Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 31238/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; aseguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini,secondo quanto disposto dagli articoli 610,comma 5, e 611 , comma 1 - bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che avevadisposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell’art. 416- bis.1 cod. pen., contestata ai capi 2 e 6della rubrica provvisoria.

Deduce:

2. Violazione di legge, inosservanza di norma processualee apparenza della motivazione in ordine al concorso nel reato, alla recidiva, all’aggravante della mo- dalità mafiosa e all’aggravante della violenza o minaccia posta in essere da per- sona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-biscod. pen., in relazione all’estorsione contestata al capo 2, in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, dopo avere riassunto le fasi del procedimento e i contenuti dell’ordinanza impugnata, sostiene che la motivazione è carente e apparente, in quanto il Tribunale ha erroneamente interpretato gli elementi costitutivi della fat- tispecie.A tale proposito assume che «l’insieme degli elementi indiziari raccolti non appaiono idonei per la loro consistenza di prevedere la dimostrazione di una responsabilità penale dell’odierna persona sottoposta ad indagini preliminari, tali da fondare una qualificataprobabilità di colpevolezza».

A sostegno dell’assunto, vengono illustrati e compendiati gli elementi valo- rizzati dal tribunale per evidenziarne la contraddittorietà quanto all’interpretazione dei contenuti delle intercettazioni.

3. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e apparenza della motivazione in ordine al concorso nel reato, alla recidiva, all’aggravante della mo- dalità mafiosa e all’aggravante della violenza o minaccia posta in essere da per- sona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-biscod. pen., in relazione all’estorsione contestata al capo

6. Erronea qualificazione giuridica del fatto quale estorsione consumata e non quale estorsione tentata.

Anche in questo caso si denuncia la contraddittorietà della motivazione,che si assumefondata sulla lettura errata del contenut o d i un’unica intercettazione ambientale di significato neutro.

Il ricorrente aggiunge che il fatto andava qualificato come tentativo di estor- sione, mancando elementi significativi dell’avvenuto pagamento della somma ri- chiesta, così che la piattaforma indiziaria risultava travisata.

4. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e apparenza della motivazione in ordine all’aggravante dellemodalità mafiose e all’aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-biscod. pen., in relazione all’estorsione contestata al capo 2 e a quella contestata al capo

6. Secondo il ricorrente il compendio indiziario avrebbe dovuto portare all’esclusione di tali aggravanti, visto che non emerge che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito per agevolare un’associazione mafiosa, né che abbia assunto un atteggiamento tale da incutere timore e imporre la coartazione tipica del metodo mafioso, tanto più che la sua figura emerge in maniera controversa in entrambi i fatti contestati.

5. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e assenza grafica della motivazione ederrata applicazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.in ordine ai capi 2 e

6. A tale proposito si fa presente che con memorie aggiunteera stata eccepi t a la nullità dell’ordinanza del G.i.p. in quanto trattava in maniera cumulativa la pe- ricolosità degli indagati,mentre si imponeva una valutazione specifica e individua- lizzata per ciascuno di essi.

Denuncia la mancata risposta a tale eccezione.

6. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di moti- vazione in relazione alle esigenze cautelari.

In questo caso il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in relazione all’attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva, in quanto non vengono in- dicate le condotte e gli autonomi comportamenti posti in essere dall’indagato in ordine ai reati per cui si procede.

Denuncia altresì la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui viene negatala misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, risul- tandoinverosimile che l’indagato possa commettere i reati di che trattasi nella sua abitazione.

7. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché si risolve in generiche deduzioni in fatto, prive di censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.

7.1. In punto di gravi indizi di colpevolezza, in relazione a entrambi i reati, il ricorrente denuncia l’errata interpretazione e il travisamento dei contenuti delle conversazioni intercettate, di cui offre una lettura alternativa a quella data dai giudici di merito.

