CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35080/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] co Gino. Vista la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorre nte, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rinnessior e del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità elle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferE nte apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente con rif rimento alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. per . oggetto di doglianza. Rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce dell'accertata reite azione della condotta di deposito incontrollato di rifiuti, circostanza app rezzata con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie richiamate in motivazione, tale da portare la decision i i?. adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità, ricorrendo a condizione dell'abitualità del reato, ostativa al riconoscimento del beneficio. Considerato che è parimenti sorretto da congrua motivazio ne l'ulteriore profilo valutato dal giudice di merito concernente la non partic alare tenuità dell'offesa: facendo buon governo dell'istituto la Corte di merito h a ritenuto, in ragione dell'entità del pericolo per la collettività, desunto dalle n lodalità della condotta (durata dello sversamento e quantità di rifiuti illecitamer te depositati senza cautela alcuna), che il fatto non fosse connotato da speciale t 12nuità. Considerato che le argomentazioni difensive sul punto, dietr D l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, propongono una considerazior e alternativa del compendio probatorio ed una diversa valutazione del fattc , profili che sfuggono al sindacato di legittimità. Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento d ella decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ri costruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plat. sibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da I giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam nissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellE Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gi