CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 38307/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21691-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso daAl-Tavvocato GIUSE-RPE AFFANNATp; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 13. R.G. 21691/2016 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia depositata il 22 aprile 2016, che ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], per la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in favore del convenuto, domanda da quest'ultimo contestata anche nell'an della pretesa. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con atto datato 7 marzo 2018 i difensori del controricorrente hanno dichiarato di rinunciare al mandato loro conferito. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto tra i documenti allegati non vi è l'indicazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, documento di cui l'art. 369 c.p.c. prevedrebbe il deposito entro venti giorni dalla notificazione del ricorso a pena di inammissibilità del medesimo. Al riguardo va precisato che l'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c. prescrive al ricorrente di chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione alla cancelleria di questa Corte del fascicolo d'ufficio e che la richiesta deve essere depositata insieme al ricorso, ma non sanziona il mancato deposito con l'improcedibilità (come invece fa per gli atti elencati al secondo comma). 2. Il ricorso contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 del d.lgs. 150/2011", avendo la Corte d'appello errato nel dichiarare sic et simpliciter inammissibile il ricorso sul presupposto che la controversia verteva anche sull'an della richiesta. Il motivo è fondato. Come hanno affermato le sezioni unite con la pronuncia n. 4485/2018, "la controversia di cui all'art. 28 della I. n.794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur". 3. Il ricorso va pertanto accolto, l'ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 21 aprile 2021.