A questo proposito,deve ribadirsi che, in materia di intercettazioni, costi- tuisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprez- zamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono rece- pite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 -01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Se z. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 –01).

7.2. Quanto alla configurabilità di un tentativo di estorsione in relazione al capo 6), si sostiene che non vi sono elementi per ritenere che la vittima avesse effettivamente pagato.

Il ricorrente, però,trascura di considerare che il tribunale alla pagina 12 ha evidenziato che dalla conversazione in data 26/12/2022 emer- geva che la vittima aveva pagato nelle mani di [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente, in relazione all’aggravante del metodo mafioso e all’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.,il motivo -al pari del ricorso- si presenta come una mera e generica negazione della sussistenza di elementi significativi della loro con- figurabilità, priva di alcunreale confront o con le argomentazioni spese dal tribu- nale alle pagine 14 –17 dell’ordinanza impugnata, i cui contenuti vengono elusi.

Il mancato confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata -partico- larmente vistoso per la qualificazione giuridica del capo 6 e per l’aggravantedi cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.,ma costante in tutti i motivi d’impu- gnazione-configura il vizio di aspecificità dell’impugnazione, dovendosi ribadire che «èinammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato » ( Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024 , Delle Fazio, Rv. 286468 –01).

7.3. Identiche considerazioni valgono anche in relazione alle esigenze cau- telari, al cui riguardo i giudici hanno spiegato che [OSCURATO:PERSONA] risulta attualmente organico alla cosca del mandamento mafioso [OSCURATO:PERSONA], che mancano elementi per superare la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura cautelare e che i precedenti specifici e la gravità dei fatti facevano ritenere inidonea ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

A fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contradditto- ria, il ricorrente oppone argomentazioni e valutazioni in punto di fatto, senza de- durre argomenti astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.

A tal proposito, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 –01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 –01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178).

Requisiti che non si rinvengono nel ricorso in esame.

7.4. La presenza di una motivazione in punto di esigenze cautelari calibrata sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, rende manifestamente infondata la denun- ciata di omessa pronuncia sull’eccezione di nullità per violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.sollevata in sede di riesame con memoria inte- grativa.

Lasciando in disparte la genericità del motivo d’impugnazione, va osservato che in presenza di provvedimento genetico assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche stringata, il Tribunale del Riesame, che ha pieno accesso agli atti, può sempre integrare la motivazione,a meno che non si sia in presenza, di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante cioè nell'evenienza in cui di tale valutazione non sia stata lasciata traccia nel prov- vedimento poiché, in tal caso, manca un sostrato su cui sviluppare il contradditto- rio, che concerne la consistenza, sul piano logico, fattuale e di legittimità giuridica degli elementi da cui il giudice che ha adottato il provvedimento ha ritenuto di ravvisare i gravi indizidi colpevolezza.

L’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.non limita i poteri integrativi del tribunale,né li accentua, ma ha solo precisato il caso specifico in cui il vizio della motivazione siaparticolarmente grave da determinare una nullità insanabile del provvedimento cautelare, vulnusche investe profondamente il diritto di difesa e consistentenell'impossibilità di procedere dinanzi ad un organo terzo, il Tribu- nale, ad un efficace contraddittorio tra l'accusa e la difesa(cfr. in tal senso, Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, in motivazione).

Il ricorrente, con il motivo che si assume trascurato dal tribunale,non de- nunciavaun così radicale vizio omissivo, limitandosi a osservare che il G.i.p. ha trattato tutte le posizioni cumulativamente, così riconoscendo che l’ordinanza ge- netica era dotata di una motivazione riferibile anche all’indagato.

