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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 settembre 2025

Cassazione n. 41818/2025

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ronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza resa dalla Corte di appello di Torino l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato nell’inter e sse d e ll'imputato [OSCURATO:PERSONA] a vverso la sentenza resa il 30 gennaio 2025 dal T ribunale di Torino,all’esito di giudizio immediato, in quanto l'impugnazione è stata proposta in data 13 giugno 2025 a mezzo PEC e non tra mite deposito telematico , modalità obbligatoria dall'1gennaio 2025 per una serie di atti compresi gli atti di appello avverso le sentenze del Tribunale.

2. Avverso dett a pronunzia h a proposto ricorso il difensore dell’indagato deducendo:

2.1. Violazione di norme processuali e in particolare del combinato disposto degli articoli 591, comma 1,lettera c), 582 e 111 bis cod. proc. pen., poiché in via generale il decreto del Ministero della giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 prevede all'articolo 1 che il deposito di atti,documenti, richieste e memorie in materia penale debba avvenire esclusivamente con modalità telematica a far data dall'1gennaio 2025; tuttavia , a causa di sistematici malfunzionamenti del portale del processo penale telematico nel corso dei mesi successivi, molti uffici giudiziari hanno adottato deroghe rispetto al suddetto obbligo di deposito telematico,consentendo anche il deposito tramite PEC o in forma cartacea.

L'ufficio di Torino nell'ambito delle linee guida per l'utilizzo del portale telematico ha previsto che in caso di malfunzionamento si possano depositare atti penali urgenti in forma cartaceao a mezzo PEC .

Rileva inoltre che , nel caso in esame , il Tribunale di Torino richiedeva alla difesa in data 18 giugno 2025 di provvedere al deposito integrativo di copie cartacee dell'atto d'appello, così ingenerando nello scrivente un legittimo e ragionevole affidamento circa il buon esito del deposito dell'atto di impugnazione.

Ciò nonostante,la Corte dichiarava l’inammissibilità dell'impugnazione perché depositata con modalitànon consentite.

Così facendo, la Corte di merito ha disatteso le indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 24346 del 2 agosto 2025 , già richiamata nella memoriacontenente le controdeduzioni difensive; in detta pronunzia, esaminando un caso analogo a quello di cui si discute, la Corte di legittimità ha valorizzato un approccio sostanzialistico alla materia, affermando che l'errore materiale nella scelta dell'indirizzo PEC non può tradursi in una perdita definitiva del diritto di impugnazione,in assenza di un pregiudizio concreto, considerato che l'atto è comunque pervenuto a conoscenza dell'autorità cui era diretto.

Allo stesso modo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di legge avrebbe dovuto condurre il Collegio di appello a ritenere ammissibile il mezzo di impugnazione.

2.2. Vizio di motivazione poiché l'impugnata ordinanza ha obliterato le argomentazioni difensive finendo per dare origine ad una motivazione apparente oltre che viziata da manifesta illogicità.

Nella memoria contenente le controdeduzioni difensive la difesa aveva evidenziato che la frammentarietà del panorama regolamentare in materia di deposito degli atti ha reso la materia molto complessaanche da parte di un professionista.

L’ordinanza, invece , afferma che i l difensore avrebbe dovuto informarsi sulla eventuale vigenzadi provvedimenti di sospensione temporanea del deposito telematico art.175 bis cod. proc. pen. , mentre non può pretendersi che questi conosca tutti i provvedimenti derogatori adottati dai vari uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale, sicché l'errore nel depositare l'impugnazione tramite PEC deve ritenersi scusabile e inidoneo acagionare l’inammissibilità del mezzo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso èinammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati.

La Corte di appello di Torino con motivazione esaustiva,dopo avere ricordato la obbligatorietà del deposito telematico degli atti di appello a decorrere dall'1 gennaio 2025,ha correttamente evidenziato che il 27 marzo 2025 con decreto del P residente del Tribunale di Torinoera stata ripristinata la modalità obbligatoria di deposito telematico e revocata,a far data dal 14 aprile 2025 , la sospensione dell'utilizzo del predetto sistema telematico collegato a difficoltà operative.

