CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 40553/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 031LRGX ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04U8V2T ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG.20170/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto con riferimento all'eccepita nullità per diversità del fatto rispetto alla contestazione appare manifestamente infondato atteso che come già evidenziato dalla Corte di appello l'imputazione ha ad oggetto anche la condotta posta in essere dopo il controllo in strada del figlio di [OSCURATO:PERSONA], durante l'identificazione in corso proseguita presso la Questura; ritenuto in merito all'insussistenza di minacce dirette ad ostacolare un atto di ufficio che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento minaccioso tenuto dai due imputati, mentre i rilievi dei ricorrenti appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che la memoria del 3 novembre 2025 depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non fa che reiterare le medesime censure volte in parte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito ed in parte a riproporre la sopra indicata questione di nullità attraverso una lettura parziale, valutata logicamente come non coerente con la completa descrizione dei fatti contenuta nell'imputazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]. es