Ne discende che il tribunale ha legittimamente integrato la motivazione dell’ordinanza genetica, ulteriormente individualizzando le ragioni della pericolo- sità esclusivamente riferibili alla figura di [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò la manifesta infondatezza del vizio di omessa pronunciaeccepita dal ricorrente

8. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugna- zione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

9. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non conse- gue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; aseguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini,secondo quanto disposto dagli articoli 610,comma 5, e 611 , comma 1 - bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che avevadisposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell’art. 416- bis.1 cod. pen., contestata ai capi 2 e 6della rubrica provvisoria. Deduce: 2. Violazione di legge, inosservanza di norma processualee apparenza della motivazione in ordine al concorso nel reato, alla recidiva, all’aggravante della mo- dalità mafiosa e all’aggravante della violenza o minaccia posta in essere da per- sona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-biscod. pen., in relazione all’estorsione contestata al capo 2, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, dopo avere riassunto le fasi del procedimento e i contenuti dell’ordinanza impugnata, sostiene che la motivazione è carente e apparente, in quanto il Tribunale ha erroneamente interpretato gli elementi costitutivi della fat- tispecie.A tale proposito assume che «l’insieme degli elementi indiziari raccolti non appaiono idonei per la loro consistenza di prevedere la dimostrazione di una responsabilità penale dell’odierna persona sottoposta ad indagini preliminari, tali da fondare una qualificataprobabilità di colpevolezza». A sostegno dell’assunto, vengono illustrati e compendiati gli elementi valo- rizzati dal tribunale per evidenziarne la contraddittorietà quanto all’interpretazione dei contenuti delle intercettazioni. 3. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e apparenza della motivazione in ordine al concorso nel reato, alla recidiva, all’aggravante della mo- dalità mafiosa e all’aggravante della violenza o minaccia posta in essere da per- sona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-biscod. pen., in relazione all’estorsione contestata al capo 6. Erronea qualificazione giuridica del fatto quale estorsione consumata e non quale estorsione tentata. Anche in questo caso si denuncia la contraddittorietà della motivazione,che si assumefondata sulla lettura errata del contenut o d i un’unica intercettazione ambientale di significato neutro. Il ricorrente aggiunge che il fatto andava qualificato come tentativo di estor- sione, mancando elementi significativi dell’avvenuto pagamento della somma ri- chiesta, così che la piattaforma indiziaria risultava travisata. 4. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e apparenza della motivazione in ordine all’aggravante dellemodalità mafiose e all’aggravante della violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-biscod. pen., in relazione all’estorsione contestata al capo 2 e a quella contestata al capo 6. Secondo il ricorrente il compendio indiziario avrebbe dovuto portare all’esclusione di tali aggravanti, visto che non emerge che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito per agevolare un’associazione mafiosa, né che abbia assunto un atteggiamento tale da incutere timore e imporre la coartazione tipica del metodo mafioso, tanto più che la sua figura emerge in maniera controversa in entrambi i fatti contestati. 5. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e assenza grafica della motivazione ederrata applicazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.in ordine ai capi 2 e 6. A tale proposito si fa presente che con memorie aggiunteera stata eccepi t a la nullità dell’ordinanza del G.i.p. in quanto trattava in maniera cumulativa la pe- ricolosità degli indagati,mentre si imponeva una valutazione specifica e individua- lizzata per ciascuno di essi. Denuncia la mancata risposta a tale eccezione. 6. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di moti- vazione in relazione alle esigenze cautelari. In questo caso il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in relazione all’attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva, in quanto non vengono in- dicate le condotte e gli autonomi comportamenti posti in essere dall’indagato in ordine ai reati per cui si procede. Denuncia altresì la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui viene negatala misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, risul- tandoinverosimile che l’indagato possa commettere i reati di che trattasi nella sua abitazione. 7. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché si risolve in generiche deduzioni in fatto, prive di censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. 