza categoria del richiamato principioOIC «pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente» a fronte del valorecomplessivo di 800mila euro.L’interpretazione della Corte territoriale, invece, sarebbe irragionevole, inquanto tale valore – a fronte di un numero notevolissimo di pezzi di ricambio e diun valore globale elevato - secondo i criteri adottati dalla sentenza impugnata,non troverebbe ingresso nella consistenza patrimoniale effettiva quale rimanenza,anche rilevante ai fini tributari.Anche mal utilizzata e travisata sarebbe la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], richiamatain motivazione - che si riferiva al magazzino dei ricambi senza indicazione deisingoli pezzi, in quanto ciò che rileva non è il valore singolo bensì quellocomplessivo dei ricambi - né può ritenersi che tale valore dovesse essere oggettodi una svalutazione, per la quale non sono indicati criteri concreti.Quanto alla ulteriore errata capitalizzazione dei costi di intervento suimacchinari – valutati dalle sentenze di merito come ordinaria manutenzione e nonstraordinaria manutenzione o miglioria degli stessi, che aveva condotto allaqualificazione come immobilizzazioni immateriali – la Corte di appello ha ignoratoche nessun elemento probatorio escludeva l’idoneità degli interventi suimacchinari tali da attribuire maggior valore agli stessi (OIC n. 16), tanto più chetale qualificazione era già preesistente, seppur per un valore di 126.441,00 euroa fronte dell’incremento per l’anno del bilancio in contestazione a 341.128,00 euro.Anche in questo caso la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] viene travisata, perché lostesso mai ha escluso che gli interventi sui macchinari abbiano prodotto concretemigliorie agli stessi, né la vetustà degli stessi esclude il valore aggiuntivo degliinterventi.Peraltro, ai fini dell’aggravamento del dissesto, la sentenza impugnata nonchiarisce l’incidenza sullo stesso della capitalizzazione dei costi, né dei maggiorivalori attribuiti alle rimanenze.4.1.4 Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 43 cod. pen. quanto al dolo richiesto dalla fattispecieincriminatrice.Illogico sarebbe l’avere ritenuto sussistere la coscienza e volontà del falso inVeneziani e non nei precedenti gestori della società fallita – non incriminati ariguardo – così da ritenerli indotti in errore dall’attuale ricorrente.La Corte di appello non ha tenuto in conto che Bagel era presidente del CDAe socio di maggioranza della fallita all’atto della revoca della delibera diapprovazione del bilancio e della deliberazione del secondo documento contabile.Costui era pienamente coinvolto in modo sistematico nelle due fasi – a detta diCarbone, membro del collegio sindacale – e giunse a collidere con la minoranzarappresentativa di [OSCURATO:PERSONA].

Tale dinamica sarebbe stata indotta,secondo la sentenza impugnata, dall’impulso di [OSCURATO:PERSONA], senza che si rinvengaperò alcun riferimento probatorio specifico a riguardo, né si chiarisca quale fossel’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a un bilancio falsificato, a fronte del contratto preliminareche recava una clausola di garanzia che invece giustificava un movente per Bagel.La Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che l’interesse allarevoca del primo bilancio era stato espresso da una comunicazione di KRV alcustode delle quote di maggioranza e che, comunque, il dato dell’inventarioeseguito, al quale si riferisce la sentenza impugnata, costituisce un antefattoneutro, che rende manifestamente illogica la motivazione quanto alla sussistenzadel dolo per il ricorrente e non si confronta con l’interesse di Bagel a creare lecondizioni perché non si rendesse operativa la clausola contrattuale, anche neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].Per altro [OSCURATO:PERSONA] non sapeva se la controversia civile sarebbe finita con lapropria soccombenza, rispetto al diritto di prelazione del socio di minoranza.Con tale argomento non si confronta la sentenza impugnata, né con laposizione di [OSCURATO:PERSONA], già direttore generale con Bagel e poi comunque operantecon [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza il dolo generico di [OSCURATO:PERSONA] non è comprovato oltreogni ragionevole dubbio - peraltro, lo stesso coefficiente psicologico dovrebbeessere maturato quando ancora non era noto se [OSCURATO:PERSONA] sarebbe subentratonella società- anche con riferimento all’effetto causale del dissesto.4.1.5 Anche quanto al dolo specifico, richiesto dalla norma incriminatrice, laCorte di appello non lo verifica ex ante e comunque erra allorquando lo connettealla volontà di eludere l’obbligo di ricapitalizzazione, che anche il primo bilancioavrebbe evitato, dovendo trovare applicazione l’art. 2482-bis, e non ter, cod. civche non impone la ricapitalizzazione.Per altro GVE immise in [OSCURATO:PERSONA] 12 milioni di euro nell’anno seguente, il checollide con la finalità di profitto, con la quale contrasta anche la rinuncia al creditodi GVE per 3 milioni di euro.Anche il profitto - individuato nella volontà di commettere operazioni dolose -per un verso non spiega la connessione fra la asserita falsificazione del bilancio ela consumazione delle citate operazioni - reiterato inadempimento tributario,compensazione infragruppo dunque non dipendente dalla falsità del bilancio,vendita della carta a terzi acquirenti, distrazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] – ancheperché le stesse sono tutte condotte seguenti al deposito del bilancio 2012.4.1.6 Quanto al dolo intenzionale, la motivazione sarebbe apparente in ordinealla finalità di stipulare i contratti con controparti che altrimenti si sarebberoastenute, in quanto nessun riferimento in sentenza si fa in concreto in merito atali contratti, che non siano quelli di favore di terzi non rilevanti perché veicolo perla distrazione.Anche l’intenzione di far apparire una situazione più florida per fare ricorso –abusivo – al credito, integrante il reato, risulta smentita dalla circostanza che lerate del mutuo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] fossero state regolarmente pagate finoalla domanda di concordato preventivo – il che esclude la finalità decettiva delfalso in bilancio. [OSCURATO:PERSONA] collide con il dolo intenzionale anche la circostanza chel’affidabilità di [OSCURATO:PERSONA] conseguiva alla capacità di KRV, tedesca, di ripianare leperdite, cosicché la situazione per la banca tedesca, al subentro di [OSCURATO:PERSONA], eratale che nessuna idoneità decettiva aveva il bilancio a fronte di una situazioneevidente, quale la differenza fra i due bilanci, la revoca del primo, la non rilevantemaggiore garanzia offerta dall’incremento di 800mila euro dell’attivo a fronte diun attivo di 18 milioni di euro, il subentro a KRV di [OSCURATO:PERSONA] che assicurava minorigaranzie.4.2 Il secondo motivo inerisce alle operazioni dolose causative del fallimentocontestate al capo B).Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,rappresentando come con l’appello già il ricorrente avesse evidenziato che la fallitaera creditrice in maggior misura dell’Erario rispetto alla posizione debitoria,cosicché nel caso concreto l’omesso pagamento dei debiti tributari – comprensivodi sanzioni e interessi - non determinava l’aggravamento del dissesto a fronte diun credito maggiore mai contestato. [OSCURATO:PERSONA], anno dopo anno i crediti Ivasopravanzavano i debiti – con interessi e sanzioni – ed ex art. 56 l. fall. èammissibile la compensazione del credito Iva richiesto a rimborso da parte dellafallita – anche se divenga successivamente liquido ed esigibile - con debiti erarialianteriori.Anche per l’importo a debito che comprende il fondo Byblos la Corte haritenuto causato l’aggravamento del dissesto, pur a fronte di poche migliaia di europer gli interessi maggiori maturati.4.3 Il terzo motivo, che nella sostanza, pur facendo riferimento al capo B), invero riguarda le distrazioni contestate al capo C) e viene indicato comearticolazione del secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione.

In sostanza il ricorrente tende a dimostrare l’insussistenza dellecondotte distrattive che, in quanto costituenti attività per la società, risultavanoanche elidere il processo causale aggravante il dissesto contestato al capo B).4.3.1 Quanto alla compensazione del credito della fallita nei confronti di GVEe di [OSCURATO:PERSONA], emergenti dal mastrino clienti e dal mastrino creditoridiversi, ritenuta distrattiva, il ricorrente evidenzia come la Corte di appello abbiarichiamato il principio fissato da Sez. 1 civ., n. 1865 del 27/01/2025, Rv. 673552– 01: in tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei creditida rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 cod. civ. e quellodella compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in terminidi ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non puòcompensare nella già menzionata sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 cod.civ. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità diprotezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.Tale principio, però, esclude che la compensazione si sia in concretorealizzata, a differenza di quanto ritiene la Corte di appello, che trae la prova dellacompensazione dalla sola annotazione contabile, non potendo la mancataammissione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo di GVE essere elusa dalla Corte diappello, che non prende atto dell’inesistenza del credito della fallita verso lacontrollante, tanto più che non vi è la prova che l’ammissione al passivo avrebbeconsentito a [OSCURATO:PERSONA] di ottenere soddisfazione in concreto nella procedurafallimentare GVE.In sostanza la condotta posta in essere non avrebbe generato alcun danno.Ne deriva anche il vizio della sentenza quanto al dolo, in quanto i due espertiche [OSCURATO:PERSONA] aveva compulsato - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – a differenza di quantoafferma la sentenza impugnata – che attribuisce loro l’opinione sulla potenzialeillegittimità della compensazione - furono invece certi della regolarità dellaoperazione.In sostanza, si tratterebbe di un travisamento delle dichiarazioni rese dacostoro.

Da tale certezza di legittimità deriverebbe l’assenza di dolo, per altroanche in ragione della natura extrapenale degli artt. 56 l. fall. e 2467 cod. civ. percui si verterebbe in tema di errore di fatto ex art. 47 cod. pen.4.3.2 La difesa censura anche l’esclusione della responsabilità penale a frontedi vantaggi compensativi indubbi in ragione di 9,6 milioni di euro di crediti insoluticomplessivi di [OSCURATO:PERSONA] per crediti commerciali, carta da macero e carta in bobine,a fronte di risorse immesse da GVE per 12,8 milioni di euro.La Corte di appello rileva come i contratti di cessione della carta fosserocontratti capestro e come le operazioni di compensazione avessero neutralizzato icrediti della fallita, trascurando di verificare che gli apporti da parte di GVE sonostati decisamente superiori, integrino i cd. vantaggi compensativi, anche acopertura della distrazione inerente all’acquisto dei macchinari da [OSCURATO:PERSONA].4.4.

Il quarto motivo – indicato come terzo in ricorso - lamenta violazione dilegge processuale, deducendo la inutilizzabilità delle relazioni di [OSCURATO:PERSONA] AuditS.r.l. che erano state acquisite su richiesta del pubblico ministero tardivamente efuori udienza dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanze del 27 ottobre 2020 e 21dicembre 2020.

Erra la Corte di appello ritenendone legittima l’acquisizione, poichéla stessa doveva conseguire alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, penala nullità a regime intermedio.4.5 Il quinto motivo, indicato come quarto in ricorso, lamenta violazione dilegge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuantigeneriche e alla dosimetria della pena.In particolare, la Corte di appello non avrebbe esaminato la pluralità di ragioniindicate dalla difesa e giustificanti il riconoscimento dell’attenuazione (eccessivitàdella pena, ritenuta gravità del danno già valutata con la relativa aggravante,comportamento processuale, volontà di salvare la fallita, immissione di liquiditànella fallita, crediti fiscali superiori ai debiti nella gestione [OSCURATO:PERSONA], i manager diRoto [OSCURATO:PERSONA] venivano pagati da GVE, introduzione di nuovi assetti organizzativi eincarico del recupero del credito Iva di 5 milioni di euro, incensuratezza) mentrela decisione della Corte di appello si limita al diniego in relazione alla solaincensuratezza.5.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta articolato indue motivi.5.1.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, rilevando lacontraddittorietà della sentenza impugnata che ha riconosciuto la qualità didominus al [OSCURATO:PERSONA] e al contempo un ruolo analogo a [OSCURATO:PERSONA], seppur subordinato,in violazione dell’art. 2639 cod. civ., affermando infatti che quest’ultimo nonavesse poteri gestori.Per altro, per un verso le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che escludeva che Basilesvolgesse le funzioni di fatto, sono state ritenute inattendibili, salvo però valutare- a supporto della tesi della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - la corrispondenza elettronicafra i due e di [OSCURATO:PERSONA] con terzi, mentre dalla medesima documentazione emergeil ruolo predominante di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente riporta poi brani delle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle qualiemergerebbe la non continuità delle funzioni di [OSCURATO:PERSONA].5.1.2 Quanto al delitto di falso in comunicazioni sociali sub capo I), ilricorrente censura la sentenza impugnata che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di chiaffiancò [OSCURATO:PERSONA] nella redazione dell’inventario, che fu posto a base della secondaversione del bilancio, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva le funzioni di consulente e nonvi sarebbe certezza della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla finalitàdell’inventario medesimo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] riferiva che fu affiancato da [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA], comeanche lo riferivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con tali emergenze la Corte di appello non si sarebbe confrontata, né conl’argomento che l’inventario non era falso e [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto alcun ruolo inmerito, come anche in relazione alla condotta di falsità nelle comunicazioni; anchenon adeguata risulterebbe la motivazione quanto alla sussistenza del coefficientesoggettivo richiesto.5.1.3 Quanto alle operazioni dolose relative al capo J), la sentenza impugnatarisulta illogica, allorché non prende atto che i prezzi di acquisto della carta vendutadalla fallita a [OSCURATO:SOCIETA]. fossero in media con quelli di mercato e maggiori di quelliminimi assicurati da [OSCURATO:SOCIETA]., acquirente sostituita da [OSCURATO:PERSONA], secondo la tesiaccusatoria.

La sentenza è contraddittoria allorché rileva che la sostituzione fudisposta da [OSCURATO:PERSONA] (fol. 13) e poi, invece, da [OSCURATO:PERSONA] (fol. 55).I documenti contrattuali non sono mai a firma di [OSCURATO:PERSONA] e le accuse di Costanzonon si confrontano con la ritenuta inattendibilità del dichiarante, recante astiocontro [OSCURATO:PERSONA].5.1.4 Quanto al capo K), relativamente alle condotte distrattive, la Corted’appello erra nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] operativo nella distrazione a mezzocompensazione, travisando il contenuto delle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -componente del consiglio di amministrazione – e fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché ledichiarazioni di Castagnotti e Cerizza.5.2 Con il secondo motivo il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio,lamentando i dinieghi delle circostanze attenuanti generiche e della pena minimaedittale, nonostante l’incensuratezza e le conseguenze personali patite per effettodella vicenda giudiziaria.6.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.6.1 Il primo motivo lamenta vizio di motivazione, in quanto a frontedell’appello di [OSCURATO:PERSONA], presidente del collegio sindacale e poi sindaco unico, lasentenza rinvia agli argomenti sviluppati per [OSCURATO:PERSONA], senza valutare la necessitàdi una verifica correlata alla posizione e alla diversa condotta – non commissivama omissiva – contestata all’imputato.6.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, per avere la Corteterritoriale fondato la responsabilità del ricorrente su una mera violazione degliobblighi di vigilanza, in assenza di un adeguato accertamento del nesso di causalitàtra le condotte omissive contestate e l’evento.In particolare, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbeomesso di verificare se con l’esercizio dei poteri impeditivi - attribuiti al sindaco -avrebbe avuto una concreta ed effettiva capacità di incidere sulle condotte degliamministratori, direttamente o indirettamente, e così di evitare - o quantomenoostacolare - la realizzazione delle operazioni dolose e distrattive.La Corte di appello si sarebbe limitata a registrare la posizione di garanzia,ma non a verificare l’effettiva agevolazione tramite l’omessa attivazione di poterieffettivamente impeditivi e l’incidenza dell’attivazione degli stessi sul nessocausale, come anche l’effettiva conoscenza e consapevolezza del rischio per lasocietà fallenda.In particolare, risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto contezza dellecompensazioni dopo sei mesi dalla realizzazione delle stesse, grazie allainformativa del revisore [OSCURATO:PERSONA], momento dal quale il sindaco aveva attivato ipropri poteri con riunioni dei collegi sindacali delle società del gruppo.6.3 Con ulteriore motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordineall’elemento soggettivo, essendo richiesto il dolo e non la colpa, che non concorrenel reato doloso.La Corte di merito avrebbe implicitamente affermato una responsabilità daposizione, senza accertare la sussistenza del dolo, neppure nella forma del doloeventuale, in relazione ai reati contestati a titolo di concorso omissivo, non avendoofferto la prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza che l’evento criminoso sarebbe statoconseguenza, anche solo eventuale, della propria inerzia.7.

I ricorsi sono stati trattati con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.8.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono complessivamente infondati, mentre fondato, nei termini che seguono,è il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1 Il primo motivo di ricorso reitera le censure già mosse dal primo motivodi appello e ha trovato adeguata risposta nella sentenza qui impugnata.2.1.1 Va premesso che la sentenza di appello riporta, in ordine al delitto difalso in comunicazioni sociali, quanto segue, in conformità a quanto ritenuto dallasentenza di primo grado.Il bilancio di [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 2011 aveva ricevuto in data 16 aprile2012 la proposta di approvazione del collegio sindacale, cosicché l’approvazionedell’assemblea dei soci interveniva il 10 maggio 2012: in tale occasione venivaanche deliberato che la perdita emergente dal bilancio venisse rinviata agli esercizisuccessivi, con la previsione di una assemblea straordinaria che prevedesse lariduzione del capitale sociale.Il documento contabile appostava una perdita di oltre 1 milione 24mila euroe anche quello dell’anno precedente, al 31 dicembre 2010, recava analoga perdita,in entrambi i casi con erosione del capitale sociale nella misura di oltre un terzo.Il verbale relativo all’approvazione del bilancio 2011 non era stato sottoscrittoda Bagel, presidente del consiglio di amministrazione e espressione del socio dimaggioranza KRV.La bozza di quello che sarebbe stato il secondo bilancio 2011 – che, annota laCorte di appello, era già circolata in occasione della assemblea del 10 maggio 2012di approvazione del primo documento contabile (fol. 7) - recava invece un risultatopositivo di 33.650,00 euro, grazie alla capitalizzazione dei costi di manutenzioneper oltre 214mila euro e all’inserimento tra le rimanenze finali di materiali diricambio valutati per oltre 855mila euro.La bozza era corredata del parere positivo di [OSCURATO:PERSONA], sindaco di GVE e nonancora della fallita, che, come professionista esterno, convalidava la nuova stimaa mezzo di una mail del 2 maggio 2012.La seconda stesura del bilancio veniva sottoposta all’assemblea dei soci indata 11 giugno 2012 e sia il socio di minoranza [OSCURATO:PERSONA] – che avevaottenuto il sequestro giudiziario delle quote in vendita da parte di KRV – sia ancheil collegio sindacale e il consigliere del [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano come ilbilancio fosse stato già approvato: Bagel – che aveva promesso in vendita a GVEle quote in data 22 marzo 2012 - chiedeva e otteneva - rappresentandol’inesistenza della propria firma in calce al precedente verbale di approvazione -la revoca dell’approvazione del primo bilancio in data 3 luglio 2012.Il collegio dei sindaci esprimeva parere favorevole alla seconda stesura delbilancio, salva la necessità di assumere le decisioni ex art. 2482-bis cod. civ., eBagel otteneva l’approvazione di tale documento contabile in data 4 ottobre 2012,presente il nuovo management di GVE, vale a dire [OSCURATO:PERSONA].Il collegio sindacale - presieduto da [OSCURATO:PERSONA] il 2 agosto 2012 e poi sindacounico dal 21 settembre 2012 – come anticipato non effettuava rilievi, dando contodella uniformità dei criteri di valutazione rispetto al bilancio precedente, mentre larelazione che invece censurava tale approvazione – a firma della società direvisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – non veniva richiamata nella assemblea diapprovazione della revoca del 3 luglio 2012 e risultava essere stata acquisita solonel corso del dibattimento.Le critiche di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in particolare, riguardavano il difetto diindicazione, nella nota integrativa, della capitalizzazione dei costi di manutenzionestraordinari nonché della appostazione dei pezzi di ricambio.2.1.2 La Corte di appello, in primo luogo, evidenzia come il portatodichiarativo emergente dall’istruttoria e richiamato dalla sentenza di primo grado– consistente nelle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre che Castagnotti– comprovasse l’interessamento frenetico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fol. 26)alla redazione dell’inventario del magazzino dei pezzi di ricambio, che dovevasupportare la seconda versione del bilancio.Aggiunge la Corte di appello che tale attività di inventariazione fu precedutada una apposita collocazione dei pezzi, sparsi per lo stabilimento, in uno spaziounitario.A riguardo questa Corte deve rilevare che il travisamento dedotto dalricorrente - in relazione alle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- viene proposto per la prima volta in sede di legittimità, come la Corte di appellochiaramente evidenzia al fol. 27 della sentenza impugnata: l’appello, infatti,censurava esclusivamente l’«interpretazione» delle dichiarazioni di Castagnotti.Tale affermazione non è contestata dalla difesa, il che rende le censure - orain esame in relazione ai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – del tutto inedite.Per altro, va ricordato che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" –integrata dalle due sentenze di merito consonanti quanto a metodo ed esito dellavalutazione - il vizio di travisamento della prova, per utilizzazione diun'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione diuna prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrenterappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamentetravisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nellamotivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; conf.

N. 7986 del 2017 Rv. 269217 - 01, N.4060 del 2014 Rv. 258438 - 01, N. 19710 del 2009 Rv. 243636 - 01, N. 5615 del2014 Rv. 258432 - 01, N. 5223 del 2007 Rv. 236130 – 01).

Il che nel caso inesame non è stato dedotto.Pertanto, le censure al significante delle deposizioni ora richiamate non sonoqui consentite.2.1.3 La Corte di appello, poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente,non elude il tema del subingresso formale solo finale di [OSCURATO:PERSONA] a Bagel e di GVEa KRV, che attesterebbe esclusivamente un affidamento incolpevole del primorispetto alle iniziative del secondo.Diversamente il Collegio di secondo grado, con motivazione nonmanifestamente illogica, argomenta su come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur privii primi due di titolo, avessero – già prima del subingresso formale nella societàfallita – incentivato e sollecitato i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] alla redazionedell’inventario: tale iniziativa aveva quale unica ragione logica quella di consentirel’approvazione del secondo bilancio in luogo del primo.L’interesse di costoro ad attivarsi per ottenere un bilancio in attivo nemotivava l’agire fin da questa fase, preliminare rispetto alla effettiva cessione dellequote da KRV a GVE, intervenuta il 22 marzo 2012 e al subingresso formale diVeneziani – già impegnato con il preliminare - nella fallita.Agli argomenti della difesa, che attribuiscono al solo cedente l’interesse a farcomparire in bilancio una situazione più florida - e non anche alla cessionaria GVE- offre una adeguata risposta la Corte di appello.In primo luogo, la Corte di appello opera una ben diversa interpretazione delcontratto preliminare rispetto a quella proposta dal ricorrente.La tesi difensiva ritiene che KRV fosse unica società interessata ad evitaresopravvenienze passive - e quindi interessata alla redazione del secondo bilancio- per l’esistenza di sfavorevoli garanzie contrattuali nel caso di emersione di questeultime.

Bagel avrebbe, nella impostazione difensiva, voluto l’approvazione delsecondo bilancio proprio per neutralizzare l’incidenza di sopravvenienze passivesul prezzo della partecipazione all’atto della stipula del contratto definitivo.La Corte territoriale rileva, invece, come il contratto preliminare prevedesse«una vera e propria blindatura del prezzo, tanto per la parte promissariaacquirente (GVE) quanto per la parte promittente venditrice (KRV), stante laprevisione di un meccanismo di compensazione tra l’eventuale emersione disopravvenienze passive con eventuali attivi latenti, che fossero suscettibili diiscrizione a bilancio (come per le valorizzazioni contestate) nell’ambito del previstomassimale» (fol. 27).Ciò rendeva – secondo la Corte di appello - per entrambe le parti indifferente,rispetto al prezzo di vendita della partecipazione di maggioranza, l’esistenza omeno della seconda versione di bilancio.La Corte di appello offre, in sostanza, una interpretazione diversa delcontratto, rispetto alle quali le censure difensive devono confrontarsi con i limitipropri del giudizio di legittimità.Questa Corte ha già affermato – cfr. Sez. 4, n. 4754 del 18/11/2020, dep.08/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280483 – 01 – che l'accertamento, da parte delgiudice del merito, della volontà delle parti contraenti emergente da una clausolacontrattuale, non può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione sel'indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge perl'interpretazione dei contratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione.Nello stesso senso Sez. 2., n. 750 del 17/03/1971, Rossi, Rv. 117733-01osservava come l'accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà delleparti contraenti, emergente da una clausola contrattuale, non può essere soggettoal sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è stata condotta senzaviolazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti (art.1362 cod. civ.) ed è sorretta da congrua e logica motivazione.Come osserva Sez. 4, [OSCURATO:PERSONA], l'interpretazione della volontà delle parti èquaestio facti, di per sé esclusa dal sindacato di legittimità, a meno che lamotivazione presenti aporie del tutto insuperabili.Anche in sede civile questa Corte ha affermato che l'interpretazione delcontratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soloper erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, che va però dedotta con la specifica indicazione - nelricorso per cassazione - delle ragioni per cui l’argomentare del giudice si siadiscostato dai suddetti canoni.