Con pronunzia recente, questa Corte ha precisato i termini della disciplina transitoria osservando che ai sensi dell’art. 3decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023, come sostituito dall’art. 1 del decreto n. 206 del 2024, in tema di impugnazioni, per gli appelli avverso le sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato, proposti sino al 31 marzo 2025, è consentita anche la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. (La Corte, in applicazione del principio, ha annullato la sentenza della Corte distrettuale che aveva ritenuto ammissibile, relativamente ai precisati atti di impugnazione, solo il deposito con modalità non telematiche). (Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025, M., Rv. 288392 -01) Tale possibilità è prevista anche per le sentenze pronunziate a seguito di giudizio immediato,ma purché l’appello sia proposto sino al 31 marzo 2025.

L’impugnazione ritenuta inammissibile è stata presentata nel mese di giugno sicchéanche questa deroga alla disciplina , prevista per le sentenze emesse all’esito di giudizio abbreviato eimmediato, non si applica più .

Sotto altro profilo,il difensore avrebbe avuto tempo e modo per informarsi sulla modalità di deposito da adottare.

Il provvedimento impugnato hainfatti evidenziato che il ricorrente non aveva neppure allegato un concreto ed effettivo malfunzionamento del sistema che gli avrebbe impedito il deposito telematicodell’impugnazione, sicché non può ricorrere nel caso in esame una delle ipotesi prevista dalle linee guida , che consent ono la possibilità di avvalersi di procedure di emergenza, qualora il sistema di deposito telematico non funzioni.

Il contenutodella pronunzia della Sesta sezione di questa Corte n . 24346 del 2 agosto 2025,richiamata dal ricorrente a sostegno della ammissibilità dell’impugnazione proposta, non rileva ai fini del giudizio, trattandosi di una pronunzia che è intervenuta su una problematica del tutto diversarispetto a quella oggetto del presente giudizio, relativa alla trasmissione dell'atto di appello ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione.

Va poi osservato che correttamente la Corte ha evidenziato la sussistenza di un onere del difensore di informarsi sulla vigenza di eventuali provvedimenti di sospensione delfunzionamento del Portale telematico, essendo ormai que s ta la modalità obbligatoria di deposito degli atti di impugnazione.

2. Per le ragioni sin qui esposte,si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammendeche si ritiene congruo determinare in euro 3000, in r a gione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma,così deciso l’11 dicembre 2025 .

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza resa dalla Corte di appello di Torino l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato nell’inter e sse d e ll'imputato [OSCURATO:PERSONA] a vverso la sentenza resa il 30 gennaio 2025 dal T ribunale di Torino,all’esito di giudizio immediato, in quanto l'impugnazione è stata proposta in data 13 giugno 2025 a mezzo PEC e non tra mite deposito telematico , modalità obbligatoria dall'1gennaio 2025 per una serie di atti compresi gli atti di appello avverso le sentenze del Tribunale. 2. Avverso dett a pronunzia h a proposto ricorso il difensore dell’indagato deducendo: 2.1. Violazione di norme processuali e in particolare del combinato disposto degli articoli 591, comma 1,lettera c), 582 e 111 bis cod. proc. pen., poiché in via generale il decreto del Ministero della giustizia 27 dicembre 2024, n. 206 prevede all'articolo 1 che il deposito di atti,documenti, richieste e memorie in materia penale debba avvenire esclusivamente con modalità telematica a far data dall'1gennaio 2025; tuttavia , a causa di sistematici malfunzionamenti del portale del processo penale telematico nel corso dei mesi successivi, molti uffici giudiziari hanno adottato deroghe rispetto al suddetto obbligo di deposito telematico,consentendo anche il deposito tramite PEC o in forma cartacea. L'ufficio di Torino nell'ambito delle linee guida per l'utilizzo del portale telematico ha previsto che in caso di malfunzionamento si possano depositare atti penali urgenti in forma cartaceao a mezzo PEC . Rileva inoltre che , nel caso in esame , il Tribunale di Torino richiedeva alla difesa in data 18 giugno 2025 di provvedere al deposito integrativo di copie cartacee dell'atto d'appello, così ingenerando nello scrivente un legittimo e ragionevole affidamento circa il buon esito del deposito dell'atto di impugnazione. Ciò nonostante,la Corte dichiarava l’inammissibilità dell'impugnazione perché depositata con modalitànon consentite. Così facendo, la Corte di merito ha disatteso le indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 24346 del 2 agosto 2025 , già richiamata nella memoriacontenente le controdeduzioni difensive; in detta pronunzia, esaminando un caso analogo a quello di cui si discute, la Corte di legittimità ha valorizzato un approccio sostanzialistico alla materia, affermando che l'errore materiale nella scelta dell'indirizzo PEC non può tradursi in una perdita definitiva del diritto di impugnazione,in assenza di un pregiudizio concreto, considerato che l'atto è comunque pervenuto a conoscenza dell'autorità cui era diretto. Allo stesso modo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di legge avrebbe dovuto condurre il Collegio di appello a ritenere ammissibile il mezzo di impugnazione. 2.2. Vizio di motivazione poiché l'impugnata ordinanza ha obliterato le argomentazioni difensive finendo per dare origine ad una motivazione apparente oltre che viziata da manifesta illogicità. Nella memoria contenente le controdeduzioni difensive la difesa aveva evidenziato che la frammentarietà del panorama regolamentare in materia di deposito degli atti ha reso la materia molto complessaanche da parte di un professionista. L’ordinanza, invece , afferma che i l difensore avrebbe dovuto informarsi sulla eventuale vigenzadi provvedimenti di sospensione temporanea del deposito telematico art.175 bis cod. proc. pen. , mentre non può pretendersi che questi conosca tutti i provvedimenti derogatori adottati dai vari uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale, sicché l'errore nel depositare l'impugnazione tramite PEC deve ritenersi scusabile e inidoneo acagionare l’inammissibilità del mezzo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso èinammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati. La Corte di appello di Torino con motivazione esaustiva,dopo avere ricordato la obbligatorietà del deposito telematico degli atti di appello a decorrere dall'1 gennaio 2025,ha correttamente evidenziato che il 27 marzo 2025 con decreto del P residente del Tribunale di Torinoera stata ripristinata la modalità obbligatoria di deposito telematico e revocata,a far data dal 14 aprile 2025 , la sospensione dell'utilizzo del predetto sistema telematico collegato a difficoltà operative. Con pronunzia recente, questa Corte ha precisato i termini della disciplina transitoria osservando che ai sensi dell’art. 3decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023, come sostituito dall’art. 1 del decreto n. 206 del 2024, in tema di impugnazioni, per gli appelli avverso le sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato, proposti sino al 31 marzo 2025, è consentita anche la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. (La Corte, in applicazione del principio, ha annullato la sentenza della Corte distrettuale che aveva ritenuto ammissibile, relativamente ai precisati atti di impugnazione, solo il deposito con modalità non telematiche). (Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025, M., Rv. 288392 -01) Tale possibilità è prevista anche per le sentenze pronunziate a seguito di giudizio immediato,ma purché l’appello sia proposto sino al 31 marzo 2025. L’impugnazione ritenuta inammissibile è stata presentata nel mese di giugno sicchéanche questa deroga alla disciplina , prevista per le sentenze emesse all’esito di giudizio abbreviato eimmediato, non si applica più . Sotto altro profilo,il difensore avrebbe avuto tempo e modo per informarsi sulla modalità di deposito da adottare. Il provvedimento impugnato hainfatti evidenziato che il ricorrente non aveva neppure allegato un concreto ed effettivo malfunzionamento del sistema che gli avrebbe impedito il deposito telematicodell’impugnazione, sicché non può ricorrere nel caso in esame una delle ipotesi prevista dalle linee guida , che consent ono la possibilità di avvalersi di procedure di emergenza, qualora il sistema di deposito telematico non funzioni. Il contenutodella pronunzia della Sesta sezione di questa Corte n . 24346 del 2 agosto 2025,richiamata dal ricorrente a sostegno della ammissibilità dell’impugnazione proposta, non rileva ai fini del giudizio, trattandosi di una pronunzia che è intervenuta su una problematica del tutto diversarispetto a quella oggetto del presente giudizio, relativa alla trasmissione dell'atto di appello ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione. Va poi osservato che correttamente la Corte ha evidenziato la sussistenza di un onere del difensore di informarsi sulla vigenza di eventuali provvedimenti di sospensione delfunzionamento del Portale telematico, essendo ormai que s ta la modalità obbligatoria di deposito degli atti di impugnazione. 2. Per le ragioni sin qui esposte,si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammendeche si ritiene congruo determinare in euro 3000, in r a gione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma,così deciso l’11 dicembre 2025 . Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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