7.1. In punto di gravi indizi di colpevolezza, in relazione a entrambi i reati, il ricorrente denuncia l’errata interpretazione e il travisamento dei contenuti delle conversazioni intercettate, di cui offre una lettura alternativa a quella data dai giudici di merito. A questo proposito,deve ribadirsi che, in materia di intercettazioni, costi- tuisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprez- zamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono rece- pite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 -01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Se z. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 –01). 7.2. Quanto alla configurabilità di un tentativo di estorsione in relazione al capo 6), si sostiene che non vi sono elementi per ritenere che la vittima avesse effettivamente pagato. Il ricorrente, però,trascura di considerare che il tribunale alla pagina 12 ha evidenziato che dalla conversazione in data 26/12/2022 emer- geva che la vittima aveva pagato nelle mani di [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, in relazione all’aggravante del metodo mafioso e all’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.,il motivo -al pari del ricorso- si presenta come una mera e generica negazione della sussistenza di elementi significativi della loro con- figurabilità, priva di alcunreale confront o con le argomentazioni spese dal tribu- nale alle pagine 14 –17 dell’ordinanza impugnata, i cui contenuti vengono elusi. Il mancato confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata -partico- larmente vistoso per la qualificazione giuridica del capo 6 e per l’aggravantedi cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen.,ma costante in tutti i motivi d’impu- gnazione-configura il vizio di aspecificità dell’impugnazione, dovendosi ribadire che «èinammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato » ( Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024 , Delle Fazio, Rv. 286468 –01). 7.3. Identiche considerazioni valgono anche in relazione alle esigenze cau- telari, al cui riguardo i giudici hanno spiegato che [OSCURATO:PERSONA] risulta attualmente organico alla cosca del mandamento mafioso [OSCURATO:PERSONA], che mancano elementi per superare la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura cautelare e che i precedenti specifici e la gravità dei fatti facevano ritenere inidonea ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contradditto- ria, il ricorrente oppone argomentazioni e valutazioni in punto di fatto, senza de- durre argomenti astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. A tal proposito, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 –01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 –01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). Requisiti che non si rinvengono nel ricorso in esame. 7.4. La presenza di una motivazione in punto di esigenze cautelari calibrata sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, rende manifestamente infondata la denun- ciata di omessa pronuncia sull’eccezione di nullità per violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.sollevata in sede di riesame con memoria inte- grativa. Lasciando in disparte la genericità del motivo d’impugnazione, va osservato che in presenza di provvedimento genetico assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche stringata, il Tribunale del Riesame, che ha pieno accesso agli atti, può sempre integrare la motivazione,a meno che non si sia in presenza, di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante cioè nell'evenienza in cui di tale valutazione non sia stata lasciata traccia nel prov- vedimento poiché, in tal caso, manca un sostrato su cui sviluppare il contradditto- rio, che concerne la consistenza, sul piano logico, fattuale e di legittimità giuridica degli elementi da cui il giudice che ha adottato il provvedimento ha ritenuto di ravvisare i gravi indizidi colpevolezza. L’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.non limita i poteri integrativi del tribunale,né li accentua, ma ha solo precisato il caso specifico in cui il vizio della motivazione siaparticolarmente grave da determinare una nullità insanabile del provvedimento cautelare, vulnusche investe profondamente il diritto di difesa e consistentenell'impossibilità di procedere dinanzi ad un organo terzo, il Tribu- nale, ad un efficace contraddittorio tra l'accusa e la difesa(cfr. in tal senso, Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, in motivazione). Il ricorrente, con il motivo che si assume trascurato dal tribunale,non de- nunciavaun così radicale vizio omissivo, limitandosi a osservare che il G.i.p. ha trattato tutte le posizioni cumulativamente, così riconoscendo che l’ordinanza ge- netica era dotata di una motivazione riferibile anche all’indagato. Ne discende che il tribunale ha legittimamente integrato la motivazione dell’ordinanza genetica, ulteriormente individualizzando le ragioni della pericolo- sità esclusivamente riferibili alla figura di [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò la manifesta infondatezza del vizio di omessa pronunciaeccepita dal ricorrente 8. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugna- zione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 9. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non conse- gue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende
Sentenza Cassazione n. 31238/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris