CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 40359/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PnNZA ROnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CA —ANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedend che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la nota dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ct ie ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, pronunciando sull'appello del Pubblico Ministero, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in d ta UJ ottobre 2023, con cui era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui - gli a -tt. 110 e 615-ter (capo 1), 110 e 640-ter (capo 2), 110 e 615-quater (capo 3), 110 e 640 cod. pen. (capo 5). 2. Ricorre per cassazione il suddetto Ufficio inquirent !, deducendo, relativamente al solo [OSCURATO:PERSONA], un unico, articolalto motivo di impugnazione, con cui si lamenta - per quanto attiene ai capi 1-2-3, la manifesta illogicità della rnotiv )zione, in merito alla ribadita insussistenza della gravità indiziaria; - per quanto attiene al capo 5, la mera apparenza dell mctivazione sull'insussistenza delle esigenze cautelari. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 3, c)mma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, com -na 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, da l'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 ricorso per cassazione avverso provvedimenti del Tribunzlfle de I riesame in materia di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., è ammissibile solo per violazione di legge. Le doglianze aspre ;samente inerenti la manifesta illogicità della motivazione, articolate in relazione 3 i capi 1- 2-3, riconducibili alla diversa ipotesi processuale di cui all'art. 606, hornri la 1, lett. e), cod. proc. pen., non sono, dunque, consentite. 1.2. Per quel che concerne il delitto di truffa di cui al capo 5, l'Uf lido r corrente, parimenti, sovrapponendo considerazioni concernenti esclusivame Ite la parallela richiesta di misura personale, sotto l'abito della mancanza della moti , razione o della sua mera apparenza, reitera del pari censure dirette a contestare la tenuta logica dell'apparato argomentativo (che, infatti, è ritrascritto in pa te qí.a, al solo fine di evidenziarne la asserita natura di mera formula di stile). :n tal modo, il Procuratore della Repubblica trascura altresì di confrontarsi con le rifl ?.ssioni in tema di incompiutezza della stessa imputazione provvisoria svolte ai git 'dici della cautela e, ancor prima, oblitera il richiamo testuale dell -' mi: tivazione dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, che si salda in rliCUI- 7 a quella del Tribunale del riesame, presentando una sua indubitabil consistenza argomentativa.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] si lier