CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 05374/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Palermo, correggendo l'errore materiale in cui era incorsa nella sentenza del 14 maggio 2024, ha ordinato la cancellazione della frase "oltre al pagamento delle spese processuali", nonostante la parziale riforma della sentenza di primo grado. 2. Il ricorrente deduce la violazione di legge processuale (artt.33,125, 127, 128,130,178 e 179 cod.proc.pen.), trattandosi di correzione non di ipotesi di disarmonia tra l'espressione formale di una decisione e il suo reale contenuto, ma della modificazione essenziale del suo contenuto. Inoltre, il provvedimento sarebbe inficiato da ulteriori vizi (deposito intempestivo, violazione della regola del contraddittorio perché adottato de plano, violazione della regola di composizione del collegio perché il Presidente riveste anche la qualifica di estensore). 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. 4. La Corte di cassazione (Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, Rv. 268338 - 1) ha avuto modo di affermare che per la giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015 - dep. 22/10/2015, Rinaldi, Rv. 264946). 5. Nel caso di specie, tale interesse viene solo in apparenza evocato, ma si tratta di un interesse inidoneo a sostenere l'attivazione del mezzo di impugnazione perché non è connesso alla dedotta esistenza di un errore che il contraddittorio avrebbe evitato, sì che l'annullamento dell'atto impugnato permetterebbe di assicurare quel contraddittorio, con l'esito fausto di un esatto provvedimento di correzione dell'errore materiale vantaggioso per il ricorrente. Per potersi configurare l'interesse a ricorrere, la parte deve articolare specifici motivi di censura, con i quali si evidenzi il vantaggio concreto che il positivo esito dell'impugnazione comporterebbe. Nel caso di specie, il ricorrente nella sostanza auspica l'annullamento di una correzione che ha condotto a un risultato a sé favorevole, essendo stata elisa la condanna al pagamento delle spese processuali. 6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, li 8 gennaio 2025 La