Altrimenti, la ricostruzione del contenuto dellavolontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa daquella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Sez. 3 civ., n. 353del 08/01/2025 - Rv. 673743 – 01, in applicazione di detto principio, ha dichiaratoinammissibile il motivo di ricorso con cui si censurava l'interpretazione della Corteterritoriale, che aveva escluso la natura novativa degli accordi conclusi tra le partiper l'eliminazione dei vizi, perché tale critica non si era articolata attraverso laprospettazione di un'obiettiva contrarietà al senso comune di quello attribuito altesto e al comportamento interpretato o della macroscopica irrazionalità o intimacontraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì mediante lamera indicazione dei motivi per cui la lettura interpretativa criticata non eraritenuta condivisibile, rispetto a quella considerata preferibile; conf.: N. 17427 del2003 Rv. 568253 – 01).Nel caso in esame non si rinviene alcuna censura in grado di palesare ragionidi illogicità manifesta o di erronea applicazione delle regole dell’interpretazione delcontratto, cosicché la doglianza resta generica.2.1.3.1 Va pertanto ribadito che l'accertamento, da parte del giudice delmerito, della volontà delle parti contraenti emergente da una clausola contrattualenon può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è statacondotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione deicontratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione.2.1.4 La Corte di appello rende, poi, una adeguata motivazione quanto almovente che ha determinato gli imputati al delitto, individuando le ragioni diinteresse per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla approvazione del secondo bilancio in luogodel primo.Tali argomenti sostengono adeguatamente il coefficiente psicologico richiestodalla bancarotta impropria da falso in bilancio, tema sul quale si tornerà conl’esame dei successivi motivi di ricorso.La Corte di appello evidenzia – dopo aver escluso l’interesse connesso alprezzo della partecipazione da versare al momento della definitiva cessione dellapartecipazione – come sussistesse certamente l’interesse di GVE e degli imputatiVeneziani e [OSCURATO:PERSONA] alla approvazione del falso bilancio, in quanto l’onere diricapitalizzazione ex art. 2482-bis cod. civ. sarebbe ricaduto sulla subentranteGVE, a partire dalla data di approvazione del documento contabile del 4 ottobre2012.Annota la Corte di appello, con motivazione congrua e non puntualmentecensurata: «Certo è che l’eventuale onere di ricapitalizzazione di una società inperdita sarebbe gravato sull’acquirente GVE (l’approvazione del bilancio è del4.10.2012 di talché solo a partire da quella data sarebbero scattati gli obblighi dilegge a carico dell’organo gestorio) e che, pertanto, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] avessetutto l’interesse a non rilevare una società in perdita, ancorché ne avesseconvenuto l’acquisto della partecipazione di maggioranza ad un corrispettivoancorato al precedente risultato di esercizio negativo e cristallizzato per le ragionisuddette» (fol. 28 della sentenza impugnata).La responsabilità penale degli imputati [OSCURATO:PERSONA] – ma anche [OSCURATO:PERSONA] - vienetratta dalla Corte territoriale dal contributo fattivo di costoro alla redazionedell’inventario e dalla posizione dagli stessi assunta all’atto della approvazione delbilancio, in uno ai motivi che sostenevano la falsificazione del documentocontabile.Si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche.All’obiezione difensiva per la quale [OSCURATO:PERSONA] - essendo incerto l’esito delgiudizio civile quanto alla rivendicazione di [OSCURATO:PERSONA], socio di minoranza,in ordine all’esercizio dei diritti di prelazione - non avrebbe mai imbastitol’operazione attribuitagli, la Corte territoriale replica in modo non illogico: leoperazioni di predisposizione dell’inventario, definite convulse (fol. 28),risultavano anteriori rispetto al sequestro giudiziario ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo.In sostanza, l’insieme di tali elementi – secondo la Corte territoriale –comprovava il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]: le attività informali svolte dagliimputati prima dell’assunzione delle cariche e del subingresso di GVE nella fallita,sollecitando e ottenendo la predisposizione dell’inventario; l’approvazione delbilancio il 4 ottobre 2012, quando GVE deteneva la maggioranza delle quote eVeneziani dal 2 agosto 2012 aveva assunto la carica di presidente del Cda eamministratore delegato, quindi con incarico formale; infine, l’esistenza delmovente, vale a dire la volontà di evitare l’obbligatoria ricapitalizzazione chesarebbe derivata dal bilancio nella sua prima configurazione, con oneri per lanuova governance di [OSCURATO:PERSONA], quindi di GVE e [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, la Corte di appello nonsi limita a una valutazione delle sole condotte antecedenti il subingresso dellanuova governance, bensì valorizza anche il dato formale della approvazione delbilancio sotto la presidenza di [OSCURATO:PERSONA] (fol.28) e articola il proprio ragionamentointorno ad una lettura congiunta degli elementi comprovati, anteriori e successivial subingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella società che andrà a fallire.Si tratta di un metodo corretto, di valutazione non atomistica delleemergenze probatorie.Infine, neanche adeguate a intaccare in modo decisivo il tessuto logico delladecisione sono le doglianze che riguardano la mancata incriminazione dellaprecedente governance e l’assenza del rischio di incriminazione affermata dallaCorte di appello.Quanto a quest’ultima si tratta di un passaggio marginale e non essenzialedella motivazione impugnata, quindi non disarticolante; quanto alla primaquestione si verte di un tema irrilevante, ai fini della tenuta della presentemotivazione, in quanto la contraddittorietà e la non manifesta illogicità devonodell’organo inquirente, delle quali non può certamente rispondere il giudice.2.1.5 Va ricordato, quanto al rilievo della evidenziata marginalità della primacensura, che in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principiodi specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e ditravisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione edimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dalgiudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenzaesplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo delprovvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1,n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016,Nappello, Rv. 265765 - 01).2.1.6 Va, inoltre, affermato, quanto alle scelte dell’organo inquirente, che intema di ricorso per cassazione, non integra il vizio di contraddittorietà dellamotivazione il contrasto dedotto fra la scelta incriminatrice dell’organo inquirente– che non abbia investito un potenziale autore o concorrente nel reato - e lavalutazione della responsabilità penale operata dal giudice in ordine all’imputato,trattandosi di elementi non appartenenti entrambi alla motivazione(contraddittorietà logica) o al rapporto fra motivazione e prova (contraddittorietàprocessuale), bensì l'uno relativo all’esercizio del potere autonomo del pubblicoministero e l'altro alla decisione (vedi Sez. 5, n. 2355 del 25/10/2024, dep. 2025,Placenza, Rv. 287479 – 02; N. 4803 del 2025 Rv. 287429 - 01, N. 53600 del 2017Rv. 271635 – 01).2.2 Quanto al secondo profilo di doglianza, che riguarda l’aggravamento deldissesto, va premesso come correttamente la Corte di appello abbia richiamatoSez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537 – 01, che asua volta fa propri gli argomenti di Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv.261759 – 01 (conf. a Sez. 5 Bevilacqua, anche N. 28508 del 2013 Rv. 255575 -01, N. 42272 del 2014 Rv. 260394 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255089 – 01).Tali pronunce hanno ritenuto integrato il reato di bancarotta impropria dareato societario per false comunicazioni sociali in relazione alla condottadell'amministratore, il quale abbia esposto nel bilancio dati non veri al fine dioccultare la esistenza di perdite e consentire, quindi, la prosecuzione dell'attivitàdi impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, conconseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questafattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il sempliceaggravamento del dissesto.Infatti, in motivazione Sez. 5 Bevilacqua afferma che l’evento tipico del reato«comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento deldissesto; conducendo a tale conclusione sia il dato letterale della normaincriminatrice, che individua le condotte rilevanti in quelle che abbiano anche"concorso a cagionare" il dissesto, sia la considerazione della naturaleprogressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa (Sez. 5,n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254; Sez. 5, n. 17021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Garuti, Rv. 255090; Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575).Orbene, tale aggravamento si verifica non solo allorché le falsità in bilancioincidano direttamente sulla consistenza del patrimonio della società, ma anche […]laddove le stesse, occultando l'esistenza di perdite, consentano la prosecuzionedell'attività dell'impresa, in assenza di interventi di ricapitalizzazione o diliquidazione, ed il conseguente accumulo di perdite ulteriori (Sez. 5, n. 28508 del12/04/2013, Mannino, Rv. 255575)».In sostanza l’evento viene a prodursi per la sola circostanza che vi sia statoun occultamento delle perdite - nel caso in esame operato con l’appostazione dielementi attivi non esistenti - in quanto ciò produce l’accumularsi di perditeulteriori a causa della prosecuzione dell’attività in mancanza della obbligatoriaricapitalizzazione o dell’alternativo scioglimento.A riguardo, la motivazione qui impugnata per un verso fa buon governo di taliprincipi, per altro verso fonda su argomenti tutt’altro che manifestamente illogici,rappresentando come le perdite dal 31 dicembre 2011 si siano implementate nellamisura di un milione e mezzo di euro al 31 dicembre 2013 (cfr. anche fol. 46 dellasentenza di primo grado).In particolare, al fol. 30, la Corte di appello, confermando la sentenza di primogrado, in sostanza evidenzia che: a) alcuna interruzione del nesso causale pereffetto del mero decorso del tempo poteva essersi verificata fra il falso in bilancioe il dissesto; b) l’entità delle perdite originarie derivava dalla crisi di settore e dallespese da affrontare – circostanze, queste ultime, divenute strutturali in [OSCURATO:PERSONA]– come dimostrato anche dall’andamento dell’anno antecedente il bilancio incontestazione, vale a dire al 31 dicembre 2010: a tale data, infatti, già si eraprodotta l’erosione del capitale sociale di oltre un terzo; c) proprio tale deficitstrutturale aveva condotto anche nel 2012 a ulteriori costi di produzione superioriai ricavi, anche perché, nella storia di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il costo del lavoro eraparticolarmente gravoso in ragione del riconoscimento ai dipendenti di un numerodi mensilità superiore a quello previsto dal contratto collettivo; d) pertanto con lacondotta di falso in bilancio si è consentita «la prosecuzione della […] attività senzaricapitalizzazione e determinato, per l’appunto, la protrazione di una attivitàgestoria, comprensiva di costi di produzione maggiori dei ricavi e di costi del lavorocostanti, ma sempre forieri di perdite.

In buona sostanza alla acclarataprogressione delle esposizioni debitorie non sono corrisposte (e non vi è stataalcuna indicazione in tal senso da parte delle difese) operazioni che abbianoneutralizzato la detta progressione e che abbiano determinato una immissionevalida di risorse per la società.

E inoltre non è emersa né è stata prospettata alcunasituazione di eccezionalità che possa giustificare l’incremento delle perdite di oltreun milione e mezzo di euro tra il bilancio al 31.12.2011 e il bilancio al 31.12.2013in termini quantitativi e qualitativi, tali da interrompere il nesso causale con lacondotta di falsificazione del documento di sintesi incriminato» (così al fol. 31).La Corte di appello evidenzia, in sostanza, la natura strutturale delle perdite,che progressivamente si andavano ad accrescere proprio a causa dell’omessopalesarsi della situazione in perdita.La natura sistemica delle perdite e l’incidenza progressiva delle stesse ècomprovata dal bilancio al 31 dicembre 2010, che risultava già in perdita, comesarebbe poi accaduto anche al 31 dicembre 2011 per euro 1.024.098,00 euro,perdita emersa con il bilancio approvato in prima battuta e poi celato con il secondodocumento contabile oggetto di contestazione (cfr. foll. 7 e 41).Per entrambe le annualità vi era stata erosione del capitale sociale eccedenteil terzo, il che determinava, alla luce del dettato dell’art. 2482-bis cod. civ.,l’obbligatoria convocazione dell’assemblea senza indugio, la possibilità diposticipare l’obbligatoria riduzione del capitale all’esercizio successivo (che inrealtà era quello oggetto di contestazione), in caso di permanere della situazionedi perdite superiori ad un terzo del capitale, e l’eventuale scioglimento o laricapitalizzazione.

La situazione di crisi strutturale, già manifestatasi al 31dicembre 2010, veniva quindi ad aggravarsi progressivamente anche grazie alfalso nel documento contabile, che celava gli obblighi alternativi diricapitalizzazione o scioglimento, con conseguente accrescersi delle passività.2.2.1 Sul punto il ricorrente richiama il motivo di appello, lamentando che laCorte territoriale non vi abbia dato risposta.Il motivo di appello in questione è quello sostanzialmente correlato allacontestazione di bancarotta semplice sub capo AH), per la quale la Corte di appelloha dichiarato l’estinzione per prescrizione.A tal riguardo, correttamente, la Corte di appello evidenzia come, essendointervenuta l’estinzione per prescrizione della condotta, non vi fossero ipresupposti per il proscioglimento nel merito.In vero, le considerazioni della Corte territoriale svolte in ordine al delitto dibancarotta impropria da falso in bilancio (foll. 25 e ss.) offrivano già una adeguatarisposta alle ragioni dell’appellante anche in ordine al capo AH), escludendol’emergere di elementi che avrebbero dovuto comportare, ex art. 129, comma 2,cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell’imputato.

Al riguardo, occorreosservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenzadi una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenzadi assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casiin cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione delmedesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti inmodo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibilecon qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), avendo il giudice di merito l'obbligo diprocedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

UTettamanti, Rv. 244275).2.2.2 Per altro, tornando al capo A), il motivo di appello lamentava l’omessogiudizio controfattuale.Va premesso che tale modalità di verifica della sussistenza del nesso causalee dell’incidenza della condotta sul verificarsi dell’evento è propria sia dei delitti acondotta omissiva, quale è quella contestata al capo AH), sia per quelli a condottacommissiva, quale è quella nel caso di specie di falsificazione del bilanciocontestata al capo A).Non di meno vanno rimarcate le differenze fra i due giudizi, al fine di verificareil nesso di causalità fra condotta - omissiva o commissiva – ed evento.Nel caso in esame sub capo A) si verte in un caso di falso commissivo ex art.2621 cod. civ., per aver esposto «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero»e non per aver omesso «fatti materiali rilevanti».2.2.3 È stato in modo condivisibile affermato che la natura commissiva dellacondotta consistente nella trasgressione di un divieto implica, per l'accertamentodel nesso causale, che il giudizio controfattuale non sia basato sui criteriprobabilistici - statistici tipici della causalità per omissione, ma sia effettuatovalutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato eliminando l'azione dalcontesto in cui è stata posta in essere (Sez. 3, n. 47979 del 28/09/2016, Urru, Rv.268658 - 01).

Tale ultima sentenza chiarisce in motivazione - cfr. par. 2.7 - chese il giudizio controfattuale governa sempre l'accertamento di sussistenza delrapporto di causalità, è altrettanto vero che tale giudizio si atteggia diversamentea seconda che l'evento sia imputabile a condotta omissiva ovvero commissivadell'imputato.In caso di causalità per omissione l'agente può solo intervenire sul processocausale, impedendolo sul nascere, ovvero interrompendolo o deviandolo, conl'azione doverosa, verso il risultato atteso.

Sez. 3 Urru richiama la metafora percui l’autore del reato «può solo cambiare la storia del fatto, evitando che si avveriovvero piegando il corso degli eventi verso un approdo che preservi il bene tutelatodalla lesione cui andrebbe altrimenti incontro.

Egli è in ogni caso "estraneo" alrapporto causale nel quale si potrebbe solo inserire per esercitare il suo dominio.Ma se non lo fa, la condotta omessa non appartiene all'esperienza sensibile perchésemplicemente non esiste "in rerum natura".

Sicché in questo caso, per poterl'azione doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, si possaaffermare con elevato grado di credibilità razionale che l'evento non avrebbe avutoluogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o conminore intensità lesiva (così Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv.222138)».

In sostanza in tal caso l’azione può essere solo «immaginata,ipotizzata, così come può esserlo l'evento non verificatosi.

Di qui la necessità diun criterio rigoroso e non meramente statistico (l'elevato grado di credibilitàrazionale) che guidi il giudice nella ricostruzione di un fatto mai esistito, di unarealtà alternativa e parallela, oltre ogni ragionevole dubbio, a quella reale».Nel caso di causalità commissiva, diversamente, l'agente è parte attiva delrapporto causale che innesca lui stesso o nel quale si inserisce indirizzandolopositivamente verso l'evento.In questo caso egli «è nella storia del fatto, la sua azione è partedell'esperienza sensibile realmente percepita come tale dai protagonisti del fattoe da chi è chiamato a ricostruirlo.

Il giudice, in questo caso, non deve impegnarsinella ricostruzione di un fatto immaginario perché mai esistito, ma deveaddentrarsi nel fatto stesso, ripercorrendone ogni singolo passaggio; egli è lostorico del fatto.

In questo caso, diversamente dal primo, il cd. giudizio"controfattuale" non si deve basare su criteri probabilistico/statistici perché quinon si ipotizza un evento solo immaginabile, diverso da quello storicamenteverificatosi; qui l'evento è solo quello realmente accaduto, sicché ogni elementoche scientificamente può spiegarlo è una sua potenziale causa, sia essapreesistente, concomitante o successiva all'azione dell'autore».Pertanto, accertata l'attitudine dell'azione posta in essere dall'imputato ainnescare la serie causale è sufficiente astrarre tale azione dal contesto in cui èstata realizzata per poter verificare se senza di esso tale meccanismo si sarebbe2.2.4 In sostanza, nel caso all’attenzione di questa Corte, il falso a mezzocondotta commissiva, contestato al capo A), non implica un giudizio controfattuale‘per aggiunta’ della condotta doverosa, bensì ‘per sottrazione’ della condotta attivatenuta, giudizio teso a verificare se eliminando la condotta commissiva, ex post, ildissesto o il suo aggravamento si sarebbero verificati nella stessa misura o meno.Per quanto la Corte di appello non abbia utilizzato l’espressione richiamata dalricorrente - giudizio controfattuale - ha sostanzialmente valutato con chiarezzacome la falsificazione del bilancio abbia inciso sulla serie causale nascondendo lasituazione di permanente passività – perché già verificatasi al 31 dicembre 2010 -confermata anche dal bilancio al 31 dicembre 2011, così escludendo i conseguentiobblighi, a tutela dei soci e dei terzi: la ricapitalizzazione, in alternativa loscioglimento, ovvero, in caso di inerzia, la possibilità di ricorrere al Tribunale exart. 2482-bis, quarto comma, cod. civ. da parte degli organi preposti, fra quali ilrevisore contabile, oltre che l’amministratore e i sindaci, ma anche i soci e icreditori.

L’insieme di tali rimedi avrebbero evitato l’aggravarsi del dissesto.La Corte di appello ha chiarito come la condotta attiva di falso in bilancio abbiacosì accresciuto il dissesto, giungendo poi a quello di oltre tre milioni di euro alladata del fallimento, due anni dopo, costituendo così una concausa dell’evento ilfalso in bilancio, che aveva ‘camuffato’ le perdite.2.2.5 Deve, pertanto, affermarsi che in caso di bancarotta impropria da falsoin bilancio di tipo commissivo ex art. 2621 cod. civ. per l'accertamento del nessocausale fra tale condotta e l’aggravamento del dissesto occorre procedere congiudizio controfattuale per ‘sottrazione’ della condotta di falso, valutando sel'evento si sarebbe verificato e, in caso positivo, se nella medesima misura e nellostesso tempo, al fine di valutare ex art. 41 cod. pen. se la condotta è causa oconcausa dell’evento del reato, consistente nel dissesto o nel suo aggravamento.2.2.6 Solo virtualmente fondato è, invece, l’argomentare del ricorrentequando rileva che non è applicabile al caso di specie l’art. 2482-ter cod. civ. –richiamato nell’imputazione – previsto per il diverso caso di riduzione del capitaleper perdite, non solo al di sotto di un terzo del capitale ma anche al di sotto delminimo legale ex art. 2463, primo comma, n. 4 cod. civ.: l’esistenza di tale ultimorequisito per l’operatività della norma non emerge dalle sentenze di merito e, seesistente, avrebbe dovuto determinare l’immediata e obbligatoria riduzione delcapitale con contemporaneo aumento oltre la soglia del citato minimo.Non di meno, però, ai fini della responsabilità penale, come anticipato,essendo il bilancio oggetto di contestazione già quello relativo al secondo esercizioconsecutivo in perdita, trova applicazione l’art. 2482-bis cod. civ.

La condotta difalsificazione del documento contabile ha neutralizzato la necessità di adempiereagli obblighi previsti dalla norma societaria, provvedendo alla riduzione del capitaleai sensi del quarto comma, con obbligatorietà analoga a quella immediata previstodall’art. 2482-ter cod. civ., e rendendo possibile richiedere l’intervento delTribunale in caso di inerzia (art. 2482-bis, quarto comma, cod. civ.; sul puntodell’interpretazione della disposizione civilistica, conformemente in motivazioneSez. 5, n. 11311 del 19/12/2019, dep. 2020, Canini, Rv. 278804 - 01).Le sentenze di merito hanno non illogicamente ritenuto, quindi, che il mancatoricorso ai rimedi richiesti dall’art. 2482-bis cod. civ., a fronte di una situazione inprogressiva perdita, abbia aggravato il dissesto della fallita.Infine, la difesa sollecitando il giudizio controfattuale richiede unariclassificazione di tutto il bilancio, che avrebbe condotto ad escluderel’aggravamento del dissesto.Tale profilo di doglianza non risulta convincente, in quanto le sentenze dimerito hanno tenuto conto delle valutazioni degli esperti escussi in primo grado,in relazione al bilancio, verificando come le false appostazioni avesserodeterminato – a mezzo del documento contabile - l’accrescersi del dissesto.Il ricorrente, invece, sollecita una rivisitazione completa dei bilanci,suggerendo di calcolare l’impatto che alcune voci – riconsiderate - avrebbero avutorispetto all’andamento del dissesto (indicate al fol. 30 e s. del ricorso).Ma in tal modo prospetta una ipotesi alternativa del tutto esplorativa.Se è vero, infatti, che la prova del dissesto – e dell’aggravamento dello stesso– deve essere assicurata dall’accusa, è altrettanto vero che a fronte di emergenzetecniche tratte – e valutate in doppia conforme – dalle deposizioni degli espertiescussi in primo grado, non basta formulare una mera ipotesi alternativa (vale adire che il dissesto non si era aggravato e che anzi, fra l’approvazione del bilancioincriminato e la dichiarazione di fallimento vi sia stata una riduzione delmedesimo).Tanto più che correttamente la Corte territoriale rileva come l’aggravamentodel dissesto deve essere verificato nel suo svilupparsi nel tempo.

Infatti, comeosserva autorevole dottrina, il dissesto consiste nello squilibrio tra attività epassività, dato quantitativo, graduabile, suscettibile di essere cagionato — nell’an— e di essere aggravato — nel quantum — e da non confondere con il “fallimento”,fatto formale segnato da un provvedimento giurisdizionale.In sostanza, la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprimeistantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegna influenza adogni condotta che incida sullo stato di dissesto, aggravandolo, anche se giàmaturato.Difatti, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa – nelcaso di specie il falso nel documento contabile - e l'evento fallimentare lapreesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto (come, nelcaso in esame, il perdurante e strutturale squilibrio fra attività e passività cheaveva condotto al passivo di circa euro 1.024.000 al 31.12.2011), valendo ladisciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., cosicché il delitto èintegrato anche dalla condotta di falso in bilancio che cagioni l'aggravamento diun dissesto (cfr. Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051– 01, a proposito di operazioni dolose causative del dissesto).Correttamente la Corte di appello esclude l’interruzione del nesso causale frail 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013 – quando le passività risultavanoaccresciute a tre milioni di euro circa - in quanto non è stato individuato un fattoreanomalo capace di interrompere la serie causale, non potendo ritenersi tale ilconferimento di un credito nel 2014 convertito in finanziamento in conto capitale«di circa tre milioni di euro vantato da GM verso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e ceduto a GVEnell’ottobre del 2013, considerato in primo luogo che tale conversionepacificamente non era stata ancora contabilizzata alla data di approvazione delbilancio al 31.12.2013 (ovvero al 30.6.2014), tanto che di essa si discuteva nelledue missive spedite tramite posta elettronica a settembre e a dicembre diquell’anno, dimostrative, per l’appunto, della natura della ridetta conversione deltutto funzionale alla presentazione della domanda di concordato preventivo delnovembre 2014 […]».

La Corte di appello aggiunge che, anche a voler ritenere lacontabilizzazione della conversione del credito un finanziamento in conto capitale,la stessa fu resa inefficace, «nella sua potenziale portata di alleggerimento delleposizioni debitorie della fallita, dalla coeva operazione illecita di compensazioneche, come meglio si dirà nel prosieguo, ha ricondotto una posizione creditoria diRoto [OSCURATO:PERSONA] verso GVE di oltre 8 milioni di euro a poco più di 780.000,00 euro»,operazione integrante la condotta distrattiva della quale successivamente sileggerà.Le ulteriori doglianze prospettano ricostruzioni in fatto non consentite, asostegno di una ipotesi alternativa che dovrebbe essere "ragionevole" e non deltutto congetturale, mentre invece nel caso di specie la stessa risulta priva diqualsiasi conferma, vertendosi in tema di un dubbio non adeguatamente motivato,quindi di per sé "non ragionevole" (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009,Durante, Rv 245879 e in motivazione).2.2.7 Ulteriori doglianze del primo motivo di ricorso deducono violazione dilegge e sul vizio di motivazione in relazione agli artt. 2621, 2423-bis e 2427 cod.civ. nonché dei principi contabili OIC nn. 16 e 29.La motivazione della Corte di appello, ai foll. 34-41 della sentenza impugnata,risulta congrua e corretta.Quanto alla rivalutazione dei pezzi di ricambio, va premesso che tali beni nonerano mai stati appostati in bilancio come rimanenze finali, per il valore di 800milaeuro, in ragione di una preesistente delibera del consiglio di amministrazione del2003, che richiedeva di indicare in bilancio esclusivamente i pezzi aventi valoreunitario (vale a dire per ogni singolo pezzo) superiore a 5000,00 mila euro.La Corte di appello rileva come il bilancio incriminato rechi, quindi, per laprima volta l’appostazione del valore di 800mila euro dei pezzi di ricambio giàesistenti.

La difesa replica che si verteva – nel passato – in criteri errati,correttamente superati nella redazione del bilancio incriminato.La Corte di appello chiarisce, invece, come questa discontinuità nelle modalitàdi redazione del bilancio non abbia trovato alcun ingresso nella nota integrativa,come sarebbe stato doveroso.Si tratta di una corretta valutazione in diritto.Basti qui evidenziare che questa Corte in sede civile richiama il ‘principio dicostanza’, affermando che «[l]a continuità (o costanza) di applicazione dei criteridi valutazione nel tempo è infatti uno dei cardini della determinazione dei risultatied è condizione essenziale della comparabilità dei bilanci, come specificamenteprescritto dall'art. 2423-bis cod. civ. n. 6) "principi di redazione del bilancio" inforza del quale "nella redazione del bilancio...i criteri di valutazione non possonoessere modificati da un esercizio all'altro, salvo "casi eccezionali", con laprescrizione che "la nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarnel'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e delrisultato economico".

Da ciò discende che l'indicazione nei criteri di valutazioneadottati e dei loro effetti, e la loro tendenziale uniformità, è condizione necessariaper la corretta preparazione ed esposizione del bilancio, posto che il principio dichiarezza nella redazione del bilancio non è affatto subordinato a quello dicorrettezza e veridicità, ma è dotato di autonoma valenza, in un sistema diinformazione che postula l'idoneità del bilancio a rendere effettivamente fruibiliper i soci ed i terzi tutte le informazioni che la legge impone siano ad essi fornite(Cass. 4874/2006). […] L'obbligo della continuità di applicazione dei criteri divalutazione si pone, dunque, come un esplicito limite alla discrezionalità tecnicadei redattori, al fine di consentire la ricostruzione della dinamica societarialoro successione annuale ed eliminare l'utilizzo delle c.d.

"politiche di bilancio" alfine di occultare gli effettivi risultati dell'esercizio, tramite un cambiamentoartificioso dei criteri valutativi.» (Sez. 5 civ., n. 22016 del 2014, non massimata).Il principio di costanza nella redazione del bilancio può essere derogato nonsolo per scelta ‘volontaria’ del redattore del principio contabile applicato, a pattoche si dia conto nella nota integrativa del diverso criterio di appostamento, maanche per il consolidarsi di nuovi criteri di valutazione per scelta del legislatore oper l’intervento di nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principicontabili).

Tali eventi vengono regolamentati dal principio contabile nazionale OIC29, indicato come “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stimecontabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, chepertanto prende in considerazione l’intervenire di un nuovo criterio.Comunque, l’art. 2423 cod. civ., al quarto comma, sollecita l’utilizzo della notaintegrativa in funzione dei principi chiarezza e verità del bilancio.A riguardo va ricordato come - per le Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli - il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, contoeconomico, rendiconto finanziario, e anche nota integrativa), è un documento dalcontenuto essenzialmente valutativo, nel quale confluiscono dati certi, dati stimatie dati congetturali.

La funzione del bilancio è essenzialmente quella diinformazione e comunicazione: «Attraverso il bilancio, si forniscono, infatti, notiziesulla consistenza e sulle prospettive di un'azienda e ciò, evidentemente, non soloa garanzia dei diretti (e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori, ma anchea tutela dei futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in contatto con lapredetta azienda» (Sez.

U, Passarelli, cit.).

I destinatari della informazione devonoessere messi in grado di effettuare le loro valutazioni, vale a dire di delibare undocumento, già in sé di contenuto essenzialmente valutativo.Ma tale "valutazione di una valutazione" non sarebbe possibile (ovverosarebbe assolutamente arbitraria) se non esistessero criteri obbligatori e/olargamente condivisi di riferimento.

Tali criteri esistono e sono, in gran parte,imposti dallo stesso codice civile (cfr. i già citati articoli 2423 ss. cod. civ.) e dallanormativa sovranazionale, ovvero sono frutto della elaborazione dottrinale nellematerie di competenza.L'art. 2423 cod. civ. impone al redattore del bilancio la elaborazione di undocumento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazionepatrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economicodell'esercizio.

Come osserva Sez. 5, n. 10160 del 13/02/2024, Scalia, Rv. 286119– 01 in motivazione, la nota integrativa rappresenta, quindi, la chiave di letturadel bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale deroga a tali criteri) diredazione dello stesso.Pertanto, la Corte di appello correttamente governa il principio di continuità erichiama la funzione servente – del tutto frustrata nel caso di specie, in assenzadi esplicazione sulla valutazione dei pezzi di ricambio - della nota integrativa.2.2.8 Nello stesso senso, deve evidenziarsi come anche l’interpretazione in sédel principio OIC 16 operata dalla Corte di appello – criterio che può leggersiquanto ai pezzi di ricambio al fol. 37 della sentenza impugnata - risulti corretta enon manifestamente illogica.Il principio OIC richiamato distingue i pezzi di ricambio in tre categorie: pezzidi basso costo unitario, basso valore totale e di uso ricorrente; pezzi di rilevantecosto unitario e uso non ricorrente; pezzi di rilevante costo unitario e di uso moltoricorrente.La sentenza impugnata individua il costo unitario del singolo pezzo diricambio come preliminare criterio di valutazione, interpretando il principio OIC16, alla stregua di quanto già previsto dalla delibera del 2003: quello del valoreglobale risulta criterio sussidiario e aggiuntivo, non applicabile nel caso in esame,cosicché la falsità consegue alla valutazione globale per pezzi di basso costounitario (tranne che in quattro casi).

Si tratta di una interpretazione dei criteri OICnon manifestamente illogica.Ne consegue la erronea allocazione tra le rimanenze dei pezzi di ricambio abasso costo unitario.Anche il riferimento della difesa alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] presuppone lavalidità della interpretazione offerta dai redattori del bilancio, smentita dalla Corteterritoriale, e comunque non risulta una censura disarticolante - come anche l’altrarelativa agli effetti tributari della valutazione operata dalla Corte di appello - afronte degli accertamenti della Guardia di Finanza e dei rilievi dello stesso collegiosindacale quanto alla assenza di ogni annotazione a riguardo nella notaintegrativa.Venendo, poi, ai costi di manutenzione dei macchinari valutati per oltre214mila euro e posti tra le immobilizzazioni materiali dai compilatori del bilancio,la Corte di appello anche in questo caso evidenzia l’assenza di alcuna indicazionein nota integrativa, come anche l’assenza di prova - non emergente dalladocumentazione acquisita - quanto all’incremento di valore dei macchinari inconseguenza degli interventi operati, che solo avrebbe consentito lacapitalizzazione dei costi nei limiti del valore recuperabile del bene.In sostanza, la Corte di appello dubita del tutto della effettività degli interventidi manutenzione, della cui vetustà riferiva [OSCURATO:PERSONA], ma non anche deimiglioramenti.Per altro, anche per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] vale il richiamato principio dellanatura non consentita del travisamento dedotto, a fronte di doppia conforme e inassenza di un esclusivo e nuovo uso del dato probatorio in sede di appello.In conclusione, corretta e non manifestamente illogica la valutazione dellaCorte di appello che ha ritenuto che, per le ragioni esposte ai paragrafi precedenti,anche in risposta alle ulteriori ragioni della doglianza qui in esame, le poste attivecontestate - rimanenze e immobilizzazioni immateriali – ebbero a determinare ilpassaggio dal bilancio in rilevante perdita a un bilancio in utile, così prolungandosil’attività della società che, già in dissesto, ha accumulato ulteriori perdite.2.2.8.1 Deve pertanto affermarsi il principio per il quale integra il reato dibancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condottadell'amministratore che proceda alla modifica dei criteri di valutazione – inviolazione di quelli normativamente fissati o dei criteri tecnici generalmenteaccettati - da un esercizio all’altro, in deroga all’art. 2423-bis, primo comma, n.6), cod. civ. ed in violazione del secondo comma della medesima disposizione, nonavendo dato conto dell’esistenza di «casi eccezionali», né fornendo adeguatainformazione giustificativa a mezzo della nota integrativa, così evitando che simanifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita edeterminando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto.2.2.9 Quanto al dolo richiesto per il delitto di bancarotta da falso in bilancio,la doglianza proposta con il primo motivo è infondata.Si è già evidenziato come siano irrilevanti – al fine della tenuta logica dellasentenza impugnata - le scelte dell’organo inquirente.

