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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 28142/2023

Testo disponibile della fonte

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20913/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliatiex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cu i sono rappresentatie difesi; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 1726/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]atti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l’Amministrazione dello Stato-Repubblica Italiana, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Giustizia , chiedendo il risarcimento del danno cagionato dall’art. 1, comma 51, l. n. 220 del 2010, sia nell’originaria formulazione che nel testo modificato dall’art. 6 bis d. l. n. 158 del 2012 convertito con l. n. 189 del 2021.

Espose l’attrice che la disposizione citata, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 186 del 2013 per violazione dell ’ art. 24 Cost., aveva dapprima vietato le procedure esecutive presso terzi in danno delle [OSCURATO:PERSONA] per dodici mesi (termine prorogato fino al 31/12/2012 e quindi al 31 dicembre 2013) e poi disposta l’estinzione di diritto e senza previa pronuncia giurisdizionale di tutte le azioni esecutive pendenti, sopprimendo nei confronti dell’attrice il diritto al processo e il diritto di credito e lasciando a suo carico le spese anticipate per il processo esecutivo.

Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello l’originaria attrice.

Con sentenza di data 15 maggio 2020 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che la fattispecie non era sussumibile nella responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro articolati motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

È stata presentata memoria dalla ricorrente, con richiami anche a contributi dottrinari. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.

Ragioni della decisione Va premesso il rilievo della tardività del controricorso, essendo stato proposto il 25 settembre 2020, a fronte del termine di scadenza costituito dal giorno mercoledì 23 settembre 2020.

Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2043 cod. civ. in relazione agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che sussiste l’illecito del legislatore per attività normativa commissiva non essendo più compatibile la discrezionalità assoluta e libera del legislatore con l’idea di Costituzione rigida.

Osserva inoltre quanto segue: la norma costituzionale ha natura normativa in quanto direttamente attributiva di diritti, fra cui il diritto al processo previsto dall’art. 24 e la cui violazione è fonte di danni per la ricorrente; la responsabilità del legislatore deve essere configurata non solo nel caso di violazione comunitaria, ma anche di violazione costituzionale; l’illecito del legislatore è configurabile anche in presenza di violazione della ragionevolezza e nel caso di specie l’abuso è dimostrato dalla consapevolezza del legislatore di intervenire su una materia già disciplinata; la mala fede del legislatore è dimostrata dall’applicazione della misura dell’estinzione automatica dei processi esecutivi dopo averne disposto il mero rinvio; alla luce di Cass. Sez.

U. n. 500 del 1999 l’art. 2043 deve essere concepito come clausola generale; se l’esercizio del potere esecutivo e di quello giurisdizionale possono essere fonte di responsabilità civile, può esserlo anche l’esercizio del potere legislativo; poiché nella specie risulta violato anche l ’ art. 6 CEDU, vi è responsabilità del legislatore nazionale anche per violazione di tale diritto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osservala parte ricorrente che la medesima sentenza costituzionale n. 186 del 2013 ha riconosciuto che, a causa delle disposizioni censurate, lo Stato è sottoposto al rischio di dovere corrispondere ingenti indennità e che i creditori si trovano non solo nell’impossibilità di trarre dal loro titolo le utilità connesse, ma anche di sopportare le spese delle procedure esecutive intraprese.

Aggiunge che Cass. n. 8878 del 2014, avente ad oggetto la lesione del diritto di voto a causa di atto normativo, a seguito di Corte cost. n. 1 del 2014, ha parlato di “riparazione in forma specifica”, il che presuppone la responsabilità.

Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine a Cass. n. 8878 del 2014 che aveva riconosciuto il diritto del danneggiato ad una “riparazione” a fronte della lesione del diritto costituzionale dei singoli al voto.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla eccezione di illegittimità costituzionale della l. n. 89 del 2001, atteso che l ’ ordinamento accorda un indennizzo nel caso di ritardo nel processo e non anche nel caso di soppressione del processo.

Aggiunge che il giudice di appello ha omesso pure di pronunciare in ordine alla domanda di indennizzo per l’inottemperanza all’obbligo di esatta prestazione normativa ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.

I motivi, da trattare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. perché il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento.

Pur essendo stato da ultimo affermato che la domanda risarcitoria per illegittimo esercizio della potestà legislativa non configura un difetto assoluto di giurisdizione, essendo la questione esclusivamente di integrazione o non del denunciato illecito civile(Cass. Sez.

U. n.36373 del 2021), costante nella giurisprudenza di questa Corte è l’esclusione della sussistenza di un tale illecito perché, alla luce dell’insindacabilità dell’attività esplicativa di funzioni legislative, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di legge non è ipotizzabile alcun danno risarcibile, a differenza di quanto previsto per la responsabilità dello Stato italiano nell’ipotesi di violazione del diritto dell’Unione europea, non essendo ravvisabile, nella specie, quella distinzione tra ordinamenti - con prevalenza di uno sull ’ altro - che costituisce ilfondamento di tale ipotesi di responsabilità (Cass. n. 23730 del 2016, n. 34465 del 2019, n. 39534 del 2021).

A diverse conseguenze non può pervenirsi sulla base di Cass. n. 8878 del 2014, la quale attiene all’accertamento della lesione del diritto di voto nel periodo di vigenza della legge nella specie dichiarata incostituzionale a seguito di incidente di costituzionalità sollevato nel medesimo giudizio.

Peraltro, con riferimento a tale ultima pronuncia di legittimità, contrariamente a quanto si denuncia con il terzo motivo, è chiara la ratio decidendidella sentenza impugnata, per cui implicitamente, dal richiamo agli altri precedenti di legittimità in motivazione, si desume che il quadro complessivo della giurisprudenza di legittimità, pure con riferimento al precedente citato nel motivo, sia stato contemplato.

Da ultimo, quanto al quarto motivo, va osservato che l’eccezione di illegittimità costituzionale, che la parte può sollevare nel processo, resta estranea al perimetro del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., mentre, quanto al resto della censura, va rammentato che deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 24155 del 2017 e n. 2151 del 2021): cosa che, con ogni evidenza, si è avuta nel caso di specie, in esito alla piena disamina dell’infondatezza delle ragioni su cui la pretesa risarcitoria è stata basata dall’originaria attrice.

