CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16832/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SIRACUSA il 25/04/1990 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, con due motivi collegati, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito spiegato, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico — e quindi non censurabile in sede di legittimità - la mancata riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen., nonostante l'avvenuto riconoscimento della collaborazione ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando la condotta dell'imputato, il quale, avendo saputo di un tradimento della moglie, intendeva ucciderla e, tal fine, non ha esitato ad evadere dal luogo degli arresti domiciliari, a portare in luogo pubblico una pistola e ad esplodere un colpo d'arma da fuoco; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. P.Q.MoStriATA c.Ai.,t,Jc:r--ERIA :i i 26' idkftgi z.: .