Anche è emerso conchiarezza e senza aporie logiche che l’interesse a evitare la ricapitalizzazione dellasocietà appena acquisita era di [OSCURATO:PERSONA] e non di Bagel, essendo entrambi‘blindati’ quanto alle condizioni del contratto di cessione e al valore dellepartecipazioni.

Ma se anche fosse fondata la tesi che Bagel sarebbe statodanneggiato dal bilancio approvato nella sua prima versione - per la clausolacontrattuale indicata al fol. 54 del ricorso, come sostiene ulteriormente la difesa –tale doglianza né disarticola né neutralizza l’esistenza dell’interesse proprio diVeneziani – e concorrente con quello ritenuto di Bagel - a evitare laricapitalizzazione conseguente alla approvazione del bilancio genuino.Infatti, come si è già più volte osservato, valutando i precedenti profili didoglianza, il secondo bilancio in perdita - ai sensi dell’art. 2482-bis, quarto comma,cod. civ.- avrebbe comunque onerato [OSCURATO:PERSONA] della ricapitalizzazione, e ciò lospinse a falsificare il bilancio, facendolo apparire in utile, per sottrarsi agli obblighiquale amministratore.A fronte di tale movente, in vero convincente e non manifestamente illogico,la Corte di appello motiva in ordine al dolo del delitto di bancarotta impropria,consistente nella volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevolerappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e delconnesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv.285558 – 03).Quanto al dolo generico di falso, lo stesso viene indicato dalla Corte territorialenella consapevolezza e volontà – emersa anche per l’attivismo dimostrato nellapredisposizione dell’inventario, come anche per il mutamento radicale degli esitidel primo bilancio rispetto a quello definitivamente approvato – in assenza di notaintegrativa esplicativa, quindi con piena volontà di celare la novità contabile e dinon renderne conto.Il dolo specifico di profitto viene individuato nel sottrarsi alla ricapitalizzazionee nel favorire operazioni dolose in favore di altre società del gruppo, nonché nelcontinuare a ricorrere al credito bancario in modo abusivo, condotte oggetto dicontestazioni specifiche nell’attuale imputazione.Quanto al dolo intenzionale di ingannare i terzi, oltre al richiamo al creditobancario, la Corte richiama anche l’inganno in danno dei contraenti che stipularonocontratti con la società, fondando sul bilancio che la rappresentava in attivo e nonin passivo, qual era realmente.A tal proposito, oltre al ricorso al credito abusivo - delitto per il quale èintervenuto il proscioglimento per estinzione per prescrizione, in relazione al qualele doglianze sono ipotetiche e in fatto, in particolare in ordine alla circostanza chela banca tedesca non si sarebbe fatta ingannare perché a conoscenza dellasituazione di [OSCURATO:PERSONA] – la sentenza di primo grado ha fatto anche riferimentospecifico ad altro contratto con [OSCURATO:SOCIETA]., che rilasciò una garanzia fondataproprio sul falso bilancio al dicembre 2011.La doglianza non è quindi fondata ed è comunque aspecifica perché non siconfronta in modo puntuale con l’efficacia decettiva del bilancio, se non altro versoSACE, che si sarebbe poi insinuata al passivo (fol. 18 della sentenza di primogrado).Si tratta di motivazioni corrette e non manifestamente illogiche e in linea conSez. 5, Rigotti, cit., che, oltre alla volontà protesa al dissesto, richiede il dologenerico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e ildolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.2.3 Il primo motivo, in tutte le sue plurime articolazioni, è quindicomplessivamente infondato.3.

Il secondo motivo censura la sentenza impugnata in ordine al capo B)dell’imputazione, inerente alle operazioni dolose cagionanti il fallimento.3.1 Sul punto deve evidenziarsi come la Corte di appello offra unaargomentata motivazione con la quale non si confronta in modo specifico il motivoin esame, che reitera gli argomenti già proposti con l’appello, rappresentandocome [OSCURATO:PERSONA] vantasse un credito maggiore verso il Fisco rispetto ai debititributari, comprensivi di interessi e sanzioni, credito complessivo che avrebbepotuto opporre in compensazione in sede concorsuale: dal che deriverebbel’insussistenza dell’aggravamento del dissesto.Va premesso che effettivamente – come deduce il ricorrente - è ammissibilela compensazione - ex art. 56 della l. fall. - del credito IVA chiesto a rimborso dalfallito con i debiti erariali, sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento,anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibilesuccessivamente, non determinandosi violazione del principio di neutralitàdell'imposta, poiché la posizione IVA maturata in epoca precedente alladichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, ponendosi lacoincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentaricome circostanza meramente occasionale, che non muta l'autonomia giuridicadelle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa eamministratore del patrimonio, e quelle riferibili alla massa dei creditori, nel cuiinteresse opera il curatore stesso, quale gestore del patrimonio altrui, conconseguente necessità di redazione, ai sensi dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuatedal fallito anteriormente e successivamente al fallimento (Sez. 5 civ., Ordinanzan. 20063 del 13/07/2023, Rv. 668283 - 01; conf.: N. 14620 del 2019 Rv. 654072– 01).Non di meno però, la Corte di appello evidenzia che: a) la posizione creditoriaverso l’Erario avrebbe potuto essere fatta valere con la richiesta di rimborso, cheavrebbe portato liquidità alla società; b) se la gestione societaria fosse stataimprontata al sano adempimento delle debenze erariali, senza mettere in pericolola garanzia patrimoniale, la peculiarità del regime Iva tipico del settore di RotoAlba avrebbe consentito il recupero di risorse finanziarie da destinarsi alle esigenzesocietarie; c) il Tribunale aveva già rilevato che la compensazione tra debiti ecrediti erariali non costituisse per nulla un diritto potestativo del contribuente,pregnanti, costituiti (per il caso della compensazione orizzontale riguardantetributi diversi) dal tetto quantitativo (già fissato in 516.000,00 euro annui poiampliato a 700.000,00 euro annui a partire dal 2013) e dalle condizioni soggettivedel contribuente, tra l’altro scevro da iscrizione a ruolo per tributi per ammontaresuperiore a 1.500,00 euro; d) se la società aveva già beneficiato di unacompensazione orizzontale nel tetto massimo di 516.000,00 euro per il 2012, lasuccessiva richiesta di analoga compensazione per il rinnovato tetto di 700.000,00euro non aveva trovato accettazione per un vizio procedurale connesso allamancata ripresentazione della dichiarazione fiscale, donde l’avvenutacompensazione per soli 5000,00 euro; e) le contestazioni operate dal consulentePalella al diniego della compensazione per l’importo dei residui 695.000,00 euro(stante l’accoglimento per l’importo di 5000,00 euro) non risultavano idonee adinferire in alcun modo che tale diniego fosse stato causa di aggravamento deldissesto, atteso che la ragione genetica di esso doveva rinvenirsi univocamentenelle omissioni di pagamento della gestione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; f) l’articolazione egli esiti delle interlocuzioni intrattenute con l’ufficio finanziario da [OSCURATO:PERSONA] (tantocon la richiesta di rimborso quanto con la richiesta di compensazione orizzontale)esulano dalla incidenza consapevole e volontaria del debito erariale (neppurecontestato nell’an e nel quantum) rispetto alla entità del dissesto e attengono aduna attività postuma (rispetto al fenomeno progressivo dell’ampliamento deldissesto) di mero rimedio e sul cui eventuale e incerto buon esito non può certofarsi riposare l’assenza del dolo propalata dalla difesa; g) già erano incerti nell’ane nel quantum gli esiti della richiesta di rimborso e della compensazioneorizzontale, ancor più lo era l’operazione di compensazione complessiva avviatada [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio del 2014 con l’ufficio finanziario per tramite di unprofessionista, che difatti nel corso dell’esame dibattimentale definiva il suocompito un «tentativo proprio di risolvere il problema di una aziendastrutturalmente a credito iva», poi tramontato per la sospensione derivantedall’avvio della attività ispettiva della Guardia di Finanza; h) per la Corte di appelloanche l’assunto per il quale - per effetto della legge n. 190 del 2014 in vigoredall’1 gennaio 2015 - sarebbe stato consentito l’accesso al ravvedimento conampliamento dei limiti temporali e procedurali anche ai contribuenti interessati daverifiche in corso, non coglieva nel segno per le precedenti considerazioni, inquanto si fondava su una prospettazione del tutto ipotetica circa il fatto che il buonesito del ravvedimento operoso avrebbe consentito l’estinzione del debito erariale,valorizzando un fatto del tutto eventuale, che peraltro non abbatteva né l’an né ilquantum del debito erariale che l’organo gestorio di [OSCURATO:PERSONA] aveva scientementee volutamente fatto generare, risultando del tutto irrilevante e indifferentel’affidamento posto sul rimborso del credito iva ovvero sulla compensazioneorizzontale e complessiva; i) anche destituite di fondamento – per la Corte diappello - a fini liberatori risultavano le doglianze difensive circa la prospettatainerzia dell’Agenzia delle Entrate, che non ebbe a dare seguito al rimborso delcredito Iva, e del curatore, che non ebbe a coltivarlo in sede fallimentare,afferendo dette doglianze a circostanze del tutto ultronee rispetto alla condottadolosa della gestione di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello conclude il proprio argomentare affermando che «ilrimborso ovvero la compensazione avrebbero neutralizzato o comunque attenuatole esposizioni debitorie di natura fiscale ma, qualora queste ultime non si fosseroformate, quantomeno il rimborso avrebbe consentito un recupero di risorse dadestinare alle esigenze fisiologiche della società».

«In tale ottica, che si appalesadel tutto ricognitiva di dati di fatto e di valutazioni perfino ovvie e scontate, l’entitàsuperiore del credito Iva rispetto al debito erariale per cui vi è stata insinuazione(come comprensivo di sanzioni e interessi) è destinata anch’essa a rimanerelogicamente irrilevante a fini difensivi».A fronte di tali stringenti argomentazioni il motivo di ricorso resta aspecifico,in particolare non confrontandosi con i limiti della compensazione orizzontale: ilcredito Iva della società contribuente doveva essere posto in compensazione concrediti erariali diversi, quali quelli contestati nell’imputazione per le annualità 2012e 2013 di spettanza dell’imputato, relativamente a IRES e IRAP e contributi INPSper l’anno 2014.

Dal che la natura non consentita, per genericità, del motivo diricorso in esame.Comunque, convincente risulta l’argomentazione spesa dalla Corte di appelloda ultimo, escludendo che l’omesso adempimento delle obbligazioni tributarie eprevidenziali potesse integrare un interesse per la società: la scelta di nonadempiere a tali obbligazioni non risulta rispondente alle esigenze della società,anzi porta con sé l’accrescersi del dovuto per sanzioni e interessi anno dopo anno,cosicché l’inadempimento prolungato aggrava l’esposizione debitoria e,conseguentemente, il dissesto, a nulla rilevando la circostanza che la fallitapotesse poi vantare crediti in compensazione – per altro con i limiti individuatidalla Corte territoriale – che evidentemente, se monetizzati attraverso i rimborsi,avrebbero consentito alla società [OSCURATO:PERSONA] una gestione equilibrata, se non altroriducendo il dissesto, che via via, invece, si è andato ad aggravare, facendocrescere l’esposizione debitoria con lo scorrere del tempo dalla datadell’inadempimento tributario.La valutazione della Corte territoriale è in linea con i principi consolidati percui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possonoconsistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali,frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori dellasocietà, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria neiconfronti dell'Erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 – 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, n. 29586del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017Rv. 270046 – 01; nello stesso senso Sez. 5,. n. 22765 del 18/02/2021, Rossin,n.m.).In particolare, quanto al profilo causale va richiamato il principio che lafattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223,comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudiziopatrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggettoqualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, unapluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora,Rv. 279071 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti,Rv. 247314 - 01).Per altro, trattandosi di reato a forma libera, il delitto può essere integrato dacondotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamenteimposti ai soggetti indicati dalla legge (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna,Rv. 277125 – 01), nel quale il fallimento è evento di danno, e si ritiene che lafattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causanelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano solo aggravatola situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazionedi fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188,secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223,comma secondo n. 2, l. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali derivail fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivopatrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio nongiustificabile in termini di interesse per l'impresa).[OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazionidolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo epossono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericolosoper la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condottaomissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesseper l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento diimposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituiscecomportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace dideterminare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria dellasocietà, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014,Belleri, Rv. 260492, in motivazione).L'incriminazione di cui si tratta non intende, però, sanzionare l'evasione fiscalee previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia lacausazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che le violazionifiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose,siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate allasistematica omissione dei relativi adempimenti (così Sez. 5, n. 26862 del29/02/2024, Francescato, non massimata).La ricostruzione e le valutazioni della Corte di appello fanno buon governo ditali categorie ermeneutiche in ordine al delitto in contestazione.Anche l’argomento difensivo - per il quale l’importo a debito del cd. fondoByblos risulterebbe non adeguato a determinare l’aggravamento del dissesto –non risulta fondato.Il fondo Byblos risultava alla Corte territoriale essere un fondo di previdenzacomplementare, al quale il ceto dipendente aveva aderito con la previsione di unaccordo con la società datrice di lavoro, che se ne assumeva l’obbligo ditrattenimento e di pagamento.

La violazione sistematica di tale obbligo – la cuifonte normativa per il datore di lavoro è nell’art. 8 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252– integra la nozione di ‘operazioni dolose’, che non corrisponde concettualmentea quella di fatti costituenti reato, comprendendo essa, invece, qualsiasicomportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o inuna infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità,cagioni o aggravi lo stato di decozione della società, con pregiudizio dellamedesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati (Sez. 5, n. 6992 del08/04/1988, Grappone, Rv. 178604 – 01; conf.

Rv. 105541).Sul punto la Corte di appello chiarisce che la scelta di non pagare il fondoprevidenziale dimostra come fosse stata assoluta – e quindi frutto di opzioneselettiva - la volontà di non procedere ai versamenti, come contestati, verso ilfondo previdenziale dall’inadempienza derivava l’accumulo di interessi in dannodella società.In sostanza la natura sistematica dell’inadempimento verso i plurimi creditori– Fisco e fondo - integra le ‘operazioni dolose’.E ciò, in tal caso, senza che vi fosse alcuna possibilità di compensazione –come invece prospettato per il Fisco – traendo la Corte territoriale il convincimentoche ciò dimostra come l’azione sistematica fosse disancorata dalla possibilità direcupero a mezzo della compensazione per i debiti erariali.Si tratta di una motivazione corretta e coerente, come anche corretto è l’averritenuto che l’omesso versamento – con conseguente maturazione degli interessi– quand’anche per poche decine di migliaia di euro, come osserva la difesa,determinava comunque un aggravio del dissesto alimentato dalla concorrenza ditutte le condotte di inadempimento fin qui evidenziate.

Peraltro, l’argomentaredella Corte non risulta manifestamente illogico, in quanto l’importo non versato alfondo risultava essere tutt’altro che minimo, essendo pari a oltre 427mila euro,trattenuti e non versati fra il 2012 e il 2015 (vedi sentenza di primo grado al fol.50).3.2 Deve affermarsi, pertanto, che le operazioni dolose di cui all'art. 223,comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimentodelle obbligazioni fiscali e previdenziali, anche nei confronti di creditori privati,quando siano frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degliamministratori della società, consistente nella sistematica omissione degliadempimenti dalla quale consegua il prevedibile aumento della esposizionedebitoria nei confronti dei creditori – siano essi pubblici o privati - anche solo peril maturare di interessi, oltre che per le conseguenti sanzioni.3.3 Il motivo è, pertanto, complessivamente infondato.4.

Il terzo motivo, come anticipato, analizza le condotte distrattive contestateal capo C), anche con l’intento di dimostrare l’elisione della sequenza causale frale ‘operazioni dolose’ e il dissesto.4.1 La tesi accusatoria, ritenuta fondata nel doppio grado di merito, contestaal capo C) la distrazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] commessa a mezzo compensazionecon il credito vantato da GVE verso la fallita.La Corte di appello ai foll. 49 e ss., richiamando anche la sentenza di primogrado, rileva la natura distrattiva della compensazione infragruppo riguardantel’originario credito di [OSCURATO:PERSONA] verso GVE di 8.488.958,00 euro, residuandoall’esito della operazione solo il credito per euro 786.076,07.La sentenza impugnata evidenzia in primo luogo come il credito di [OSCURATO:PERSONA] GVE risalisse a tempi anteriori al subingresso di GVE nella fallita, avendoquest’ultima assicurato la stampa delle riviste del [OSCURATO:PERSONA].Ripetutamente il collegio sindacale aveva stigmatizzato l’entità del credito vantatodalla fallita verso le società riferibili al [OSCURATO:PERSONA].Per la Corte territoriale l’operazione di compensazione infragruppo –intervenuta a seguito del subingresso di GVE in [OSCURATO:PERSONA] - aveva naturadistrattiva in quanto volta a danneggiare il ceto creditorio della fallita.

In sostanzaRoto [OSCURATO:PERSONA], attraverso la compensazione, aveva rinunciato all’incasso.La sentenza di primo grado, rileva la Corte territoriale condividendola, avevaritenuto non legittima la compensazione, in quanto la stessa aveva ad oggettocrediti eterogenei per genesi ed esigibilità: i crediti commerciali di [OSCURATO:PERSONA] versoGVE e i crediti finanziari di GVE, sia propri che acquisiti da [OSCURATO:PERSONA].Diversamente per la Corte territoriale il credito commerciale di [OSCURATO:PERSONA] - silegge ancora in sentenza - non sarebbe assimilabile ad un credito finanziario(ipotesi sostenuta dal consulente di parte), atteso che in relazione ad esso neltempo sono stati rilasciati e incassati effetti cambiari, è stato operato e definito unpiano di rientro e, in buona sostanza, è stato tenuto da parte del creditore uncomportamento incompatibile con il prospettato sostegno finanziario di [OSCURATO:PERSONA] controllante.E ciò – secondo la Corte di appello - renderebbe inapplicabile la previsionedell’art. 56 l. fall. laddove, peraltro, l’art. 2467 cod. civ. fissa il divieto di rimborsoal socio GVE dei crediti postergati, quali erano quelli vantati da GVE nei confrontidella fallita.In sostanza si sarebbero posti in compensazione crediti di natura diversa conl’effetto di ritenere esigibili quelli di GVE, che non lo erano, annullando quasi deltutto il credito commerciale di [OSCURATO:PERSONA] verso GVE.4.2 A fronte di tale ricostruzione il ricorrente lamenta che erroneamente siesclusivamente cartolare, cioè emersa solo dal mastrino clienti e dal mastrinocreditori diversi.Per il ricorrente, se è vero che il creditore postergato – nel caso di specie GVE– non poteva opporre in compensazione a [OSCURATO:PERSONA] – che vantava un creditocommerciale – il proprio credito da rimborso per finanziamento, ciò attesterebbeche non vi sia stata compensazione in concreto e che quindi non vi è statadistrazione.L’argomento, in sé suggestivo, prova troppo.In primo luogo, deve evidenziarsi come consolidato in sede penale sial’orientamento per il quale, in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme didenaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (oindicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta perdistrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso dellavita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamentioperati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.(Sez. 5., n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 – 01; mass. conf.N. 14908 del 2008 Rv. 239487 - 01, N. 13318 del 2013 Rv. 254985 - 01, N. 1793del 2012 Rv. 252003 - 01, N. 8431 del 2019 Rv. 276031 – 01).Nel caso di specie - non contestata la natura dei versamenti operati in favoredi [OSCURATO:PERSONA], non qualificati come mutuo - la distrazione è avvenuta non attraversoil rimborso materiale, bensì a mezzo di quello equivalente della estinzione delcredito di [OSCURATO:PERSONA] tramite compensazione.Essendo indiscutibilmente il credito di GVE verso [OSCURATO:PERSONA] consistente neldiritto alla restituzione di somme versate da un socio della fallita, l’utilizzazionedello stesso in compensazione ha messo in pericolo il ceto creditorio diquest’ultima, che non ha potuto più fondare sulla garanzia costituita dal credito,ingente verso GVE, propria principale cliente già da prima del subingresso dellamedesima GVE nella fallita.D’altro canto, è noto che la distrazione può avere ad oggetto anche i diritti dicredito del fallito che rientrano nel relativo patrimonio, risultando suscettibili didistrazione attraverso qualsiasi condotta diretta a destinare attività fallimentari ascopi diversi dalla garanzia dei creditori (cfr. Sez. 5, n. 36865 del 24/09/2001,Ronzio, Rv. 219997 - 01).Altrettanto noto è che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reatodi pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252307), nel senso che, essendo l’oggetto della tutela identificabile nell’interessedei creditori all’integrità dei mezzi di garanzia, l’art. 216 l. fall. prende inconsiderazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di undanno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzatae che rileva invece per le ipotesi di bancarotta impropria da reato societario o amezzo operazioni dolose, come quelle in precedenza analizzate - bensì anche ilsolo pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.In sostanza ciò che rileva - ai fini della sussistenza del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale - non è l'esistenza di un nesso causale tra i fatti didistrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbiacagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghiestranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804– 01).

In tal senso anche la rinuncia al credito può integrare la condotta distrattivaposto che anche le ragioni di credito concorrono alla formazione dell'attivo (Sez.5, n. 40093 del 11/11/2025, Ceresani, Rv. 289127 – 02), così come la mancatariscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è ilpatrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche dientità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono allaformazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv.277743 – 01; conf.

N. 57153 del 2018 Rv. 275232 - 01, N. 32469 del 2013 Rv.256252 – 01).Correttamente la Corte di appello al fol. 49 rileva come si verta in tema dirinuncia alla riscossione del credito attraverso una non consentita compensazione,per la cui sussistenza, come noto, occorre – ai sensi dell’art. 1243 cod. civ. - laricorrenza dei presupposti sostanziali ed oggettivi della liquidità, inclusiva delrequisito della certezza, e dell'esigibilità, nel caso di specie non sussistente perchéil credito di GVE - che neutralizzava durante la vita di [OSCURATO:PERSONA] il credito diquest’ultima - sarebbe stato postergato in sede di riparto fallimentare.D’altro canto, la suggestiva tesi difensiva che riduce ad artificio contabile lacompensazione, mostra un doppio limite.In primo luogo, se, come noto, la bancarotta fraudolenta patrimoniale siconfigura come reato di mero pericolo - nel senso che la causazione di un dannoeffettivo per la massa creditoria non è necessaria per la sussistenza del reato, maè necessaria e sufficiente la messa in pericolo degli interessi dei creditori, quindila probabilità di un pregiudizio per gli stessi - è altrettanto vero – come osservaautorevole dottrina - che tale pericolo può seguire anche a condotte quali quelledi dissimulazione, occultamento, di esposizione o riconoscimento di passivitàinesistenti, ex art. 216, primo comma, l. fall.: vale a dire condotte che implicanouna diminuzione solo fittizia, e non effettiva, del patrimonio.Il secondo limite è conseguenza del primo: assumere sussistente lacompensazione – da parte del medesimo management a capo delle societàcreditrici e debitrici, come osserva la Corte di appello – determina la messa inpericolo delle ragioni dei creditori della fallita nel corso della vita sociale e fino alfallimento, poiché le possibili azioni tese al recupero costituiscono un posterius chenon esclude la sussistenza del delitto.In sostanza, quand’anche in sede fallimentare le ragioni che escludono lacorrettezza della compensazione siano emerse, non di meno la compensazionesubìta da [OSCURATO:PERSONA] ha paralizzato le possibilità di agire per la riscossione di uncospicuo credito, così aggravando il pericolo concreto per il ceto creditorio.Da ciò deriva l’irrilevanza di quanto accaduto in sede fallimentare, sia per GVEche per [OSCURATO:PERSONA], dovendo esclusivamente guardarsi all’effetto didepauperamento del credito che la compensazione ha provocato durante la vita diRoto [OSCURATO:PERSONA], impedendone la riscossione e sostanziandosi la compensazione in unaindebita rinuncia ad azionarlo verso GVE, contro l’interesse della fallita.Difatti, pacificamente, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poifallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nonavendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco sicompie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioniapprestate a favore degli organi concorsuali (Sez. 5, n. 48872 del 14/07/2022,Arnoldo, Rv. 283893 - 01).

Difatti, il recupero, da parte della curatela, dei beninon consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elementomateriale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distaccodel bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con ladichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo unposterius - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione delfurto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, conla conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori(Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondini, Rv. 278951 - 01).Quanto alle doglianze in tema di coefficiente soggettivo del delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione, è richiesto il dolo generico, per la cuisussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenzadell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente laconsapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa daquella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli e altro, Rv. 26680501).La Corte di appello ha chiarito che la prova del dolo quanto a [OSCURATO:PERSONA] si traedai seguenti elementi: «la tempistica della compensazione (strumentale allapresentazione della domanda di concordato), le interlocuzioni intrattenute con gliesperti (che nessun elemento di fattiva praticabilità della compensazione hannointrodotto con certezza, ancorando le rispettive prospettazioni ad un giudizio deltutto ipotetico e comunque condizionato alla immissione di provvista finanziarianella fallita) e la mancata introduzione della detta provvista con la conseguenteinterruzione perfino dei rapporti con gli esperti rinvenuti da Garbetta, cherestituiscono la prova certa della consapevolezza e volontà del prevenuto diaccedere comunque ad una operazione illecita, peraltro ben definita anche nellasua previsione di caducazione delle poste attive di credito che la fallita vantava neiconfronti di GVE».La deduzione difensiva prospetta travisamento quanto alle dichiarazioni degliesperti [OSCURATO:PERSONA] e – a quella derivata dalla autorevolezza di quest’ultimo –[OSCURATO:PERSONA]: a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale costoro ebbero aritenere legittima l’operazione di compensazione infragruppo.La doglianza non è disarticolante: la stessa risposta in sede di controesamedi [OSCURATO:PERSONA], riportata in ricorso, risulta riguardare una valutazione astratta sullafattibilità dell’operazione.

A fronte di valutazione, nel concreto il rapportoprofessionale fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si interruppe (fol. 50 della sentenzaimpugnata).

Infatti, il progetto di [OSCURATO:PERSONA] prevedeva l’immissione di provvistafinanziaria nella fallita, che [OSCURATO:PERSONA] non realizzò, cosicché la teorica fattibilitàdell’operazione si infranse nella sua parziale attuazione, solo in danno di [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, gli elementi sintomatici del dolo generico analizzati dalla Corte di appellonon risultano disarticolati dalla censura difensiva proposta.Per altro, proprio il confronto con i consulenti esperti esclude che Venezianisia incorso in un errore ex art. 47, terzo comma, cod. pen. avendo piena contezzadella percorribilità delle compensazioni intragruppo, praticabili alle condizioni –delle quali era edotto – che non furono assicurate.Anche congrua e corretta è la valutazione sui cd. vantaggi compensativi, chesi legge al fol. 52 della motivazione impugnata, dalla quale emerge che i vantaggiper [OSCURATO:PERSONA] non sono mai intervenuti, sia per la compensazione, sia ancheperché il maggior credito vantato dalla fallita verso le altre società del gruppoveniva sopravanzato dalle altre operazioni dolose e distrattive, che hannoriguardato la carta da macero e la carta in bobine, che sono andate ad esclusivobeneficio delle altre società del [OSCURATO:PERSONA].Tale valutazione della Corte territoriale è in linea con il principio per il quale ivantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634,comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazioneinfragruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalitàed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmentesopportato dalla società fallita (Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv.287233 – 01), presupposti non acclarati nel caso in esame.4.3 Va, pertanto, affermato che il distacco del bene dal patrimoniodell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi anche attraverso la nonconsentita compensazione di crediti per difetto dei presupposti ex art. 1243, primocomma, cod. civ., non avendo incidenza la possibilità di recupero del creditoin quanto il delitto è perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimoniodell'imprenditore con la messa in pericolo della garanzia per i creditori ex art. 2740cod. civ., mentre il recupero rappresenta solo un posterius rispetto allaconsumazione del delitto.4.4.

Il terzo motivo è, quindi, complessivamente infondato.5.

Il quarto motivo, relativo alle relazioni di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e alla relativaacquisizione, è infondato.La Corte di appello ha chiarito che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] discusse all’udienzadel 21 dicembre 2020 - dopo l’acquisizione del documento, sottoscritto, diBompiani [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre quello non firmato era stato acquisito 27 ottobre2020 – e non chiese termine a difesa né prova contraria.Pertanto, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] non si è verificata alcuna nullità, e quantoalla inutilizzabilità, non se ne deduce la decisività: è noto che in tema di ricorsoper cassazione è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processualiindicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli attispecificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivocompendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività inriferimento al provvedimento impugnato (Sez.

Un., n. 23868 del 23/04/2009 -dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416).

Tanto più che la Corte di appello, al fol. 20della sentenza, ha chiarito che il documento ha assunto una valenza di meroriscontro e, dunque, spettava al ricorrente contestarne la ritenuta marginalità, ilche non è avvenuto, con conseguente genericità della doglianza.6.

In ordine al quinto motivo lo stesso è aspecifico.6.1 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la Cortedi appello non si limita a richiamare l’insufficienza della sola incensuratezza, comeafferma il ricorrente.

Al fol. 60 della motivazione si legge che «non ricorrono lecondizioni per il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche,considerato che si discute di più fatti gravi che hanno comportato un danno assairilevante per il ceto creditorio (si verte su un passivo di circa 30 milioni di euro afronte di un attivo di circa 1,5 milioni di euro), in relazione ai quali il ruolo diVeneziani è stato di dominus indiscusso, supportato pertanto da un dolo diintensità non modesta, essendosi in specie collocate le condotte illecite in esattacoincidenza con l’avvio e il mantenimento della gestione di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte difatti gravi e di un profilo soggettivo di spiccata pericolosità (si consideri in tal sensoin specie la pervicacia che ha assistito la consumazione delle condotte illecite inun tempo apprezzabile e certamente non modesto, protrattosi dall’agosto del 2012fino alla declaratoria di fallimento del maggio del 2015) la mera incensuratezzacostituisce elemento da solo insufficiente a fondare la causa di mitigazione dellapena ex art. 62-bis cod. pen. in difetto di elementi positivi suscettibili di unapositiva valutazione in tal senso.