La manifesta infondatezza delle questioni di non conformità alla Costituzione o ad altra normativa sovranazionale, prospettate dalla ricorrente, ne esclude il rilievo ai fini di ogni ulteriore scrutinio.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante l’inammissibilità del controricorso per tardività.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all’ art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20913/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliatiex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cu i sono rappresentatie difesi; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 1726/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]atti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l’Amministrazione dello Stato-Repubblica Italiana, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Giustizia , chiedendo il risarcimento del danno cagionato dall’art. 1, comma 51, l. n. 220 del 2010, sia nell’originaria formulazione che nel testo modificato dall’art. 6 bis d. l. n. 158 del 2012 convertito con l. n. 189 del 2021. Espose l’attrice che la disposizione citata, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 186 del 2013 per violazione dell ’ art. 24 Cost., aveva dapprima vietato le procedure esecutive presso terzi in danno delle [OSCURATO:PERSONA] per dodici mesi (termine prorogato fino al 31/12/2012 e quindi al 31 dicembre 2013) e poi disposta l’estinzione di diritto e senza previa pronuncia giurisdizionale di tutte le azioni esecutive pendenti, sopprimendo nei confronti dell’attrice il diritto al processo e il diritto di credito e lasciando a suo carico le spese anticipate per il processo esecutivo. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’originaria attrice. Con sentenza di data 15 maggio 2020 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, che la fattispecie non era sussumibile nella responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro articolati motivi e resiste con controricorso la parte intimata. È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. È stata presentata memoria dalla ricorrente, con richiami anche a contributi dottrinari. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio. Ragioni della decisione Va premesso il rilievo della tardività del controricorso, essendo stato proposto il 25 settembre 2020, a fronte del termine di scadenza costituito dal giorno mercoledì 23 settembre 2020. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2043 cod. civ. in relazione agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che sussiste l’illecito del legislatore per attività normativa commissiva non essendo più compatibile la discrezionalità assoluta e libera del legislatore con l’idea di Costituzione rigida. Osserva inoltre quanto segue: la norma costituzionale ha natura normativa in quanto direttamente attributiva di diritti, fra cui il diritto al processo previsto dall’art. 24 e la cui violazione è fonte di danni per la ricorrente; la responsabilità del legislatore deve essere configurata non solo nel caso di violazione comunitaria, ma anche di violazione costituzionale; l’illecito del legislatore è configurabile anche in presenza di violazione della ragionevolezza e nel caso di specie l’abuso è dimostrato dalla consapevolezza del legislatore di intervenire su una materia già disciplinata; la mala fede del legislatore è dimostrata dall’applicazione della misura dell’estinzione automatica dei processi esecutivi dopo averne disposto il mero rinvio; alla luce di Cass. Sez. U. n. 500 del 1999 l’art. 2043 deve essere concepito come clausola generale; se l’esercizio del potere esecutivo e di quello giurisdizionale possono essere fonte di responsabilità civile, può esserlo anche l’esercizio del potere legislativo; poiché nella specie risulta violato anche l ’ art. 6 CEDU, vi è responsabilità del legislatore nazionale anche per violazione di tale diritto. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservala parte ricorrente che la medesima sentenza costituzionale n. 186 del 2013 ha riconosciuto che, a causa delle disposizioni censurate, lo Stato è sottoposto al rischio di dovere corrispondere ingenti indennità e che i creditori si trovano non solo nell’impossibilità di trarre dal loro titolo le utilità connesse, ma anche di sopportare le spese delle procedure esecutive intraprese. Aggiunge che Cass. n. 8878 del 2014, avente ad oggetto la lesione del diritto di voto a causa di atto normativo, a seguito di Corte cost. n. 1 del 2014, ha parlato di “riparazione in forma specifica”, il che presuppone la responsabilità. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine a Cass. n. 8878 del 2014 che aveva riconosciuto il diritto del danneggiato ad una “riparazione” a fronte della lesione del diritto costituzionale dei singoli al voto. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla eccezione di illegittimità costituzionale della l. n. 89 del 2001, atteso che l ’ ordinamento accorda un indennizzo nel caso di ritardo nel processo e non anche nel caso di soppressione del processo. Aggiunge che il giudice di appello ha omesso pure di pronunciare in ordine alla domanda di indennizzo per l’inottemperanza all’obbligo di esatta prestazione normativa ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. I motivi, da trattare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. perché il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento. Pur essendo stato da ultimo affermato che la domanda risarcitoria per illegittimo esercizio della potestà legislativa non configura un difetto assoluto di giurisdizione, essendo la questione esclusivamente di integrazione o non del denunciato illecito civile(Cass. Sez. U. n.36373 del 2021), costante nella giurisprudenza di questa Corte è l’esclusione della sussistenza di un tale illecito perché, alla luce dell’insindacabilità dell’attività esplicativa di funzioni legislative, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di legge non è ipotizzabile alcun danno risarcibile, a differenza di quanto previsto per la responsabilità dello Stato italiano nell’ipotesi di violazione del diritto dell’Unione europea, non essendo ravvisabile, nella specie, quella distinzione tra ordinamenti - con prevalenza di uno sull ’ altro - che costituisce ilfondamento di tale ipotesi di responsabilità (Cass. n. 23730 del 2016, n. 34465 del 2019, n. 39534 del 2021). A diverse conseguenze non può pervenirsi sulla base di Cass. n. 8878 del 2014, la quale attiene all’accertamento della lesione del diritto di voto nel periodo di vigenza della legge nella specie dichiarata incostituzionale a seguito di incidente di costituzionalità sollevato nel medesimo giudizio. Peraltro, con riferimento a tale ultima pronuncia di legittimità, contrariamente a quanto si denuncia con il terzo motivo, è chiara la ratio decidendidella sentenza impugnata, per cui implicitamente, dal richiamo agli altri precedenti di legittimità in motivazione, si desume che il quadro complessivo della giurisprudenza di legittimità, pure con riferimento al precedente citato nel motivo, sia stato contemplato. Da ultimo, quanto al quarto motivo, va osservato che l’eccezione di illegittimità costituzionale, che la parte può sollevare nel processo, resta estranea al perimetro del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., mentre, quanto al resto della censura, va rammentato che deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 24155 del 2017 e n. 2151 del 2021): cosa che, con ogni evidenza, si è avuta nel caso di specie, in esito alla piena disamina dell’infondatezza delle ragioni su cui la pretesa risarcitoria è stata basata dall’originaria attrice. La manifesta infondatezza delle questioni di non conformità alla Costituzione o ad altra normativa sovranazionale, prospettate dalla ricorrente, ne esclude il rilievo ai fini di ogni ulteriore scrutinio. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante l’inammissibilità del controricorso per tardività. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all’ art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu
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