Le indicazioni difensive, ancorate al propalatosuccesso imprenditoriale e alle garanzie personali prestate in occasione di ulteriorie diverse esperienze imprenditoriali, non assumono rilevanza rispetto ai fatti percui è processo, in relazione ai quali peraltro non risulta essere intervenuta alcunacondotta susseguente di ristoro anche parziale per la curatela.

E il comportamentoprocessuale, accentrato sulla sottoposizione all’esame dibattimentale dal tenoreminimalista se non negazionista rispetto agli addebiti (circostanza, per vero,legittima nella prospettazione difensiva) non ha introdotto un contributo dichiarificazione ulteriore rispetto alla ben definita piattaforma del compendioprobatorio a carico.

Solo per completezza la Corte osserva che la pretesa serietàdel mandato conferito a Garbetta in vista della previsione della presentazione delladomanda di concordato, ove anche sussistente in ragione del pregio deiprofessionisti individuati, è stata da subito smentita dal mancato adempimentoalla necessaria irrogazione di liquidità in [OSCURATO:PERSONA], che nella previsione del dott.[OSCURATO:PERSONA] costituiva la ragione fondante il progetto di concordato con lecompensazioni infragruppo».È di tutta evidenza come il motivo sia aspecifico rispetto alla - ben più ampia,complessa e non manifestamente illogica - motivazione impugnata.6.2 Ne consegue che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato e va rigettato.7.

Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato.7.1 Quanto al primo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla qualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] in relazionea [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha offerto una ampia motivazione, ai foll. 63 e ss.della sentenza.7.1.1 In particolare, ed in sintesi, ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA]: abbia assunto unruolo operativo nella predisposizione dell’inventario, essendo stato riconosciuto daidipendenti, che gli attribuivano ampi margini di autonomia decisionale, già primadel subingresso di GVE in [OSCURATO:PERSONA], alla stregua di [OSCURATO:PERSONA]; fosse socio edirigente della controllante della fallita e procuratore di [OSCURATO:PERSONA], altrasocietà del gruppo; dimostrava avere autonomia decisionale nel settore della cartain [OSCURATO:PERSONA]; agiva per conto di GVE e [OSCURATO:PERSONA] nella stipula del contratto conOsson, disponendo della carta della fallita; scelse Osson quale nuovo contraentedi [OSCURATO:PERSONA] per la carta da macero, in sostituzione di quello precedente; ha avutoun ruolo nelle compensazioni oggetto delle contestazioni, riferendone concognizione di causa telefonicamente a [OSCURATO:PERSONA], componente del CDA di GVE;[OSCURATO:PERSONA], revisore di [OSCURATO:PERSONA], trovò [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA] quale responsabilecon il quale interfacciarsi; infine, l’imputato venne definito da [OSCURATO:PERSONA] «unamministratore di fatto».Aggiunge la Corte di appello che gli interventi di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] anche l’ambito finanziario e amministrativo in senso stretto, avendoegli bene «il polso della situazione della società tanto da esporla direttamente alsuo revisore e ben conoscendo in dettaglio quell’operazione nevralgica quale èstata la compensazione infragruppo».

Queste e altre le argomentazioni spese dallaCorte di appello, in modo non manifestamente illogico cosicché le censure mossein ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come anche allainterpretazione dei documenti – mail, missive, e altro – sollecitano unarivalutazione non consentita in sede di legittimità, e comunque non risultanodisarticolanti del tessuto motivazionale proposto dalla Corte territoriale, fondatosu una pluralità di elementi di prova.Rileva, in conclusione, questo Collegio come la Corte di appello abbia fattobuon governo dei principi costanti in giurisprudenza per cui ai fini dell'attribuzionedella qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementisintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasifase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività dellasocietà, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunquesettore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo,contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di unavalutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congruae logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli,Rv. 27754001).Anche in diritto l’argomentazione della Corte di appello è corretta: il motivosulla necessaria esclusività delle funzioni dell’amministratore di fatto è infondato.Quanto al profilo della esclusività delle funzioni, infatti, in tema di reatifallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'eserciziodei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi inconcomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - intempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativoe significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 – 01).7.1.2 In ordine al delitto di bancarotta impropria da falso in comunicazionisociali contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo I), il ricorrente censura la sentenza impugnataproponendo una rilettura delle dichiarazioni rese dai testimoni.

Tale operazionenon è consentita in questa sede, tanto più che la doglianza è reiterativa e già haricevuto congrua risposta dalla Corte di appello.Quanto alle falsità riguardanti il bilancio, nei termini già indicati per ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] trovano risposta le doglianze di [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmentesovrapponibili sul punto a quelle del coimputato.Residua il tema della qualità di concorrente di [OSCURATO:PERSONA] nell’operazione difalsificazione del documento contabile.A tal riguardo convincente è la motivazione della Corte di appello, che haritenuto [OSCURATO:PERSONA] coinvolto, sia materialmente che quanto a coefficiente soggettivo.Si legge in sentenza della «fattiva e perfino primigenia partecipazione alleoperazioni di redazione dell'inventario di magazzino dei pezzi di ricambio,realizzata peraltro con pieni e autonomi poteri decisionali tanto nella modalità diformazione quanto in specie nella valorizzazione dei beni, operata con riferimentoalle fatture di acquisto ovvero, in difetto di esse, in maniera approssimativa ecomunque sovente adattata all’esigenza di accrescimento del valore finale […].

Eciò si rileva per tabulas anche dalle parti delle deposizioni testualmente riportatenel motivo di appello in esame, delle quali nondimeno la difesa tenta di fornirneuna lettura parziale e minimalista» (fol. 74).Anche congrua e non manifestamente illogica è la valutazione della Corte dimerito in ordine alla dedotta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla redazione dellaseconda versione di bilancio: oltre al ruolo attivo nella redazione dell’inventario, laCorte di appello evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] fosse già intraneo al management di RotoAlba alla data di approvazione del secondo bilancio - 4 ottobre 2012 - comedimostrava la circostanza che avesse contrattato con Osson fin dal luglio 2012 perconto di [OSCURATO:PERSONA].

Il ruolo di amministratore di fatto e la intensa partecipazionefin dalla fase genetica dell’inventariazione comprovavano la conoscenza delmendacio del bilancio (dolo generico), il dolo specifico di profitto in quanto avevainteresse - anche quale socio di GVE - al mantenimento in vita della controllantee, infine, «agiva con dolo intenzionale di ingannare i terzi destinatari deldocumento di sintesi che, qualora in perdita, avrebbe determinato il blocco delleforniture e dell’accesso al credito e impedito più in generale la susseguentecontrattazione (si consideri che centrale è stata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella vicendadistrattiva riguardante [OSCURATO:PERSONA])».Con tali specifiche argomentazioni non si confronta il ricorso, che richiama lepagine 10, 11, 29 e non anche quelle 73 e ss. della sentenza di appello ove i temirelativi a [OSCURATO:PERSONA] vengono ampiamente sviluppati.7.1.3 La Corte di appello offre risposte congrue e puntuali alle ulterioridoglianze mosse con l’appello, che nella sostanza vengono in questa sede reiterate(cfr. foll. 75 e 76 della sentenza qui impugnata).In particolare, il motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà datravisamento fra alcune fonti di prova che indicano [OSCURATO:PERSONA] come gestoredel settore carta e l’attribuzione all’attuale ricorrente dello stesso ruolo.La doglianza non è consentita in quanto non ne emerge, né viene dedotta, ladecisività a fronte di un quadro probatorio, illustrato dalla Corte di appello, benpiù complesso e solido.In primo luogo, la contraddizione viene meno perché [OSCURATO:PERSONA] e GianmariaBasile vengono indicati entrambi, dalla Corte territoriale, quali addetti al settorecarta, su delega di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. fol. 77), né il ruolo della sorella impedisce ilcoinvolgimento nel medesimo settore del ricorrente.A tale ultima conclusione la Corte di appello giunge sulla scorta di una pluralitàdi elementi: la sentenza irrevocabile pronunciata in esito a rito abbreviato neiconfronti di Pelti e Fossati, componenti del CDA il primo da luglio 2013 a luglio2014 e il secondo da luglio 2014 a novembre 2014, argomento con il quale non siconfronta in modo specifico il motivo in esame; inoltre, non solo [OSCURATO:PERSONA] avevaindicato [OSCURATO:PERSONA] come autore della negoziazione con Osson – che condusse allacessione di carta da macero senza corrispettivo per [OSCURATO:PERSONA], essendo lo stessoincassato da GVE - ma anche [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevanoammesso il proprio ruolo, assumendo la ragione di convenienza della sostituzionedi [OSCURATO:SOCIETA]; la ritenuta convenienza economica non è stata ritenuta comprovata –dunque la sentenza di appello si confronta con la relativa doglianza – poiché lavalutazione dei prezzi è stata effettuata dal ricorrente tramite un accordo risalentenel tempo con indicazione delle tariffe CCIAA Milano del trimestre marzo-maggio2012 e con riferimento al prezzo praticato a [OSCURATO:SOCIETA] (annota la Corte che « è statolo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire a dibattimento di avere visionato un accordo contrattualerisalente in quanto quello più recente “era sparito ed era quindi impossibile saperequali erano le tariffe applicate in quel momento da [OSCURATO:SOCIETA]"»).

In sostanza anchela doglianza relativa ai prezzi riceve risposta, ma il ricorso non si confronta in modospecifico con tale argomento.Se la paternità della scelta di Osson come contraente viene ammessa dallostesso imputato, senza aporie logiche la Corte di appello trae la prova – in unoagli ulteriori elementi - del ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA],anche con riferimento alla gestione di un settore strategico per una società che sioccupava di stampa, quello della carta.Ulteriore conferma sul ruolo fattivo di [OSCURATO:PERSONA] si coglie nellapartecipazione al contratto con Osson del 20.7.2012, sulla cui incidenza diretta eimmediata anche e soprattutto sulla gestione di [OSCURATO:PERSONA] (in nome e per contodella quale testualmente GVE è intervenuta in quella sede contrattuale,rappresentata dalla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA]) si è già sopra detto nella trattazionedel primo motivo di gravame inerente il ruolo di amministratore di fatto.Quanto, poi alla cessione della carta da macero di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], laCorte di appello in ordine alla proprietà della carta e all’operazione di cessionerinvia alla motivazione esposta in ordine a [OSCURATO:PERSONA].Sul punto il motivo in esame risulta del tutto generico, oltre che sollecitanteuna rivalutazione: né si confronta in modo puntuale con gli argomenti che sileggono a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA] ai foll. 54 e ss. dove si rinvengonole ragioni della attribuzione della proprietà della carta a [OSCURATO:PERSONA], degli accordiche vedevano la stessa cedere la merce ma non ottenere nulla in cambio,avvantaggiandosi solo la controllante GVE.7.1.4 Anche le doglianze mosse in ordine al capo K) come formulate non sonoconsentite.

La Corte di appello, in ordine alla partecipazione dell’imputato alladistrazione a mezzo compensazione, richiama le conversazioni intercettate fra ilsindaco [OSCURATO:PERSONA] e il revisore [OSCURATO:PERSONA], che descrivevano un ruolo attivo di Basilequale amministratore di fatto anche partecipe delle riunioni prodromiche allaoperazione di compensazione, funzionale alla domanda di concordato.La Corte di appello effettua una ricostruzione anche cronologica delleconversazioni rispetto agli eventi, valuta l’attendibilità dei colloquianti, come anchela presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] ove fu progettata l’operazione dicompensazione e ove il professionista aveva inviato sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] aprovvedere alla citata iniezione di liquidità, a riprova della condivisionedell’operazione anche da parte dell’attuale ricorrente, circostanza per altro emersaanche dalla deposizione della teste Cerizza, responsabile finanziaria di GVE.A fronte del ruolo di amministratore di fatto e della partecipazione attiva allafase progettuale della compensazione in contestazione, le critiche mossepropongono una rilettura del materiale probatorio non consentita.Va ricordato che qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituitidalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, ilgiudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processualipotenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse(Sez. 6, n. 5073 del 19/12/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258523).

Nel caso inesame la Corte ha operato una valutazione di attendibilità della conversazione, havalutato cronologicamente e logicamente il contenuto della captazione, in assenzadi aporie: pertanto quella proposta è una questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, avente ad oggetto l'interpretazione e lavalutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenzan. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).Analogamente sollecitatorie di rivalutazione sono le doglianze in ordine alledichiarazioni testimoniali.D’altro canto, non si confronta il ricorso con quanto si legge al fol. 78 dellasentenza impugnata, sempre in ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA]: «Rispetto poi al ruolofattivo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame, richiamato il suo ruolo di amministratoredi fatto e tenuto conto altresì della sua riconosciuta competenza tecnica di settore,si evidenzia come la stessa Gabarrini» - amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] - «abbiareso una precisa descrizione delle interlocuzioni intervenute con [OSCURATO:PERSONA] e conBasile, confermata peraltro dai due predetti imputati.

Assumere che [OSCURATO:PERSONA] possaessere intervenuto quale tecnico a supporto di [OSCURATO:PERSONA] significherebbeobliterarne il ruolo di amministratore di fatto senza tacere che proprio la testeGabarrini ha reso una descrizione della natura delle interlocuzioni intrattenute conVeneziani e [OSCURATO:PERSONA] in termini assolutamente paritari (anzi ella ha riferito di avereinterloquito con [OSCURATO:PERSONA] e di avere quindi conosciuto [OSCURATO:PERSONA]), come chiaramentesi evince dalla lettura della parte della sua deposizione […]».Ne consegue la natura in parte non consentita e in parte infondata del motivo.7.2 In ordine al secondo motivo - il ricorrente censura il trattamentosanzionatorio, lamentando i dinieghi delle circostanze attenuanti generiche e dellapena minima edittale, nonostante l’incensuratezza e le conseguenze personalipatite per effetto della vicenda giudiziaria - la motivazione della Corte territorialeè congrua.

In ordine alla pena, che comunque è stata ridotta, la misura della stessaè ampiamente motivata sulla scorta della gravità dei fatti: «plurime vicendefallimentari, consumate in un arco di tempo di gestione della società di un triennio,che hanno cagionato un danno rilevantissimo al ceto creditorio, posto che sidiscute di un passivo di circa 30 milioni di euro a fronte di un attivo di circa 1,5milioni di euro) e alla pervicacia tenuta dal prevenuto, che ha agito in spregio deiprincipi di sana amministrazione sin dall’esordio del suo intervento presso RotoAlba, peraltro prendendo parte fattivamente, quale amministratore di fatto,proprio ai tre episodi di illeciti fallimentari più gravi».Per altro la pena è inferiore alla media edittale, anzi prossima al minimo,cosicché non sarebbe necessaria una specifica e dettagliata motivazione da partedel giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena,nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).A differenza di quanto lamenta il ricorrente, poi, la Corte di appello ha anchedato conto del diniego delle circostanze attenuanti generiche affermando che «leconseguenze patite dal prevenuto per effetto della presente vicenda giudiziaria,per quanto umanamente comprensibili, non introducono elementi positivi rilevantiai sensi degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.».Si tratta di una motivazione congrua: le circostanze attenuanti generichehanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in sensofavorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni ecircostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato edella capacità a delinquere del suo autore.

In tal senso la necessità di taleadeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo ilgiudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specificamotivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazionedel trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012,Gallo, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716).

Ed èin questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui laconcessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio difatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivatonei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circal'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità delreo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, Rv248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone, Rv. 249163).

Talemotivazione, nel caso in esame sussiste.7.3 Il ricorso va pertanto rigettato per complessiva infondatezza.8.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini cheseguono.Va premesso che, in tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità a titolodi concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale non discendeautomaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio deigenerali doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di specifici poteriimpeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensionefattuale, nonché dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri dicontrollo sulla commissione del reato stesso (Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025,Quaglia, Rv. 288273 - 01).Sez. 5 Quaglia, che si condivide interamente, chiarisce che quelli previstidall’art. 223 l. fall. sono reati propri (non esclusivi) o a "soggettività ristretta"(come la gran parte dei reati fallimentari) che richiedono la partecipazione dialmeno un soggetto rientrante nelle categorie codificate dall'art. 223 legge fall.,nel cui novero sono ricompresi i "sindaci".I soggetti investiti di detta carica possono dunque essere autori uti singuli deireati in esame nella loro declinazione monosoggettiva, oppure possono concorrerecon altri ai sensi dell'art. 110 cod. pen.Il concorso, come di solito accade, può atteggiarsi come contributo morale omateriale all'azione degli amministratori (cd. concorso attivo) oppure puòesprimersi nella forma del reato omissivo c.d. improprio.Alla prima ipotesi appartengono i casi di collusione tra sindaco eamministratori, che possono manifestarsi in un accordo pregresso di agevolazione,in rassicurazioni in itinere circa la futura validazione delle scelte dell'organoamministrativo, o, addirittura, in suggerimenti o consigli su come fortificare odoccultare la frode.[OSCURATO:PERSONA]. 5 Quaglia che anche in tali casi nella pratica giudiziaria si suolericorrere allo schema dell'omesso impedimento del reato altrui, quando inveceappare più consona la figura del concorso morale nella fase ideativa o attuativasub specie del "rafforzamento" del proposito criminoso dei gestori.La puntualizzazione non è superflua, poiché nel caso in esame la sentenzaimpugnata non risolve e non affronta la questione se si stia confrontando con unreato omissivo improprio – come contestato - o con un concorso commissivo.Tornando alla contestazione con la quale doveva confrontarsi la Corte diappello (concorso per omissione) viene in rilievo l'art. 40, comma secondo, cod.pen. su cui si innestano l'art. 110 cod. pen. e le singole fattispecie criminose dibancarotta.Riprendendo l’itinerario di Sez. 5 Quaglia, la responsabilità omissiva impropriaderiva dalla clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen. edalla combinazione di quest'ultima con la norma di parte speciale che prevede lafattispecie incriminatrice commissiva: non impedire un evento che si ha l'obbligogiuridico di impedire equivale a cagionarlo.La figura del concorso omissivo nell'altrui reato commissivo derivadall'ulteriore combinazione con la previsione dell'art. 110 cod. pen., di talchél'evento indicato dall'art. 40, comma secondo, viene a consistere nel fattocriminoso di un terzo.Da ciò deriva che gli elementi caratterizzanti del concorso omissivo nell'altruireato commissivo sono: a) la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'altruireato, il che impone un'indagine su fonte e ambito della posizione di garanzia; b)la condotta omissiva; c) il nesso causale tra contegno omissivo del garante el'altrui condotta illecita, verificato attraverso il criterio controfattuale della c.d.condotta alternativa lecita; d) il dolo di concorso.Sarebbe spettato alla Corte di appello, a fronte della contestazione omissivaimpropria, dare conto della posizione di garanzia del sindaco in manieradettagliata, come anche applicare il principio che segue: la responsabilità perconcorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacalenon può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancatoesercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza dielementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici dellapartecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all'attività degliamministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio deidoveri di controllo sulla commissione del reato» (Sez. 5, n. 20867 del 17/03/2021,D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281260 - 01).La posizione di garanzia, espressiva di uno «speciale vincolo di tutela»,presuppone un dovere impeditivo che oltre a scaturire da una fonte formale deveessere caratterizzato da una signoria nei confronti del processo di produzionedell'evento.

E nel caso in esame la Corte avrebbe dovuto porsi il problema diindividuare quali poteri impeditivi avrebbero potuto evitare l’avanzamento delprocesso causale.D’altro canto, Sez. 5 Quaglia chiarisce che assumono rilevanza non solo ipoteri c.d.

"direttamente impeditivi" — ossia implicanti interventi autonomamenterisolutivi o, per così dire, di arresto potestativo del processo causale— ma anchequelli "indirettamente impeditivi", poteri cioè idonei ad avviare una sequenzaprocedimentale in cui la modifica diretta della realtà fattuale può determinarsisolamente in seguito al coinvolgimento, all'interno di una procedurapredeterminata dalla legge, di soggetti diversi ed ulteriori rispetto a coloro che nesono titolari, i quali potranno compiere le necessarie attività di neutralizzazionedelle altrui condotte delittuose.Ancora: l'omessa attivazione dei poteri impeditivi deve porsi in connessionecausale rispetto all'evento reato commesso dagli amministratori, dovendosiintendere la causalità qui in rilievo alla stregua della tipica causalità concorsuale.[OSCURATO:PERSONA], in modo condivisibile, Sez. 5 Quaglia: «Non si deve, allora, verificarese sostituendo la condotta violativa dell'obbligo di impedimento con quelladoverosa il reato commesso dagli amministratori non si sarebbe verificato concertezza o con elevata probabilità logica (secondo le acquisizioni ormaisedimentate in tema di causalità omissiva e condizionalistica pura), ma vaaccertato se la condotta omissiva del garante abbia concretamente agevolato larealizzazione dell'altrui illecito, che, in ipotesi, si sarebbe comunque potutoverificare sebbene con diverse e più difficoltose modalità di realizzazione.

Il nessodi causalità andrà escluso tutte le volte in cui la condotta doverosa non avrebbeavuto alcuna capacità di incidere sulla commissione dell'altrui illecito.

Ciò implica,a carico del giudice, il compito di individuare: i caratteri del singolo fatto-reatonelle sue espressioni concrete e nelle sue specifiche modalità attuative; la fontedell'obbligo di attivarsi a carico del sindaco; la sussistenza e la "forza" di uncorrelativo potere impeditivo riferito a quella tipologia di eventi; la configurabilitàdel nesso di causalità sulla scorta del giudizio controfattuale appena delineato».A tale itinerario non risponde – o per lo meno non in modo adeguato - lasentenza impugnata, il che rende fondati i primi due motivi di ricorso.

Il terzo restaassorbito (sul punto si rinvia comunque alla citata sentenza Quaglia).valutazioni svolte in ordine a [OSCURATO:PERSONA], senza valutare la necessità di una verificacorrelata alla posizione e alla diversa condotta – non commissiva ma omissiva –contestata all’imputato.In sede di rinvio la Corte di merito dovrà attenersi ai descritti principi di diritto.9.

Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame.Vanno invece rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvioper nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VA il 18/09/1954PEZZONI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], nonché in sostituzione degli avvocatiNICOLA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l’accoglimento;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e neha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 30 aprile 2025,riformava parzialmente quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accertato laresponsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcoAntonio [OSCURATO:PERSONA].1.1 In particolare, gli imputati sono stati ritenuti responsabili di reatifallimentari in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società dichiarata fallita in data 29maggio 2015, nelle seguenti qualità: - [OSCURATO:PERSONA], quale presidente delconsiglio di amministrazione ed amministratore delegato dal 2 agosto 2012,nonché dal 13 novembre 2014 - con data della formale iscrizione il giorno 24novembre 2014 - quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] fino alla data delladichiarazione del fallimento; - [OSCURATO:PERSONA], nella qualità diamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., socio della holdingGuido [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonché procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA].; - [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del collegiosindacale dal 2 agosto 2012 al 20 settembre 2012 e sindaco unico dal 21settembre 2012 fino alla dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA], nonché qualepresidente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a far data dal5 marzo 2013, e sindaco effettivo dal 12 maggio 2011 al 22 novembre 2012 e, datale ultima data, presidente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA] EditoreS.p.a.Va, altresì, evidenziato come la [OSCURATO:PERSONA] avesse quale oggetto socialel’attività di stampa di qualsiasi prodotto editoriale e alla data del fallimento lastessa era controllata - ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e soggetta ai sensi degliartt. 2497 e ss. cod. civ. - dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (GVE), holding delGruppo [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto il bilancio consolidato e che ha detenutoil 90% delle quote di [OSCURATO:PERSONA]. La stessa GVE controllava – attraverso il 92%delle azioni - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che a sua volta deteneva il 100% diEdizioni [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA].1.2 Gli imputati venivano ritenuti responsabili - in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] - dei seguenti reati, sinteticamente riportati a seguire, accorpando leimputazioni che erano state contestate - secondo un criterio soggettivo per ciascunimputato - in modo ripetuto nel decreto che dispone il giudizio.Sono stati ritenuti concorrenti nelle rispettive qualità:- [OSCURATO:PERSONA] (capo A), [OSCURATO:PERSONA] (capo I), [OSCURATO:PERSONA] - quest’ultimo ex art. 40,secondo comma, cod. pen. per omesso controllo dovuto ex artt. 2403 e2409 cod. civ. (capo Q) – nel delitto di bancarotta impropria a mezzo difalse comunicazioni sociali - per aver cagionato o concorso a cagionare ildissesto della società, utilizzando nel 2012, nella redazione del bilanciod’esercizio 2011, un prospetto in cui venivano esposti fatti materiali nonrispondenti al vero - tra i quali la valorizzazione delle rimanenze finali dipezzi di ricambio - allo scopo di incrementare la consistenza patrimoniale,onde far conseguire alla [OSCURATO:PERSONA] un risultato economico positivo tale daindurre in errore i terzi, così fraudolentemente celando l’esposizionedebitoria per evitare l’obbligato ricorso al rifinanziamento e allaricapitalizzazione della società ai sensi dell’art. 2482-ter cc;- [OSCURATO:PERSONA] (capo B), [OSCURATO:PERSONA] (capo J) e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo sempre perconcorso omissivo (capo R), concorrenti nel delitto di causazione delfallimento a mezzo di operazioni dolose, consistite nel sistematico omessoversamento di tributi, nella indebita trattenuta sulla retribuzione dalavoro, per cessazione del rapporto di lavoro, nonché ai fini previdenziali,cui seguiva l’obbligazione per la corresponsione dell’interesse al saggiolegale oltre alle sanzioni tributarie; oltre agli omessi versamenti al fondoByblos, alla cessione di carta da macero di proprietà della fallita alla [OSCURATO:SOCIETA]., il tutto con aggravio del dissesto;- [OSCURATO:PERSONA] (capo C), [OSCURATO:PERSONA] (capo K) e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo sempre pernon aver impedito l’evento (capo S), concorrenti nella bancarottapatrimoniale distrattiva, aggravata dall’entità del dissesto, quanto allautilizzazione della fallita come veicolo per sovvenzionare il fabbisogno diliquidità della società capogruppo GVE, che si trovava in difficoltàfinanziarie, e di altre società (sempre appartenenti al [OSCURATO:PERSONA]), nell’anno2014 per un importo di oltre 8 milioni di euro in favore di GVE, per unimporto di oltre 6 milioni di euro in favore di [OSCURATO:PERSONA], nonchédistraendo in favore di persone fisiche, diverse da [OSCURATO:PERSONA], importidi circa 10mila euro per il 2013 e di circa 14mila euro per il 2014. La tesiaccusatoria vedeva la GVE acquistare un credito da [OSCURATO:SOCIETA]. verso RotoAlba per 2,5 milioni di euro che veniva opposto in compensazione alcredito che [OSCURATO:PERSONA] aveva verso GVE per la cessione della carta damacero, nella misura di 8,5 milioni di euro, cosicché la distrazioneriguardava la differenza. [OSCURATO:PERSONA], la distrazione consisteva nellaprestazione da parte della fallita di attività lavorativa in favore della GVE,come anche della esecuzione del contratto sottoscritto alla data del 20luglio 2012 tra la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., mandataria dellaRoto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e la società [OSCURATO:SOCIETA]. per la vendita in esclusiva dellacarta da macero prodotta dalle lavorazioni eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La distrazione riguardava anche: a) un ingente quantitativo di merce -carta in bobine - «operazione apparentemente giustificata contabilmenteda crediti, fraudolentemente e fittiziamente stornati attraverso remissionedi note di credito (per asserite contestazioni mai documentate) ovverotra la società fallita e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (pag 43 della consulenzatecnica)»; b) la somma di euro 461.705,87 parte della quale (per euro290.022,07) versata alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la fornitura di duecucitrici [OSCURATO:PERSONA] usate, ma mai consegnate alla societàfallita, somma riferibile al contratto di locazione per l’acquisto dei cespitie la restante somma di euro 171.683,80 impegnata per l’impiegodestinato alla fornitura di altri macchinari per ristrutturare le uscite delleRototive e backup, consegnate ma mai utilizzate in quanto risultate nonfunzionanti e così, per l’effetto, avendo elargito tali somme senza riceverealcun corrispettivo sinallagmatico, rappresentando una somma sottrattaagli interessi societari ed al perseguimento del relativo oggetto sociale.Quanto alle altre imputazioni, per le quali non si procede più, rispondevano:- [OSCURATO:PERSONA] (capo D) per ricorso abusivo al credito, in concorso con [OSCURATO:PERSONA](capo L) e, sempre a mezzo omissione, con [OSCURATO:PERSONA] (capo T), nonchéVeneziani (capi E), F) e G) e [OSCURATO:PERSONA] (capi M), N) e O) in concorso in ordinealle violazioni tributarie (art. 10-bis d.lgs. 74 del 2000 per gli anni 2014 e2015, nonché art. 2, commi 1 e 2 l. 638 del 1983);- infine, i tre ricorrenti, nelle rispettive qualità e in concorso, della violazionedell’art. 217, primo comma, n. 4 l. fall. per aver aggravato il dissestoastenendosi dal richiedere il fallimento (capo AH).2. La Corte di appello di Torino ha per un verso confermato la responsabilitàin ordine ai primi tre reati - capi A), I) e Q); capi B), J) e R); capi C), K) e S) -mentre ha dichiarato il non doversi procedere per estinzione a seguito diprescrizione in ordine alle violazioni tributarie, al delitto di ricorso abusivo alcredito, nonché alla bancarotta semplice - per [OSCURATO:PERSONA] per i capi D), E), F) e G),per [OSCURATO:PERSONA] per i capi L), M), N) e O), per [OSCURATO:PERSONA] per il capo T), per i tre imputatiper il capo AH).Ne conseguiva la rideterminazione della misura della pena principale e dellepene accessorie fallimentari.3. I ricorsi per cassazione sono stati proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con atti separati, i cui motivi saranno enunciati a seguire nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in cinquemotivi suddivisi in plurime parti.4.1 Il primo motivo riguarda i capi A e AH.4.1.1 In primo luogo il ricorrente deduce violazione di legge quanto all’art. 42cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla estraneità del ricorrente dal delitto difalso in comunicazioni sociali in ordine al bilancio dell’esercizio del 2011.[OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, in primo luogo, che la sentenza impugnata – fol. 26 –abbia ritenuto la redazione del bilancio frutto dell’azione della precedente gestione,rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore, che certamente ebbe apresiedere l’assemblea dei soci che approvò il bilancio nell’ottobre 2012: la stessaCorte di appello, però, valorizza non tanto tale dato formale o l’acquisizione dellaqualità da parte di [OSCURATO:PERSONA] il 2 agosto 2012, quanto invece le condotteantecedenti dell’imputato, che avrebbero consentito a quest’ultimo di poterdecidere, influenzare e contribuire alla redazione del documento contabile.In sostanza, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] - nella fase in cui la società avevauna precedente governance, che però è rimasta esente da incriminazione –risulterebbe sfornito di prove a riguardo.Il ricorrente ricorda come il 22 marzo 2012 fosse stato stipulato un preliminaredi vendita delle quote di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA], detenute da KRVrappresentata da Bagel, in favore del [OSCURATO:PERSONA] (GVE) facente capoa [OSCURATO:PERSONA]. Ma il contratto definitivo non era ancora intervenuto, né al momentodella prima delibera del CDA che approvava la prima versione del bilancio - il 2aprile 2012 – né all’atto della successiva delibera del 3 luglio 2012, che revocavaquella precedente. Tale ultimo atto, osserva il ricorrente, era stato posto in esseredalla precedente governance in contrasto con il socio di minoranza [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo, che rivendicava il diritto di prelazione – quanto alla cessione delle quote aGVE – e aveva chiesto e ottenuto il sequestro giudiziario in sede civile delle quotemedesime. [OSCURATO:PERSONA], annota il ricorrente, il rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] votato a favore della approvazione del primo bilancio e si era opposto allaapprovazione del secondo bilancio, oggetto dell’attuale imputazione.La difesa evidenzia come – a fronte di questa complessiva incertezza - sia daescludersi l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla seconda formulazione del bilancio, cherecava maggiori poste attive e che è oggetto dell’imputazione. D’altro canto, GVEaveva pattuito - con il contratto preliminare - l’acquisizione della propriapartecipazione da KRV proprio alla luce della situazione emergente dalla primaipotesi di bilancio.Era, invece, il venditore KRV ad avere interesse a far emergere una situazionepiù florida, per cautelarsi dalle clausole a garanzia dell’acquirente che prevedevanoun indennizzo in caso di sopravvenienze.Lamenta il ricorrente che l’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della approvazione epredisposizione del secondo bilancio non è sostenuta da fatti, bensì è tautologica,oltre che contraddittoria con quanto la sentenza afferma in ordine alla paternitàdel documento contabile da parte dell’organo gestorio dell’epoca, prima delsubingresso di [OSCURATO:PERSONA].Il richiamo che la Corte di appello compie in ordine alle fonti dichiarativesarebbe viziato da travisamento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero mai riferito diun ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella fase preparatoria del documento contabile falso,Castagnotti risultava aver espresso una personale opinione e non narrato fatti, dalche il complessivo travisamento per invenzione quando la Corte di appello siriferisce alla convergenza delle fonti di prova; la deposizione di Sappariguarderebbe non il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], bensì la sussistenza del falsonella sua oggettività.Illogica sarebbe anche l’affermazione che il management in uscita nonavrebbe corso alcun rischio di incriminazione, visto che le condotte in questioneerano oggetto della gestione della dirigenza in scadenza.4.1.2 Con il secondo profilo di doglianza il ricorrente lamenta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all’aggravamento del dissesto, sia quantoalla condotta di bancarotta da reato societario, fin qui esaminata e contestata alcapo A), sia quanto a quella del capo AH) di bancarotta semplice per omessarichiesta di fallimento, per la quale è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione.La sentenza impugnata non avrebbe dato risposta al motivo di appello checontestava il verificarsi dell’aggravamento del dissesto, rispetto a quello giàrisultante alla data del 31 dicembre 2011.Difetterebbe tale comparazione e, quindi, anche la prova dell’efficienzacausale delle condotte – falso in prospetto e omessa richiesta del fallimento - comeanche non sarebbe stato quantificato lo stato di insolvenza a tale data rispetto aquello esistente al 30 giugno 2014.L’accertamento di circa un milione e mezzo di euro è frutto di una analisi dellerisultanze formali di bilancio, non sull’effettivo ammontare dei netti patrimoniali incomparazione, cosicché poteva verificarsi che il valore risalente fosse più negativodi quello alla fine del periodo di osservazione.D’altro canto, non solo non vi sarebbe la prova dell’aggravamento deldissesto, ma anzi risulterebbe proprio dagli elementi indicati dalla Corte di appelloche il dissesto sarebbe stato attenuato, come pure illogico risulterebbe averescluso che la rinuncia al credito di circa tre milioni di euro di GVE, nei confrontidella fallita, non abbia avuto incidenza positiva sull’aggravamento del dissesto,stimato in un milione e mezzo di euro.Gli argomenti della Corte di appello, per escludere la rilevanza della rinunciaal credito, risulterebbero illogici: quanto alla circostanza che la contabilizzazionedella rinuncia è successiva all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, lavalutazione risulterebbe formalistica e non sostanziale, anche alla luce dellacircostanza che il credito di GVE sarebbe stato postergato, in quanto credito dellacontrollante sulla controllata; quanto alla circostanza che il credito risulterebbeportato in compensazione illecitamente, perché integrante la distrazione, sarebbedato irrilevante.4.1.3 Il ricorrente deduce poi violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 2621, 2423-bis e 2427 cod. civ. nonché dei principi contabiliOIC nn. 16 e 29.Quanto alla appostazione in bilancio dei pezzi di ricambio delle Rototive, ilricorrente insiste nell’affermare che si verte in tema di un aggiornamento dellastima, essendo i ricambi da valutarsi come rimanenza, operazione consentita afronte della erronea appostazione intervenuta in origine, a seguito di una deliberadel Consiglio di amministrazione che nel 2003 indicava i pezzi di ricambio di valoreinferiore a euro 5.000,00 come non facenti parte dell’attivo.Il ricorrente contesta la ricostruzione operata dalla Corte di appello, ritenendoinvece che l’art. 2427 cod. civ. integrato con il n. 29, punto 40, OIC, consente larivalutazione, dovendo denunciarsi l’errata interpretazione da parte della Corteterritoriale del principio contabile n. 16.La Corte di appello avrebbe errato – escludendo così la qualificazione comerimanenze - nel ritenere il costo unitario del pezzo di ricambio come criterioprevalente rispetto a quello del valore globale dei pezzi di ricambio. Diversamente,secondo il ricorrente, il citato principio contabile prevede la prevalenza del criteriodel valore globale, in luogo del costo unitario richiamato dalla Corte territoriale, ecorrettamente il bilancio ha indicato nella terza categoria del richiamato principioOIC «pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente» a fronte del valorecomplessivo di 800mila euro.L’interpretazione della Corte territoriale, invece, sarebbe irragionevole, inquanto tale valore – a fronte di un numero notevolissimo di pezzi di ricambio e diun valore globale elevato - secondo i criteri adottati dalla sentenza impugnata,non troverebbe ingresso nella consistenza patrimoniale effettiva quale rimanenza,anche rilevante ai fini tributari.Anche mal utilizzata e travisata sarebbe la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], richiamatain motivazione - che si riferiva al magazzino dei ricambi senza indicazione deisingoli pezzi, in quanto ciò che rileva non è il valore singolo bensì quellocomplessivo dei ricambi - né può ritenersi che tale valore dovesse essere oggettodi una svalutazione, per la quale non sono indicati criteri concreti.Quanto alla ulteriore errata capitalizzazione dei costi di intervento suimacchinari – valutati dalle sentenze di merito come ordinaria manutenzione e nonstraordinaria manutenzione o miglioria degli stessi, che aveva condotto allaqualificazione come immobilizzazioni immateriali – la Corte di appello ha ignoratoche nessun elemento probatorio escludeva l’idoneità degli interventi suimacchinari tali da attribuire maggior valore agli stessi (OIC n. 16), tanto più chetale qualificazione era già preesistente, seppur per un valore di 126.441,00 euroa fronte dell’incremento per l’anno del bilancio in contestazione a 341.128,00 euro.Anche in questo caso la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] viene travisata, perché lostesso mai ha escluso che gli interventi sui macchinari abbiano prodotto concretemigliorie agli stessi, né la vetustà degli stessi esclude il valore aggiuntivo degliinterventi.Peraltro, ai fini dell’aggravamento del dissesto, la sentenza impugnata nonchiarisce l’incidenza sullo stesso della capitalizzazione dei costi, né dei maggiorivalori attribuiti alle rimanenze.4.1.4 Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 43 cod. pen. quanto al dolo richiesto dalla fattispecieincriminatrice.Illogico sarebbe l’avere ritenuto sussistere la coscienza e volontà del falso inVeneziani e non nei precedenti gestori della società fallita – non incriminati ariguardo – così da ritenerli indotti in errore dall’attuale ricorrente.La Corte di appello non ha tenuto in conto che Bagel era presidente del CDAe socio di maggioranza della fallita all’atto della revoca della delibera diapprovazione del bilancio e della deliberazione del secondo documento contabile.Costui era pienamente coinvolto in modo sistematico nelle due fasi – a detta diCarbone, membro del collegio sindacale – e giunse a collidere con la minoranzarappresentativa di [OSCURATO:PERSONA]. Tale dinamica sarebbe stata indotta,secondo la sentenza impugnata, dall’impulso di [OSCURATO:PERSONA], senza che si rinvengaperò alcun riferimento probatorio specifico a riguardo, né si chiarisca quale fossel’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a un bilancio falsificato, a fronte del contratto preliminareche recava una clausola di garanzia che invece giustificava un movente per Bagel.La Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che l’interesse allarevoca del primo bilancio era stato espresso da una comunicazione di KRV alcustode delle quote di maggioranza e che, comunque, il dato dell’inventarioeseguito, al quale si riferisce la sentenza impugnata, costituisce un antefattoneutro, che rende manifestamente illogica la motivazione quanto alla sussistenzadel dolo per il ricorrente e non si confronta con l’interesse di Bagel a creare lecondizioni perché non si rendesse operativa la clausola contrattuale, anche neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].Per altro [OSCURATO:PERSONA] non sapeva se la controversia civile sarebbe finita con lapropria soccombenza, rispetto al diritto di prelazione del socio di minoranza.Con tale argomento non si confronta la sentenza impugnata, né con laposizione di [OSCURATO:PERSONA], già direttore generale con Bagel e poi comunque operantecon [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza il dolo generico di [OSCURATO:PERSONA] non è comprovato oltreogni ragionevole dubbio - peraltro, lo stesso coefficiente psicologico dovrebbeessere maturato quando ancora non era noto se [OSCURATO:PERSONA] sarebbe subentratonella società- anche con riferimento all’effetto causale del dissesto.4.1.5 Anche quanto al dolo specifico, richiesto dalla norma incriminatrice, laCorte di appello non lo verifica ex ante e comunque erra allorquando lo connettealla volontà di eludere l’obbligo di ricapitalizzazione, che anche il primo bilancioavrebbe evitato, dovendo trovare applicazione l’art. 2482-bis, e non ter, cod. civche non impone la ricapitalizzazione.Per altro GVE immise in [OSCURATO:PERSONA] 12 milioni di euro nell’anno seguente, il checollide con la finalità di profitto, con la quale contrasta anche la rinuncia al creditodi GVE per 3 milioni di euro.Anche il profitto - individuato nella volontà di commettere operazioni dolose -per un verso non spiega la connessione fra la asserita falsificazione del bilancio ela consumazione delle citate operazioni - reiterato inadempimento tributario,compensazione infragruppo dunque non dipendente dalla falsità del bilancio,vendita della carta a terzi acquirenti, distrazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] – ancheperché le stesse sono tutte condotte seguenti al deposito del bilancio 2012.4.1.6 Quanto al dolo intenzionale, la motivazione sarebbe apparente in ordinealla finalità di stipulare i contratti con controparti che altrimenti si sarebberoastenute, in quanto nessun riferimento in sentenza si fa in concreto in merito atali contratti, che non siano quelli di favore di terzi non rilevanti perché veicolo perla distrazione.Anche l’intenzione di far apparire una situazione più florida per fare ricorso –abusivo – al credito, integrante il reato, risulta smentita dalla circostanza che lerate del mutuo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] fossero state regolarmente pagate finoalla domanda di concordato preventivo – il che esclude la finalità decettiva delfalso in bilancio. [OSCURATO:PERSONA] collide con il dolo intenzionale anche la circostanza chel’affidabilità di [OSCURATO:PERSONA] conseguiva alla capacità di KRV, tedesca, di ripianare leperdite, cosicché la situazione per la banca tedesca, al subentro di [OSCURATO:PERSONA], eratale che nessuna idoneità decettiva aveva il bilancio a fronte di una situazioneevidente, quale la differenza fra i due bilanci, la revoca del primo, la non rilevantemaggiore garanzia offerta dall’incremento di 800mila euro dell’attivo a fronte diun attivo di 18 milioni di euro, il subentro a KRV di [OSCURATO:PERSONA] che assicurava minorigaranzie.4.2 Il secondo motivo inerisce alle operazioni dolose causative del fallimentocontestate al capo B).Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,rappresentando come con l’appello già il ricorrente avesse evidenziato che la fallitaera creditrice in maggior misura dell’Erario rispetto alla posizione debitoria,cosicché nel caso concreto l’omesso pagamento dei debiti tributari – comprensivodi sanzioni e interessi - non determinava l’aggravamento del dissesto a fronte diun credito maggiore mai contestato. [OSCURATO:PERSONA], anno dopo anno i crediti Ivasopravanzavano i debiti – con interessi e sanzioni – ed ex art. 56 l. fall. èammissibile la compensazione del credito Iva richiesto a rimborso da parte dellafallita – anche se divenga successivamente liquido ed esigibile - con debiti erarialianteriori.Anche per l’importo a debito che comprende il fondo Byblos la Corte haritenuto causato l’aggravamento del dissesto, pur a fronte di poche migliaia di europer gli interessi maggiori maturati.4.3 Il terzo motivo, che nella sostanza, pur facendo riferimento al capo B), invero riguarda le distrazioni contestate al capo C) e viene indicato comearticolazione del secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione. In sostanza il ricorrente tende a dimostrare l’insussistenza dellecondotte distrattive che, in quanto costituenti attività per la società, risultavanoanche elidere il processo causale aggravante il dissesto contestato al capo B).4.3.1 Quanto alla compensazione del credito della fallita nei confronti di GVEe di [OSCURATO:PERSONA], emergenti dal mastrino clienti e dal mastrino creditoridiversi, ritenuta distrattiva, il ricorrente evidenzia come la Corte di appello abbiarichiamato il principio fissato da Sez. 1 civ., n. 1865 del 27/01/2025, Rv. 673552– 01: in tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei creditida rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 cod. civ. e quellodella compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in terminidi ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non puòcompensare nella già menzionata sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 cod.civ. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità diprotezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.Tale principio, però, esclude che la compensazione si sia in concretorealizzata, a differenza di quanto ritiene la Corte di appello, che trae la prova dellacompensazione dalla sola annotazione contabile, non potendo la mancataammissione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo di GVE essere elusa dalla Corte diappello, che non prende atto dell’inesistenza del credito della fallita verso lacontrollante, tanto più che non vi è la prova che l’ammissione al passivo avrebbeconsentito a [OSCURATO:PERSONA] di ottenere soddisfazione in concreto nella procedurafallimentare GVE.In sostanza la condotta posta in essere non avrebbe generato alcun danno.Ne deriva anche il vizio della sentenza quanto al dolo, in quanto i due espertiche [OSCURATO:PERSONA] aveva compulsato - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – a differenza di quantoafferma la sentenza impugnata – che attribuisce loro l’opinione sulla potenzialeillegittimità della compensazione - furono invece certi della regolarità dellaoperazione.In sostanza, si tratterebbe di un travisamento delle dichiarazioni rese dacostoro. Da tale certezza di legittimità deriverebbe l’assenza di dolo, per altroanche in ragione della natura extrapenale degli artt. 56 l. fall. e 2467 cod. civ. percui si verterebbe in tema di errore di fatto ex art. 47 cod. pen.4.3.2 La difesa censura anche l’esclusione della responsabilità penale a frontedi vantaggi compensativi indubbi in ragione di 9,6 milioni di euro di crediti insoluticomplessivi di [OSCURATO:PERSONA] per crediti commerciali, carta da macero e carta in bobine,a fronte di risorse immesse da GVE per 12,8 milioni di euro.La Corte di appello rileva come i contratti di cessione della carta fosserocontratti capestro e come le operazioni di compensazione avessero neutralizzato icrediti della fallita, trascurando di verificare che gli apporti da parte di GVE sonostati decisamente superiori, integrino i cd. vantaggi compensativi, anche acopertura della distrazione inerente all’acquisto dei macchinari da [OSCURATO:PERSONA].4.4. Il quarto motivo – indicato come terzo in ricorso - lamenta violazione dilegge processuale, deducendo la inutilizzabilità delle relazioni di [OSCURATO:PERSONA] AuditS.r.l. che erano state acquisite su richiesta del pubblico ministero tardivamente efuori udienza dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanze del 27 ottobre 2020 e 21dicembre 2020. Erra la Corte di appello ritenendone legittima l’acquisizione, poichéla stessa doveva conseguire alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, penala nullità a regime intermedio.4.5 Il quinto motivo, indicato come quarto in ricorso, lamenta violazione dilegge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuantigeneriche e alla dosimetria della pena.In particolare, la Corte di appello non avrebbe esaminato la pluralità di ragioniindicate dalla difesa e giustificanti il riconoscimento dell’attenuazione (eccessivitàdella pena, ritenuta gravità del danno già valutata con la relativa aggravante,comportamento processuale, volontà di salvare la fallita, immissione di liquiditànella fallita, crediti fiscali superiori ai debiti nella gestione [OSCURATO:PERSONA], i manager diRoto [OSCURATO:PERSONA] venivano pagati da GVE, introduzione di nuovi assetti organizzativi eincarico del recupero del credito Iva di 5 milioni di euro, incensuratezza) mentrela decisione della Corte di appello si limita al diniego in relazione alla solaincensuratezza.5. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta articolato indue motivi.5.1.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, rilevando lacontraddittorietà della sentenza impugnata che ha riconosciuto la qualità didominus al [OSCURATO:PERSONA] e al contempo un ruolo analogo a [OSCURATO:PERSONA], seppur subordinato,in violazione dell’art. 2639 cod. civ., affermando infatti che quest’ultimo nonavesse poteri gestori.Per altro, per un verso le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che escludeva che Basilesvolgesse le funzioni di fatto, sono state ritenute inattendibili, salvo però valutare- a supporto della tesi della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - la corrispondenza elettronicafra i due e di [OSCURATO:PERSONA] con terzi, mentre dalla medesima documentazione emergeil ruolo predominante di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente riporta poi brani delle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle qualiemergerebbe la non continuità delle funzioni di [OSCURATO:PERSONA].5.1.2 Quanto al delitto di falso in comunicazioni sociali sub capo I), ilricorrente censura la sentenza impugnata che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di chiaffiancò [OSCURATO:PERSONA] nella redazione dell’inventario, che fu posto a base della secondaversione del bilancio, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva le funzioni di consulente e nonvi sarebbe certezza della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla finalitàdell’inventario medesimo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] riferiva che fu affiancato da [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA], comeanche lo riferivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con tali emergenze la Corte di appello non si sarebbe confrontata, né conl’argomento che l’inventario non era falso e [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto alcun ruolo inmerito, come anche in relazione alla condotta di falsità nelle comunicazioni; anchenon adeguata risulterebbe la motivazione quanto alla sussistenza del coefficientesoggettivo richiesto.5.1.3 Quanto alle operazioni dolose relative al capo J), la sentenza impugnatarisulta illogica, allorché non prende atto che i prezzi di acquisto della carta vendutadalla fallita a [OSCURATO:SOCIETA]. fossero in media con quelli di mercato e maggiori di quelliminimi assicurati da [OSCURATO:SOCIETA]., acquirente sostituita da [OSCURATO:PERSONA], secondo la tesiaccusatoria. La sentenza è contraddittoria allorché rileva che la sostituzione fudisposta da [OSCURATO:PERSONA] (fol. 13) e poi, invece, da [OSCURATO:PERSONA] (fol. 55).I documenti contrattuali non sono mai a firma di [OSCURATO:PERSONA] e le accuse di Costanzonon si confrontano con la ritenuta inattendibilità del dichiarante, recante astiocontro [OSCURATO:PERSONA].5.1.4 Quanto al capo K), relativamente alle condotte distrattive, la Corted’appello erra nel ritenere [OSCURATO:PERSONA] operativo nella distrazione a mezzocompensazione, travisando il contenuto delle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -componente del consiglio di amministrazione – e fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché ledichiarazioni di Castagnotti e Cerizza.5.2 Con il secondo motivo il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio,lamentando i dinieghi delle circostanze attenuanti generiche e della pena minimaedittale, nonostante l’incensuratezza e le conseguenze personali patite per effettodella vicenda giudiziaria.6. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.6.1 Il primo motivo lamenta vizio di motivazione, in quanto a frontedell’appello di [OSCURATO:PERSONA], presidente del collegio sindacale e poi sindaco unico, lasentenza rinvia agli argomenti sviluppati per [OSCURATO:PERSONA], senza valutare la necessitàdi una verifica correlata alla posizione e alla diversa condotta – non commissivama omissiva – contestata all’imputato.6.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, per avere la Corteterritoriale fondato la responsabilità del ricorrente su una mera violazione degliobblighi di vigilanza, in assenza di un adeguato accertamento del nesso di causalitàtra le condotte omissive contestate e l’evento.In particolare, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbeomesso di verificare se con l’esercizio dei poteri impeditivi - attribuiti al sindaco -avrebbe avuto una concreta ed effettiva capacità di incidere sulle condotte degliamministratori, direttamente o indirettamente, e così di evitare - o quantomenoostacolare - la realizzazione delle operazioni dolose e distrattive.La Corte di appello si sarebbe limitata a registrare la posizione di garanzia,ma non a verificare l’effettiva agevolazione tramite l’omessa attivazione di poterieffettivamente impeditivi e l’incidenza dell’attivazione degli stessi sul nessocausale, come anche l’effettiva conoscenza e consapevolezza del rischio per lasocietà fallenda.In particolare, risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto contezza dellecompensazioni dopo sei mesi dalla realizzazione delle stesse, grazie allainformativa del revisore [OSCURATO:PERSONA], momento dal quale il sindaco aveva attivato ipropri poteri con riunioni dei collegi sindacali delle società del gruppo.6.3 Con ulteriore motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordineall’elemento soggettivo, essendo richiesto il dolo e non la colpa, che non concorrenel reato doloso.La Corte di merito avrebbe implicitamente affermato una responsabilità daposizione, senza accertare la sussistenza del dolo, neppure nella forma del doloeventuale, in relazione ai reati contestati a titolo di concorso omissivo, non avendoofferto la prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza che l’evento criminoso sarebbe statoconseguenza, anche solo eventuale, della propria inerzia.7. I ricorsi sono stati trattati con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.8. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono complessivamente infondati, mentre fondato, nei termini che seguono,è il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1 Il primo motivo di ricorso reitera le censure già mosse dal primo motivodi appello e ha trovato adeguata risposta nella sentenza qui impugnata.2.1.1 Va premesso che la sentenza di appello riporta, in ordine al delitto difalso in comunicazioni sociali, quanto segue, in conformità a quanto ritenuto dallasentenza di primo grado.Il bilancio di [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 2011 aveva ricevuto in data 16 aprile2012 la proposta di approvazione del collegio sindacale, cosicché l’approvazionedell’assemblea dei soci interveniva il 10 maggio 2012: in tale occasione venivaanche deliberato che la perdita emergente dal bilancio venisse rinviata agli esercizisuccessivi, con la previsione di una assemblea straordinaria che prevedesse lariduzione del capitale sociale.Il documento contabile appostava una perdita di oltre 1 milione 24mila euroe anche quello dell’anno precedente, al 31 dicembre 2010, recava analoga perdita,in entrambi i casi con erosione del capitale sociale nella misura di oltre un terzo.Il verbale relativo all’approvazione del bilancio 2011 non era stato sottoscrittoda Bagel, presidente del consiglio di amministrazione e espressione del socio dimaggioranza KRV.La bozza di quello che sarebbe stato il secondo bilancio 2011 – che, annota laCorte di appello, era già circolata in occasione della assemblea del 10 maggio 2012di approvazione del primo documento contabile (fol. 7) - recava invece un risultatopositivo di 33.650,00 euro, grazie alla capitalizzazione dei costi di manutenzioneper oltre 214mila euro e all’inserimento tra le rimanenze finali di materiali diricambio valutati per oltre 855mila euro.La bozza era corredata del parere positivo di [OSCURATO:PERSONA], sindaco di GVE e nonancora della fallita, che, come professionista esterno, convalidava la nuova stimaa mezzo di una mail del 2 maggio 2012.La seconda stesura del bilancio veniva sottoposta all’assemblea dei soci indata 11 giugno 2012 e sia il socio di minoranza [OSCURATO:PERSONA] – che avevaottenuto il sequestro giudiziario delle quote in vendita da parte di KRV – sia ancheil collegio sindacale e il consigliere del [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano come ilbilancio fosse stato già approvato: Bagel – che aveva promesso in vendita a GVEle quote in data 22 marzo 2012 - chiedeva e otteneva - rappresentandol’inesistenza della propria firma in calce al precedente verbale di approvazione -la revoca dell’approvazione del primo bilancio in data 3 luglio 2012.Il collegio dei sindaci esprimeva parere favorevole alla seconda stesura delbilancio, salva la necessità di assumere le decisioni ex art. 2482-bis cod. civ., eBagel otteneva l’approvazione di tale documento contabile in data 4 ottobre 2012,presente il nuovo management di GVE, vale a dire [OSCURATO:PERSONA].Il collegio sindacale - presieduto da [OSCURATO:PERSONA] il 2 agosto 2012 e poi sindacounico dal 21 settembre 2012 – come anticipato non effettuava rilievi, dando contodella uniformità dei criteri di valutazione rispetto al bilancio precedente, mentre larelazione che invece censurava tale approvazione – a firma della società direvisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – non veniva richiamata nella assemblea diapprovazione della revoca del 3 luglio 2012 e risultava essere stata acquisita solonel corso del dibattimento.Le critiche di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in particolare, riguardavano il difetto diindicazione, nella nota integrativa, della capitalizzazione dei costi di manutenzionestraordinari nonché della appostazione dei pezzi di ricambio.2.1.2 La Corte di appello, in primo luogo, evidenzia come il portatodichiarativo emergente dall’istruttoria e richiamato dalla sentenza di primo grado– consistente nelle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre che Castagnotti– comprovasse l’interessamento frenetico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fol. 26)alla redazione dell’inventario del magazzino dei pezzi di ricambio, che dovevasupportare la seconda versione del bilancio.Aggiunge la Corte di appello che tale attività di inventariazione fu precedutada una apposita collocazione dei pezzi, sparsi per lo stabilimento, in uno spaziounitario.A riguardo questa Corte deve rilevare che il travisamento dedotto dalricorrente - in relazione alle dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- viene proposto per la prima volta in sede di legittimità, come la Corte di appellochiaramente evidenzia al fol. 27 della sentenza impugnata: l’appello, infatti,censurava esclusivamente l’«interpretazione» delle dichiarazioni di Castagnotti.Tale affermazione non è contestata dalla difesa, il che rende le censure - orain esame in relazione ai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – del tutto inedite.Per altro, va ricordato che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" –integrata dalle due sentenze di merito consonanti quanto a metodo ed esito dellavalutazione - il vizio di travisamento della prova, per utilizzazione diun'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione diuna prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrenterappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamentetravisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nellamotivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; conf. N. 7986 del 2017 Rv. 269217 - 01, N.4060 del 2014 Rv. 258438 - 01, N. 19710 del 2009 Rv. 243636 - 01, N. 5615 del2014 Rv. 258432 - 01, N. 5223 del 2007 Rv. 236130 – 01). Il che nel caso inesame non è stato dedotto.Pertanto, le censure al significante delle deposizioni ora richiamate non sonoqui consentite.2.1.3 La Corte di appello, poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente,non elude il tema del subingresso formale solo finale di [OSCURATO:PERSONA] a Bagel e di GVEa KRV, che attesterebbe esclusivamente un affidamento incolpevole del primorispetto alle iniziative del secondo.Diversamente il Collegio di secondo grado, con motivazione nonmanifestamente illogica, argomenta su come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur privii primi due di titolo, avessero – già prima del subingresso formale nella societàfallita – incentivato e sollecitato i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] alla redazionedell’inventario: tale iniziativa aveva quale unica ragione logica quella di consentirel’approvazione del secondo bilancio in luogo del primo.L’interesse di costoro ad attivarsi per ottenere un bilancio in attivo nemotivava l’agire fin da questa fase, preliminare rispetto alla effettiva cessione dellequote da KRV a GVE, intervenuta il 22 marzo 2012 e al subingresso formale diVeneziani – già impegnato con il preliminare - nella fallita.Agli argomenti della difesa, che attribuiscono al solo cedente l’interesse a farcomparire in bilancio una situazione più florida - e non anche alla cessionaria GVE- offre una adeguata risposta la Corte di appello.In primo luogo, la Corte di appello opera una ben diversa interpretazione delcontratto preliminare rispetto a quella proposta dal ricorrente.La tesi difensiva ritiene che KRV fosse unica società interessata ad evitaresopravvenienze passive - e quindi interessata alla redazione del secondo bilancio- per l’esistenza di sfavorevoli garanzie contrattuali nel caso di emersione di questeultime. Bagel avrebbe, nella impostazione difensiva, voluto l’approvazione delsecondo bilancio proprio per neutralizzare l’incidenza di sopravvenienze passivesul prezzo della partecipazione all’atto della stipula del contratto definitivo.La Corte territoriale rileva, invece, come il contratto preliminare prevedesse«una vera e propria blindatura del prezzo, tanto per la parte promissariaacquirente (GVE) quanto per la parte promittente venditrice (KRV), stante laprevisione di un meccanismo di compensazione tra l’eventuale emersione disopravvenienze passive con eventuali attivi latenti, che fossero suscettibili diiscrizione a bilancio (come per le valorizzazioni contestate) nell’ambito del previstomassimale» (fol. 27).Ciò rendeva – secondo la Corte di appello - per entrambe le parti indifferente,rispetto al prezzo di vendita della partecipazione di maggioranza, l’esistenza omeno della seconda versione di bilancio.La Corte di appello offre, in sostanza, una interpretazione diversa delcontratto, rispetto alle quali le censure difensive devono confrontarsi con i limitipropri del giudizio di legittimità.Questa Corte ha già affermato – cfr. Sez. 4, n. 4754 del 18/11/2020, dep.08/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280483 – 01 – che l'accertamento, da parte delgiudice del merito, della volontà delle parti contraenti emergente da una clausolacontrattuale, non può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione sel'indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge perl'interpretazione dei contratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione.Nello stesso senso Sez. 2., n. 750 del 17/03/1971, Rossi, Rv. 117733-01osservava come l'accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà delleparti contraenti, emergente da una clausola contrattuale, non può essere soggettoal sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è stata condotta senzaviolazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti (art.1362 cod. civ.) ed è sorretta da congrua e logica motivazione.Come osserva Sez. 4, [OSCURATO:PERSONA], l'interpretazione della volontà delle parti èquaestio facti, di per sé esclusa dal sindacato di legittimità, a meno che lamotivazione presenti aporie del tutto insuperabili.Anche in sede civile questa Corte ha affermato che l'interpretazione delcontratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soloper erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, che va però dedotta con la specifica indicazione - nelricorso per cassazione - delle ragioni per cui l’argomentare del giudice si siadiscostato dai suddetti canoni. Altrimenti, la ricostruzione del contenuto dellavolontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa daquella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Sez. 3 civ., n. 353del 08/01/2025 - Rv. 673743 – 01, in applicazione di detto principio, ha dichiaratoinammissibile il motivo di ricorso con cui si censurava l'interpretazione della Corteterritoriale, che aveva escluso la natura novativa degli accordi conclusi tra le partiper l'eliminazione dei vizi, perché tale critica non si era articolata attraverso laprospettazione di un'obiettiva contrarietà al senso comune di quello attribuito altesto e al comportamento interpretato o della macroscopica irrazionalità o intimacontraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì mediante lamera indicazione dei motivi per cui la lettura interpretativa criticata non eraritenuta condivisibile, rispetto a quella considerata preferibile; conf.: N. 17427 del2003 Rv. 568253 – 01).Nel caso in esame non si rinviene alcuna censura in grado di palesare ragionidi illogicità manifesta o di erronea applicazione delle regole dell’interpretazione delcontratto, cosicché la doglianza resta generica.2.1.3.1 Va pertanto ribadito che l'accertamento, da parte del giudice delmerito, della volontà delle parti contraenti emergente da una clausola contrattualenon può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è statacondotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione deicontratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione.2.1.4 La Corte di appello rende, poi, una adeguata motivazione quanto almovente che ha determinato gli imputati al delitto, individuando le ragioni diinteresse per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla approvazione del secondo bilancio in luogodel primo.Tali argomenti sostengono adeguatamente il coefficiente psicologico richiestodalla bancarotta impropria da falso in bilancio, tema sul quale si tornerà conl’esame dei successivi motivi di ricorso.La Corte di appello evidenzia – dopo aver escluso l’interesse connesso alprezzo della partecipazione da versare al momento della definitiva cessione dellapartecipazione – come sussistesse certamente l’interesse di GVE e degli imputatiVeneziani e [OSCURATO:PERSONA] alla approvazione del falso bilancio, in quanto l’onere diricapitalizzazione ex art. 2482-bis cod. civ. sarebbe ricaduto sulla subentranteGVE, a partire dalla data di approvazione del documento contabile del 4 ottobre2012.Annota la Corte di appello, con motivazione congrua e non puntualmentecensurata: «Certo è che l’eventuale onere di ricapitalizzazione di una società inperdita sarebbe gravato sull’acquirente GVE (l’approvazione del bilancio è del4.10.2012 di talché solo a partire da quella data sarebbero scattati gli obblighi dilegge a carico dell’organo gestorio) e che, pertanto, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] avessetutto l’interesse a non rilevare una società in perdita, ancorché ne avesseconvenuto l’acquisto della partecipazione di maggioranza ad un corrispettivoancorato al precedente risultato di esercizio negativo e cristallizzato per le ragionisuddette» (fol. 28 della sentenza impugnata).La responsabilità penale degli imputati [OSCURATO:PERSONA] – ma anche [OSCURATO:PERSONA] - vienetratta dalla Corte territoriale dal contributo fattivo di costoro alla redazionedell’inventario e dalla posizione dagli stessi assunta all’atto della approvazione delbilancio, in uno ai motivi che sostenevano la falsificazione del documentocontabile.Si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche.All’obiezione difensiva per la quale [OSCURATO:PERSONA] - essendo incerto l’esito delgiudizio civile quanto alla rivendicazione di [OSCURATO:PERSONA], socio di minoranza,in ordine all’esercizio dei diritti di prelazione - non avrebbe mai imbastitol’operazione attribuitagli, la Corte territoriale replica in modo non illogico: leoperazioni di predisposizione dell’inventario, definite convulse (fol. 28),risultavano anteriori rispetto al sequestro giudiziario ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] SanPaolo.In sostanza, l’insieme di tali elementi – secondo la Corte territoriale –comprovava il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]: le attività informali svolte dagliimputati prima dell’assunzione delle cariche e del subingresso di GVE nella fallita,sollecitando e ottenendo la predisposizione dell’inventario; l’approvazione delbilancio il 4 ottobre 2012, quando GVE deteneva la maggioranza delle quote eVeneziani dal 2 agosto 2012 aveva assunto la carica di presidente del Cda eamministratore delegato, quindi con incarico formale; infine, l’esistenza delmovente, vale a dire la volontà di evitare l’obbligatoria ricapitalizzazione chesarebbe derivata dal bilancio nella sua prima configurazione, con oneri per lanuova governance di [OSCURATO:PERSONA], quindi di GVE e [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, la Corte di appello nonsi limita a una valutazione delle sole condotte antecedenti il subingresso dellanuova governance, bensì valorizza anche il dato formale della approvazione delbilancio sotto la presidenza di [OSCURATO:PERSONA] (fol.28) e articola il proprio ragionamentointorno ad una lettura congiunta degli elementi comprovati, anteriori e successivial subingresso di [OSCURATO:PERSONA] nella società che andrà a fallire.Si tratta di un metodo corretto, di valutazione non atomistica delleemergenze probatorie.Infine, neanche adeguate a intaccare in modo decisivo il tessuto logico delladecisione sono le doglianze che riguardano la mancata incriminazione dellaprecedente governance e l’assenza del rischio di incriminazione affermata dallaCorte di appello.Quanto a quest’ultima si tratta di un passaggio marginale e non essenzialedella motivazione impugnata, quindi non disarticolante; quanto alla primaquestione si verte di un tema irrilevante, ai fini della tenuta della presentemotivazione, in quanto la contraddittorietà e la non manifesta illogicità devonodell’organo inquirente, delle quali non può certamente rispondere il giudice.2.1.5 Va ricordato, quanto al rilievo della evidenziata marginalità della primacensura, che in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principiodi specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e ditravisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione edimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dalgiudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenzaesplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo delprovvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1,n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016,Nappello, Rv. 265765 - 01).2.1.6 Va, inoltre, affermato, quanto alle scelte dell’organo inquirente, che intema di ricorso per cassazione, non integra il vizio di contraddittorietà dellamotivazione il contrasto dedotto fra la scelta incriminatrice dell’organo inquirente– che non abbia investito un potenziale autore o concorrente nel reato - e lavalutazione della responsabilità penale operata dal giudice in ordine all’imputato,trattandosi di elementi non appartenenti entrambi alla motivazione(contraddittorietà logica) o al rapporto fra motivazione e prova (contraddittorietàprocessuale), bensì l'uno relativo all’esercizio del potere autonomo del pubblicoministero e l'altro alla decisione (vedi Sez. 5, n. 2355 del 25/10/2024, dep. 2025,Placenza, Rv. 287479 – 02; N. 4803 del 2025 Rv. 287429 - 01, N. 53600 del 2017Rv. 271635 – 01).2.2 Quanto al secondo profilo di doglianza, che riguarda l’aggravamento deldissesto, va premesso come correttamente la Corte di appello abbia richiamatoSez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537 – 01, che asua volta fa propri gli argomenti di Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv.261759 – 01 (conf. a Sez. 5 Bevilacqua, anche N. 28508 del 2013 Rv. 255575 -01, N. 42272 del 2014 Rv. 260394 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255089 – 01).Tali pronunce hanno ritenuto integrato il reato di bancarotta impropria dareato societario per false comunicazioni sociali in relazione alla condottadell'amministratore, il quale abbia esposto nel bilancio dati non veri al fine dioccultare la esistenza di perdite e consentire, quindi, la prosecuzione dell'attivitàdi impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, conconseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questafattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il sempliceaggravamento del dissesto.Infatti, in motivazione Sez. 5 Bevilacqua afferma che l’evento tipico del reato«comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento deldissesto; conducendo a tale conclusione sia il dato letterale della normaincriminatrice, che individua le condotte rilevanti in quelle che abbiano anche"concorso a cagionare" il dissesto, sia la considerazione della naturaleprogressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un'impresa (Sez. 5,n. 16259 del 04/03/2010, Chini, Rv. 247254; Sez. 5, n. 17021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Garuti, Rv. 255090; Sez. 5, n. 28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575).Orbene, tale aggravamento si verifica non solo allorché le falsità in bilancioincidano direttamente sulla consistenza del patrimonio della società, ma anche […]laddove le stesse, occultando l'esistenza di perdite, consentano la prosecuzionedell'attività dell'impresa, in assenza di interventi di ricapitalizzazione o diliquidazione, ed il conseguente accumulo di perdite ulteriori (Sez. 5, n. 28508 del12/04/2013, Mannino, Rv. 255575)».In sostanza l’evento viene a prodursi per la sola circostanza che vi sia statoun occultamento delle perdite - nel caso in esame operato con l’appostazione dielementi attivi non esistenti - in quanto ciò produce l’accumularsi di perditeulteriori a causa della prosecuzione dell’attività in mancanza della obbligatoriaricapitalizzazione o dell’alternativo scioglimento.A riguardo, la motivazione qui impugnata per un verso fa buon governo di taliprincipi, per altro verso fonda su argomenti tutt’altro che manifestamente illogici,rappresentando come le perdite dal 31 dicembre 2011 si siano implementate nellamisura di un milione e mezzo di euro al 31 dicembre 2013 (cfr. anche fol. 46 dellasentenza di primo grado).In particolare, al fol. 30, la Corte di appello, confermando la sentenza di primogrado, in sostanza evidenzia che: a) alcuna interruzione del nesso causale pereffetto del mero decorso del tempo poteva essersi verificata fra il falso in bilancioe il dissesto; b) l’entità delle perdite originarie derivava dalla crisi di settore e dallespese da affrontare – circostanze, queste ultime, divenute strutturali in [OSCURATO:PERSONA]– come dimostrato anche dall’andamento dell’anno antecedente il bilancio incontestazione, vale a dire al 31 dicembre 2010: a tale data, infatti, già si eraprodotta l’erosione del capitale sociale di oltre un terzo; c) proprio tale deficitstrutturale aveva condotto anche nel 2012 a ulteriori costi di produzione superioriai ricavi, anche perché, nella storia di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il costo del lavoro eraparticolarmente gravoso in ragione del riconoscimento ai dipendenti di un numerodi mensilità superiore a quello previsto dal contratto collettivo; d) pertanto con lacondotta di falso in bilancio si è consentita «la prosecuzione della […] attività senzaricapitalizzazione e determinato, per l’appunto, la protrazione di una attivitàgestoria, comprensiva di costi di produzione maggiori dei ricavi e di costi del lavorocostanti, ma sempre forieri di perdite. In buona sostanza alla acclarataprogressione delle esposizioni debitorie non sono corrisposte (e non vi è stataalcuna indicazione in tal senso da parte delle difese) operazioni che abbianoneutralizzato la detta progressione e che abbiano determinato una immissionevalida di risorse per la società. E inoltre non è emersa né è stata prospettata alcunasituazione di eccezionalità che possa giustificare l’incremento delle perdite di oltreun milione e mezzo di euro tra il bilancio al 31.12.2011 e il bilancio al 31.12.2013in termini quantitativi e qualitativi, tali da interrompere il nesso causale con lacondotta di falsificazione del documento di sintesi incriminato» (così al fol. 31).La Corte di appello evidenzia, in sostanza, la natura strutturale delle perdite,che progressivamente si andavano ad accrescere proprio a causa dell’omessopalesarsi della situazione in perdita.La natura sistemica delle perdite e l’incidenza progressiva delle stesse ècomprovata dal bilancio al 31 dicembre 2010, che risultava già in perdita, comesarebbe poi accaduto anche al 31 dicembre 2011 per euro 1.024.098,00 euro,perdita emersa con il bilancio approvato in prima battuta e poi celato con il secondodocumento contabile oggetto di contestazione (cfr. foll. 7 e 41).Per entrambe le annualità vi era stata erosione del capitale sociale eccedenteil terzo, il che determinava, alla luce del dettato dell’art. 2482-bis cod. civ.,l’obbligatoria convocazione dell’assemblea senza indugio, la possibilità diposticipare l’obbligatoria riduzione del capitale all’esercizio successivo (che inrealtà era quello oggetto di contestazione), in caso di permanere della situazionedi perdite superiori ad un terzo del capitale, e l’eventuale scioglimento o laricapitalizzazione. La situazione di crisi strutturale, già manifestatasi al 31dicembre 2010, veniva quindi ad aggravarsi progressivamente anche grazie alfalso nel documento contabile, che celava gli obblighi alternativi diricapitalizzazione o scioglimento, con conseguente accrescersi delle passività.2.2.1 Sul punto il ricorrente richiama il motivo di appello, lamentando che laCorte territoriale non vi abbia dato risposta.Il motivo di appello in questione è quello sostanzialmente correlato allacontestazione di bancarotta semplice sub capo AH), per la quale la Corte di appelloha dichiarato l’estinzione per prescrizione.A tal riguardo, correttamente, la Corte di appello evidenzia come, essendointervenuta l’estinzione per prescrizione della condotta, non vi fossero ipresupposti per il proscioglimento nel merito.In vero, le considerazioni della Corte territoriale svolte in ordine al delitto dibancarotta impropria da falso in bilancio (foll. 25 e ss.) offrivano già una adeguatarisposta alle ragioni dell’appellante anche in ordine al capo AH), escludendol’emergere di elementi che avrebbero dovuto comportare, ex art. 129, comma 2,cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell’imputato. Al riguardo, occorreosservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenzadi una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenzadi assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casiin cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione delmedesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti inmodo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibilecon qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), avendo il giudice di merito l'obbligo diprocedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. UTettamanti, Rv. 244275).2.2.2 Per altro, tornando al capo A), il motivo di appello lamentava l’omessogiudizio controfattuale.Va premesso che tale modalità di verifica della sussistenza del nesso causalee dell’incidenza della condotta sul verificarsi dell’evento è propria sia dei delitti acondotta omissiva, quale è quella contestata al capo AH), sia per quelli a condottacommissiva, quale è quella nel caso di specie di falsificazione del bilanciocontestata al capo A).Non di meno vanno rimarcate le differenze fra i due giudizi, al fine di verificareil nesso di causalità fra condotta - omissiva o commissiva – ed evento.Nel caso in esame sub capo A) si verte in un caso di falso commissivo ex art.2621 cod. civ., per aver esposto «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero»e non per aver omesso «fatti materiali rilevanti».2.2.3 È stato in modo condivisibile affermato che la natura commissiva dellacondotta consistente nella trasgressione di un divieto implica, per l'accertamentodel nesso causale, che il giudizio controfattuale non sia basato sui criteriprobabilistici - statistici tipici della causalità per omissione, ma sia effettuatovalutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato eliminando l'azione dalcontesto in cui è stata posta in essere (Sez. 3, n. 47979 del 28/09/2016, Urru, Rv.268658 - 01). Tale ultima sentenza chiarisce in motivazione - cfr. par. 2.7 - chese il giudizio controfattuale governa sempre l'accertamento di sussistenza delrapporto di causalità, è altrettanto vero che tale giudizio si atteggia diversamentea seconda che l'evento sia imputabile a condotta omissiva ovvero commissivadell'imputato.In caso di causalità per omissione l'agente può solo intervenire sul processocausale, impedendolo sul nascere, ovvero interrompendolo o deviandolo, conl'azione doverosa, verso il risultato atteso. Sez. 3 Urru richiama la metafora percui l’autore del reato «può solo cambiare la storia del fatto, evitando che si avveriovvero piegando il corso degli eventi verso un approdo che preservi il bene tutelatodalla lesione cui andrebbe altrimenti incontro. Egli è in ogni caso "estraneo" alrapporto causale nel quale si potrebbe solo inserire per esercitare il suo dominio.Ma se non lo fa, la condotta omessa non appartiene all'esperienza sensibile perchésemplicemente non esiste "in rerum natura". Sicché in questo caso, per poterl'azione doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, si possaaffermare con elevato grado di credibilità razionale che l'evento non avrebbe avutoluogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o conminore intensità lesiva (così Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv.222138)». In sostanza in tal caso l’azione può essere solo «immaginata,ipotizzata, così come può esserlo l'evento non verificatosi. Di qui la necessità diun criterio rigoroso e non meramente statistico (l'elevato grado di credibilitàrazionale) che guidi il giudice nella ricostruzione di un fatto mai esistito, di unarealtà alternativa e parallela, oltre ogni ragionevole dubbio, a quella reale».Nel caso di causalità commissiva, diversamente, l'agente è parte attiva delrapporto causale che innesca lui stesso o nel quale si inserisce indirizzandolopositivamente verso l'evento.In questo caso egli «è nella storia del fatto, la sua azione è partedell'esperienza sensibile realmente percepita come tale dai protagonisti del fattoe da chi è chiamato a ricostruirlo. Il giudice, in questo caso, non deve impegnarsinella ricostruzione di un fatto immaginario perché mai esistito, ma deveaddentrarsi nel fatto stesso, ripercorrendone ogni singolo passaggio; egli è lostorico del fatto. In questo caso, diversamente dal primo, il cd. giudizio"controfattuale" non si deve basare su criteri probabilistico/statistici perché quinon si ipotizza un evento solo immaginabile, diverso da quello storicamenteverificatosi; qui l'evento è solo quello realmente accaduto, sicché ogni elementoche scientificamente può spiegarlo è una sua potenziale causa, sia essapreesistente, concomitante o successiva all'azione dell'autore».Pertanto, accertata l'attitudine dell'azione posta in essere dall'imputato ainnescare la serie causale è sufficiente astrarre tale azione dal contesto in cui èstata realizzata per poter verificare se senza di esso tale meccanismo si sarebbe2.2.4 In sostanza, nel caso all’attenzione di questa Corte, il falso a mezzocondotta commissiva, contestato al capo A), non implica un giudizio controfattuale‘per aggiunta’ della condotta doverosa, bensì ‘per sottrazione’ della condotta attivatenuta, giudizio teso a verificare se eliminando la condotta commissiva, ex post, ildissesto o il suo aggravamento si sarebbero verificati nella stessa misura o meno.Per quanto la Corte di appello non abbia utilizzato l’espressione richiamata dalricorrente - giudizio controfattuale - ha sostanzialmente valutato con chiarezzacome la falsificazione del bilancio abbia inciso sulla serie causale nascondendo lasituazione di permanente passività – perché già verificatasi al 31 dicembre 2010 -confermata anche dal bilancio al 31 dicembre 2011, così escludendo i conseguentiobblighi, a tutela dei soci e dei terzi: la ricapitalizzazione, in alternativa loscioglimento, ovvero, in caso di inerzia, la possibilità di ricorrere al Tribunale exart. 2482-bis, quarto comma, cod. civ. da parte degli organi preposti, fra quali ilrevisore contabile, oltre che l’amministratore e i sindaci, ma anche i soci e icreditori. L’insieme di tali rimedi avrebbero evitato l’aggravarsi del dissesto.La Corte di appello ha chiarito come la condotta attiva di falso in bilancio abbiacosì accresciuto il dissesto, giungendo poi a quello di oltre tre milioni di euro alladata del fallimento, due anni dopo, costituendo così una concausa dell’evento ilfalso in bilancio, che aveva ‘camuffato’ le perdite.2.2.5 Deve, pertanto, affermarsi che in caso di bancarotta impropria da falsoin bilancio di tipo commissivo ex art. 2621 cod. civ. per l'accertamento del nessocausale fra tale condotta e l’aggravamento del dissesto occorre procedere congiudizio controfattuale per ‘sottrazione’ della condotta di falso, valutando sel'evento si sarebbe verificato e, in caso positivo, se nella medesima misura e nellostesso tempo, al fine di valutare ex art. 41 cod. pen. se la condotta è causa oconcausa dell’evento del reato, consistente nel dissesto o nel suo aggravamento.2.2.6 Solo virtualmente fondato è, invece, l’argomentare del ricorrentequando rileva che non è applicabile al caso di specie l’art. 2482-ter cod. civ. –richiamato nell’imputazione – previsto per il diverso caso di riduzione del capitaleper perdite, non solo al di sotto di un terzo del capitale ma anche al di sotto delminimo legale ex art. 2463, primo comma, n. 4 cod. civ.: l’esistenza di tale ultimorequisito per l’operatività della norma non emerge dalle sentenze di merito e, seesistente, avrebbe dovuto determinare l’immediata e obbligatoria riduzione delcapitale con contemporaneo aumento oltre la soglia del citato minimo.Non di meno, però, ai fini della responsabilità penale, come anticipato,essendo il bilancio oggetto di contestazione già quello relativo al secondo esercizioconsecutivo in perdita, trova applicazione l’art. 2482-bis cod. civ. La condotta difalsificazione del documento contabile ha neutralizzato la necessità di adempiereagli obblighi previsti dalla norma societaria, provvedendo alla riduzione del capitaleai sensi del quarto comma, con obbligatorietà analoga a quella immediata previstodall’art. 2482-ter cod. civ., e rendendo possibile richiedere l’intervento delTribunale in caso di inerzia (art. 2482-bis, quarto comma, cod. civ.; sul puntodell’interpretazione della disposizione civilistica, conformemente in motivazioneSez. 5, n. 11311 del 19/12/2019, dep. 2020, Canini, Rv. 278804 - 01).Le sentenze di merito hanno non illogicamente ritenuto, quindi, che il mancatoricorso ai rimedi richiesti dall’art. 2482-bis cod. civ., a fronte di una situazione inprogressiva perdita, abbia aggravato il dissesto della fallita.Infine, la difesa sollecitando il giudizio controfattuale richiede unariclassificazione di tutto il bilancio, che avrebbe condotto ad escluderel’aggravamento del dissesto.Tale profilo di doglianza non risulta convincente, in quanto le sentenze dimerito hanno tenuto conto delle valutazioni degli esperti escussi in primo grado,in relazione al bilancio, verificando come le false appostazioni avesserodeterminato – a mezzo del documento contabile - l’accrescersi del dissesto.Il ricorrente, invece, sollecita una rivisitazione completa dei bilanci,suggerendo di calcolare l’impatto che alcune voci – riconsiderate - avrebbero avutorispetto all’andamento del dissesto (indicate al fol. 30 e s. del ricorso).Ma in tal modo prospetta una ipotesi alternativa del tutto esplorativa.Se è vero, infatti, che la prova del dissesto – e dell’aggravamento dello stesso– deve essere assicurata dall’accusa, è altrettanto vero che a fronte di emergenzetecniche tratte – e valutate in doppia conforme – dalle deposizioni degli espertiescussi in primo grado, non basta formulare una mera ipotesi alternativa (vale adire che il dissesto non si era aggravato e che anzi, fra l’approvazione del bilancioincriminato e la dichiarazione di fallimento vi sia stata una riduzione delmedesimo).Tanto più che correttamente la Corte territoriale rileva come l’aggravamentodel dissesto deve essere verificato nel suo svilupparsi nel tempo. Infatti, comeosserva autorevole dottrina, il dissesto consiste nello squilibrio tra attività epassività, dato quantitativo, graduabile, suscettibile di essere cagionato — nell’an— e di essere aggravato — nel quantum — e da non confondere con il “fallimento”,fatto formale segnato da un provvedimento giurisdizionale.In sostanza, la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprimeistantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegna influenza adogni condotta che incida sullo stato di dissesto, aggravandolo, anche se giàmaturato.Difatti, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa – nelcaso di specie il falso nel documento contabile - e l'evento fallimentare lapreesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto (come, nelcaso in esame, il perdurante e strutturale squilibrio fra attività e passività cheaveva condotto al passivo di circa euro 1.024.000 al 31.12.2011), valendo ladisciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., cosicché il delitto èintegrato anche dalla condotta di falso in bilancio che cagioni l'aggravamento diun dissesto (cfr. Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051– 01, a proposito di operazioni dolose causative del dissesto).Correttamente la Corte di appello esclude l’interruzione del nesso causale frail 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013 – quando le passività risultavanoaccresciute a tre milioni di euro circa - in quanto non è stato individuato un fattoreanomalo capace di interrompere la serie causale, non potendo ritenersi tale ilconferimento di un credito nel 2014 convertito in finanziamento in conto capitale«di circa tre milioni di euro vantato da GM verso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e ceduto a GVEnell’ottobre del 2013, considerato in primo luogo che tale conversionepacificamente non era stata ancora contabilizzata alla data di approvazione delbilancio al 31.12.2013 (ovvero al 30.6.2014), tanto che di essa si discuteva nelledue missive spedite tramite posta elettronica a settembre e a dicembre diquell’anno, dimostrative, per l’appunto, della natura della ridetta conversione deltutto funzionale alla presentazione della domanda di concordato preventivo delnovembre 2014 […]». La Corte di appello aggiunge che, anche a voler ritenere lacontabilizzazione della conversione del credito un finanziamento in conto capitale,la stessa fu resa inefficace, «nella sua potenziale portata di alleggerimento delleposizioni debitorie della fallita, dalla coeva operazione illecita di compensazioneche, come meglio si dirà nel prosieguo, ha ricondotto una posizione creditoria diRoto [OSCURATO:PERSONA] verso GVE di oltre 8 milioni di euro a poco più di 780.000,00 euro»,operazione integrante la condotta distrattiva della quale successivamente sileggerà.Le ulteriori doglianze prospettano ricostruzioni in fatto non consentite, asostegno di una ipotesi alternativa che dovrebbe essere "ragionevole" e non deltutto congetturale, mentre invece nel caso di specie la stessa risulta priva diqualsiasi conferma, vertendosi in tema di un dubbio non adeguatamente motivato,quindi di per sé "non ragionevole" (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009,Durante, Rv 245879 e in motivazione).2.2.7 Ulteriori doglianze del primo motivo di ricorso deducono violazione dilegge e sul vizio di motivazione in relazione agli artt. 2621, 2423-bis e 2427 cod.civ. nonché dei principi contabili OIC nn. 16 e 29.La motivazione della Corte di appello, ai foll. 34-41 della sentenza impugnata,risulta congrua e corretta.Quanto alla rivalutazione dei pezzi di ricambio, va premesso che tali beni nonerano mai stati appostati in bilancio come rimanenze finali, per il valore di 800milaeuro, in ragione di una preesistente delibera del consiglio di amministrazione del2003, che richiedeva di indicare in bilancio esclusivamente i pezzi aventi valoreunitario (vale a dire per ogni singolo pezzo) superiore a 5000,00 mila euro.La Corte di appello rileva come il bilancio incriminato rechi, quindi, per laprima volta l’appostazione del valore di 800mila euro dei pezzi di ricambio giàesistenti. La difesa replica che si verteva – nel passato – in criteri errati,correttamente superati nella redazione del bilancio incriminato.La Corte di appello chiarisce, invece, come questa discontinuità nelle modalitàdi redazione del bilancio non abbia trovato alcun ingresso nella nota integrativa,come sarebbe stato doveroso.Si tratta di una corretta valutazione in diritto.Basti qui evidenziare che questa Corte in sede civile richiama il ‘principio dicostanza’, affermando che «[l]a continuità (o costanza) di applicazione dei criteridi valutazione nel tempo è infatti uno dei cardini della determinazione dei risultatied è condizione essenziale della comparabilità dei bilanci, come specificamenteprescritto dall'art. 2423-bis cod. civ. n. 6) "principi di redazione del bilancio" inforza del quale "nella redazione del bilancio...i criteri di valutazione non possonoessere modificati da un esercizio all'altro, salvo "casi eccezionali", con laprescrizione che "la nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarnel'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e delrisultato economico". Da ciò discende che l'indicazione nei criteri di valutazioneadottati e dei loro effetti, e la loro tendenziale uniformità, è condizione necessariaper la corretta preparazione ed esposizione del bilancio, posto che il principio dichiarezza nella redazione del bilancio non è affatto subordinato a quello dicorrettezza e veridicità, ma è dotato di autonoma valenza, in un sistema diinformazione che postula l'idoneità del bilancio a rendere effettivamente fruibiliper i soci ed i terzi tutte le informazioni che la legge impone siano ad essi fornite(Cass. 4874/2006). […] L'obbligo della continuità di applicazione dei criteri divalutazione si pone, dunque, come un esplicito limite alla discrezionalità tecnicadei redattori, al fine di consentire la ricostruzione della dinamica societarialoro successione annuale ed eliminare l'utilizzo delle c.d. "politiche di bilancio" alfine di occultare gli effettivi risultati dell'esercizio, tramite un cambiamentoartificioso dei criteri valutativi.» (Sez. 5 civ., n. 22016 del 2014, non massimata).Il principio di costanza nella redazione del bilancio può essere derogato nonsolo per scelta ‘volontaria’ del redattore del principio contabile applicato, a pattoche si dia conto nella nota integrativa del diverso criterio di appostamento, maanche per il consolidarsi di nuovi criteri di valutazione per scelta del legislatore oper l’intervento di nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principicontabili). Tali eventi vengono regolamentati dal principio contabile nazionale OIC29, indicato come “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stimecontabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, chepertanto prende in considerazione l’intervenire di un nuovo criterio.Comunque, l’art. 2423 cod. civ., al quarto comma, sollecita l’utilizzo della notaintegrativa in funzione dei principi chiarezza e verità del bilancio.A riguardo va ricordato come - per le Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli - il bilancio, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, contoeconomico, rendiconto finanziario, e anche nota integrativa), è un documento dalcontenuto essenzialmente valutativo, nel quale confluiscono dati certi, dati stimatie dati congetturali. La funzione del bilancio è essenzialmente quella diinformazione e comunicazione: «Attraverso il bilancio, si forniscono, infatti, notiziesulla consistenza e sulle prospettive di un'azienda e ciò, evidentemente, non soloa garanzia dei diretti (e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori, ma anchea tutela dei futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in contatto con lapredetta azienda» (Sez. U, Passarelli, cit.). I destinatari della informazione devonoessere messi in grado di effettuare le loro valutazioni, vale a dire di delibare undocumento, già in sé di contenuto essenzialmente valutativo.Ma tale "valutazione di una valutazione" non sarebbe possibile (ovverosarebbe assolutamente arbitraria) se non esistessero criteri obbligatori e/olargamente condivisi di riferimento. Tali criteri esistono e sono, in gran parte,imposti dallo stesso codice civile (cfr. i già citati articoli 2423 ss. cod. civ.) e dallanormativa sovranazionale, ovvero sono frutto della elaborazione dottrinale nellematerie di competenza.L'art. 2423 cod. civ. impone al redattore del bilancio la elaborazione di undocumento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazionepatrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economicodell'esercizio. Come osserva Sez. 5, n. 10160 del 13/02/2024, Scalia, Rv. 286119– 01 in motivazione, la nota integrativa rappresenta, quindi, la chiave di letturadel bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale deroga a tali criteri) diredazione dello stesso.Pertanto, la Corte di appello correttamente governa il principio di continuità erichiama la funzione servente – del tutto frustrata nel caso di specie, in assenzadi esplicazione sulla valutazione dei pezzi di ricambio - della nota integrativa.2.2.8 Nello stesso senso, deve evidenziarsi come anche l’interpretazione in sédel principio OIC 16 operata dalla Corte di appello – criterio che può leggersiquanto ai pezzi di ricambio al fol. 37 della sentenza impugnata - risulti corretta enon manifestamente illogica.Il principio OIC richiamato distingue i pezzi di ricambio in tre categorie: pezzidi basso costo unitario, basso valore totale e di uso ricorrente; pezzi di rilevantecosto unitario e uso non ricorrente; pezzi di rilevante costo unitario e di uso moltoricorrente.La sentenza impugnata individua il costo unitario del singolo pezzo diricambio come preliminare criterio di valutazione, interpretando il principio OIC16, alla stregua di quanto già previsto dalla delibera del 2003: quello del valoreglobale risulta criterio sussidiario e aggiuntivo, non applicabile nel caso in esame,cosicché la falsità consegue alla valutazione globale per pezzi di basso costounitario (tranne che in quattro casi). Si tratta di una interpretazione dei criteri OICnon manifestamente illogica.Ne consegue la erronea allocazione tra le rimanenze dei pezzi di ricambio abasso costo unitario.Anche il riferimento della difesa alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] presuppone lavalidità della interpretazione offerta dai redattori del bilancio, smentita dalla Corteterritoriale, e comunque non risulta una censura disarticolante - come anche l’altrarelativa agli effetti tributari della valutazione operata dalla Corte di appello - afronte degli accertamenti della Guardia di Finanza e dei rilievi dello stesso collegiosindacale quanto alla assenza di ogni annotazione a riguardo nella notaintegrativa.Venendo, poi, ai costi di manutenzione dei macchinari valutati per oltre214mila euro e posti tra le immobilizzazioni materiali dai compilatori del bilancio,la Corte di appello anche in questo caso evidenzia l’assenza di alcuna indicazionein nota integrativa, come anche l’assenza di prova - non emergente dalladocumentazione acquisita - quanto all’incremento di valore dei macchinari inconseguenza degli interventi operati, che solo avrebbe consentito lacapitalizzazione dei costi nei limiti del valore recuperabile del bene.In sostanza, la Corte di appello dubita del tutto della effettività degli interventidi manutenzione, della cui vetustà riferiva [OSCURATO:PERSONA], ma non anche deimiglioramenti.Per altro, anche per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] vale il richiamato principio dellanatura non consentita del travisamento dedotto, a fronte di doppia conforme e inassenza di un esclusivo e nuovo uso del dato probatorio in sede di appello.In conclusione, corretta e non manifestamente illogica la valutazione dellaCorte di appello che ha ritenuto che, per le ragioni esposte ai paragrafi precedenti,anche in risposta alle ulteriori ragioni della doglianza qui in esame, le poste attivecontestate - rimanenze e immobilizzazioni immateriali – ebbero a determinare ilpassaggio dal bilancio in rilevante perdita a un bilancio in utile, così prolungandosil’attività della società che, già in dissesto, ha accumulato ulteriori perdite.2.2.8.1 Deve pertanto affermarsi il principio per il quale integra il reato dibancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condottadell'amministratore che proceda alla modifica dei criteri di valutazione – inviolazione di quelli normativamente fissati o dei criteri tecnici generalmenteaccettati - da un esercizio all’altro, in deroga all’art. 2423-bis, primo comma, n.6), cod. civ. ed in violazione del secondo comma della medesima disposizione, nonavendo dato conto dell’esistenza di «casi eccezionali», né fornendo adeguatainformazione giustificativa a mezzo della nota integrativa, così evitando che simanifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita edeterminando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto.2.2.9 Quanto al dolo richiesto per il delitto di bancarotta da falso in bilancio,la doglianza proposta con il primo motivo è infondata.Si è già evidenziato come siano irrilevanti – al fine della tenuta logica dellasentenza impugnata - le scelte dell’organo inquirente. Anche è emerso conchiarezza e senza aporie logiche che l’interesse a evitare la ricapitalizzazione dellasocietà appena acquisita era di [OSCURATO:PERSONA] e non di Bagel, essendo entrambi‘blindati’ quanto alle condizioni del contratto di cessione e al valore dellepartecipazioni. Ma se anche fosse fondata la tesi che Bagel sarebbe statodanneggiato dal bilancio approvato nella sua prima versione - per la clausolacontrattuale indicata al fol. 54 del ricorso, come sostiene ulteriormente la difesa –tale doglianza né disarticola né neutralizza l’esistenza dell’interesse proprio diVeneziani – e concorrente con quello ritenuto di Bagel - a evitare laricapitalizzazione conseguente alla approvazione del bilancio genuino.Infatti, come si è già più volte osservato, valutando i precedenti profili didoglianza, il secondo bilancio in perdita - ai sensi dell’art. 2482-bis, quarto comma,cod. civ.- avrebbe comunque onerato [OSCURATO:PERSONA] della ricapitalizzazione, e ciò lospinse a falsificare il bilancio, facendolo apparire in utile, per sottrarsi agli obblighiquale amministratore.A fronte di tale movente, in vero convincente e non manifestamente illogico,la Corte di appello motiva in ordine al dolo del delitto di bancarotta impropria,consistente nella volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevolerappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e delconnesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv.285558 – 03).Quanto al dolo generico di falso, lo stesso viene indicato dalla Corte territorialenella consapevolezza e volontà – emersa anche per l’attivismo dimostrato nellapredisposizione dell’inventario, come anche per il mutamento radicale degli esitidel primo bilancio rispetto a quello definitivamente approvato – in assenza di notaintegrativa esplicativa, quindi con piena volontà di celare la novità contabile e dinon renderne conto.Il dolo specifico di profitto viene individuato nel sottrarsi alla ricapitalizzazionee nel favorire operazioni dolose in favore di altre società del gruppo, nonché nelcontinuare a ricorrere al credito bancario in modo abusivo, condotte oggetto dicontestazioni specifiche nell’attuale imputazione.Quanto al dolo intenzionale di ingannare i terzi, oltre al richiamo al creditobancario, la Corte richiama anche l’inganno in danno dei contraenti che stipularonocontratti con la società, fondando sul bilancio che la rappresentava in attivo e nonin passivo, qual era realmente.A tal proposito, oltre al ricorso al credito abusivo - delitto per il quale èintervenuto il proscioglimento per estinzione per prescrizione, in relazione al qualele doglianze sono ipotetiche e in fatto, in particolare in ordine alla circostanza chela banca tedesca non si sarebbe fatta ingannare perché a conoscenza dellasituazione di [OSCURATO:PERSONA] – la sentenza di primo grado ha fatto anche riferimentospecifico ad altro contratto con [OSCURATO:SOCIETA]., che rilasciò una garanzia fondataproprio sul falso bilancio al dicembre 2011.La doglianza non è quindi fondata ed è comunque aspecifica perché non siconfronta in modo puntuale con l’efficacia decettiva del bilancio, se non altro versoSACE, che si sarebbe poi insinuata al passivo (fol. 18 della sentenza di primogrado).Si tratta di motivazioni corrette e non manifestamente illogiche e in linea conSez. 5, Rigotti, cit., che, oltre alla volontà protesa al dissesto, richiede il dologenerico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e ildolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.2.3 Il primo motivo, in tutte le sue plurime articolazioni, è quindicomplessivamente infondato.3. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata in ordine al capo B)dell’imputazione, inerente alle operazioni dolose cagionanti il fallimento.3.1 Sul punto deve evidenziarsi come la Corte di appello offra unaargomentata motivazione con la quale non si confronta in modo specifico il motivoin esame, che reitera gli argomenti già proposti con l’appello, rappresentandocome [OSCURATO:PERSONA] vantasse un credito maggiore verso il Fisco rispetto ai debititributari, comprensivi di interessi e sanzioni, credito complessivo che avrebbepotuto opporre in compensazione in sede concorsuale: dal che deriverebbel’insussistenza dell’aggravamento del dissesto.Va premesso che effettivamente – come deduce il ricorrente - è ammissibilela compensazione - ex art. 56 della l. fall. - del credito IVA chiesto a rimborso dalfallito con i debiti erariali, sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento,anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibilesuccessivamente, non determinandosi violazione del principio di neutralitàdell'imposta, poiché la posizione IVA maturata in epoca precedente alladichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, ponendosi lacoincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentaricome circostanza meramente occasionale, che non muta l'autonomia giuridicadelle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa eamministratore del patrimonio, e quelle riferibili alla massa dei creditori, nel cuiinteresse opera il curatore stesso, quale gestore del patrimonio altrui, conconseguente necessità di redazione, ai sensi dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuatedal fallito anteriormente e successivamente al fallimento (Sez. 5 civ., Ordinanzan. 20063 del 13/07/2023, Rv. 668283 - 01; conf.: N. 14620 del 2019 Rv. 654072– 01).Non di meno però, la Corte di appello evidenzia che: a) la posizione creditoriaverso l’Erario avrebbe potuto essere fatta valere con la richiesta di rimborso, cheavrebbe portato liquidità alla società; b) se la gestione societaria fosse stataimprontata al sano adempimento delle debenze erariali, senza mettere in pericolola garanzia patrimoniale, la peculiarità del regime Iva tipico del settore di RotoAlba avrebbe consentito il recupero di risorse finanziarie da destinarsi alle esigenzesocietarie; c) il Tribunale aveva già rilevato che la compensazione tra debiti ecrediti erariali non costituisse per nulla un diritto potestativo del contribuente,pregnanti, costituiti (per il caso della compensazione orizzontale riguardantetributi diversi) dal tetto quantitativo (già fissato in 516.000,00 euro annui poiampliato a 700.000,00 euro annui a partire dal 2013) e dalle condizioni soggettivedel contribuente, tra l’altro scevro da iscrizione a ruolo per tributi per ammontaresuperiore a 1.500,00 euro; d) se la società aveva già beneficiato di unacompensazione orizzontale nel tetto massimo di 516.000,00 euro per il 2012, lasuccessiva richiesta di analoga compensazione per il rinnovato tetto di 700.000,00euro non aveva trovato accettazione per un vizio procedurale connesso allamancata ripresentazione della dichiarazione fiscale, donde l’avvenutacompensazione per soli 5000,00 euro; e) le contestazioni operate dal consulentePalella al diniego della compensazione per l’importo dei residui 695.000,00 euro(stante l’accoglimento per l’importo di 5000,00 euro) non risultavano idonee adinferire in alcun modo che tale diniego fosse stato causa di aggravamento deldissesto, atteso che la ragione genetica di esso doveva rinvenirsi univocamentenelle omissioni di pagamento della gestione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; f) l’articolazione egli esiti delle interlocuzioni intrattenute con l’ufficio finanziario da [OSCURATO:PERSONA] (tantocon la richiesta di rimborso quanto con la richiesta di compensazione orizzontale)esulano dalla incidenza consapevole e volontaria del debito erariale (neppurecontestato nell’an e nel quantum) rispetto alla entità del dissesto e attengono aduna attività postuma (rispetto al fenomeno progressivo dell’ampliamento deldissesto) di mero rimedio e sul cui eventuale e incerto buon esito non può certofarsi riposare l’assenza del dolo propalata dalla difesa; g) già erano incerti nell’ane nel quantum gli esiti della richiesta di rimborso e della compensazioneorizzontale, ancor più lo era l’operazione di compensazione complessiva avviatada [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio del 2014 con l’ufficio finanziario per tramite di unprofessionista, che difatti nel corso dell’esame dibattimentale definiva il suocompito un «tentativo proprio di risolvere il problema di una aziendastrutturalmente a credito iva», poi tramontato per la sospensione derivantedall’avvio della attività ispettiva della Guardia di Finanza; h) per la Corte di appelloanche l’assunto per il quale - per effetto della legge n. 190 del 2014 in vigoredall’1 gennaio 2015 - sarebbe stato consentito l’accesso al ravvedimento conampliamento dei limiti temporali e procedurali anche ai contribuenti interessati daverifiche in corso, non coglieva nel segno per le precedenti considerazioni, inquanto si fondava su una prospettazione del tutto ipotetica circa il fatto che il buonesito del ravvedimento operoso avrebbe consentito l’estinzione del debito erariale,valorizzando un fatto del tutto eventuale, che peraltro non abbatteva né l’an né ilquantum del debito erariale che l’organo gestorio di [OSCURATO:PERSONA] aveva scientementee volutamente fatto generare, risultando del tutto irrilevante e indifferentel’affidamento posto sul rimborso del credito iva ovvero sulla compensazioneorizzontale e complessiva; i) anche destituite di fondamento – per la Corte diappello - a fini liberatori risultavano le doglianze difensive circa la prospettatainerzia dell’Agenzia delle Entrate, che non ebbe a dare seguito al rimborso delcredito Iva, e del curatore, che non ebbe a coltivarlo in sede fallimentare,afferendo dette doglianze a circostanze del tutto ultronee rispetto alla condottadolosa della gestione di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello conclude il proprio argomentare affermando che «ilrimborso ovvero la compensazione avrebbero neutralizzato o comunque attenuatole esposizioni debitorie di natura fiscale ma, qualora queste ultime non si fosseroformate, quantomeno il rimborso avrebbe consentito un recupero di risorse dadestinare alle esigenze fisiologiche della società». «In tale ottica, che si appalesadel tutto ricognitiva di dati di fatto e di valutazioni perfino ovvie e scontate, l’entitàsuperiore del credito Iva rispetto al debito erariale per cui vi è stata insinuazione(come comprensivo di sanzioni e interessi) è destinata anch’essa a rimanerelogicamente irrilevante a fini difensivi».A fronte di tali stringenti argomentazioni il motivo di ricorso resta aspecifico,in particolare non confrontandosi con i limiti della compensazione orizzontale: ilcredito Iva della società contribuente doveva essere posto in compensazione concrediti erariali diversi, quali quelli contestati nell’imputazione per le annualità 2012e 2013 di spettanza dell’imputato, relativamente a IRES e IRAP e contributi INPSper l’anno 2014. Dal che la natura non consentita, per genericità, del motivo diricorso in esame.Comunque, convincente risulta l’argomentazione spesa dalla Corte di appelloda ultimo, escludendo che l’omesso adempimento delle obbligazioni tributarie eprevidenziali potesse integrare un interesse per la società: la scelta di nonadempiere a tali obbligazioni non risulta rispondente alle esigenze della società,anzi porta con sé l’accrescersi del dovuto per sanzioni e interessi anno dopo anno,cosicché l’inadempimento prolungato aggrava l’esposizione debitoria e,conseguentemente, il dissesto, a nulla rilevando la circostanza che la fallitapotesse poi vantare crediti in compensazione – per altro con i limiti individuatidalla Corte territoriale – che evidentemente, se monetizzati attraverso i rimborsi,avrebbero consentito alla società [OSCURATO:PERSONA] una gestione equilibrata, se non altroriducendo il dissesto, che via via, invece, si è andato ad aggravare, facendocrescere l’esposizione debitoria con lo scorrere del tempo dalla datadell’inadempimento tributario.La valutazione della Corte territoriale è in linea con i principi consolidati percui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. ben possonoconsistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali,frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori dellasocietà, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria neiconfronti dell'Erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 – 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, n. 29586del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017Rv. 270046 – 01; nello stesso senso Sez. 5,. n. 22765 del 18/02/2021, Rossin,n.m.).In particolare, quanto al profilo causale va richiamato il principio che lafattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223,comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudiziopatrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggettoqualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, unapluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora,Rv. 279071 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti,Rv. 247314 - 01).Per altro, trattandosi di reato a forma libera, il delitto può essere integrato dacondotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamenteimposti ai soggetti indicati dalla legge (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna,Rv. 277125 – 01), nel quale il fallimento è evento di danno, e si ritiene che lafattispecie si realizza non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causanelle condotte o operazioni dolose, ma anche quando esse abbiano solo aggravatola situazione di dissesto che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazionedi fallimento (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188,secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223,comma secondo n. 2, l. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali derivail fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivopatrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio nongiustificabile in termini di interesse per l'impresa).[OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazionidolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo epossono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericolosoper la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condottaomissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesseper l'impresa, sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento diimposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituiscecomportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace dideterminare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria dellasocietà, tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 12426 del29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014,Belleri, Rv. 260492, in motivazione).L'incriminazione di cui si tratta non intende, però, sanzionare l'evasione fiscalee previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia lacausazione o l'aggravamento del dissesto della società, e sempre che le violazionifiscali e/o previdenziali possano qualificarsi come vere e proprie operazioni dolose,siano cioè espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate allasistematica omissione dei relativi adempimenti (così Sez. 5, n. 26862 del29/02/2024, Francescato, non massimata).La ricostruzione e le valutazioni della Corte di appello fanno buon governo ditali categorie ermeneutiche in ordine al delitto in contestazione.Anche l’argomento difensivo - per il quale l’importo a debito del cd. fondoByblos risulterebbe non adeguato a determinare l’aggravamento del dissesto –non risulta fondato.Il fondo Byblos risultava alla Corte territoriale essere un fondo di previdenzacomplementare, al quale il ceto dipendente aveva aderito con la previsione di unaccordo con la società datrice di lavoro, che se ne assumeva l’obbligo ditrattenimento e di pagamento. La violazione sistematica di tale obbligo – la cuifonte normativa per il datore di lavoro è nell’art. 8 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252– integra la nozione di ‘operazioni dolose’, che non corrisponde concettualmentea quella di fatti costituenti reato, comprendendo essa, invece, qualsiasicomportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o inuna infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità,cagioni o aggravi lo stato di decozione della società, con pregiudizio dellamedesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati (Sez. 5, n. 6992 del08/04/1988, Grappone, Rv. 178604 – 01; conf. Rv. 105541).Sul punto la Corte di appello chiarisce che la scelta di non pagare il fondoprevidenziale dimostra come fosse stata assoluta – e quindi frutto di opzioneselettiva - la volontà di non procedere ai versamenti, come contestati, verso ilfondo previdenziale dall’inadempienza derivava l’accumulo di interessi in dannodella società.In sostanza la natura sistematica dell’inadempimento verso i plurimi creditori– Fisco e fondo - integra le ‘operazioni dolose’.E ciò, in tal caso, senza che vi fosse alcuna possibilità di compensazione –come invece prospettato per il Fisco – traendo la Corte territoriale il convincimentoche ciò dimostra come l’azione sistematica fosse disancorata dalla possibilità direcupero a mezzo della compensazione per i debiti erariali.Si tratta di una motivazione corretta e coerente, come anche corretto è l’averritenuto che l’omesso versamento – con conseguente maturazione degli interessi– quand’anche per poche decine di migliaia di euro, come osserva la difesa,determinava comunque un aggravio del dissesto alimentato dalla concorrenza ditutte le condotte di inadempimento fin qui evidenziate. Peraltro, l’argomentaredella Corte non risulta manifestamente illogico, in quanto l’importo non versato alfondo risultava essere tutt’altro che minimo, essendo pari a oltre 427mila euro,trattenuti e non versati fra il 2012 e il 2015 (vedi sentenza di primo grado al fol.50).3.2 Deve affermarsi, pertanto, che le operazioni dolose di cui all'art. 223,comma 2, n. 2, legge fall. ben possono consistere nel sistematico inadempimentodelle obbligazioni fiscali e previdenziali, anche nei confronti di creditori privati,quando siano frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degliamministratori della società, consistente nella sistematica omissione degliadempimenti dalla quale consegua il prevedibile aumento della esposizionedebitoria nei confronti dei creditori – siano essi pubblici o privati - anche solo peril maturare di interessi, oltre che per le conseguenti sanzioni.3.3 Il motivo è, pertanto, complessivamente infondato.4. Il terzo motivo, come anticipato, analizza le condotte distrattive contestateal capo C), anche con l’intento di dimostrare l’elisione della sequenza causale frale ‘operazioni dolose’ e il dissesto.4.1 La tesi accusatoria, ritenuta fondata nel doppio grado di merito, contestaal capo C) la distrazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] commessa a mezzo compensazionecon il credito vantato da GVE verso la fallita.La Corte di appello ai foll. 49 e ss., richiamando anche la sentenza di primogrado, rileva la natura distrattiva della compensazione infragruppo riguardantel’originario credito di [OSCURATO:PERSONA] verso GVE di 8.488.958,00 euro, residuandoall’esito della operazione solo il credito per euro 786.076,07.La sentenza impugnata evidenzia in primo luogo come il credito di [OSCURATO:PERSONA] GVE risalisse a tempi anteriori al subingresso di GVE nella fallita, avendoquest’ultima assicurato la stampa delle riviste del [OSCURATO:PERSONA].Ripetutamente il collegio sindacale aveva stigmatizzato l’entità del credito vantatodalla fallita verso le società riferibili al [OSCURATO:PERSONA].Per la Corte territoriale l’operazione di compensazione infragruppo –intervenuta a seguito del subingresso di GVE in [OSCURATO:PERSONA] - aveva naturadistrattiva in quanto volta a danneggiare il ceto creditorio della fallita. In sostanzaRoto [OSCURATO:PERSONA], attraverso la compensazione, aveva rinunciato all’incasso.La sentenza di primo grado, rileva la Corte territoriale condividendola, avevaritenuto non legittima la compensazione, in quanto la stessa aveva ad oggettocrediti eterogenei per genesi ed esigibilità: i crediti commerciali di [OSCURATO:PERSONA] versoGVE e i crediti finanziari di GVE, sia propri che acquisiti da [OSCURATO:PERSONA].Diversamente per la Corte territoriale il credito commerciale di [OSCURATO:PERSONA] - silegge ancora in sentenza - non sarebbe assimilabile ad un credito finanziario(ipotesi sostenuta dal consulente di parte), atteso che in relazione ad esso neltempo sono stati rilasciati e incassati effetti cambiari, è stato operato e definito unpiano di rientro e, in buona sostanza, è stato tenuto da parte del creditore uncomportamento incompatibile con il prospettato sostegno finanziario di [OSCURATO:PERSONA] controllante.E ciò – secondo la Corte di appello - renderebbe inapplicabile la previsionedell’art. 56 l. fall. laddove, peraltro, l’art. 2467 cod. civ. fissa il divieto di rimborsoal socio GVE dei crediti postergati, quali erano quelli vantati da GVE nei confrontidella fallita.In sostanza si sarebbero posti in compensazione crediti di natura diversa conl’effetto di ritenere esigibili quelli di GVE, che non lo erano, annullando quasi deltutto il credito commerciale di [OSCURATO:PERSONA] verso GVE.4.2 A fronte di tale ricostruzione il ricorrente lamenta che erroneamente siesclusivamente cartolare, cioè emersa solo dal mastrino clienti e dal mastrinocreditori diversi.Per il ricorrente, se è vero che il creditore postergato – nel caso di specie GVE– non poteva opporre in compensazione a [OSCURATO:PERSONA] – che vantava un creditocommerciale – il proprio credito da rimborso per finanziamento, ciò attesterebbeche non vi sia stata compensazione in concreto e che quindi non vi è statadistrazione.L’argomento, in sé suggestivo, prova troppo.In primo luogo, deve evidenziarsi come consolidato in sede penale sial’orientamento per il quale, in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme didenaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (oindicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta perdistrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso dellavita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamentioperati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.(Sez. 5., n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 – 01; mass. conf.N. 14908 del 2008 Rv. 239487 - 01, N. 13318 del 2013 Rv. 254985 - 01, N. 1793del 2012 Rv. 252003 - 01, N. 8431 del 2019 Rv. 276031 – 01).Nel caso di specie - non contestata la natura dei versamenti operati in favoredi [OSCURATO:PERSONA], non qualificati come mutuo - la distrazione è avvenuta non attraversoil rimborso materiale, bensì a mezzo di quello equivalente della estinzione delcredito di [OSCURATO:PERSONA] tramite compensazione.Essendo indiscutibilmente il credito di GVE verso [OSCURATO:PERSONA] consistente neldiritto alla restituzione di somme versate da un socio della fallita, l’utilizzazionedello stesso in compensazione ha messo in pericolo il ceto creditorio diquest’ultima, che non ha potuto più fondare sulla garanzia costituita dal credito,ingente verso GVE, propria principale cliente già da prima del subingresso dellamedesima GVE nella fallita.D’altro canto, è noto che la distrazione può avere ad oggetto anche i diritti dicredito del fallito che rientrano nel relativo patrimonio, risultando suscettibili didistrazione attraverso qualsiasi condotta diretta a destinare attività fallimentari ascopi diversi dalla garanzia dei creditori (cfr. Sez. 5, n. 36865 del 24/09/2001,Ronzio, Rv. 219997 - 01).Altrettanto noto è che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reatodi pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252307), nel senso che, essendo l’oggetto della tutela identificabile nell’interessedei creditori all’integrità dei mezzi di garanzia, l’art. 216 l. fall. prende inconsiderazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di undanno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzatae che rileva invece per le ipotesi di bancarotta impropria da reato societario o amezzo operazioni dolose, come quelle in precedenza analizzate - bensì anche ilsolo pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.In sostanza ciò che rileva - ai fini della sussistenza del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale - non è l'esistenza di un nesso causale tra i fatti didistrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbiacagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghiestranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804– 01). In tal senso anche la rinuncia al credito può integrare la condotta distrattivaposto che anche le ragioni di credito concorrono alla formazione dell'attivo (Sez.5, n. 40093 del 11/11/2025, Ceresani, Rv. 289127 – 02), così come la mancatariscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è ilpatrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche dientità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono allaformazione dell'attivo patrimoniale (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv.277743 – 01; conf. N. 57153 del 2018 Rv. 275232 - 01, N. 32469 del 2013 Rv.256252 – 01).Correttamente la Corte di appello al fol. 49 rileva come si verta in tema dirinuncia alla riscossione del credito attraverso una non consentita compensazione,per la cui sussistenza, come noto, occorre – ai sensi dell’art. 1243 cod. civ. - laricorrenza dei presupposti sostanziali ed oggettivi della liquidità, inclusiva delrequisito della certezza, e dell'esigibilità, nel caso di specie non sussistente perchéil credito di GVE - che neutralizzava durante la vita di [OSCURATO:PERSONA] il credito diquest’ultima - sarebbe stato postergato in sede di riparto fallimentare.D’altro canto, la suggestiva tesi difensiva che riduce ad artificio contabile lacompensazione, mostra un doppio limite.In primo luogo, se, come noto, la bancarotta fraudolenta patrimoniale siconfigura come reato di mero pericolo - nel senso che la causazione di un dannoeffettivo per la massa creditoria non è necessaria per la sussistenza del reato, maè necessaria e sufficiente la messa in pericolo degli interessi dei creditori, quindila probabilità di un pregiudizio per gli stessi - è altrettanto vero – come osservaautorevole dottrina - che tale pericolo può seguire anche a condotte quali quelledi dissimulazione, occultamento, di esposizione o riconoscimento di passivitàinesistenti, ex art. 216, primo comma, l. fall.: vale a dire condotte che implicanouna diminuzione solo fittizia, e non effettiva, del patrimonio.Il secondo limite è conseguenza del primo: assumere sussistente lacompensazione – da parte del medesimo management a capo delle societàcreditrici e debitrici, come osserva la Corte di appello – determina la messa inpericolo delle ragioni dei creditori della fallita nel corso della vita sociale e fino alfallimento, poiché le possibili azioni tese al recupero costituiscono un posterius chenon esclude la sussistenza del delitto.In sostanza, quand’anche in sede fallimentare le ragioni che escludono lacorrettezza della compensazione siano emerse, non di meno la compensazionesubìta da [OSCURATO:PERSONA] ha paralizzato le possibilità di agire per la riscossione di uncospicuo credito, così aggravando il pericolo concreto per il ceto creditorio.Da ciò deriva l’irrilevanza di quanto accaduto in sede fallimentare, sia per GVEche per [OSCURATO:PERSONA], dovendo esclusivamente guardarsi all’effetto didepauperamento del credito che la compensazione ha provocato durante la vita diRoto [OSCURATO:PERSONA], impedendone la riscossione e sostanziandosi la compensazione in unaindebita rinuncia ad azionarlo verso GVE, contro l’interesse della fallita.Difatti, pacificamente, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poifallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nonavendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco sicompie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioniapprestate a favore degli organi concorsuali (Sez. 5, n. 48872 del 14/07/2022,Arnoldo, Rv. 283893 - 01). Difatti, il recupero, da parte della curatela, dei beninon consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elementomateriale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distaccodel bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con ladichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo unposterius - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione delfurto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, conla conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori(Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondini, Rv. 278951 - 01).Quanto alle doglianze in tema di coefficiente soggettivo del delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione, è richiesto il dolo generico, per la cuisussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenzadell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente laconsapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa daquella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli e altro, Rv. 26680501).La Corte di appello ha chiarito che la prova del dolo quanto a [OSCURATO:PERSONA] si traedai seguenti elementi: «la tempistica della compensazione (strumentale allapresentazione della domanda di concordato), le interlocuzioni intrattenute con gliesperti (che nessun elemento di fattiva praticabilità della compensazione hannointrodotto con certezza, ancorando le rispettive prospettazioni ad un giudizio deltutto ipotetico e comunque condizionato alla immissione di provvista finanziarianella fallita) e la mancata introduzione della detta provvista con la conseguenteinterruzione perfino dei rapporti con gli esperti rinvenuti da Garbetta, cherestituiscono la prova certa della consapevolezza e volontà del prevenuto diaccedere comunque ad una operazione illecita, peraltro ben definita anche nellasua previsione di caducazione delle poste attive di credito che la fallita vantava neiconfronti di GVE».La deduzione difensiva prospetta travisamento quanto alle dichiarazioni degliesperti [OSCURATO:PERSONA] e – a quella derivata dalla autorevolezza di quest’ultimo –[OSCURATO:PERSONA]: a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale costoro ebbero aritenere legittima l’operazione di compensazione infragruppo.La doglianza non è disarticolante: la stessa risposta in sede di controesamedi [OSCURATO:PERSONA], riportata in ricorso, risulta riguardare una valutazione astratta sullafattibilità dell’operazione. A fronte di valutazione, nel concreto il rapportoprofessionale fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si interruppe (fol. 50 della sentenzaimpugnata). Infatti, il progetto di [OSCURATO:PERSONA] prevedeva l’immissione di provvistafinanziaria nella fallita, che [OSCURATO:PERSONA] non realizzò, cosicché la teorica fattibilitàdell’operazione si infranse nella sua parziale attuazione, solo in danno di [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, gli elementi sintomatici del dolo generico analizzati dalla Corte di appellonon risultano disarticolati dalla censura difensiva proposta.Per altro, proprio il confronto con i consulenti esperti esclude che Venezianisia incorso in un errore ex art. 47, terzo comma, cod. pen. avendo piena contezzadella percorribilità delle compensazioni intragruppo, praticabili alle condizioni –delle quali era edotto – che non furono assicurate.Anche congrua e corretta è la valutazione sui cd. vantaggi compensativi, chesi legge al fol. 52 della motivazione impugnata, dalla quale emerge che i vantaggiper [OSCURATO:PERSONA] non sono mai intervenuti, sia per la compensazione, sia ancheperché il maggior credito vantato dalla fallita verso le altre società del gruppoveniva sopravanzato dalle altre operazioni dolose e distrattive, che hannoriguardato la carta da macero e la carta in bobine, che sono andate ad esclusivobeneficio delle altre società del [OSCURATO:PERSONA].Tale valutazione della Corte territoriale è in linea con il principio per il quale ivantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634,comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazioneinfragruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalitàed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmentesopportato dalla società fallita (Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv.287233 – 01), presupposti non acclarati nel caso in esame.4.3 Va, pertanto, affermato che il distacco del bene dal patrimoniodell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi anche attraverso la nonconsentita compensazione di crediti per difetto dei presupposti ex art. 1243, primocomma, cod. civ., non avendo incidenza la possibilità di recupero del creditoin quanto il delitto è perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimoniodell'imprenditore con la messa in pericolo della garanzia per i creditori ex art. 2740cod. civ., mentre il recupero rappresenta solo un posterius rispetto allaconsumazione del delitto.4.4. Il terzo motivo è, quindi, complessivamente infondato.5. Il quarto motivo, relativo alle relazioni di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e alla relativaacquisizione, è infondato.La Corte di appello ha chiarito che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] discusse all’udienzadel 21 dicembre 2020 - dopo l’acquisizione del documento, sottoscritto, diBompiani [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre quello non firmato era stato acquisito 27 ottobre2020 – e non chiese termine a difesa né prova contraria.Pertanto, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] non si è verificata alcuna nullità, e quantoalla inutilizzabilità, non se ne deduce la decisività: è noto che in tema di ricorsoper cassazione è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processualiindicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli attispecificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivocompendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività inriferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009 -dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416). Tanto più che la Corte di appello, al fol. 20della sentenza, ha chiarito che il documento ha assunto una valenza di meroriscontro e, dunque, spettava al ricorrente contestarne la ritenuta marginalità, ilche non è avvenuto, con conseguente genericità della doglianza.6. In ordine al quinto motivo lo stesso è aspecifico.6.1 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la Cortedi appello non si limita a richiamare l’insufficienza della sola incensuratezza, comeafferma il ricorrente. Al fol. 60 della motivazione si legge che «non ricorrono lecondizioni per il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche,considerato che si discute di più fatti gravi che hanno comportato un danno assairilevante per il ceto creditorio (si verte su un passivo di circa 30 milioni di euro afronte di un attivo di circa 1,5 milioni di euro), in relazione ai quali il ruolo diVeneziani è stato di dominus indiscusso, supportato pertanto da un dolo diintensità non modesta, essendosi in specie collocate le condotte illecite in esattacoincidenza con l’avvio e il mantenimento della gestione di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte difatti gravi e di un profilo soggettivo di spiccata pericolosità (si consideri in tal sensoin specie la pervicacia che ha assistito la consumazione delle condotte illecite inun tempo apprezzabile e certamente non modesto, protrattosi dall’agosto del 2012fino alla declaratoria di fallimento del maggio del 2015) la mera incensuratezzacostituisce elemento da solo insufficiente a fondare la causa di mitigazione dellapena ex art. 62-bis cod. pen. in difetto di elementi positivi suscettibili di unapositiva valutazione in tal senso. Le indicazioni difensive, ancorate al propalatosuccesso imprenditoriale e alle garanzie personali prestate in occasione di ulteriorie diverse esperienze imprenditoriali, non assumono rilevanza rispetto ai fatti percui è processo, in relazione ai quali peraltro non risulta essere intervenuta alcunacondotta susseguente di ristoro anche parziale per la curatela. E il comportamentoprocessuale, accentrato sulla sottoposizione all’esame dibattimentale dal tenoreminimalista se non negazionista rispetto agli addebiti (circostanza, per vero,legittima nella prospettazione difensiva) non ha introdotto un contributo dichiarificazione ulteriore rispetto alla ben definita piattaforma del compendioprobatorio a carico. Solo per completezza la Corte osserva che la pretesa serietàdel mandato conferito a Garbetta in vista della previsione della presentazione delladomanda di concordato, ove anche sussistente in ragione del pregio deiprofessionisti individuati, è stata da subito smentita dal mancato adempimentoalla necessaria irrogazione di liquidità in [OSCURATO:PERSONA], che nella previsione del dott.[OSCURATO:PERSONA] costituiva la ragione fondante il progetto di concordato con lecompensazioni infragruppo».È di tutta evidenza come il motivo sia aspecifico rispetto alla - ben più ampia,complessa e non manifestamente illogica - motivazione impugnata.6.2 Ne consegue che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è complessivamenteinfondato e va rigettato.7. Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato.7.1 Quanto al primo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine alla qualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] in relazionea [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha offerto una ampia motivazione, ai foll. 63 e ss.della sentenza.7.1.1 In particolare, ed in sintesi, ha rilevato come [OSCURATO:PERSONA]: abbia assunto unruolo operativo nella predisposizione dell’inventario, essendo stato riconosciuto daidipendenti, che gli attribuivano ampi margini di autonomia decisionale, già primadel subingresso di GVE in [OSCURATO:PERSONA], alla stregua di [OSCURATO:PERSONA]; fosse socio edirigente della controllante della fallita e procuratore di [OSCURATO:PERSONA], altrasocietà del gruppo; dimostrava avere autonomia decisionale nel settore della cartain [OSCURATO:PERSONA]; agiva per conto di GVE e [OSCURATO:PERSONA] nella stipula del contratto conOsson, disponendo della carta della fallita; scelse Osson quale nuovo contraentedi [OSCURATO:PERSONA] per la carta da macero, in sostituzione di quello precedente; ha avutoun ruolo nelle compensazioni oggetto delle contestazioni, riferendone concognizione di causa telefonicamente a [OSCURATO:PERSONA], componente del CDA di GVE;[OSCURATO:PERSONA], revisore di [OSCURATO:PERSONA], trovò [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA] quale responsabilecon il quale interfacciarsi; infine, l’imputato venne definito da [OSCURATO:PERSONA] «unamministratore di fatto».Aggiunge la Corte di appello che gli interventi di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] anche l’ambito finanziario e amministrativo in senso stretto, avendoegli bene «il polso della situazione della società tanto da esporla direttamente alsuo revisore e ben conoscendo in dettaglio quell’operazione nevralgica quale èstata la compensazione infragruppo». Queste e altre le argomentazioni spese dallaCorte di appello, in modo non manifestamente illogico cosicché le censure mossein ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come anche allainterpretazione dei documenti – mail, missive, e altro – sollecitano unarivalutazione non consentita in sede di legittimità, e comunque non risultanodisarticolanti del tessuto motivazionale proposto dalla Corte territoriale, fondatosu una pluralità di elementi di prova.Rileva, in conclusione, questo Collegio come la Corte di appello abbia fattobuon governo dei principi costanti in giurisprudenza per cui ai fini dell'attribuzionedella qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementisintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasifase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività dellasocietà, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunquesettore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo,contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di unavalutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congruae logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli,Rv. 27754001).Anche in diritto l’argomentazione della Corte di appello è corretta: il motivosulla necessaria esclusività delle funzioni dell’amministratore di fatto è infondato.Quanto al profilo della esclusività delle funzioni, infatti, in tema di reatifallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'eserciziodei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi inconcomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - intempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativoe significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 – 01).7.1.2 In ordine al delitto di bancarotta impropria da falso in comunicazionisociali contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo I), il ricorrente censura la sentenza impugnataproponendo una rilettura delle dichiarazioni rese dai testimoni. Tale operazionenon è consentita in questa sede, tanto più che la doglianza è reiterativa e già haricevuto congrua risposta dalla Corte di appello.Quanto alle falsità riguardanti il bilancio, nei termini già indicati per ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] trovano risposta le doglianze di [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmentesovrapponibili sul punto a quelle del coimputato.Residua il tema della qualità di concorrente di [OSCURATO:PERSONA] nell’operazione difalsificazione del documento contabile.A tal riguardo convincente è la motivazione della Corte di appello, che haritenuto [OSCURATO:PERSONA] coinvolto, sia materialmente che quanto a coefficiente soggettivo.Si legge in sentenza della «fattiva e perfino primigenia partecipazione alleoperazioni di redazione dell'inventario di magazzino dei pezzi di ricambio,realizzata peraltro con pieni e autonomi poteri decisionali tanto nella modalità diformazione quanto in specie nella valorizzazione dei beni, operata con riferimentoalle fatture di acquisto ovvero, in difetto di esse, in maniera approssimativa ecomunque sovente adattata all’esigenza di accrescimento del valore finale […]. Eciò si rileva per tabulas anche dalle parti delle deposizioni testualmente riportatenel motivo di appello in esame, delle quali nondimeno la difesa tenta di fornirneuna lettura parziale e minimalista» (fol. 74).Anche congrua e non manifestamente illogica è la valutazione della Corte dimerito in ordine alla dedotta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla redazione dellaseconda versione di bilancio: oltre al ruolo attivo nella redazione dell’inventario, laCorte di appello evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] fosse già intraneo al management di RotoAlba alla data di approvazione del secondo bilancio - 4 ottobre 2012 - comedimostrava la circostanza che avesse contrattato con Osson fin dal luglio 2012 perconto di [OSCURATO:PERSONA]. Il ruolo di amministratore di fatto e la intensa partecipazionefin dalla fase genetica dell’inventariazione comprovavano la conoscenza delmendacio del bilancio (dolo generico), il dolo specifico di profitto in quanto avevainteresse - anche quale socio di GVE - al mantenimento in vita della controllantee, infine, «agiva con dolo intenzionale di ingannare i terzi destinatari deldocumento di sintesi che, qualora in perdita, avrebbe determinato il blocco delleforniture e dell’accesso al credito e impedito più in generale la susseguentecontrattazione (si consideri che centrale è stata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella vicendadistrattiva riguardante [OSCURATO:PERSONA])».Con tali specifiche argomentazioni non si confronta il ricorso, che richiama lepagine 10, 11, 29 e non anche quelle 73 e ss. della sentenza di appello ove i temirelativi a [OSCURATO:PERSONA] vengono ampiamente sviluppati.7.1.3 La Corte di appello offre risposte congrue e puntuali alle ulterioridoglianze mosse con l’appello, che nella sostanza vengono in questa sede reiterate(cfr. foll. 75 e 76 della sentenza qui impugnata).In particolare, il motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà datravisamento fra alcune fonti di prova che indicano [OSCURATO:PERSONA] come gestoredel settore carta e l’attribuzione all’attuale ricorrente dello stesso ruolo.La doglianza non è consentita in quanto non ne emerge, né viene dedotta, ladecisività a fronte di un quadro probatorio, illustrato dalla Corte di appello, benpiù complesso e solido.In primo luogo, la contraddizione viene meno perché [OSCURATO:PERSONA] e GianmariaBasile vengono indicati entrambi, dalla Corte territoriale, quali addetti al settorecarta, su delega di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. fol. 77), né il ruolo della sorella impedisce ilcoinvolgimento nel medesimo settore del ricorrente.A tale ultima conclusione la Corte di appello giunge sulla scorta di una pluralitàdi elementi: la sentenza irrevocabile pronunciata in esito a rito abbreviato neiconfronti di Pelti e Fossati, componenti del CDA il primo da luglio 2013 a luglio2014 e il secondo da luglio 2014 a novembre 2014, argomento con il quale non siconfronta in modo specifico il motivo in esame; inoltre, non solo [OSCURATO:PERSONA] avevaindicato [OSCURATO:PERSONA] come autore della negoziazione con Osson – che condusse allacessione di carta da macero senza corrispettivo per [OSCURATO:PERSONA], essendo lo stessoincassato da GVE - ma anche [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevanoammesso il proprio ruolo, assumendo la ragione di convenienza della sostituzionedi [OSCURATO:SOCIETA]; la ritenuta convenienza economica non è stata ritenuta comprovata –dunque la sentenza di appello si confronta con la relativa doglianza – poiché lavalutazione dei prezzi è stata effettuata dal ricorrente tramite un accordo risalentenel tempo con indicazione delle tariffe CCIAA Milano del trimestre marzo-maggio2012 e con riferimento al prezzo praticato a [OSCURATO:SOCIETA] (annota la Corte che « è statolo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire a dibattimento di avere visionato un accordo contrattualerisalente in quanto quello più recente “era sparito ed era quindi impossibile saperequali erano le tariffe applicate in quel momento da [OSCURATO:SOCIETA]"»). In sostanza anchela doglianza relativa ai prezzi riceve risposta, ma il ricorso non si confronta in modospecifico con tale argomento.Se la paternità della scelta di Osson come contraente viene ammessa dallostesso imputato, senza aporie logiche la Corte di appello trae la prova – in unoagli ulteriori elementi - del ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA],anche con riferimento alla gestione di un settore strategico per una società che sioccupava di stampa, quello della carta.Ulteriore conferma sul ruolo fattivo di [OSCURATO:PERSONA] si coglie nellapartecipazione al contratto con Osson del 20.7.2012, sulla cui incidenza diretta eimmediata anche e soprattutto sulla gestione di [OSCURATO:PERSONA] (in nome e per contodella quale testualmente GVE è intervenuta in quella sede contrattuale,rappresentata dalla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA]) si è già sopra detto nella trattazionedel primo motivo di gravame inerente il ruolo di amministratore di fatto.Quanto, poi alla cessione della carta da macero di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], laCorte di appello in ordine alla proprietà della carta e all’operazione di cessionerinvia alla motivazione esposta in ordine a [OSCURATO:PERSONA].Sul punto il motivo in esame risulta del tutto generico, oltre che sollecitanteuna rivalutazione: né si confronta in modo puntuale con gli argomenti che sileggono a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA] ai foll. 54 e ss. dove si rinvengonole ragioni della attribuzione della proprietà della carta a [OSCURATO:PERSONA], degli accordiche vedevano la stessa cedere la merce ma non ottenere nulla in cambio,avvantaggiandosi solo la controllante GVE.7.1.4 Anche le doglianze mosse in ordine al capo K) come formulate non sonoconsentite. La Corte di appello, in ordine alla partecipazione dell’imputato alladistrazione a mezzo compensazione, richiama le conversazioni intercettate fra ilsindaco [OSCURATO:PERSONA] e il revisore [OSCURATO:PERSONA], che descrivevano un ruolo attivo di Basilequale amministratore di fatto anche partecipe delle riunioni prodromiche allaoperazione di compensazione, funzionale alla domanda di concordato.La Corte di appello effettua una ricostruzione anche cronologica delleconversazioni rispetto agli eventi, valuta l’attendibilità dei colloquianti, come anchela presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] ove fu progettata l’operazione dicompensazione e ove il professionista aveva inviato sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] aprovvedere alla citata iniezione di liquidità, a riprova della condivisionedell’operazione anche da parte dell’attuale ricorrente, circostanza per altro emersaanche dalla deposizione della teste Cerizza, responsabile finanziaria di GVE.A fronte del ruolo di amministratore di fatto e della partecipazione attiva allafase progettuale della compensazione in contestazione, le critiche mossepropongono una rilettura del materiale probatorio non consentita.Va ricordato che qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituitidalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, ilgiudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processualipotenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse(Sez. 6, n. 5073 del 19/12/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258523). Nel caso inesame la Corte ha operato una valutazione di attendibilità della conversazione, havalutato cronologicamente e logicamente il contenuto della captazione, in assenzadi aporie: pertanto quella proposta è una questione di fatto, rimessa all'esclusivacompetenza del giudice di merito, avente ad oggetto l'interpretazione e lavalutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenzan. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).Analogamente sollecitatorie di rivalutazione sono le doglianze in ordine alledichiarazioni testimoniali.D’altro canto, non si confronta il ricorso con quanto si legge al fol. 78 dellasentenza impugnata, sempre in ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA]: «Rispetto poi al ruolofattivo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame, richiamato il suo ruolo di amministratoredi fatto e tenuto conto altresì della sua riconosciuta competenza tecnica di settore,si evidenzia come la stessa Gabarrini» - amministratrice di [OSCURATO:PERSONA] - «abbiareso una precisa descrizione delle interlocuzioni intervenute con [OSCURATO:PERSONA] e conBasile, confermata peraltro dai due predetti imputati. Assumere che [OSCURATO:PERSONA] possaessere intervenuto quale tecnico a supporto di [OSCURATO:PERSONA] significherebbeobliterarne il ruolo di amministratore di fatto senza tacere che proprio la testeGabarrini ha reso una descrizione della natura delle interlocuzioni intrattenute conVeneziani e [OSCURATO:PERSONA] in termini assolutamente paritari (anzi ella ha riferito di avereinterloquito con [OSCURATO:PERSONA] e di avere quindi conosciuto [OSCURATO:PERSONA]), come chiaramentesi evince dalla lettura della parte della sua deposizione […]».Ne consegue la natura in parte non consentita e in parte infondata del motivo.7.2 In ordine al secondo motivo - il ricorrente censura il trattamentosanzionatorio, lamentando i dinieghi delle circostanze attenuanti generiche e dellapena minima edittale, nonostante l’incensuratezza e le conseguenze personalipatite per effetto della vicenda giudiziaria - la motivazione della Corte territorialeè congrua. In ordine alla pena, che comunque è stata ridotta, la misura della stessaè ampiamente motivata sulla scorta della gravità dei fatti: «plurime vicendefallimentari, consumate in un arco di tempo di gestione della società di un triennio,che hanno cagionato un danno rilevantissimo al ceto creditorio, posto che sidiscute di un passivo di circa 30 milioni di euro a fronte di un attivo di circa 1,5milioni di euro) e alla pervicacia tenuta dal prevenuto, che ha agito in spregio deiprincipi di sana amministrazione sin dall’esordio del suo intervento presso RotoAlba, peraltro prendendo parte fattivamente, quale amministratore di fatto,proprio ai tre episodi di illeciti fallimentari più gravi».Per altro la pena è inferiore alla media edittale, anzi prossima al minimo,cosicché non sarebbe necessaria una specifica e dettagliata motivazione da partedel giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena,nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).A differenza di quanto lamenta il ricorrente, poi, la Corte di appello ha anchedato conto del diniego delle circostanze attenuanti generiche affermando che «leconseguenze patite dal prevenuto per effetto della presente vicenda giudiziaria,per quanto umanamente comprensibili, non introducono elementi positivi rilevantiai sensi degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.».Si tratta di una motivazione congrua: le circostanze attenuanti generichehanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in sensofavorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni ecircostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato edella capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di taleadeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo ilgiudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specificamotivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazionedel trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012,Gallo, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed èin questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui laconcessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio difatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivatonei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circal'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità delreo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, Rv248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone, Rv. 249163). Talemotivazione, nel caso in esame sussiste.7.3 Il ricorso va pertanto rigettato per complessiva infondatezza.8. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini cheseguono.Va premesso che, in tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità a titolodi concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale non discendeautomaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio deigenerali doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di specifici poteriimpeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensionefattuale, nonché dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri dicontrollo sulla commissione del reato stesso (Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025,Quaglia, Rv. 288273 - 01).Sez. 5 Quaglia, che si condivide interamente, chiarisce che quelli previstidall’art. 223 l. fall. sono reati propri (non esclusivi) o a "soggettività ristretta"(come la gran parte dei reati fallimentari) che richiedono la partecipazione dialmeno un soggetto rientrante nelle categorie codificate dall'art. 223 legge fall.,nel cui novero sono ricompresi i "sindaci".I soggetti investiti di detta carica possono dunque essere autori uti singuli deireati in esame nella loro declinazione monosoggettiva, oppure possono concorrerecon altri ai sensi dell'art. 110 cod. pen.Il concorso, come di solito accade, può atteggiarsi come contributo morale omateriale all'azione degli amministratori (cd. concorso attivo) oppure puòesprimersi nella forma del reato omissivo c.d. improprio.Alla prima ipotesi appartengono i casi di collusione tra sindaco eamministratori, che possono manifestarsi in un accordo pregresso di agevolazione,in rassicurazioni in itinere circa la futura validazione delle scelte dell'organoamministrativo, o, addirittura, in suggerimenti o consigli su come fortificare odoccultare la frode.[OSCURATO:PERSONA]. 5 Quaglia che anche in tali casi nella pratica giudiziaria si suolericorrere allo schema dell'omesso impedimento del reato altrui, quando inveceappare più consona la figura del concorso morale nella fase ideativa o attuativasub specie del "rafforzamento" del proposito criminoso dei gestori.La puntualizzazione non è superflua, poiché nel caso in esame la sentenzaimpugnata non risolve e non affronta la questione se si stia confrontando con unreato omissivo improprio – come contestato - o con un concorso commissivo.Tornando alla contestazione con la quale doveva confrontarsi la Corte diappello (concorso per omissione) viene in rilievo l'art. 40, comma secondo, cod.pen. su cui si innestano l'art. 110 cod. pen. e le singole fattispecie criminose dibancarotta.Riprendendo l’itinerario di Sez. 5 Quaglia, la responsabilità omissiva impropriaderiva dalla clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen. edalla combinazione di quest'ultima con la norma di parte speciale che prevede lafattispecie incriminatrice commissiva: non impedire un evento che si ha l'obbligogiuridico di impedire equivale a cagionarlo.La figura del concorso omissivo nell'altrui reato commissivo derivadall'ulteriore combinazione con la previsione dell'art. 110 cod. pen., di talchél'evento indicato dall'art. 40, comma secondo, viene a consistere nel fattocriminoso di un terzo.Da ciò deriva che gli elementi caratterizzanti del concorso omissivo nell'altruireato commissivo sono: a) la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'altruireato, il che impone un'indagine su fonte e ambito della posizione di garanzia; b)la condotta omissiva; c) il nesso causale tra contegno omissivo del garante el'altrui condotta illecita, verificato attraverso il criterio controfattuale della c.d.condotta alternativa lecita; d) il dolo di concorso.Sarebbe spettato alla Corte di appello, a fronte della contestazione omissivaimpropria, dare conto della posizione di garanzia del sindaco in manieradettagliata, come anche applicare il principio che segue: la responsabilità perconcorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacalenon può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancatoesercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza dielementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici dellapartecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all'attività degliamministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio deidoveri di controllo sulla commissione del reato» (Sez. 5, n. 20867 del 17/03/2021,D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281260 - 01).La posizione di garanzia, espressiva di uno «speciale vincolo di tutela»,presuppone un dovere impeditivo che oltre a scaturire da una fonte formale deveessere caratterizzato da una signoria nei confronti del processo di produzionedell'evento. E nel caso in esame la Corte avrebbe dovuto porsi il problema diindividuare quali poteri impeditivi avrebbero potuto evitare l’avanzamento delprocesso causale.D’altro canto, Sez. 5 Quaglia chiarisce che assumono rilevanza non solo ipoteri c.d. "direttamente impeditivi" — ossia implicanti interventi autonomamenterisolutivi o, per così dire, di arresto potestativo del processo causale— ma anchequelli "indirettamente impeditivi", poteri cioè idonei ad avviare una sequenzaprocedimentale in cui la modifica diretta della realtà fattuale può determinarsisolamente in seguito al coinvolgimento, all'interno di una procedurapredeterminata dalla legge, di soggetti diversi ed ulteriori rispetto a coloro che nesono titolari, i quali potranno compiere le necessarie attività di neutralizzazionedelle altrui condotte delittuose.Ancora: l'omessa attivazione dei poteri impeditivi deve porsi in connessionecausale rispetto all'evento reato commesso dagli amministratori, dovendosiintendere la causalità qui in rilievo alla stregua della tipica causalità concorsuale.[OSCURATO:PERSONA], in modo condivisibile, Sez. 5 Quaglia: «Non si deve, allora, verificarese sostituendo la condotta violativa dell'obbligo di impedimento con quelladoverosa il reato commesso dagli amministratori non si sarebbe verificato concertezza o con elevata probabilità logica (secondo le acquisizioni ormaisedimentate in tema di causalità omissiva e condizionalistica pura), ma vaaccertato se la condotta omissiva del garante abbia concretamente agevolato larealizzazione dell'altrui illecito, che, in ipotesi, si sarebbe comunque potutoverificare sebbene con diverse e più difficoltose modalità di realizzazione. Il nessodi causalità andrà escluso tutte le volte in cui la condotta doverosa non avrebbeavuto alcuna capacità di incidere sulla commissione dell'altrui illecito. Ciò implica,a carico del giudice, il compito di individuare: i caratteri del singolo fatto-reatonelle sue espressioni concrete e nelle sue specifiche modalità attuative; la fontedell'obbligo di attivarsi a carico del sindaco; la sussistenza e la "forza" di uncorrelativo potere impeditivo riferito a quella tipologia di eventi; la configurabilitàdel nesso di causalità sulla scorta del giudizio controfattuale appena delineato».A tale itinerario non risponde – o per lo meno non in modo adeguato - lasentenza impugnata, il che rende fondati i primi due motivi di ricorso. Il terzo restaassorbito (sul punto si rinvia comunque alla citata sentenza Quaglia).valutazioni svolte in ordine a [OSCURATO:PERSONA], senza valutare la necessità di una verificacorrelata alla posizione e alla diversa condotta – non commissiva ma omissiva –contestata all’imputato.In sede di rinvio la Corte di merito dovrà attenersi ai descritti principi di diritto.9. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame.Vanno invece rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvioper nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26293/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris